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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8543 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15149/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F./P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Marinelli, presso il cui studio in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 20 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IV_2 CP_2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosaria Violante e Adriano Giallauria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Civica del sito in P.zza Crocifisso n. Controparte_1
23;
Appellato costituito
E
(C.F.: ) CP_3 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Procida, opposizione ex art. 615 c.p.c. CP_3 avverso l'intimazione di pagamento n.10020219005286220000, della somma complessiva di euro
2.904,17, notificatagli dall' in data 4.3.2022, limitatamente alla Controparte_4 cartella di pagamento n. 10020110024280648000 dell'importo di € 525,16, avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale elevata nell'anno 2009 dal Comune di CP_1
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
1 Si costituivano in giudizio l' ed il eccependo il Controparte_4 Controparte_1 difetto di giurisdizione del Giudice di Pace, trattandosi di crediti di natura tributaria, oltre l'incompetenza per territorio del Giudice adito.
Nel merito, eccepivano l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, con l'esclusione del maturarsi della stessa.
Con sentenza n. 1068/2023, pubblicata in data 29.12.2023, il Giudice di Pace di Procida ammetteva l'opposizione, ex art. 615 c.p.c., ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accertata l'assenza di prove in ordine alla sussistenza nonchè alla notifica degli avvisi di accertamento presupposti, accoglieva l'opposizione annullando la cartella di pagamento n.
10020110024280648000, per maturata prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, e condannava in solido l' ed il al pagamento Controparte_4 Controparte_1 delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dell'opponente dichiaratisi antistatari.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza eccependo, in Controparte_4 particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure, trattandosi di crediti di natura tributaria, e l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore, ex art. 100 c.p.c.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato ammissibile l'opposizione nonostante il Concessionario abbia dimostrato in giudizio la valida notificazione di tutti gli avvisi ed atti presupposti all'intimazione impugnata.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con declaratoria di inammissibilità della opposizione.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il aderendo sostanzialmente all'appello proposto da . Controparte_1 CP_5
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e, CP_3 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di trattazione della causa, le parti costituite hanno chiesto di precisare le conclusioni e di assegnare la causa in decisione.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una questione che riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame.
Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge con evidenza, che ha impugnato l'intimazione di pagamento n.10020219005286220000, della somma CP_3 complessiva di euro 2.904,17, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020110024280648000 dell'importo di € 525,16, inerente il mancato pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo
Provinciale, c.d. , elevata nell'anno 2009 (credito di natura tributaria). CP_6
2 Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla
3 vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 1068/2023, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 1068/2023, così CP_3 Controparte_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 1068/23 per difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 30.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, quattordicesima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Manuela Granata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15149/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi
TRA
(C.F./P.IV , in persona del legale Parte_1 P.IV_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Marinelli, presso il cui studio in Napoli alla Via Andrea D'Isernia n. 20 elettivamente domicilia;
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IV_2 CP_2 giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosaria Violante e Adriano Giallauria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Civica del sito in P.zza Crocifisso n. Controparte_1
23;
Appellato costituito
E
(C.F.: ) CP_3 C.F._1
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva, innanzi al Giudice di Pace di Procida, opposizione ex art. 615 c.p.c. CP_3 avverso l'intimazione di pagamento n.10020219005286220000, della somma complessiva di euro
2.904,17, notificatagli dall' in data 4.3.2022, limitatamente alla Controparte_4 cartella di pagamento n. 10020110024280648000 dell'importo di € 525,16, avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo Provinciale elevata nell'anno 2009 dal Comune di CP_1
Chiedeva l'annullamento della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione/decadenza successiva dei titoli esecutivi.
1 Si costituivano in giudizio l' ed il eccependo il Controparte_4 Controparte_1 difetto di giurisdizione del Giudice di Pace, trattandosi di crediti di natura tributaria, oltre l'incompetenza per territorio del Giudice adito.
Nel merito, eccepivano l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto, tenuto conto dell'intervenuta notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione, con l'esclusione del maturarsi della stessa.
Con sentenza n. 1068/2023, pubblicata in data 29.12.2023, il Giudice di Pace di Procida ammetteva l'opposizione, ex art. 615 c.p.c., ritenendo sussistente l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dell'opponente intenzionato a far valere fatti modificativi/estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito, accertata l'assenza di prove in ordine alla sussistenza nonchè alla notifica degli avvisi di accertamento presupposti, accoglieva l'opposizione annullando la cartella di pagamento n.
10020110024280648000, per maturata prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, e condannava in solido l' ed il al pagamento Controparte_4 Controparte_1 delle spese di lite con attribuzione ai procuratori dell'opponente dichiaratisi antistatari.
L ha proposto appello avverso la predetta sentenza eccependo, in Controparte_4 particolare, il difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del giudice di prime cure, trattandosi di crediti di natura tributaria, e l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore, ex art. 100 c.p.c.
Nel merito, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace ha dichiarato ammissibile l'opposizione nonostante il Concessionario abbia dimostrato in giudizio la valida notificazione di tutti gli avvisi ed atti presupposti all'intimazione impugnata.
Ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello con declaratoria di inammissibilità della opposizione.
Il tutto con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il aderendo sostanzialmente all'appello proposto da . Controparte_1 CP_5
Regolarmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio e, CP_3 pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di trattazione della causa, le parti costituite hanno chiesto di precisare le conclusioni e di assegnare la causa in decisione.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione avente ad oggetto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una questione che riveste carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, rispetto all'esame degli altri motivi di gravame.
Ebbene, dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, emerge con evidenza, che ha impugnato l'intimazione di pagamento n.10020219005286220000, della somma CP_3 complessiva di euro 2.904,17, limitatamente alla cartella di pagamento n. 10020110024280648000 dell'importo di € 525,16, inerente il mancato pagamento della Tassa Smaltimento Rifiuti e Tributo
Provinciale, c.d. , elevata nell'anno 2009 (credito di natura tributaria). CP_6
2 Orbene, con ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, le Sezioni Unite Civili della Corte di
Cassazione hanno affermato la giurisdizione del giudice tributario in fattispecie del genere.
Il quadro normativo di riferimento è costituito: 1) dall'art. 2, D.L. vo 31 dicembre 1992, n. 546, che
(in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del
2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica»; 2) dall'art. 19, D.L. vo n. 546 del 1992 che contiene l'elenco, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva, degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie.
Le Sezioni Unite hanno osservato che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020).
Tale pronuncia ha chiarito, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che
“se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza. L'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell'intimazione (si veda, per questa ipotesi, di recente, Cass. civ., sez. un., n. 34447 del 2019, per un'applicazione in tema di esecuzione forzata concorsuale) oppure dal momento in cui si sarebbe in thesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”
(v. anche Cass. civ., sez. un., n. 12642/2021 e n. 8465/2022).
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla
3 vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (v. anche Cass. civ., sez. un., 8465/2022).
Per tali motivi deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza n. 1068/2023, in quanto emessa da un giudice privo di giurisdizione.
Le ragioni della decisione ed il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul principio di diritto enunciato inducono a ritenere sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Procida n. 1068/2023, così CP_3 Controparte_1 provvede:
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara nulla la sentenza n. 1068/23 per difetto di giurisdizione, in favore della Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
c) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, lì 30.9.2025
Il giudice dott.ssa Manuela Granata
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