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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1019/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Nino Cortese
Reclamante
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Trifirò e Tommaso Targa
Reclamata
AVENTE AD OGGETTO: Reclamo ex art. 1, co. 58, L. 92/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, comma 48, Legge 92/2012 adiva il Controparte_2
Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare comminatogli con lettera A/R del 2 novembre 2017 dalla società
[...]
- lamentando la tardività della Controparte_1
contestazione disciplinare e l'infondatezza degli addebiti. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito, espletata l'istruttoria orale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza n. 3783/2020 del 20/02/2020 rigettava il ricorso ravvisando nella condotta del dipendente – consistita nell'essersi assentato per malattia dal 7 al 15 agosto 2017 in difetto della necessaria certificazione medica e nell'avere svolto nelle giornate del 15 e del 18 settembre 2017, in concomitanza con un ulteriore periodo di assenza per malattia, attività lavorativa presso i terreni agricoli di proprietà della moglie, indicativa della natura simulata dello stato di malattia o, comunque, potenzialmente idonea a determinare un rischio di aggravamento della malattia o di rallentamento della guarigione – una grave violazione dei doveri contrattuali, tale da vulnerare il rapporto fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro e giustificare il licenziamento impugnato. Indi, condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con successivo ricorso ex art. 1 comma 51 ss. L. 92/2012, il ricorrente proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza, contestando le motivazioni addotte dal
Giudice della fase sommaria.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa opposizione e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande con essa formulate.
Con sentenza n. 888/2023, pubblicata il 13.11.2023, il giudice adito rigettava l'opposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, condividendo le considerazioni espresse dal giudice della fase sommaria, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ritenendo giustificato, alla luce del significato attribuito per orientamento consolidato al c.d. “principio di immediatezza”, il lasso di tempo intercorso tra i fatti addebitati e la contestazione disciplinare formulata dalla parte datoriale in ragione della necessità di valutare in maniera sufficientemente approfondita e ponderata la consistenza delle condotte contestate.
Riteneva in particolare giustificato il tempo trascorso tra i fatti e la contestazione disciplinare, avendo la parte datoriale concesso al lavoratore la possibilità di fornire pag. 2/18 adeguata documentazione a supporto, anziché contestare immediatamente l'assenza ingiustificata del 7-15 agosto, ed avendo altresì proceduto alla contestazione disciplinare solo dopo essersi avveduta della persistente inadempienza dello stesso, del reiterato assenteismo e persino dello svolgimento di attività ritenute incompatibili con lo stato di malattia.
Osservava inoltre in relazione al secondo addebito che il tempo trascorso tra la relazione investigativa con cui il fatto era stato definitivamente accertato e la successiva contestazione disciplinare era compatibile con il tempo occorrente per le valutazioni del caso e per la stesura di un provvedimento formale, anche tenuto conto della complessità della struttura organizzativa della consociata della CP_1
capogruppo CP_1
Riteneva altresì insussistente un vulnus del diritto di difesa dell'incolpato, avendo il lavoratore formulato le proprie difese sia nell'ambito del procedimento disciplinare che in sede giudiziale e non avendo invece allegato e provato come tale diritto sia stato concretamente leso dal comportamento datoriale, ritenuto dilatorio.
Nel merito, con riferimento all'assenza dal lavoro dal 7 al 15 agosto 2017, il giudice di primo grado riteneva che il referto di P.S. prodotto dal lavoratore per giustificare l'assenza per malattia, attestante una “cervicalgia postraumatica da riferito incidente stradale”, non fosse documento idoneo a giustificare l'assenza per malattia, non avendo prescritto l'astensione dal lavoro ed avendo invece espresso una semplice prognosi di guarigione, senza specificare che nel medesimo periodo l'utente non potesse svolgere attività lavorativa.
Reputava quindi che tale comportamento avesse rilievo disciplinare, costituendo assenza ingiustificata sia l'assenza non sorretta da motivi legittimi, che l'assenza dovuta a motivi mai comunicati al datore di lavoro e persino quella riconducibile ad un effettivo stato di malattia tardivamente certificato.
Osservava sul punto che rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro quello di comunicare e di certificare tempestivamente eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità pag. 3/18 di assentarsi, atteso che la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro può comportare per il datore di lavoro un pregiudizio di tipo organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla effettiva ripresa della prestazione lavorativa, per l'interesse che gli è proprio di programmare l'attività aziendale, mentre l'obbligo del lavoratore di comunicare al datore di lavoro i motivi della propria assenza consente a quest'ultimo l'esercizio dei propri poteri di controllo sull'effettivo stato morboso addotto dal lavoratore.
Con riferimento al secondo addebito, relativo allo svolgimento da parte dell' di attività - di rastrellamento, concimazione, sollevamento, CP_2
trascinamento e carico pesi - fisicamente impegnative soprattutto in considerazione delle patologie - dispnea, ipertensione arteriosa e stato ansioso reattivo - oggetto di certificazione medica, riteneva provata, dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese dai testi e e dalla relazione investigativa Testimone_1 Testimone_2
prodotta dalla parte datoriale, la presenza del lavoratore in un terreno agricolo di proprietà della moglie, intento a “lavorare la terra e svolgere altre mansioni compatibili con la coltivazione dei campi” per diverse ore sin dal primo mattino e nell'arco di entrambe le giornate di osservazione, affermando che il report degli investigatori era assistito dai fotogrammi scattati durante l'attività compiuta.
A tal proposito precisava che i testimoni avevano riferito di avere assistito a lavori manuali o, comunque, a comportamenti “attivi” dell' , che smentivano la CP_2
versione offerta dal predetto, secondo la quale egli si sarebbe trovato sul luogo di lavoro del figlio per la grave apprensione generata in lui e nei suoi familiari dall'avere notato nei pressi della propria abitazione la presenza di due uomini sconosciuti ivi appostati. Riteneva quindi non provata la giustificazione addotta dal lavoratore con la segnalazione fatta dai coniugi in data 15 settembre CP_2
presso il Commissariato di Niscemi, che peraltro non escludeva lo svolgimento da parte del lavoratore di attività incompatibili con il suo stato di salute o comunque tali da compromettere il programmato rientro in ufficio.
pag. 4/18 Giudicava attendibili le testimonianze rese dagli investigatori privati e Tes_1
poiché lineari, tra loro congruenti e supportate dalla relazione redatta all'epoca Tes_2
della contestazione disciplinare, oltre che non smentite da elementi di segno contrario, ritenendo di contro del tutto marginali, oltre che compatibili con il tempo trascorso tra i fatti e la testimonianza resa in giudizio, alcune imprecisioni – come ad esempio che il avesse indicato nel collega , anziché nel collega Tes_1 Tes_2
la vittima di un'aggressione consumata dall' il 15 settembre Per_1 CP_2
(quando il non era presente), o che avesse descritto il terreno su cui si era svolta Tes_2
l'attività di osservazione come vigneto, anziché come carciofeto o campo aperto, o ancora che i due avessero dichiarato l'uno di avere visto il ricorrente seguire a piedi il trattore, l'altro di averlo visto alla guida del mezzo agricolo, avendo i due testi riferito momenti diversi dell'osservazione compiuta -.
Riteneva dunque provato lo svolgimento di attività lavorativa contestato dalla parte datoriale, non essendosi il lavoratore limitato ad una presenza sui luoghi passiva ed avendo invece compiuto operazioni manuali proprie dell'attività di bracciantato.
Per questi motivi
affermava che lo svolgimento da parte dell' delle CP_2
attività accertate in giudizio costituisse condotta quanto meno idonea a pregiudicarne o ritardarne la guarigione ed il rientro al lavoro e che integrasse gli estremi di una condotta contraria a correttezza e buona fede, avuto riguardo alle patologie riportate nel certificato medico – dispnea, ipertensione arteriosa e stato ansioso reattivo - , alle mansioni d'ufficio demandate al lavoratore (di inserimento dati e reportistica) ed al compimento, durante il periodo di malattia, di altre attività (sollevamento, trascinamento e trasporto pesi, rastrellamento, concimazione) comportanti uno sforzo fisico ben maggiore e protratto per diverse ore, tali da far ritenere o che il lavoratore avesse simulato lo stato di malattia, o che con il compimento di attività di lavoro nei campi, certamente più gravosa di quella d'ufficio, avesse rischiato di ritardare il pronto rientro in servizio.
pag. 5/18 Evidenziava che la sussistenza di una condotta imprudente idonea a ledere il vincolo fiduciario potesse essere integrata anche in presenza di un pregiudizio solo potenziale.
Riteneva infine, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione irrogata, che gli episodi contestati al ricorrente, valutati nel loro insieme, avessero l'attitudine necessaria a vulnerare definitivamente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Per questi motivi
concludeva dichiarando legittimo il licenziamento e rigettando la proposta opposizione.
In data 12.12.2023 proponeva reclamo avverso la sentenza di Controparte_2
primo grado chiedendone l'integrale riforma.
La società reclamata, costituitasi nel presente grado di giudizio, resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, compiuti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di gravame, il reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il decidente, in ordine all'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ha ritenuto il tempo trascorso tra l'accertamento dei fatti e la contestazione disciplinare giustificato dalla necessità di approfondire e di valutare l'esatta consistenza delle condotte ipotizzate, dando al lavoratore la possibilità di fornire adeguata documentazione a supporto della propria assenza dal lavoro.
Rileva a tal fine come il primo addebito relativo all'assenza ingiustificata dal 7 al
15 agosto 2017 sia stato formalmente contestato il 16 ottobre 2017, ovvero due mesi dopo il fatto e, dunque, con notevole e ingiustificato ritardo, pur essendo di natura tale da consentire una tempestiva contestazione, e che, non essendo mai stati chiesti al lavoratore chiarimenti in merito all'assenza o la produzione di qualsivoglia documentazione, la condotta posta in essere dalla parte datoriale integra un arbitrario e pretestuoso differimento dell'avvio del procedimento disciplinare. pag. 6/18 Osserva che, a fronte della mancata tempestiva contestazione, legittimamente il lavoratore è indotto a credere che il datore di lavoro abbia considerato il comportamento posto in essere non rilevante sotto il profilo disciplinare e che, pertanto, l'inerzia datoriale fa supporre una rinuncia all'esercizio del potere disciplinare.
Deduce altresì che il differimento della contestazione disciplinare, ritenuto pretestuoso, è tale da ledere il suo diritto di difesa e che rivela inoltre la mala fede della società datrice di lavoro, rispondendo al fine di precostituire una ulteriore ragione a sostegno del recesso.
Con riferimento al secondo addebito, evidenzia che la relazione investigativa risulta essere stata redatta in data 27.9.2017, ovvero a ridosso del periodo in cui è stata compiuta l'attività d'indagine.
Quanto al merito degli addebiti, con riferimento al primo - relativo all'assenza ingiustificata dal 7 al 15 agosto 2017 - deduce di avere tempestivamente provveduto ad informare della propria assenza il datore di lavoro il 7 agosto, ben prima dell'inizio del turno di lavoro, al fine di permettere all'azienda di riorganizzare la propria attività e di coprire la postazione di lavoro rimasta sguarnita, e di avere anche trasmesso lo stesso giorno il referto medico rilasciatogli dal Pronto Soccorso, ritenuto in buona fede idoneo a dare prova dello stato di malattia, mentre la società mai gli ha chiesto chiarimenti, né gli ha contestato alcunché anche al fine di consentirgli di inoltrare, sia pure tardivamente, un certificato medico attestante la malattia, facendogli legittimamente supporre l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio all'organizzazione aziendale.
Con riferimento al secondo addebito, sostiene che in data 15 settembre 2017, mentre era assente dal lavoro per malattia – certificata dall'11 al 20 settembre - la preoccupazione generata in lui e nei suoi familiari dalla presenza di due uomini sconosciuti appostati nei pressi della loro abitazione lo aveva indotto ad accompagnare il figlio al lavoro in campagna, al contempo attivandosi nella medesima giornata a denunciare l'accaduto presso il Commissariato di P.S. di pag. 7/18 Niscemi e a richiedere visura dell'autovettura Fiat Panda che quel giorno si era posta al loro inseguimento. Aggiunge altresì che fatti analoghi si erano verificati in data 18 settembre.
Tanto premesso, afferma che erroneamente è stato ritenuto provato l'addebito disciplinare poiché nessuna delle immagini fotografiche allegate alla relazione investigativa lo ritrae intento a compiere qualsivoglia attività agricola - come può desumersi dall'assenza di arnesi agricoli o di altri strumenti di lavoro o ancora di posture che dimostrino lo svolgimento di “mansioni compatibili con la coltivazione dei campi” – e che in esse lo si vede “percorrere a piedi i campi, limitandosi ad osservare – peraltro con braccia appoggiate ai fianchi – il lavoro svolto dal figlio e dai suoi collaboratori”.
Sostiene altresì l'irrilevanza delle informazioni contenute nella relazione investigativa, relative allo svolgimento di attività come “deambulare regolarmente”,
“guidare il proprio veicolo”, “svolgere commissioni”, tutte non incompatibili con la patologia oggetto di certificazione.
Contesta poi le testimonianze rese dai testi e , ritenute inattendibili Tes_1 Tes_2
ed ininfluenti, poiché nulla aggiungono in merito all'ipotizzato svolgimento da parte sua di qualsivoglia attività lavorativa. Sostiene inoltre che la testimonianza del presenti anche profili di falsità, poiché ha dichiarato di averlo visto guidare Tes_1
il trattore, prelevare acqua da una vasca, movimentare la terra con diversi attrezzi, quando nessuna di tali attività è documentata dalle numerose immagini fotografiche che il teste afferma di avere personalmente scattato, ed ha anche riferito di essere intervenuto in una colluttazione avvenuta a suo dire il 15 settembre tra lo stesso lavoratore ed il , quando quest'ultimo ha dichiarato invece di non aver preso Tes_2
parte quel giorno alle attività investigative.
Evidenzia infine che i propri testi hanno concordemente confermato che egli non svolge attività di lavoro nei campi e che la sua presenza sui fondi del figlio in data 15
e 18 settembre 2017 costituiva evento del tutto eccezionale.
pag. 8/18 Sostiene che gli elementi in atti dimostrino al più lo svolgimento di un'attività del tutto marginale ed occasionale, inidonea ad influire sul decorso della malattia.
Evidenzia che l'onere della prova circa il presunto svolgimento di attività lavorativa nel periodo di assenza dal lavoro per malattia o della natura simulata di questa incombe sul datore di lavoro e che, nel caso di specie, tale onere è rimasto non assolto.
2. Procedendo all'esame del primo ordine di censure, relativo alla tardività della contestazione disciplinare rispetto all'epoca di verificazione dei fatti contestati sia con riferimento al secondo degli addebiti disciplinari, avente ad oggetto lo svolgimento da parte del ricorrente di altra attività lavorativa nel periodo di assenza per malattia, in data 15 e 18 settembre 2017, e ancor più in relazione al primo degli addebiti a suo carico, riguardante la presunta assenza ingiustificata dal 7 al 15 agosto
2017, le doglianze di parte reclamante sono infondate.
Invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di licenziamento disciplinare il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite (Cass. Sez. L sent. n. 4435 del 4/3/2004; Cass. Sez. L, sent. n. 14113 del 20/6/2006; Cass. Sez. L.
12/1/2016, n. 281; Cass. Sez. L. 26/6/2018, n. 16841; Cass. Sez. L. 20/9/2019, n.
23516; da ultimo v. Cass. Sez. L ord. n. 14726 del 27/05/2024).
Si è inoltre ritenuto che è lesiva del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che ritardi la contestazione di fatti senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria, dovendo il datore procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito (Cass, pag. 9/18 Sez. L sent. n. 29627 del 16/11/2018, in un caso di sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore), fermo restando che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenuto anche conto che “la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza” (Cass. Sez. L. sent. n. 109 del 3/1/2024).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti della tardività della contestazione disciplinare formulata nei confronti del reclamante.
In proposito si osserva che detta contestazione, recante la data del 16 ottobre 2017, segue al primo dei fatti contestati – costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal 7 al 15 agosto – a distanza di appena due mesi, ed al secondo – lo svolgimento di attività lavorativa in periodo di assenza dal lavoro per malattia in data 15 e 18 settembre 2017 – a distanza di un mese circa.
Rispetto al primo di tali fatti, la tempestività della contestazione disciplinare per la mancata produzione da parte del lavoratore di idonea certificazione del medico curante circa lo stato di malattia nel periodo dal 7 al 15 agosto e la inidoneità del referto di Pronto Soccorso prodotto vanno valutati in un contesto di ripetute assenze dal servizio, ancorché giustificate con certificato telematico, in cui il predetto si era assentato per malattia dal 31 luglio al 4 agosto e, in seguito, dal 16 al 26 agosto e, ancora, dal 27 agosto al 1° settembre.
In uno al lasso temporale trascorso fino alla data della contestazione - che in sé non
è tale da far apprezzare una lesione del diritto di difesa dell'incolpato e che, in concreto, non ha impedito al lavoratore di difendersi nell'ambito del procedimento disciplinare a suo carico con la presentazione di dettagliata nota di controdeduzioni in data 24 ottobre 2017 e di ulteriori giustificazioni scritte in seno all'audizione svoltasi su sua richiesta in data 27 ottobre 2017 – la mancata contestazione nell'immediatezza del fatto dell'assenza non giustificata dal 7 al 15 agosto si spiega con la necessità di pag. 10/18 una più ponderata valutazione della condotta del prestatore di lavoro, il cui rilievo disciplinare è anche messo in risalto dai fatti successivi contestati e dalle risultanze dell'attività di osservazione investigativa disposta a seguito di nuova assenza per malattia del lavoratore dall'11 al 20 settembre – ovvero dopo che, in esito alla visita di controllo effettuata in data 1 settembre, ne era stata accertata la piena idoneità al lavoro –.
A maggior ragione, poi, per la contestazione dei fatti verificatisi in data 15 e 18 settembre, risulta evidente che il tempo intercorso tra questi e la contestazione disciplinare è legato all'attività investigativa commissionata dal datore di lavoro, i cui esiti sono compendiati nella relazione in atti recante la data del 27 settembre 2017
(all. 13 della produzione di parte resistente). L'ulteriore intervallo temporale tra la conclusione di tale attività di osservazione investigativa e la contestazione disciplinare del 16 ottobre è, quindi, del tutto compatibile con l'esame delle risultanze di tale attività e con la ponderazione degli elementi complessivamente emersi in ordine alle condotte rese oggetto di contestazione.
Ne consegue l'insussistenza di profili di tardività della contestazione disciplinare formalizzata con nota del 16.10.2017 a firma del Presidente di CP_1
3. Pure infondati sono i motivi di reclamo proposti con riferimento ad una presunta erronea interpretazione degli elementi in atti e alla sussistenza delle fattispecie contestate.
3.1. Con riferimento all'assenza ingiustificata dal 7 al 15 agosto 2017 si osserva che la valutazione operata dal datore di lavoro circa l'inidoneità del referto di Pronto
Soccorso ai fini della giustificazione dell'assenza del lavoratore per malattia è corretta sia perché conforme alle disposizioni del CCNL per gli addetti all'Industria dell'Energia e del Petrolio (doc. 15 fascicolo di parte reclamata) - che all'art. 44, parte IV, richiede la comunicazione all'azienda del numero di protocollo del certificato telematico inviato dal medico curante il giorno stesso dell'emissione e, comunque, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza o dalla sua prosecuzione
(o, nel caso in cui il certificato telematico non possa essere emesso o trasmesso, la pag. 11/18 trasmissione non oltre il terzo giorno di certificazione medica cartacea attestante lo stato di malattia e l'impossibilità della trasmissione o emissione della certificazione telematica), disponendo che “in mancanza di tali comunicazioni, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento l'assenza si considera ingiustificata” – , sia perché, in concreto, il referto di Pronto Soccorso del P.O. “Gravina e Santo Pietro” di
Caltagirone prodotto al datore di lavoro, recante la data del 7/8/2017 e diagnosi di
“cervicalgia post traumatica” da riferito incidente stradale, con prognosi di gg. 10
s.c., non contiene alcuna certificazione di inidoneità del soggetto al compimento di attività lavorativa: inidoneità che, per la natura stessa della lesione riscontrata, non è dato apprezzare in sé anche in rapporto alle mansioni d'ufficio (inserimento dati a pc e reportistica) incontestatamente attribuite al reclamante.
Se è vero dunque che, come pure chiarito dalla Suprema Corte, “la procedura prevista per il rilascio, da parte del medico di fiducia del lavoratore, del certificato di inizio della malattia non esclude che il giudice del merito possa prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, anche una certificazione non rilasciata secondo la predetta procedura” (Cass. Sez. L. sent. n. 23326 del
15.12.2004), nel caso di specie l'unico referto presentato al datore di lavoro non contiene alcuna indicazione in ordine all'impedimento a svolgere attività lavorativa ed è pertanto del tutto inidoneo a giustificare l'assenza del lavoratore per motivi di salute.
Né sul punto si apprezzano profili di mala fede nella condotta del datore di lavoro, che dà conto con la lettera di contestazione del 16.10.2017 delle valutazioni operate sulla condotta del lavoratore evidenziando elementi di sospetto sul suo conto a seguito di nuova assenza per malattia a partire dall'11 settembre dopo che, con la visita medica di controllo cui era stato sottoposto in data 1.9.2017, ne era stata accertata l'idoneità al lavoro (v. doc. 11 fascicolo di parte reclamata).
3.2. Con riferimento all'ulteriore addebito relativo all'attività svolta dall'odierno reclamante in data 15 e 18 settembre 2017, allorché lo stesso, assente dal lavoro per malattia, era stato visto dedicarsi ad attività di coltivazione di terreni agricoli, pag. 12/18 recandosi sui campi alle prime luci dell'alba, le risultanze dell'attività investigativa compiuta nei suoi confronti danno ragione delle valutazioni operate dalla parte datoriale.
E' noto il principio giurisprudenziale secondo il quale “in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato” (Cass. Sez. L. sent. n. 13063 del
26.4.2022).
Ne consegue che il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività, non sussistendo un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività durante la malattia, ma deve anche provare, in relazione alla contestazione disciplinare, o che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. Nondimeno si è anche osservato che il giudice è chiamato a ricostruire i fatti valutando “modalità, tempi e luoghi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia”, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, all'attività svolta in concreto, procedendo poi ad esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia (Cass. 13063/2022 cit.).
Nel caso di specie dal certificato di malattia telematico si evince che il reclamante si è assentato per malattia dall'11 al 20 settembre 2017 per “dispnea in recente riscontro di ipertensione arteriosa e stato ansioso reattivo”.
E' incontestato che in data 15 e 18 settembre 2017 il lavoratore si sia allontanato dalla propria abitazione per recarsi sui terreni di proprietà della moglie. Lo stesso pag. 13/18 nella nota di controdeduzioni recante la data del 24.10.2017, a seguito CP_2
della contestazione disciplinare, ha riferito di “essere stato costretto” a recarsi sui terreni in questione, dove lavora il figlio, “a causa della percezione di uno stato di pericolo” per l'incolumità dei suoi cari dovuto alla presenza nei pressi della sua abitazione, sin dalle 5,00 del mattino, di “due automobili a breve distanza l'una dall'altra, con due uomini a bordo i quali sostavano, senza alcuna apparente ragione, guardando insistentemente in direzione della nostra abitazione”, e di avere accolto la richiesta del figlio, che, uscendo da casa per andare al lavoro, aveva notato dei flash provenienti dall'autovettura parcheggiata a poche decine di metri dalla loro abitazione e che per questo gli aveva chiesto di accompagnarlo. In proposito l ha affermato: “La mia presenza sul luogo di lavoro di mio figlio serviva CP_2
solo per tranquillizzare lo stesso, talchè non ho compiuto alcuna attività lavorativa sui terreni, salvo simulare una apparente capacità lavorativa per avvicinarmi alla detta auto e tentare di riconoscere eventuali malintenzionati”.
Del pari per quanto verificatosi in data 18.9.2017 il lavoratore ha riferito di avere notato di essere pedinato da un'automobile e di avere per questo deciso di rimanere a fianco dei suoi cari.
Nondimeno l'attività posta in essere dal reclamante, documentata dalla relazione investigativa in atti e, in particolare, dai rilievi fotografici ad essa allegati, non si sostanzia nella sola presenza sui luoghi a titolo di mero supporto morale al figlio, emergendo invece dalle foto in atti che la persona oggetto dell'attività di osservazione investigativa, incontestatamente identificato nell , ha svolto CP_2
varie attività compatibili con la cura del fondo, ivi spostandosi di continuo anche a bordo dell'autocarro e al seguito del trattore agricolo, movimentando carichi, recandosi sui campi più volte nell'arco della giornata e mostrandosi, per il tempo dell'osservazione, partecipe dell'attività svolta dagli altri operai presenti sui luoghi.
Il comportamento avuto dall – che denota una partecipazione attiva alla CP_2
coltivazione dei terreni oggetto di osservazione – non appare dunque compatibile con un ruolo di mero sostegno morale al figlio, che non giustifica le attività e i numerosi pag. 14/18 spostamenti osservati dal personale investigativo (in particolare il 15 settembre, quando viene visto allontanarsi dal fondo, recarsi presso un esercizio commerciale –
“Buglisi” – verso le 12,30, per poi tornare sui campi rimanendovi fino alle 16,14).
Né la relazione redatta da personale del Commissariato di Niscemi in data
18.1.2018 – da cui risulta solo che l' alle ore 18.20 del 15 settembre 2017 CP_2
insieme alla moglie si è presentato presso quegli uffici, ove Controparte_3
sono stati generalizzati da personale in servizio – dimostra le ragioni della presenza del reclamante sui luoghi oggetto di osservazione investigativa, e tanto meno smentisce lo svolgimento da parte del predetto di attività connessa alla coltivazione dei terreni.
La permanenza sui luoghi sin dalle prime ore del mattino e lo svolgimento di attività correlate alla cura del fondo inducono a ritenere non plausibile la spiegazione alternativa offerta dal lavoratore circa la sua presenza nei terreni di proprietà della moglie.
In ogni caso, l'attività svolta dal reclamante in occasione dell'osservazione investigativa avviata su incarico della società reclamata, per le presumibili condizioni ambientali e climatiche nel periodo considerato e per la intrinseca gravosità del lavoro agricolo specie nel periodo estivo, esprime un pericolo di ulteriore probabile compromissione delle condizioni di salute del soggetto, affetto, in base alla certificazione addotta a giustificazione dell'assenza dal lavoro dall'11 al 20 settembre
2017, da dispnea ed ipertensione arteriosa, suscettibili di aggravamento con attività comportanti sforzo fisico ed esposizione a temperature elevate.
Alla luce degli elementi in atti, ritiene dunque il Collegio che l'attività lavorativa compiuta sui campi dal reclamante, già assentatosi in precedenza per motivi di salute per l'intero mese di agosto, appare tale da mettere a rischio la ripresa dell'attività lavorativa.
4. La rilevanza disciplinare delle condotte contestate al reclamante si apprezza in relazione al primo degli addebiti per la riconducibilità a fattispecie per cui il vigente
Codice disciplinare (art. 54 punto II del CCNL applicato, doc. 15 di parte reclamata) pag. 15/18 prevede il licenziamento con perdita dell'indennità di preavviso – per i casi in cui “il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale”, tra cui, in via esemplificativa, si annovera la fattispecie dell'assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi - .
Alla stregua della previsione contrattuale, dunque, già la prima condotta ascritta al reclamante, consistita nell'assenza priva di giustificazione protrattasi dal 7 al 15 agosto, per un totale di nove giorni, giustifica il licenziamento disciplinare comminato.
A ciò si aggiunga la condotta oggetto del secondo degli addebiti contestati al reclamante, relativa allo svolgimento di attività lavorativa di tipo agricolo nelle giornate del 15 e del 18 settembre 2017, quando lo stesso era assente dal lavoro per malattia, in merito alla quale si osserva che il comportamento del lavoratore si pone in contrasto con gli obblighi di diligenza e fedeltà e con i doveri generali di correttezza e buona fede che incombono su di lui quando lo svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. Sez. L. ord. n. 26496 del
19.10.2018).
Risulta poi irrilevante che il reclamante sia regolarmente rientrato in servizio al termine del periodo di malattia, dovendosi dare continuità al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo
l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede;
la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente pag. 16/18 irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro” (Cass. Sez. L ord. n. 11154 del
28/04/2025). Secondo la Corte di legittimità “... su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 14726 del 2002;
Cass. SS.UU. n. 28056 del 2008; Cass. n. 6497 del 2021).
8.4. In tale prospettiva assume peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia (vedi, più profusamente,
Cass. n. 13063 del 2022).
8.5. La valutazione del giudice di merito, in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto ed ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante (per tutte, v. Cass. n.
14046 del 2005; conf., Cass. n. 24812 del 2016; Cass., n. 21667 del 2017; Cass. n.
3655 del 2019; Cass. n. 9647 del 2021; secondo Cass. n. 16465 del 2015 lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia, costituisce illecito di pericolo e non di danno, il quale sussiste non soltanto se quell'attività abbia effettivamente provocato una impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente;
in proposito v. pure Cass. n. 27104 del 2006)”
(così in motivazione Cass. n. 11154/2025 cit.). pag. 17/18 5.
Per questi motivi
, sussistendo gli estremi del comminato licenziamento disciplinare per la sussistenza delle condotte contestate e per la gravità degli addebiti, ogni altra questione ritenuta assorbita, il reclamo proposto dall deve CP_2
essere rigettato.
6. Ex art. 91 c.p.c., il reclamante va condannato al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M.
13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante al pagamento in favore della società reclamata delle spese processuali del grado, liquidate in € 6000,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per il reclamante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1019/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Nino Cortese
Reclamante
CONTRO
( ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Trifirò e Tommaso Targa
Reclamata
AVENTE AD OGGETTO: Reclamo ex art. 1, co. 58, L. 92/2012;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1, comma 48, Legge 92/2012 adiva il Controparte_2
Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, impugnando il licenziamento disciplinare comminatogli con lettera A/R del 2 novembre 2017 dalla società
[...]
- lamentando la tardività della Controparte_1
contestazione disciplinare e l'infondatezza degli addebiti. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale adito, espletata l'istruttoria orale, a conclusione della fase sommaria, con ordinanza n. 3783/2020 del 20/02/2020 rigettava il ricorso ravvisando nella condotta del dipendente – consistita nell'essersi assentato per malattia dal 7 al 15 agosto 2017 in difetto della necessaria certificazione medica e nell'avere svolto nelle giornate del 15 e del 18 settembre 2017, in concomitanza con un ulteriore periodo di assenza per malattia, attività lavorativa presso i terreni agricoli di proprietà della moglie, indicativa della natura simulata dello stato di malattia o, comunque, potenzialmente idonea a determinare un rischio di aggravamento della malattia o di rallentamento della guarigione – una grave violazione dei doveri contrattuali, tale da vulnerare il rapporto fiduciario posto a fondamento del rapporto di lavoro e giustificare il licenziamento impugnato. Indi, condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con successivo ricorso ex art. 1 comma 51 ss. L. 92/2012, il ricorrente proponeva opposizione avverso la predetta ordinanza, contestando le motivazioni addotte dal
Giudice della fase sommaria.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa opposizione e CP_1
chiedendo il rigetto delle domande con essa formulate.
Con sentenza n. 888/2023, pubblicata il 13.11.2023, il giudice adito rigettava l'opposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, condividendo le considerazioni espresse dal giudice della fase sommaria, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
In particolare il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ritenendo giustificato, alla luce del significato attribuito per orientamento consolidato al c.d. “principio di immediatezza”, il lasso di tempo intercorso tra i fatti addebitati e la contestazione disciplinare formulata dalla parte datoriale in ragione della necessità di valutare in maniera sufficientemente approfondita e ponderata la consistenza delle condotte contestate.
Riteneva in particolare giustificato il tempo trascorso tra i fatti e la contestazione disciplinare, avendo la parte datoriale concesso al lavoratore la possibilità di fornire pag. 2/18 adeguata documentazione a supporto, anziché contestare immediatamente l'assenza ingiustificata del 7-15 agosto, ed avendo altresì proceduto alla contestazione disciplinare solo dopo essersi avveduta della persistente inadempienza dello stesso, del reiterato assenteismo e persino dello svolgimento di attività ritenute incompatibili con lo stato di malattia.
Osservava inoltre in relazione al secondo addebito che il tempo trascorso tra la relazione investigativa con cui il fatto era stato definitivamente accertato e la successiva contestazione disciplinare era compatibile con il tempo occorrente per le valutazioni del caso e per la stesura di un provvedimento formale, anche tenuto conto della complessità della struttura organizzativa della consociata della CP_1
capogruppo CP_1
Riteneva altresì insussistente un vulnus del diritto di difesa dell'incolpato, avendo il lavoratore formulato le proprie difese sia nell'ambito del procedimento disciplinare che in sede giudiziale e non avendo invece allegato e provato come tale diritto sia stato concretamente leso dal comportamento datoriale, ritenuto dilatorio.
Nel merito, con riferimento all'assenza dal lavoro dal 7 al 15 agosto 2017, il giudice di primo grado riteneva che il referto di P.S. prodotto dal lavoratore per giustificare l'assenza per malattia, attestante una “cervicalgia postraumatica da riferito incidente stradale”, non fosse documento idoneo a giustificare l'assenza per malattia, non avendo prescritto l'astensione dal lavoro ed avendo invece espresso una semplice prognosi di guarigione, senza specificare che nel medesimo periodo l'utente non potesse svolgere attività lavorativa.
Reputava quindi che tale comportamento avesse rilievo disciplinare, costituendo assenza ingiustificata sia l'assenza non sorretta da motivi legittimi, che l'assenza dovuta a motivi mai comunicati al datore di lavoro e persino quella riconducibile ad un effettivo stato di malattia tardivamente certificato.
Osservava sul punto che rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro quello di comunicare e di certificare tempestivamente eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità pag. 3/18 di assentarsi, atteso che la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro può comportare per il datore di lavoro un pregiudizio di tipo organizzativo derivante dal legittimo affidamento in ordine alla effettiva ripresa della prestazione lavorativa, per l'interesse che gli è proprio di programmare l'attività aziendale, mentre l'obbligo del lavoratore di comunicare al datore di lavoro i motivi della propria assenza consente a quest'ultimo l'esercizio dei propri poteri di controllo sull'effettivo stato morboso addotto dal lavoratore.
Con riferimento al secondo addebito, relativo allo svolgimento da parte dell' di attività - di rastrellamento, concimazione, sollevamento, CP_2
trascinamento e carico pesi - fisicamente impegnative soprattutto in considerazione delle patologie - dispnea, ipertensione arteriosa e stato ansioso reattivo - oggetto di certificazione medica, riteneva provata, dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese dai testi e e dalla relazione investigativa Testimone_1 Testimone_2
prodotta dalla parte datoriale, la presenza del lavoratore in un terreno agricolo di proprietà della moglie, intento a “lavorare la terra e svolgere altre mansioni compatibili con la coltivazione dei campi” per diverse ore sin dal primo mattino e nell'arco di entrambe le giornate di osservazione, affermando che il report degli investigatori era assistito dai fotogrammi scattati durante l'attività compiuta.
A tal proposito precisava che i testimoni avevano riferito di avere assistito a lavori manuali o, comunque, a comportamenti “attivi” dell' , che smentivano la CP_2
versione offerta dal predetto, secondo la quale egli si sarebbe trovato sul luogo di lavoro del figlio per la grave apprensione generata in lui e nei suoi familiari dall'avere notato nei pressi della propria abitazione la presenza di due uomini sconosciuti ivi appostati. Riteneva quindi non provata la giustificazione addotta dal lavoratore con la segnalazione fatta dai coniugi in data 15 settembre CP_2
presso il Commissariato di Niscemi, che peraltro non escludeva lo svolgimento da parte del lavoratore di attività incompatibili con il suo stato di salute o comunque tali da compromettere il programmato rientro in ufficio.
pag. 4/18 Giudicava attendibili le testimonianze rese dagli investigatori privati e Tes_1
poiché lineari, tra loro congruenti e supportate dalla relazione redatta all'epoca Tes_2
della contestazione disciplinare, oltre che non smentite da elementi di segno contrario, ritenendo di contro del tutto marginali, oltre che compatibili con il tempo trascorso tra i fatti e la testimonianza resa in giudizio, alcune imprecisioni – come ad esempio che il avesse indicato nel collega , anziché nel collega Tes_1 Tes_2
la vittima di un'aggressione consumata dall' il 15 settembre Per_1 CP_2
(quando il non era presente), o che avesse descritto il terreno su cui si era svolta Tes_2
l'attività di osservazione come vigneto, anziché come carciofeto o campo aperto, o ancora che i due avessero dichiarato l'uno di avere visto il ricorrente seguire a piedi il trattore, l'altro di averlo visto alla guida del mezzo agricolo, avendo i due testi riferito momenti diversi dell'osservazione compiuta -.
Riteneva dunque provato lo svolgimento di attività lavorativa contestato dalla parte datoriale, non essendosi il lavoratore limitato ad una presenza sui luoghi passiva ed avendo invece compiuto operazioni manuali proprie dell'attività di bracciantato.
Per questi motivi
affermava che lo svolgimento da parte dell' delle CP_2
attività accertate in giudizio costituisse condotta quanto meno idonea a pregiudicarne o ritardarne la guarigione ed il rientro al lavoro e che integrasse gli estremi di una condotta contraria a correttezza e buona fede, avuto riguardo alle patologie riportate nel certificato medico – dispnea, ipertensione arteriosa e stato ansioso reattivo - , alle mansioni d'ufficio demandate al lavoratore (di inserimento dati e reportistica) ed al compimento, durante il periodo di malattia, di altre attività (sollevamento, trascinamento e trasporto pesi, rastrellamento, concimazione) comportanti uno sforzo fisico ben maggiore e protratto per diverse ore, tali da far ritenere o che il lavoratore avesse simulato lo stato di malattia, o che con il compimento di attività di lavoro nei campi, certamente più gravosa di quella d'ufficio, avesse rischiato di ritardare il pronto rientro in servizio.
pag. 5/18 Evidenziava che la sussistenza di una condotta imprudente idonea a ledere il vincolo fiduciario potesse essere integrata anche in presenza di un pregiudizio solo potenziale.
Riteneva infine, sotto il profilo della proporzionalità della sanzione irrogata, che gli episodi contestati al ricorrente, valutati nel loro insieme, avessero l'attitudine necessaria a vulnerare definitivamente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
Per questi motivi
concludeva dichiarando legittimo il licenziamento e rigettando la proposta opposizione.
In data 12.12.2023 proponeva reclamo avverso la sentenza di Controparte_2
primo grado chiedendone l'integrale riforma.
La società reclamata, costituitasi nel presente grado di giudizio, resisteva al gravame chiedendone il rigetto.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, compiuti i termini assegnati alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo di gravame, il reclamante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il decidente, in ordine all'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, ha ritenuto il tempo trascorso tra l'accertamento dei fatti e la contestazione disciplinare giustificato dalla necessità di approfondire e di valutare l'esatta consistenza delle condotte ipotizzate, dando al lavoratore la possibilità di fornire adeguata documentazione a supporto della propria assenza dal lavoro.
Rileva a tal fine come il primo addebito relativo all'assenza ingiustificata dal 7 al
15 agosto 2017 sia stato formalmente contestato il 16 ottobre 2017, ovvero due mesi dopo il fatto e, dunque, con notevole e ingiustificato ritardo, pur essendo di natura tale da consentire una tempestiva contestazione, e che, non essendo mai stati chiesti al lavoratore chiarimenti in merito all'assenza o la produzione di qualsivoglia documentazione, la condotta posta in essere dalla parte datoriale integra un arbitrario e pretestuoso differimento dell'avvio del procedimento disciplinare. pag. 6/18 Osserva che, a fronte della mancata tempestiva contestazione, legittimamente il lavoratore è indotto a credere che il datore di lavoro abbia considerato il comportamento posto in essere non rilevante sotto il profilo disciplinare e che, pertanto, l'inerzia datoriale fa supporre una rinuncia all'esercizio del potere disciplinare.
Deduce altresì che il differimento della contestazione disciplinare, ritenuto pretestuoso, è tale da ledere il suo diritto di difesa e che rivela inoltre la mala fede della società datrice di lavoro, rispondendo al fine di precostituire una ulteriore ragione a sostegno del recesso.
Con riferimento al secondo addebito, evidenzia che la relazione investigativa risulta essere stata redatta in data 27.9.2017, ovvero a ridosso del periodo in cui è stata compiuta l'attività d'indagine.
Quanto al merito degli addebiti, con riferimento al primo - relativo all'assenza ingiustificata dal 7 al 15 agosto 2017 - deduce di avere tempestivamente provveduto ad informare della propria assenza il datore di lavoro il 7 agosto, ben prima dell'inizio del turno di lavoro, al fine di permettere all'azienda di riorganizzare la propria attività e di coprire la postazione di lavoro rimasta sguarnita, e di avere anche trasmesso lo stesso giorno il referto medico rilasciatogli dal Pronto Soccorso, ritenuto in buona fede idoneo a dare prova dello stato di malattia, mentre la società mai gli ha chiesto chiarimenti, né gli ha contestato alcunché anche al fine di consentirgli di inoltrare, sia pure tardivamente, un certificato medico attestante la malattia, facendogli legittimamente supporre l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio all'organizzazione aziendale.
Con riferimento al secondo addebito, sostiene che in data 15 settembre 2017, mentre era assente dal lavoro per malattia – certificata dall'11 al 20 settembre - la preoccupazione generata in lui e nei suoi familiari dalla presenza di due uomini sconosciuti appostati nei pressi della loro abitazione lo aveva indotto ad accompagnare il figlio al lavoro in campagna, al contempo attivandosi nella medesima giornata a denunciare l'accaduto presso il Commissariato di P.S. di pag. 7/18 Niscemi e a richiedere visura dell'autovettura Fiat Panda che quel giorno si era posta al loro inseguimento. Aggiunge altresì che fatti analoghi si erano verificati in data 18 settembre.
Tanto premesso, afferma che erroneamente è stato ritenuto provato l'addebito disciplinare poiché nessuna delle immagini fotografiche allegate alla relazione investigativa lo ritrae intento a compiere qualsivoglia attività agricola - come può desumersi dall'assenza di arnesi agricoli o di altri strumenti di lavoro o ancora di posture che dimostrino lo svolgimento di “mansioni compatibili con la coltivazione dei campi” – e che in esse lo si vede “percorrere a piedi i campi, limitandosi ad osservare – peraltro con braccia appoggiate ai fianchi – il lavoro svolto dal figlio e dai suoi collaboratori”.
Sostiene altresì l'irrilevanza delle informazioni contenute nella relazione investigativa, relative allo svolgimento di attività come “deambulare regolarmente”,
“guidare il proprio veicolo”, “svolgere commissioni”, tutte non incompatibili con la patologia oggetto di certificazione.
Contesta poi le testimonianze rese dai testi e , ritenute inattendibili Tes_1 Tes_2
ed ininfluenti, poiché nulla aggiungono in merito all'ipotizzato svolgimento da parte sua di qualsivoglia attività lavorativa. Sostiene inoltre che la testimonianza del presenti anche profili di falsità, poiché ha dichiarato di averlo visto guidare Tes_1
il trattore, prelevare acqua da una vasca, movimentare la terra con diversi attrezzi, quando nessuna di tali attività è documentata dalle numerose immagini fotografiche che il teste afferma di avere personalmente scattato, ed ha anche riferito di essere intervenuto in una colluttazione avvenuta a suo dire il 15 settembre tra lo stesso lavoratore ed il , quando quest'ultimo ha dichiarato invece di non aver preso Tes_2
parte quel giorno alle attività investigative.
Evidenzia infine che i propri testi hanno concordemente confermato che egli non svolge attività di lavoro nei campi e che la sua presenza sui fondi del figlio in data 15
e 18 settembre 2017 costituiva evento del tutto eccezionale.
pag. 8/18 Sostiene che gli elementi in atti dimostrino al più lo svolgimento di un'attività del tutto marginale ed occasionale, inidonea ad influire sul decorso della malattia.
Evidenzia che l'onere della prova circa il presunto svolgimento di attività lavorativa nel periodo di assenza dal lavoro per malattia o della natura simulata di questa incombe sul datore di lavoro e che, nel caso di specie, tale onere è rimasto non assolto.
2. Procedendo all'esame del primo ordine di censure, relativo alla tardività della contestazione disciplinare rispetto all'epoca di verificazione dei fatti contestati sia con riferimento al secondo degli addebiti disciplinari, avente ad oggetto lo svolgimento da parte del ricorrente di altra attività lavorativa nel periodo di assenza per malattia, in data 15 e 18 settembre 2017, e ancor più in relazione al primo degli addebiti a suo carico, riguardante la presunta assenza ingiustificata dal 7 al 15 agosto
2017, le doglianze di parte reclamante sono infondate.
Invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in materia di licenziamento disciplinare il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite (Cass. Sez. L sent. n. 4435 del 4/3/2004; Cass. Sez. L, sent. n. 14113 del 20/6/2006; Cass. Sez. L.
12/1/2016, n. 281; Cass. Sez. L. 26/6/2018, n. 16841; Cass. Sez. L. 20/9/2019, n.
23516; da ultimo v. Cass. Sez. L ord. n. 14726 del 27/05/2024).
Si è inoltre ritenuto che è lesiva del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, con conseguente illegittimità della sanzione irrogata, la condotta del datore di lavoro che ritardi la contestazione di fatti senza che sussista la necessità di ulteriore istruttoria, dovendo il datore procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito (Cass, pag. 9/18 Sez. L sent. n. 29627 del 16/11/2018, in un caso di sostanziale ammissione dei fatti da parte del lavoratore), fermo restando che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenuto anche conto che “la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza” (Cass. Sez. L. sent. n. 109 del 3/1/2024).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti della tardività della contestazione disciplinare formulata nei confronti del reclamante.
In proposito si osserva che detta contestazione, recante la data del 16 ottobre 2017, segue al primo dei fatti contestati – costituito dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal 7 al 15 agosto – a distanza di appena due mesi, ed al secondo – lo svolgimento di attività lavorativa in periodo di assenza dal lavoro per malattia in data 15 e 18 settembre 2017 – a distanza di un mese circa.
Rispetto al primo di tali fatti, la tempestività della contestazione disciplinare per la mancata produzione da parte del lavoratore di idonea certificazione del medico curante circa lo stato di malattia nel periodo dal 7 al 15 agosto e la inidoneità del referto di Pronto Soccorso prodotto vanno valutati in un contesto di ripetute assenze dal servizio, ancorché giustificate con certificato telematico, in cui il predetto si era assentato per malattia dal 31 luglio al 4 agosto e, in seguito, dal 16 al 26 agosto e, ancora, dal 27 agosto al 1° settembre.
In uno al lasso temporale trascorso fino alla data della contestazione - che in sé non
è tale da far apprezzare una lesione del diritto di difesa dell'incolpato e che, in concreto, non ha impedito al lavoratore di difendersi nell'ambito del procedimento disciplinare a suo carico con la presentazione di dettagliata nota di controdeduzioni in data 24 ottobre 2017 e di ulteriori giustificazioni scritte in seno all'audizione svoltasi su sua richiesta in data 27 ottobre 2017 – la mancata contestazione nell'immediatezza del fatto dell'assenza non giustificata dal 7 al 15 agosto si spiega con la necessità di pag. 10/18 una più ponderata valutazione della condotta del prestatore di lavoro, il cui rilievo disciplinare è anche messo in risalto dai fatti successivi contestati e dalle risultanze dell'attività di osservazione investigativa disposta a seguito di nuova assenza per malattia del lavoratore dall'11 al 20 settembre – ovvero dopo che, in esito alla visita di controllo effettuata in data 1 settembre, ne era stata accertata la piena idoneità al lavoro –.
A maggior ragione, poi, per la contestazione dei fatti verificatisi in data 15 e 18 settembre, risulta evidente che il tempo intercorso tra questi e la contestazione disciplinare è legato all'attività investigativa commissionata dal datore di lavoro, i cui esiti sono compendiati nella relazione in atti recante la data del 27 settembre 2017
(all. 13 della produzione di parte resistente). L'ulteriore intervallo temporale tra la conclusione di tale attività di osservazione investigativa e la contestazione disciplinare del 16 ottobre è, quindi, del tutto compatibile con l'esame delle risultanze di tale attività e con la ponderazione degli elementi complessivamente emersi in ordine alle condotte rese oggetto di contestazione.
Ne consegue l'insussistenza di profili di tardività della contestazione disciplinare formalizzata con nota del 16.10.2017 a firma del Presidente di CP_1
3. Pure infondati sono i motivi di reclamo proposti con riferimento ad una presunta erronea interpretazione degli elementi in atti e alla sussistenza delle fattispecie contestate.
3.1. Con riferimento all'assenza ingiustificata dal 7 al 15 agosto 2017 si osserva che la valutazione operata dal datore di lavoro circa l'inidoneità del referto di Pronto
Soccorso ai fini della giustificazione dell'assenza del lavoratore per malattia è corretta sia perché conforme alle disposizioni del CCNL per gli addetti all'Industria dell'Energia e del Petrolio (doc. 15 fascicolo di parte reclamata) - che all'art. 44, parte IV, richiede la comunicazione all'azienda del numero di protocollo del certificato telematico inviato dal medico curante il giorno stesso dell'emissione e, comunque, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza o dalla sua prosecuzione
(o, nel caso in cui il certificato telematico non possa essere emesso o trasmesso, la pag. 11/18 trasmissione non oltre il terzo giorno di certificazione medica cartacea attestante lo stato di malattia e l'impossibilità della trasmissione o emissione della certificazione telematica), disponendo che “in mancanza di tali comunicazioni, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento l'assenza si considera ingiustificata” – , sia perché, in concreto, il referto di Pronto Soccorso del P.O. “Gravina e Santo Pietro” di
Caltagirone prodotto al datore di lavoro, recante la data del 7/8/2017 e diagnosi di
“cervicalgia post traumatica” da riferito incidente stradale, con prognosi di gg. 10
s.c., non contiene alcuna certificazione di inidoneità del soggetto al compimento di attività lavorativa: inidoneità che, per la natura stessa della lesione riscontrata, non è dato apprezzare in sé anche in rapporto alle mansioni d'ufficio (inserimento dati a pc e reportistica) incontestatamente attribuite al reclamante.
Se è vero dunque che, come pure chiarito dalla Suprema Corte, “la procedura prevista per il rilascio, da parte del medico di fiducia del lavoratore, del certificato di inizio della malattia non esclude che il giudice del merito possa prendere in considerazione, ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, anche una certificazione non rilasciata secondo la predetta procedura” (Cass. Sez. L. sent. n. 23326 del
15.12.2004), nel caso di specie l'unico referto presentato al datore di lavoro non contiene alcuna indicazione in ordine all'impedimento a svolgere attività lavorativa ed è pertanto del tutto inidoneo a giustificare l'assenza del lavoratore per motivi di salute.
Né sul punto si apprezzano profili di mala fede nella condotta del datore di lavoro, che dà conto con la lettera di contestazione del 16.10.2017 delle valutazioni operate sulla condotta del lavoratore evidenziando elementi di sospetto sul suo conto a seguito di nuova assenza per malattia a partire dall'11 settembre dopo che, con la visita medica di controllo cui era stato sottoposto in data 1.9.2017, ne era stata accertata l'idoneità al lavoro (v. doc. 11 fascicolo di parte reclamata).
3.2. Con riferimento all'ulteriore addebito relativo all'attività svolta dall'odierno reclamante in data 15 e 18 settembre 2017, allorché lo stesso, assente dal lavoro per malattia, era stato visto dedicarsi ad attività di coltivazione di terreni agricoli, pag. 12/18 recandosi sui campi alle prime luci dell'alba, le risultanze dell'attività investigativa compiuta nei suoi confronti danno ragione delle valutazioni operate dalla parte datoriale.
E' noto il principio giurisprudenziale secondo il quale “in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato” (Cass. Sez. L. sent. n. 13063 del
26.4.2022).
Ne consegue che il datore di lavoro non può limitarsi a fornire la prova che il lavoratore abbia svolto in costanza di malattia altra attività, non sussistendo un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività durante la malattia, ma deve anche provare, in relazione alla contestazione disciplinare, o che la malattia era simulata ovvero che la diversa attività posta in essere dal dipendente fosse potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio. Nondimeno si è anche osservato che il giudice è chiamato a ricostruire i fatti valutando “modalità, tempi e luoghi della diversa attività svolta dal dipendente in costanza di malattia”, attribuendo rilievo, anche ai fini dell'elemento soggettivo, all'attività svolta in concreto, procedendo poi ad esaminare le caratteristiche della patologia diagnosticata per certificare l'assenza per malattia (Cass. 13063/2022 cit.).
Nel caso di specie dal certificato di malattia telematico si evince che il reclamante si è assentato per malattia dall'11 al 20 settembre 2017 per “dispnea in recente riscontro di ipertensione arteriosa e stato ansioso reattivo”.
E' incontestato che in data 15 e 18 settembre 2017 il lavoratore si sia allontanato dalla propria abitazione per recarsi sui terreni di proprietà della moglie. Lo stesso pag. 13/18 nella nota di controdeduzioni recante la data del 24.10.2017, a seguito CP_2
della contestazione disciplinare, ha riferito di “essere stato costretto” a recarsi sui terreni in questione, dove lavora il figlio, “a causa della percezione di uno stato di pericolo” per l'incolumità dei suoi cari dovuto alla presenza nei pressi della sua abitazione, sin dalle 5,00 del mattino, di “due automobili a breve distanza l'una dall'altra, con due uomini a bordo i quali sostavano, senza alcuna apparente ragione, guardando insistentemente in direzione della nostra abitazione”, e di avere accolto la richiesta del figlio, che, uscendo da casa per andare al lavoro, aveva notato dei flash provenienti dall'autovettura parcheggiata a poche decine di metri dalla loro abitazione e che per questo gli aveva chiesto di accompagnarlo. In proposito l ha affermato: “La mia presenza sul luogo di lavoro di mio figlio serviva CP_2
solo per tranquillizzare lo stesso, talchè non ho compiuto alcuna attività lavorativa sui terreni, salvo simulare una apparente capacità lavorativa per avvicinarmi alla detta auto e tentare di riconoscere eventuali malintenzionati”.
Del pari per quanto verificatosi in data 18.9.2017 il lavoratore ha riferito di avere notato di essere pedinato da un'automobile e di avere per questo deciso di rimanere a fianco dei suoi cari.
Nondimeno l'attività posta in essere dal reclamante, documentata dalla relazione investigativa in atti e, in particolare, dai rilievi fotografici ad essa allegati, non si sostanzia nella sola presenza sui luoghi a titolo di mero supporto morale al figlio, emergendo invece dalle foto in atti che la persona oggetto dell'attività di osservazione investigativa, incontestatamente identificato nell , ha svolto CP_2
varie attività compatibili con la cura del fondo, ivi spostandosi di continuo anche a bordo dell'autocarro e al seguito del trattore agricolo, movimentando carichi, recandosi sui campi più volte nell'arco della giornata e mostrandosi, per il tempo dell'osservazione, partecipe dell'attività svolta dagli altri operai presenti sui luoghi.
Il comportamento avuto dall – che denota una partecipazione attiva alla CP_2
coltivazione dei terreni oggetto di osservazione – non appare dunque compatibile con un ruolo di mero sostegno morale al figlio, che non giustifica le attività e i numerosi pag. 14/18 spostamenti osservati dal personale investigativo (in particolare il 15 settembre, quando viene visto allontanarsi dal fondo, recarsi presso un esercizio commerciale –
“Buglisi” – verso le 12,30, per poi tornare sui campi rimanendovi fino alle 16,14).
Né la relazione redatta da personale del Commissariato di Niscemi in data
18.1.2018 – da cui risulta solo che l' alle ore 18.20 del 15 settembre 2017 CP_2
insieme alla moglie si è presentato presso quegli uffici, ove Controparte_3
sono stati generalizzati da personale in servizio – dimostra le ragioni della presenza del reclamante sui luoghi oggetto di osservazione investigativa, e tanto meno smentisce lo svolgimento da parte del predetto di attività connessa alla coltivazione dei terreni.
La permanenza sui luoghi sin dalle prime ore del mattino e lo svolgimento di attività correlate alla cura del fondo inducono a ritenere non plausibile la spiegazione alternativa offerta dal lavoratore circa la sua presenza nei terreni di proprietà della moglie.
In ogni caso, l'attività svolta dal reclamante in occasione dell'osservazione investigativa avviata su incarico della società reclamata, per le presumibili condizioni ambientali e climatiche nel periodo considerato e per la intrinseca gravosità del lavoro agricolo specie nel periodo estivo, esprime un pericolo di ulteriore probabile compromissione delle condizioni di salute del soggetto, affetto, in base alla certificazione addotta a giustificazione dell'assenza dal lavoro dall'11 al 20 settembre
2017, da dispnea ed ipertensione arteriosa, suscettibili di aggravamento con attività comportanti sforzo fisico ed esposizione a temperature elevate.
Alla luce degli elementi in atti, ritiene dunque il Collegio che l'attività lavorativa compiuta sui campi dal reclamante, già assentatosi in precedenza per motivi di salute per l'intero mese di agosto, appare tale da mettere a rischio la ripresa dell'attività lavorativa.
4. La rilevanza disciplinare delle condotte contestate al reclamante si apprezza in relazione al primo degli addebiti per la riconducibilità a fattispecie per cui il vigente
Codice disciplinare (art. 54 punto II del CCNL applicato, doc. 15 di parte reclamata) pag. 15/18 prevede il licenziamento con perdita dell'indennità di preavviso – per i casi in cui “il lavoratore commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale”, tra cui, in via esemplificativa, si annovera la fattispecie dell'assenza ingiustificata prolungata oltre tre giorni consecutivi - .
Alla stregua della previsione contrattuale, dunque, già la prima condotta ascritta al reclamante, consistita nell'assenza priva di giustificazione protrattasi dal 7 al 15 agosto, per un totale di nove giorni, giustifica il licenziamento disciplinare comminato.
A ciò si aggiunga la condotta oggetto del secondo degli addebiti contestati al reclamante, relativa allo svolgimento di attività lavorativa di tipo agricolo nelle giornate del 15 e del 18 settembre 2017, quando lo stesso era assente dal lavoro per malattia, in merito alla quale si osserva che il comportamento del lavoratore si pone in contrasto con gli obblighi di diligenza e fedeltà e con i doveri generali di correttezza e buona fede che incombono su di lui quando lo svolgimento di altra attività lavorativa durante lo stato di malattia, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (Cass. Sez. L. ord. n. 26496 del
19.10.2018).
Risulta poi irrilevante che il reclamante sia regolarmente rientrato in servizio al termine del periodo di malattia, dovendosi dare continuità al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “lo svolgimento di altre attività da parte del dipendente durante l'assenza per malattia, se da un lato mette in pericolo
l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore, per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia, dall'altro integra violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e dei doveri di correttezza e buona fede;
la relativa valutazione, trattandosi di illecito di pericolo e non di danno, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui è stato tenuto il comportamento contestato, e ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con conseguente pag. 16/18 irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro” (Cass. Sez. L ord. n. 11154 del
28/04/2025). Secondo la Corte di legittimità “... su ciascuna delle parti contrattuali incombe il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, anche a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (cfr. Cass. n. 14726 del 2002;
Cass. SS.UU. n. 28056 del 2008; Cass. n. 6497 del 2021).
8.4. In tale prospettiva assume peculiare rilievo l'eventuale violazione del dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia (vedi, più profusamente,
Cass. n. 13063 del 2022).
8.5. La valutazione del giudice di merito, in ordine all'incidenza sulla guarigione dell'altra attività accertata, è costituita da un giudizio ex ante, riferito al momento in cui il comportamento contestato si è tenuto ed ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio, con la conseguenza che, ai fini di questa potenzialità, la tempestiva ripresa del lavoro resta irrilevante (per tutte, v. Cass. n.
14046 del 2005; conf., Cass. n. 24812 del 2016; Cass., n. 21667 del 2017; Cass. n.
3655 del 2019; Cass. n. 9647 del 2021; secondo Cass. n. 16465 del 2015 lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia, costituisce illecito di pericolo e non di danno, il quale sussiste non soltanto se quell'attività abbia effettivamente provocato una impossibilità temporanea di ripresa del lavoro, ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente;
in proposito v. pure Cass. n. 27104 del 2006)”
(così in motivazione Cass. n. 11154/2025 cit.). pag. 17/18 5.
Per questi motivi
, sussistendo gli estremi del comminato licenziamento disciplinare per la sussistenza delle condotte contestate e per la gravità degli addebiti, ogni altra questione ritenuta assorbita, il reclamo proposto dall deve CP_2
essere rigettato.
6. Ex art. 91 c.p.c., il reclamante va condannato al pagamento delle spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al D.M.
13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante al pagamento in favore della società reclamata delle spese processuali del grado, liquidate in € 6000,00, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza per il reclamante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Dott.ssa Graziella Parisi
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