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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5779 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Elisabetta
AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7238/2024, promossa da:
(CF ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso i procuratori in Brescia, Via Solferino n. 10
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Valeria Parisi e domicilio eletto presso lo studio in Brescia, Via Sangervasio n. 11,
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
(come da note conclusive depositate in vista dell'udienza del 13/11/2025)
Per parte attrice
“In via principale: previo ogni accertamento del caso e, in particolare,
- previo accertamento della risoluzione di diritto o, in via subordinata, previa declaratoria di risoluzione o, comunque, di inefficacia del contratto concluso da con la società Parte_1 [...]
CF , con sede in Brescia, nonché, per la denegata ipotesi di ritenuta efficacia CP_1 P.IVA_2 del contratto ex adverso dimesso sub doc. 1, previo accertamento della risoluzione di diritto ai sensi
pagina 1 di 7 dell'art. 9 del medesimo, ovvero in subordine, previa declaratoria di risoluzione di detto contratto per grave inadempimento della convenuta Controparte_1
- nonché previo accertamento della inesistenza di alcun rapporto contrattuale con la società
[...]
CF , con sede in Brescia;
voglia CP_2 P.IVA_3
INIBIRE A Casa + Group srls, CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec in P.IVA_2 Email_1 persona del legale rapp.te pro tempore;
e a CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te pro tempore;
Email_2
- l'accesso all'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Comune di Brescia, via Noce n 81, catastalmente identificato al NCT, foglio 229, particella 6, sub. 27;
- la fruizione delle postazioni di lavoro condivise, all'interno del medesimo immobile, nonché del servizio di domiciliazione, con condanna allo spostamento e modifica della sede sociale;
condannando ciascuna delle predette società al pagamento in favore della ricorrente di una somma di denaro per ogni violazione dell'inibitoria o giorno di ritardo, anche ex art. 614 bis cpc, in misura di euro 200, o nella diversa, maggiore o minor somma che venisse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
e voglia CONDANNARE
CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec in Controparte_1 P.IVA_2 Email_1 persona del legale rapp.te pro tempore;
CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te pro tempore;
Email_2 al rilascio dei beni messi a disposizione e alla riconsegna delle chiavi di accesso al Parte_2 sito in Comune di Brescia, via Noce n 81, catastalmente identificato al NCT, foglio 229, particella 6, sub. 27; e voglia: CONDANNARE
CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec in Controparte_1 P.IVA_2 Email_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento dei servizi arretrati, in misura di euro 10.309, pari ad euro 793 al mese, da maggio 2023 a giugno 2024, oltre interessi commerciali moratori, ex. D.lgs 231/2002, dal dovuto al saldo, nonché al pagamento della stessa somma di denaro mensile fino alla data di effettiva interruzione della fruizione dei servizi, con spostamento della sede sociale, interruzione della domiciliazione, riconsegna delle chiavi e interruzione dell'accesso all'immobile. Con riserva di agire, separatamente, nei confronti di tutti i resistenti, per il risarcimento degli ulteriori danni, l'indebito e l'arricchimento senza causa. In ogni caso, condannare parti resistenti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali. In via istruttoria: ove occorra, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”: 1…………..”.
Per Controparte_3
“In via preliminare di rito: Preso atto che la presente controversia verte su materia locatizia, disporsi il mutamento del rito e per l'effetto fissarsi udienza ex artt. 449bis – 414 c.p.c., con termini di legge per parte convenuta ex art. 416 c.p.c..
pagina 2 di 7 Nel merito, in via principale: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previe le declaratorie del caso, respingere tutte le domande avanzate dalla società ricorrente, e per l'effetto accertate e dichiarare che il contratto stipulato tra le parti denominato “CONTRATTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI” costituisce ad ogni effetto di legge
“Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo ai sensi della L. n. 392/1978 e succ. mod. e integrazioni”, disciplinato, quanto agli istituti principali ed essenziali come segue: durata: anni 6 a decorrere dal 1/1/2017 e rinnovatosi sino al 1/1/2029; canone di locazione: euro 650,00 oltre iva mensili, con scadenza rispettivamente il giorno 1 di ogni mese;
diniego di rinnovo da parte del locatore: almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto di locazione, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r.; recesso: Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi motivi dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Restano valide le altre pattuizioni previste nel contratto denominato “Contratto di prestazioni di Servizi” purché non in contrasto con norme di legge imperative e/ inderogabili (doc. n. 1). Per il resto, si applicano le norme del codice civile della L. n. 392/1978 e delle altre leggi speciali in vigore in materia. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge;
In via Istruttoria: ammettersi prova contraria per testi e per interpello sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi e prova per testi sui capitoli di prova presentati nelle memorie istruttorie depositate. Con ogni più ampia riserva di legge”.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2024, agiva in giudizio, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 perché fosse accertata la risoluzione di diritto del contratto di servizi in essere tra le parti a seguito della diffida o, in subordine, per la declaratoria di risoluzione dello stesso, con condanna al pagamento delle somme dovute fino alla cessazione della fruizione dei servizi, con spostamento della sede sociale e interruzione della domiciliazione e riconsegna chiavi;
nei confronti di per Controparte_2
l'accertamento dell'inesistenza di rapporto contrattuale, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni;
nei confronti di entrambe le resistenti, per la condanna al rilascio dei beni e alla riconsegna delle chiavi con inibitoria alla fruizione delle postazioni all'interno dell'immobile, del servizio di domiciliazione, con condanna allo spostamento e modifica della sede sociale, chiedendo altresì l'ulteriore condanna ex art. 614 bis c.p.c., in misura di euro 200 al giorno, per ogni violazione dell'inibitoria o per ogni giorno di ritardo.
La ricorrente allegava (i) di essere proprietaria dell'immobile sito in Brescia, Via Noce n. 81, destinato a business center ed organizzato in vari open space con 8 postazioni di lavoro da poter utilizzare, oltre a sale riunioni e salottini;
(ii) che per il servizio di domiciliazione e i servizi di business center la Pt_1 era solita concludere contratti di servizi mensili, trimestrali o annuali;
(iii) che era stato concluso un accordo verbale con per l'uso mensile -rinnovabile- dei servizi per l'importo di euro Controparte_1
650 oltre iva (euro 793 mese) per l'utilizzo di 4 postazioni condivise unitamente agli spazi comuni;
(iv) pagina 3 di 7 che la società si era resa inadempiente al pagamento del corrispettivo a partire da maggio 2023; (v) che aveva attivato, nel maggio 2023, procedura di mediazione per l'accertamento della Controparte_1 sussistenza di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, senza introdurre poi il relativo giudizio;
(vi) che aveva inviato diffida in data 20.03.2024 con cui aveva intimato a Parte_1 di pagare i servizi ricevuti, allora pari ad euro 8.723,00, entro 15 giorni, con Controparte_1 risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., cui non era seguito alcun pagamento;
(vii) che dopo un'ulteriore richiesta di consegna delle chiavi era stata introdotta la mediazione che aveva dato esito negativo per mancata adesione della convenuta;
(viii) che la società risultava CP_1 CP_1 inattiva, non avendo depositato i bilanci dal 2020; (ix) che presso i luoghi di causa risultava domiciliata, senza autorizzazione alcuna, altra società con il medesimo legale rappresentante,
[...]
che avrebbe fruito e fruirebbe indebitamente dei servizi. La ricorrente deduceva in diritto, CP_2 CP_ nei confronti della , (a) che il contratto orale di servizi con pagato fino ad aprile Controparte_1
2023, era rimasto inadempiuto a decorrere da maggio 2023, pur continuando la società a beneficiare dei servizi offerti (utilizzo postazioni, connessioni, utenze, sale riunioni, attrezzature, centralino, domiciliazione); (b) che alla diffida del 20 marzo 2024 nulla era seguito;
(c) che l'inadempimento al versamento di euro 8.723 non avrebbe potuto considerarsi di scarsa importanza;
(d) che comunque era richiesta, in via subordinata, la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. per grave inadempimento;
(e) che ulteriore profilo di inadempimento era rappresentato dalla concessione della fruizione dei servizi a una società terza (Casa Gruppo Srl), mai autorizzata dalla proprietà.
Si costituiva in giudizio il 30.01.2024, in prima udienza, la società chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, il mutamento del rito, vertendosi in materia locatizia, e, nel merito, il rigetto delle domande della ricorrente e l'accertamento che il contratto stipulato tra le parti era un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. Deduceva la resistente (i) che il rapporto, instauratosi a partire dal 1.1.2017 con l'allora Parte_1 avrebbe dovuto ritenersi di natura locatizia e produceva il relativo contratto (doc. 1 parte convenuta), denominato “Contratto di prestazione di Servizi”, concluso con tale soggetto;
(ii) che i servizi indicati nel contratto dalla stessa prodotto erano fittizi e, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si era limitata a concedere i locali indicati ed evidenziati nella planimetria prodotta, Parte_1 documento 2.
Il Giudice, dichiarata la contumacia di convertiva il rito fissando udienza ex art. 183 Controparte_2
c.p.c. con termine per il deposito delle memorie 171-ter c.p.c..
Le parti costituite procedevano al deposito delle memorie.
In particolare, in sede di prima memoria, deduceva che il contratto offerto in comunicazione Parte_1 da controparte era ormai risolto, inefficace e con oggetto diverso rispetto ai servizi per i quali era stato azionato il giudizio, essendo limitato ad una sola postazione. Evidenziava, inoltre, che la planimetria prodotta dalla resistente era relativa all'intera proprietà della ricorrente ed era risalente al 23.03.2023, con la conseguenza che non poteva essere stata allegata al contratto del 2017. Sosteneva inoltre che l'inadempimento al pagamento a partire da maggio 2023 da parte della convenuta fosse indubbio e quindi, anche qualora si fosse ritenuto vigente il contratto precedente di service, comunque lo stesso avrebbe dovuto essere ritenuto risolto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, ex art. 1453 c.c..
pagina 4 di 7 Il Giudice rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 13.11.2025, con termine per note fino al 30.10.2025.
All'udienza, al termine della discussione, il Giudice dava atto che la sentenza sarebbe stata depositata nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
La domanda dell'attrice nei confronti di è fondata e deve essere accolta. Controparte_3
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, deve ritenersi provato che CP_4 avesse concluso con un contratto di service avente per oggetto il godimento di
[...] Controparte_3 alcune postazioni di lavoro all'interno dell'ufficio arredato con sale riunioni e altri spazi condivisi nell'immobile sito in Brescia, alla Via Noce n. 81 dietro il corrispettivo mensile di euro 650,00 più iva.
E' pacifico, difatti, che la società convenuta avesse posto all'interno dell'immobile la propria sede sociale (cfr. doc. 9 parte attrice); avesse goduto non solo degli spazi, ma anche dei servizi inerenti, con utenze intestate all'attrice (cfr. doc. 13 parte attrice). Tale tipologia contrattuale s'inquadra nel contratto atipico di servizio, combinando elementi della locazione (quale il godimento di uno spazio) con altri contratti, in conformità a quanto previsto dall'art. 1322 c.c..
La stessa convenuta, costituendosi, ha confermato quantomeno di aver goduto del bene producendo i pagamenti relativi al periodo dicembre 2021/dicembre 2022 con causale “Pagamento proforma mese di
….” (cfr. docc. da 3a a 3o parte convenuta costituita); importi corrispondenti a quelli delle fatture prodotte da parte attrice (cfr. doc. 2). si è costituita in giudizio depositando la relativa comparsa ed i documenti il Controparte_1
30.01.2024, data coincidente con la prima udienza.
Erano quindi già maturate le decadenze e le preclusioni previste dall'art. 281-undecies comma 3 c.p.c. e relative, tra l'altro, alla possibilità di proporre domande riconvenzionali, da dichiarare, quindi, inammissibili, in quanto tardivamente formulate.
Va, comunque, evidenziato come, a prescindere dalla tardività della domanda di accertamento, non potrebbe in alcun modo ritenersi ancora efficace e vincolante il contratto di servizi, di cui parte resistente ha prodotto copia. Tale contratto non solo era stato stipulato con un altro soggetto, ovvero tra e ma lo stesso prevedeva, all'art. 2, la durata annuale, per il periodo Parte_1 Controparte_3
1.1.2017-31.12.2017, con possibilità di rinnovo “solo con accordo scritto tra le parti, essendo esclusa la possibilità di rinnovo automatico”. Le parti di detto negozio avevano, quindi, convenuto di adottare una determinata forma (c.d. patto di forma) al fine di circoscrivere le modalità di rinnovo, con ciò evitando l'applicazione del rinnovo tacito o per fatti concludenti. La diversità dei soggetti coinvolti, uno dei quali ( cancellato dal registro delle imprese dal 20.12.2018 (cfr. doc. 5 parte Parte_1 convenuta) e la forma vincolata prescelta dalle parti escludono che tale contratto potesse essere ancora valido ed efficace dopo il 31.12.2017.
L'inadempimento del contratto di servizi da ultimo concluso tra le parti, ovvero il mancato pagamento del corrispettivo da parte della convenuta a partire dal mese di maggio 2023, non è stato contestato da pagina 5 di 7 che si è difesa sostenendo soltanto che lo stesso avrebbe dovuto essere diversamente Controparte_3 qualificato.
Ciò posto, ad ogni modo, il contratto di cui si discute tra le parti si è risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. all'esito dell'invio della diffida ad adempiere del 20.03.2024, con la quale l'attrice aveva intimato alla convenuta il pagamento, nel termine perentorio di 15 giorni, dei servizi arretrati a partire da maggio 2023, pari ad € 8.723,00, indicando precisamente che “decorso il termine, il contratto dovrà ritenersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.”. Nessun adempimento vi è stato nel termine intimato, di tal che, a partire dal 5.4.2023, il contratto aveva cessato di produrre effetti tra le parti.
Tanto premesso, va condannata all'immediato rilascio delle postazioni per cui è causa Controparte_3
e a pagare all'attrice la somma di euro 8.723,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, come risulta dalle fatture prodotte (doc. 2 di parte attrice), emesse a due mesi dal godimento del servizio, trattandosi di contratto di servizi che coinvolge imprenditori commerciali. va, altresì, condannata a pagare, a Controparte_3 titolo di illecita occupazione, l'ulteriore somma mensile di euro 793,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cc dalla data di deposito del ricorso al rilascio.
Parimenti da accogliere è la domanda svolta da parte attrice nei confronti di CP_5
L'attrice ha chiesto in giudizio l'accertamento della inesistenza di rapporti contrattuali con la società da ultimo menzionata, sostenendo che la stessa aveva indebitamente indicato l'immobile di Via Noce 81, Brescia, quale sede legale della società (cfr. doc. 10, parte attrice), pur in mancanza di accordo in tal senso.
La società convenuta ( non si è costituita in giudizio e non ha adempiuto all'onere di CP_5 provare, ai sensi dell'art. 2967 c.c., la sussistenza del proprio diritto a godere dei beni dell'attrice e quindi della domiciliazione (cfr. Cass. Ord. 9706/2024).
Ciò posto, le convenute vanno entrambe condannate a rilasciare i beni di proprietà di parte attrice.
La richiesta ex art. 614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, merita accoglimento e la misura va determinata in € 50,00 giornalieri, a decorrere da sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, il tutto tenuto conto del valore della causa, della natura della prestazione e del danno prevedibile.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono poste, quindi, a carico delle convenute e liquidate come da dispositivo, in conformità alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore effettivo della causa, applicando i parametri medi, stante l'attività svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la risoluzione di diritto del contratto concluso da con nonché Parte_1 Controparte_3
l'inesistenza di rapporti contrattuali tra l'attrice e CP_5
pagina 6 di 7 ordina alle convenute il rilascio immediato delle postazioni di lavoro condivise, situate all'interno dell'immobile di proprietà di sito in Comune di Brescia, via Noce n. 81, catastalmente Parte_1 identificato al NCT, foglio 229, particella 6, sub 27, nonché del servizio di domiciliazione all'interno del medesimo immobile;
Condanna al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 8723,00, oltre Controparte_3 interessi come in motivazione, nonché al pagamento della somma mensile di euro 793,00, oltre interessi come in motivazione, dalla data di deposito del ricorso al rilascio effettivo;
condanna le convenute al pagamento a favore dell'attrice della somma giornaliera di euro 50,00 ex art. 614bis cpc;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta;
condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro
518,00 per esborsi, euro 5077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Elisabetta AM
La presente è stata redatta con la collaborazione del GOP, con funzioni di UPP, Stella Stanghellini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Elisabetta
AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7238/2024, promossa da:
(CF ), con il patrocinio degli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi e Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto presso i procuratori in Brescia, Via Solferino n. 10
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. Valeria Parisi e domicilio eletto presso lo studio in Brescia, Via Sangervasio n. 11,
(C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
(come da note conclusive depositate in vista dell'udienza del 13/11/2025)
Per parte attrice
“In via principale: previo ogni accertamento del caso e, in particolare,
- previo accertamento della risoluzione di diritto o, in via subordinata, previa declaratoria di risoluzione o, comunque, di inefficacia del contratto concluso da con la società Parte_1 [...]
CF , con sede in Brescia, nonché, per la denegata ipotesi di ritenuta efficacia CP_1 P.IVA_2 del contratto ex adverso dimesso sub doc. 1, previo accertamento della risoluzione di diritto ai sensi
pagina 1 di 7 dell'art. 9 del medesimo, ovvero in subordine, previa declaratoria di risoluzione di detto contratto per grave inadempimento della convenuta Controparte_1
- nonché previo accertamento della inesistenza di alcun rapporto contrattuale con la società
[...]
CF , con sede in Brescia;
voglia CP_2 P.IVA_3
INIBIRE A Casa + Group srls, CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec in P.IVA_2 Email_1 persona del legale rapp.te pro tempore;
e a CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te pro tempore;
Email_2
- l'accesso all'immobile di proprietà della ricorrente, sito in Comune di Brescia, via Noce n 81, catastalmente identificato al NCT, foglio 229, particella 6, sub. 27;
- la fruizione delle postazioni di lavoro condivise, all'interno del medesimo immobile, nonché del servizio di domiciliazione, con condanna allo spostamento e modifica della sede sociale;
condannando ciascuna delle predette società al pagamento in favore della ricorrente di una somma di denaro per ogni violazione dell'inibitoria o giorno di ritardo, anche ex art. 614 bis cpc, in misura di euro 200, o nella diversa, maggiore o minor somma che venisse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
e voglia CONDANNARE
CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec in Controparte_1 P.IVA_2 Email_1 persona del legale rapp.te pro tempore;
CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec Controparte_2 P.IVA_3
in persona del legale rapp.te pro tempore;
Email_2 al rilascio dei beni messi a disposizione e alla riconsegna delle chiavi di accesso al Parte_2 sito in Comune di Brescia, via Noce n 81, catastalmente identificato al NCT, foglio 229, particella 6, sub. 27; e voglia: CONDANNARE
CF , con sede in Brescia, via Noce 81, pec in Controparte_1 P.IVA_2 Email_1 persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento dei servizi arretrati, in misura di euro 10.309, pari ad euro 793 al mese, da maggio 2023 a giugno 2024, oltre interessi commerciali moratori, ex. D.lgs 231/2002, dal dovuto al saldo, nonché al pagamento della stessa somma di denaro mensile fino alla data di effettiva interruzione della fruizione dei servizi, con spostamento della sede sociale, interruzione della domiciliazione, riconsegna delle chiavi e interruzione dell'accesso all'immobile. Con riserva di agire, separatamente, nei confronti di tutti i resistenti, per il risarcimento degli ulteriori danni, l'indebito e l'arricchimento senza causa. In ogni caso, condannare parti resistenti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali. In via istruttoria: ove occorra, ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”: 1…………..”.
Per Controparte_3
“In via preliminare di rito: Preso atto che la presente controversia verte su materia locatizia, disporsi il mutamento del rito e per l'effetto fissarsi udienza ex artt. 449bis – 414 c.p.c., con termini di legge per parte convenuta ex art. 416 c.p.c..
pagina 2 di 7 Nel merito, in via principale: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previe le declaratorie del caso, respingere tutte le domande avanzate dalla società ricorrente, e per l'effetto accertate e dichiarare che il contratto stipulato tra le parti denominato “CONTRATTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI” costituisce ad ogni effetto di legge
“Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo ai sensi della L. n. 392/1978 e succ. mod. e integrazioni”, disciplinato, quanto agli istituti principali ed essenziali come segue: durata: anni 6 a decorrere dal 1/1/2017 e rinnovatosi sino al 1/1/2029; canone di locazione: euro 650,00 oltre iva mensili, con scadenza rispettivamente il giorno 1 di ogni mese;
diniego di rinnovo da parte del locatore: almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto di locazione, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r.; recesso: Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi motivi dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata. Restano valide le altre pattuizioni previste nel contratto denominato “Contratto di prestazioni di Servizi” purché non in contrasto con norme di legge imperative e/ inderogabili (doc. n. 1). Per il resto, si applicano le norme del codice civile della L. n. 392/1978 e delle altre leggi speciali in vigore in materia. Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre iva e cpa come per legge;
In via Istruttoria: ammettersi prova contraria per testi e per interpello sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi e prova per testi sui capitoli di prova presentati nelle memorie istruttorie depositate. Con ogni più ampia riserva di legge”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.06.2024, agiva in giudizio, nei confronti di Parte_1 Controparte_1 perché fosse accertata la risoluzione di diritto del contratto di servizi in essere tra le parti a seguito della diffida o, in subordine, per la declaratoria di risoluzione dello stesso, con condanna al pagamento delle somme dovute fino alla cessazione della fruizione dei servizi, con spostamento della sede sociale e interruzione della domiciliazione e riconsegna chiavi;
nei confronti di per Controparte_2
l'accertamento dell'inesistenza di rapporto contrattuale, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento degli ulteriori danni;
nei confronti di entrambe le resistenti, per la condanna al rilascio dei beni e alla riconsegna delle chiavi con inibitoria alla fruizione delle postazioni all'interno dell'immobile, del servizio di domiciliazione, con condanna allo spostamento e modifica della sede sociale, chiedendo altresì l'ulteriore condanna ex art. 614 bis c.p.c., in misura di euro 200 al giorno, per ogni violazione dell'inibitoria o per ogni giorno di ritardo.
La ricorrente allegava (i) di essere proprietaria dell'immobile sito in Brescia, Via Noce n. 81, destinato a business center ed organizzato in vari open space con 8 postazioni di lavoro da poter utilizzare, oltre a sale riunioni e salottini;
(ii) che per il servizio di domiciliazione e i servizi di business center la Pt_1 era solita concludere contratti di servizi mensili, trimestrali o annuali;
(iii) che era stato concluso un accordo verbale con per l'uso mensile -rinnovabile- dei servizi per l'importo di euro Controparte_1
650 oltre iva (euro 793 mese) per l'utilizzo di 4 postazioni condivise unitamente agli spazi comuni;
(iv) pagina 3 di 7 che la società si era resa inadempiente al pagamento del corrispettivo a partire da maggio 2023; (v) che aveva attivato, nel maggio 2023, procedura di mediazione per l'accertamento della Controparte_1 sussistenza di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, senza introdurre poi il relativo giudizio;
(vi) che aveva inviato diffida in data 20.03.2024 con cui aveva intimato a Parte_1 di pagare i servizi ricevuti, allora pari ad euro 8.723,00, entro 15 giorni, con Controparte_1 risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c., cui non era seguito alcun pagamento;
(vii) che dopo un'ulteriore richiesta di consegna delle chiavi era stata introdotta la mediazione che aveva dato esito negativo per mancata adesione della convenuta;
(viii) che la società risultava CP_1 CP_1 inattiva, non avendo depositato i bilanci dal 2020; (ix) che presso i luoghi di causa risultava domiciliata, senza autorizzazione alcuna, altra società con il medesimo legale rappresentante,
[...]
che avrebbe fruito e fruirebbe indebitamente dei servizi. La ricorrente deduceva in diritto, CP_2 CP_ nei confronti della , (a) che il contratto orale di servizi con pagato fino ad aprile Controparte_1
2023, era rimasto inadempiuto a decorrere da maggio 2023, pur continuando la società a beneficiare dei servizi offerti (utilizzo postazioni, connessioni, utenze, sale riunioni, attrezzature, centralino, domiciliazione); (b) che alla diffida del 20 marzo 2024 nulla era seguito;
(c) che l'inadempimento al versamento di euro 8.723 non avrebbe potuto considerarsi di scarsa importanza;
(d) che comunque era richiesta, in via subordinata, la pronuncia di risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. per grave inadempimento;
(e) che ulteriore profilo di inadempimento era rappresentato dalla concessione della fruizione dei servizi a una società terza (Casa Gruppo Srl), mai autorizzata dalla proprietà.
Si costituiva in giudizio il 30.01.2024, in prima udienza, la società chiedendo, in via Controparte_1 preliminare, il mutamento del rito, vertendosi in materia locatizia, e, nel merito, il rigetto delle domande della ricorrente e l'accertamento che il contratto stipulato tra le parti era un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. Deduceva la resistente (i) che il rapporto, instauratosi a partire dal 1.1.2017 con l'allora Parte_1 avrebbe dovuto ritenersi di natura locatizia e produceva il relativo contratto (doc. 1 parte convenuta), denominato “Contratto di prestazione di Servizi”, concluso con tale soggetto;
(ii) che i servizi indicati nel contratto dalla stessa prodotto erano fittizi e, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si era limitata a concedere i locali indicati ed evidenziati nella planimetria prodotta, Parte_1 documento 2.
Il Giudice, dichiarata la contumacia di convertiva il rito fissando udienza ex art. 183 Controparte_2
c.p.c. con termine per il deposito delle memorie 171-ter c.p.c..
Le parti costituite procedevano al deposito delle memorie.
In particolare, in sede di prima memoria, deduceva che il contratto offerto in comunicazione Parte_1 da controparte era ormai risolto, inefficace e con oggetto diverso rispetto ai servizi per i quali era stato azionato il giudizio, essendo limitato ad una sola postazione. Evidenziava, inoltre, che la planimetria prodotta dalla resistente era relativa all'intera proprietà della ricorrente ed era risalente al 23.03.2023, con la conseguenza che non poteva essere stata allegata al contratto del 2017. Sosteneva inoltre che l'inadempimento al pagamento a partire da maggio 2023 da parte della convenuta fosse indubbio e quindi, anche qualora si fosse ritenuto vigente il contratto precedente di service, comunque lo stesso avrebbe dovuto essere ritenuto risolto ex art. 1454 c.c. o, in subordine, ex art. 1453 c.c..
pagina 4 di 7 Il Giudice rigettava le richieste di prova orale formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 13.11.2025, con termine per note fino al 30.10.2025.
All'udienza, al termine della discussione, il Giudice dava atto che la sentenza sarebbe stata depositata nel termine di cui all'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
La domanda dell'attrice nei confronti di è fondata e deve essere accolta. Controparte_3
Sulla scorta dei documenti offerti in comunicazione dalle parti, deve ritenersi provato che CP_4 avesse concluso con un contratto di service avente per oggetto il godimento di
[...] Controparte_3 alcune postazioni di lavoro all'interno dell'ufficio arredato con sale riunioni e altri spazi condivisi nell'immobile sito in Brescia, alla Via Noce n. 81 dietro il corrispettivo mensile di euro 650,00 più iva.
E' pacifico, difatti, che la società convenuta avesse posto all'interno dell'immobile la propria sede sociale (cfr. doc. 9 parte attrice); avesse goduto non solo degli spazi, ma anche dei servizi inerenti, con utenze intestate all'attrice (cfr. doc. 13 parte attrice). Tale tipologia contrattuale s'inquadra nel contratto atipico di servizio, combinando elementi della locazione (quale il godimento di uno spazio) con altri contratti, in conformità a quanto previsto dall'art. 1322 c.c..
La stessa convenuta, costituendosi, ha confermato quantomeno di aver goduto del bene producendo i pagamenti relativi al periodo dicembre 2021/dicembre 2022 con causale “Pagamento proforma mese di
….” (cfr. docc. da 3a a 3o parte convenuta costituita); importi corrispondenti a quelli delle fatture prodotte da parte attrice (cfr. doc. 2). si è costituita in giudizio depositando la relativa comparsa ed i documenti il Controparte_1
30.01.2024, data coincidente con la prima udienza.
Erano quindi già maturate le decadenze e le preclusioni previste dall'art. 281-undecies comma 3 c.p.c. e relative, tra l'altro, alla possibilità di proporre domande riconvenzionali, da dichiarare, quindi, inammissibili, in quanto tardivamente formulate.
Va, comunque, evidenziato come, a prescindere dalla tardività della domanda di accertamento, non potrebbe in alcun modo ritenersi ancora efficace e vincolante il contratto di servizi, di cui parte resistente ha prodotto copia. Tale contratto non solo era stato stipulato con un altro soggetto, ovvero tra e ma lo stesso prevedeva, all'art. 2, la durata annuale, per il periodo Parte_1 Controparte_3
1.1.2017-31.12.2017, con possibilità di rinnovo “solo con accordo scritto tra le parti, essendo esclusa la possibilità di rinnovo automatico”. Le parti di detto negozio avevano, quindi, convenuto di adottare una determinata forma (c.d. patto di forma) al fine di circoscrivere le modalità di rinnovo, con ciò evitando l'applicazione del rinnovo tacito o per fatti concludenti. La diversità dei soggetti coinvolti, uno dei quali ( cancellato dal registro delle imprese dal 20.12.2018 (cfr. doc. 5 parte Parte_1 convenuta) e la forma vincolata prescelta dalle parti escludono che tale contratto potesse essere ancora valido ed efficace dopo il 31.12.2017.
L'inadempimento del contratto di servizi da ultimo concluso tra le parti, ovvero il mancato pagamento del corrispettivo da parte della convenuta a partire dal mese di maggio 2023, non è stato contestato da pagina 5 di 7 che si è difesa sostenendo soltanto che lo stesso avrebbe dovuto essere diversamente Controparte_3 qualificato.
Ciò posto, ad ogni modo, il contratto di cui si discute tra le parti si è risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c. all'esito dell'invio della diffida ad adempiere del 20.03.2024, con la quale l'attrice aveva intimato alla convenuta il pagamento, nel termine perentorio di 15 giorni, dei servizi arretrati a partire da maggio 2023, pari ad € 8.723,00, indicando precisamente che “decorso il termine, il contratto dovrà ritenersi automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1454 c.c.”. Nessun adempimento vi è stato nel termine intimato, di tal che, a partire dal 5.4.2023, il contratto aveva cessato di produrre effetti tra le parti.
Tanto premesso, va condannata all'immediato rilascio delle postazioni per cui è causa Controparte_3
e a pagare all'attrice la somma di euro 8.723,00, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 a decorrere dal 60° giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, come risulta dalle fatture prodotte (doc. 2 di parte attrice), emesse a due mesi dal godimento del servizio, trattandosi di contratto di servizi che coinvolge imprenditori commerciali. va, altresì, condannata a pagare, a Controparte_3 titolo di illecita occupazione, l'ulteriore somma mensile di euro 793,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cc dalla data di deposito del ricorso al rilascio.
Parimenti da accogliere è la domanda svolta da parte attrice nei confronti di CP_5
L'attrice ha chiesto in giudizio l'accertamento della inesistenza di rapporti contrattuali con la società da ultimo menzionata, sostenendo che la stessa aveva indebitamente indicato l'immobile di Via Noce 81, Brescia, quale sede legale della società (cfr. doc. 10, parte attrice), pur in mancanza di accordo in tal senso.
La società convenuta ( non si è costituita in giudizio e non ha adempiuto all'onere di CP_5 provare, ai sensi dell'art. 2967 c.c., la sussistenza del proprio diritto a godere dei beni dell'attrice e quindi della domiciliazione (cfr. Cass. Ord. 9706/2024).
Ciò posto, le convenute vanno entrambe condannate a rilasciare i beni di proprietà di parte attrice.
La richiesta ex art. 614 bis c.p.c., ricorrendone i presupposti, merita accoglimento e la misura va determinata in € 50,00 giornalieri, a decorrere da sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, il tutto tenuto conto del valore della causa, della natura della prestazione e del danno prevedibile.
Le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono poste, quindi, a carico delle convenute e liquidate come da dispositivo, in conformità alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di valore effettivo della causa, applicando i parametri medi, stante l'attività svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita, accertata la risoluzione di diritto del contratto concluso da con nonché Parte_1 Controparte_3
l'inesistenza di rapporti contrattuali tra l'attrice e CP_5
pagina 6 di 7 ordina alle convenute il rilascio immediato delle postazioni di lavoro condivise, situate all'interno dell'immobile di proprietà di sito in Comune di Brescia, via Noce n. 81, catastalmente Parte_1 identificato al NCT, foglio 229, particella 6, sub 27, nonché del servizio di domiciliazione all'interno del medesimo immobile;
Condanna al pagamento a favore dell'attrice della somma di euro 8723,00, oltre Controparte_3 interessi come in motivazione, nonché al pagamento della somma mensile di euro 793,00, oltre interessi come in motivazione, dalla data di deposito del ricorso al rilascio effettivo;
condanna le convenute al pagamento a favore dell'attrice della somma giornaliera di euro 50,00 ex art. 614bis cpc;
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta;
condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite che si liquidano in euro
518,00 per esborsi, euro 5077,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Elisabetta AM
La presente è stata redatta con la collaborazione del GOP, con funzioni di UPP, Stella Stanghellini
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