Art. 4. Riassetto in materia di assicurazioni 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi; d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
((1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.))
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all' articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti piu' deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonche' dell'informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; c) salvaguardia dell'effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta' di prestazioni di servizi; d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le societa' di mutua assicurazione esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche' per le imprese di riassicurazione; e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche nell'ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche' con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita' connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell'attivita' di distribuzione dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attivita' nei confronti del pubblico; g) armonizzazione della disciplina sull'esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa;
((1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.))
2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all' articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ; i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.