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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3541 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZONCADA ENRICO e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA ORIGIOSO, 17 27010 VELLEZZO BELLINI
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Villanova D'HI, in data 26/08/2006, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto alla Parte
II, Serie A n. 1 , dell'anno 2006; separati consensualmente con verbale in data 25.11.2022 e relativo decreto di omologa del
10.01.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio – studente universitario, maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente, portatore di handicap in situazione di gravità (Distonia Primaria DYT6 DIST del linguaggio) – vive prevalente presso la madre nell'immobile sito in Villanova D'HI (PV) in via XXV Aprile, 8/C dove ivi è residente.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di euro Parte_2 Parte_1
600,00 (euroseicento/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pagamento che verrà effettuato mensilmente a mezzo bonifico bancario, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. I coniugi provvederanno, riguardo al figlio al pagamento delle spese mediche Per_1
extra mutualistiche, scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative, in ragione del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate;
lo stesso dicasi nel caso di spese mediche sostenute in caso di comprovata necessità e/o urgenza;
il tutto, coì come disciplinato nelle linee guida del Tribunale di Pavia, che i genitori dichiarano di aver compreso.
4. I coniugi danno che il sig. ha lasciato la casa coniugale sita in Villanova Parte_2
D'HI (PV) via XXV Aprile n. 8/C trasferendosi in altro alloggio in AR (PV) via
Palestro n. 18 ove ha già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con quanto sopra descritto, ogni rapporto patrimoniale, economico e finanziario sorto ed intercorso tra loro durante ed in conseguenza del matrimonio e di aver altresì separato ogni e qualsiasi bene di qualsiasi natura avessero in comune.
6. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7. Con l'adempimento delle statuizioni che precedono, le Parti dichiarano di non avere null'altro
a pretendere reciprocamente per qualunque titolo ragione e/o causa, salvo che per
l'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.
8. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza nonché rinunciano, reciprocamente, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12, III comma c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 10.01.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 25.11.2022. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Villanova D'HI il giorno 26/08/2006 (Parte
[...] Parte_2
II, Serie A, n. 1, dell'anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3541 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. ZONCADA ENRICO e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA ORIGIOSO, 17 27010 VELLEZZO BELLINI
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Villanova D'HI, in data 26/08/2006, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune suddetto alla Parte
II, Serie A n. 1 , dell'anno 2006; separati consensualmente con verbale in data 25.11.2022 e relativo decreto di omologa del
10.01.2023;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. Il figlio – studente universitario, maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente, portatore di handicap in situazione di gravità (Distonia Primaria DYT6 DIST del linguaggio) – vive prevalente presso la madre nell'immobile sito in Villanova D'HI (PV) in via XXV Aprile, 8/C dove ivi è residente.
2. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma di euro Parte_2 Parte_1
600,00 (euroseicento/00) mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pagamento che verrà effettuato mensilmente a mezzo bonifico bancario, da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
3. I coniugi provvederanno, riguardo al figlio al pagamento delle spese mediche Per_1
extra mutualistiche, scolastiche, parascolastiche, sportive e ricreative, in ragione del 50% ciascuno, purché preventivamente concordate;
lo stesso dicasi nel caso di spese mediche sostenute in caso di comprovata necessità e/o urgenza;
il tutto, coì come disciplinato nelle linee guida del Tribunale di Pavia, che i genitori dichiarano di aver compreso.
4. I coniugi danno che il sig. ha lasciato la casa coniugale sita in Villanova Parte_2
D'HI (PV) via XXV Aprile n. 8/C trasferendosi in altro alloggio in AR (PV) via
Palestro n. 18 ove ha già provveduto a trasferire la propria residenza anagrafica, portando con sé i propri beni ed effetti personali.
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver definito, con quanto sopra descritto, ogni rapporto patrimoniale, economico e finanziario sorto ed intercorso tra loro durante ed in conseguenza del matrimonio e di aver altresì separato ogni e qualsiasi bene di qualsiasi natura avessero in comune.
6. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
7. Con l'adempimento delle statuizioni che precedono, le Parti dichiarano di non avere null'altro
a pretendere reciprocamente per qualunque titolo ragione e/o causa, salvo che per
l'adempimento degli obblighi previsti nel presente accordo.
8. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza nonché rinunciano, reciprocamente, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12, III comma c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
28.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 2 di 3 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 10.01.2023 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il 25.11.2022. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
da in Villanova D'HI il giorno 26/08/2006 (Parte
[...] Parte_2
II, Serie A, n. 1, dell'anno 2006);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 17.12.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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