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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 602/2024 R.G. Tra
Parte_1
E
Pt_2
All'udienza del 15/07/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Santi Milardo in sostituzione dell'avv. Leone Claudio e per l'avv. Alaimo Doriana in sostituzione dell'avv. Vigilanti Lucio Pt_2 Cornelio
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:00 rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 602/2024 R.G. vertente
TRA
, (codice ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'avv. Leone Claudio, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vigilanti Lucio Cornelio e dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/02/2024 la signora ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001728260, prot.
.7600.04/06/2019.0100732, notificata a mezzo del servizio postale in data 03/02/2024, Pt_2 con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di €. 5.038,58, di cui €. 5.029,53 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017 ed €. 9,05 a titolo di spese di notifica, per l'omesso versamento (nei termini di legge) delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sui salari corrisposti ai lavoratori dipendenti relativamente all'anno 2017 in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e ss.mm.ii. A sostegno della opposizione il ricorrente ha eccepito l'integrale pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali suindicate, pari ad €. 4.213,44, entro i termini previsti dalla Legge, come da ricevute allegate al ricorso;
l'operatività della causa 2 di non punibilità del soggetto agente prevista dall'art. 2, comma 1-bis, L. n. 638 del 1983 per pagamento parziale da estendersi anche alla ipotesi di versamento tardivo, quale il caso in esame;
la decadenza ex art. 14 L. 689/1981; carente motivazione dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva ha depositato prova della rituale Pt_2 notifica dell'atto di accertamento al ricorrente in data 15.06.2019 (prot.
.7600.04/06/2019.0100732); ha sostenuto l'inapplicabilità alla disciplina in esame Pt_2 dell'art. 14 della L. n.681/89 rilevando che, ove fosse ritenuto applicabile, tale termine non
è comunque decorso in quanto il dies a quo del termine deve essere individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore, e nel caso di specie culminato nell'atto di accertamento.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Deve essere affrontata per la sua portata assorbente l'eccezione di decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione ai sensi dell'art. 14 della legge
689/1981.
L' ha sostenuto che l'art. 14 della L. n. 689/1981 non sia applicabile alla fattispecie in Pt_2 esame. Tuttavia, tale assunto, smentito dalla giurisprudenza di merito, anche di questa sezione, è stato ormai smentito dall'orientamento della Giurisprudenza di legittimità, che si
è andato di recente consolidando.
Già con pronuncia del 2019 la Cassazione ha affermato che: “in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la P.A. è tenuta al rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, che, decorrente dall'accertamento dell'illecito, è interrotto dalla diffida di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2004 e ricomincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione delle violazioni
3 sanabili, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo” (Cassazione civile, Sez. Lavoro,
Ordinanza, 30/10/2019, n. 27903). Tale orientamento è andato consolidandosi nelle recenti pronunce della Suprema Corte di legittimità (cfr. Cass. sentenze nn. 7641, 7768 e 7845 del
24\25 marzo 2025)
L'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 (…. ), per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro
1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67. L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 legge 689/1981 è inoltre riconosciuta anche dalla Circolare Pt_2 numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis;
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Alla luce della normativa applicabile e della interpretazione preferibile, deve dunque ritenersi nel caso di specie che l' sia incorso nella eccepita decadenza ai sensi CP_1 dell'art. 14 della l. n. 689/1981 .
4 L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137 terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un.,
31/10/2019, n.28210; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023).
Ritiene il decidente che trattandosi di una violazione facilmente rilevabile, il termine decorre dalla scadenza dei contributi omessi, a meno che l' non dimostri la Pt_2 complessità dell'attività di verifica
Nella specie, quindi, a fronte di contributi afferenti, per quanto qui rileva, l'anno 2017, deve rilevarsi la tardività della contestazione delle violazioni, considerato che dalla documentazione prodotta in atti si evince che l'atto di accertamento prot.
.7600.04/06/2019.0100732 richiamato nella ordinanza ingiunzione opposta Pt_2
(prodromico alla irrogazione della sanzione) è stato notificato al ricorrente in data
5 15.06.2019 , con evidente inosservanza del prescritto termine di 90 giorni dalla scadenza dele pagamento di contributi . Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. A fronte di contributi che scadevano nell'anno 2017 la contestazione notificata nel giugno 2019 viola il termine di 90 giorni ex art. 14 L. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione».
Il ricorso deve essere accolto per l'assorbente motivo attinente alla denunziata decadenza dell'ente previdenziale dalla potestà di irrogare la sanzione, assorbite tutte le altre questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico dell' e Pt_2 liquidate come in dispositivo in base ai valori minimi in applicazione dei parametri di cui al
DM n. 55/2014 come modificati e integrati dal DM n. 147/2022. Spese da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore del difensore di parte ricorrente che ha compiuto rituale dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n. n. OI-001728260 opposta;
- pone a carico dell' e in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in Pt_2 euro 1312,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone ex art. 93 c.p.c. la distrazione a favore dell'avv. LEONE CLAUDIO dichiaratasi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 15/07/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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