Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 28/01/2026, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05882/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5882 del 2025, proposto da
RI MI, NI Di DI LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Giannattasio, Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza di accoglimento n. 578/2025 pubblicata il 21.3.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 904/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LU Di VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5.11.2025 e depositato in pari data gli istanti propongono gravame ex art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a. per l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 578 del 2025 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento:
- di € 9.883,33 oltre accessori, in favore di MI RI a titolo di indennità sostitutiva per complessivi 130,31 giorni di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022;
- di € 4.120,82 in favore di LO Di DI NI, a titolo di indennità sostitutiva per complessivi 61,50 giorni di ferie maturate e non godute, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 oltre accessori come per legge.
Espongono che la sentenza è passata in giudicato come da attestazione versata in atti del 3.11.2025 e risulta notificata in data 21.3.2025 con successivo decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti di amministrazioni pubbliche.
Insistono dunque per la condanna dell’amministrazione intimata alla esecuzione del provvedimento in epigrafe, con nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante contegno inerte dell’ente.
Si è costituito il Ministero con memoria di stile per opporsi al gravame proposto ex adverso.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
All’esito l’amministrazione vorrà tempestivamente depositare la prova dell’avvenuto adempimento producendo pertinente documentazione secondo la disposizioni sul p.a.t..
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura seriale del contenzioso e del valore della causa, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che hanno avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
LU Di VI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU Di VI | RI AB |
IL SEGRETARIO