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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15866 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 58475/2022, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.02.1947, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Perrone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. UC Chessa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte contenenti l'accordo raggiunto dalle parti, depositate per l'udienza del 29.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la signora in Roma in data 24.03.1979 (trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1979, atto n. 00226, parte
2, serie A04), dal quale nascevano i figli (23 marzo 1981) e UC (6 settembre Per_1
1983); che il matrimonio entrava in crisi a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la convivenza;
con decreto di omologazione del 06/07/2005 RG n.
22965/2005 il Tribunale di Roma omologava l'accordo raggiunto dalle parti nel verbale di separazione. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva parte resistente il quale, aderendo alla domanda di divorzio formulata dal marito, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di € 1.000 mensili. Con provvedimento del 26.09.2023 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.09.2023, letti gli atti e le conclusioni rassegnate dalle parti, in parziale modifica dei provvedimenti della separazione, revocava l'assegno per la figlia Per_1 nonché l'assegnazione della casa familiare, rinviando la causa all'udienza del 24.01.2024.
Concessi i termini istruttori, in data 05.06.2024 il Giudice Istruttore, esaminati gli atti, ritenute superflue le prove articolate da parte ricorrente e rilevato che parte resistente non aveva articolato mezzi istruttori, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata le parti chiedevano un rinvio per formalizzare un accordo.
Nelle more del procedimento, con note scritte per l'udienza del 29.10.2025, le parti, attesa l'espressa rinuncia di parte resistente alla domanda di assegno divorzile di € 1000 mensili, rappresentavano di aver raggiunto un accordo, chiedendo la pronuncia del solo status divorzile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A questo punto il GI, dato atto dell'espressa rinuncia di parte resistente alla propria domanda di assegno divorzile, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta e l'accordo da queste raggiunto, depositato con note scritte per l'udienza del 29.10.2025, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge (cfr decreto di omologazione del 06/07/2005 del Tribunale di Roma). Da allora le parti vivono ininterrottamente separate e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Spese di lite
Motivi di equità, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
RGAC 58475/2022, con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...], che hanno contratto
[...] C.F._2 matrimonio concordatario in Roma in data in data 24.03.1979;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 1979, atto n. 00226, parte 2, serie A04);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del 29.10.2025; - compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 31.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. RGAC 58475/2022, vertente
TRA
- ( ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08.02.1947, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Perrone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. UC Chessa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, in sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note congiunte contenenti l'accordo raggiunto dalle parti, depositate per l'udienza del 29.10.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la signora in Roma in data 24.03.1979 (trascritto CP_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1979, atto n. 00226, parte
2, serie A04), dal quale nascevano i figli (23 marzo 1981) e UC (6 settembre Per_1
1983); che il matrimonio entrava in crisi a causa di una serie di circostanze che rendevano intollerabile la convivenza;
con decreto di omologazione del 06/07/2005 RG n.
22965/2005 il Tribunale di Roma omologava l'accordo raggiunto dalle parti nel verbale di separazione. Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si costituiva parte resistente il quale, aderendo alla domanda di divorzio formulata dal marito, chiedeva in via riconvenzionale il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile dell'importo di € 1.000 mensili. Con provvedimento del 26.09.2023 il Presidente f.f., sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.09.2023, letti gli atti e le conclusioni rassegnate dalle parti, in parziale modifica dei provvedimenti della separazione, revocava l'assegno per la figlia Per_1 nonché l'assegnazione della casa familiare, rinviando la causa all'udienza del 24.01.2024.
Concessi i termini istruttori, in data 05.06.2024 il Giudice Istruttore, esaminati gli atti, ritenute superflue le prove articolate da parte ricorrente e rilevato che parte resistente non aveva articolato mezzi istruttori, rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata le parti chiedevano un rinvio per formalizzare un accordo.
Nelle more del procedimento, con note scritte per l'udienza del 29.10.2025, le parti, attesa l'espressa rinuncia di parte resistente alla domanda di assegno divorzile di € 1000 mensili, rappresentavano di aver raggiunto un accordo, chiedendo la pronuncia del solo status divorzile e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A questo punto il GI, dato atto dell'espressa rinuncia di parte resistente alla propria domanda di assegno divorzile, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio
Tanto premesso, vista la documentazione prodotta e l'accordo da queste raggiunto, depositato con note scritte per l'udienza del 29.10.2025, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, dei termini di legge (cfr decreto di omologazione del 06/07/2005 del Tribunale di Roma). Da allora le parti vivono ininterrottamente separate e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lettera b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Spese di lite
Motivi di equità, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n.
RGAC 58475/2022, con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori, disattesa ogni diversa domanda, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
), nata a [...] il [...], che hanno contratto
[...] C.F._2 matrimonio concordatario in Roma in data in data 24.03.1979;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di annotare la predetta sentenza negli appositi registri (anno 1979, atto n. 00226, parte 2, serie A04);
- dispone che le condizioni di divorzio siano regolate come da accordo raggiunto dalle parti depositato telematicamente con note scritte per l'udienza del 29.10.2025; - compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 31.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi