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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1865/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA Parte_1 C.F._1 EN
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TALLIA FILIPPO, Controparte_1 P.IVA_1 MATTEO IOPPO e FLORIANI BESTETTI SERENA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
Dato atto che è stata ritualmente comunicato alle parti il provvedimento ex art. 127 ter cpc di sostituzione dell'udienza del 21.11.2025 e che solo l'appellata ha depositato le note a valere quale partecipazione a detta udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) conveniva dinanzi al Tribunale di Parma chiedendo CP_1 CP_2 pronunciarsi la risoluzione ex art. 1453 cc del contratto di appalto concluso fra le parti il 10.6.2022, con condanna della convenuta alla restituzione dei beni consegnatile in pagina 1 di 3 funzione dell'esecuzione dell'opera, e di euro 65.777,52, oltre che al risarcimento dei danni patiti;
l'attrice conveniva altresì il garante chiedendone la Parte_1 condanna in solido con la società nei limiti dell'importo garantito di euro 60.000,00. Costituitosi il nella contumacia della con sentenza n. Pt_1 CP_2
1343/24 il Tribunale, per quanto ancora di interesse, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale e condannava la a pagare alla euro CP_2 CP_1
113.205,52 in solido con il quest'ultimo nel limite di euro 60.000,00. Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendo che venisse respinta la Pt_1 domanda proposta nei suoi confronti. Costituitasi la per resistere all'impugnazione, con ordinanza del 22.4.205 CP_1 il Collegio rigettava l'istanza ex art. 283 cpc, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale. Nella contumacia della la causa veniva posta in decisione in esito CP_2 all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 21.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc. 2) L'appello - articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata - non merita accoglimento. L'appellante, con unico motivo, lamenta <la violazione dell'art. 1988 c.c. e l'erronea ricostruzione del rapporto tra l'ing. e la e tra l'ing. Pt_1 Controparte_3
e la > deducendo l'erroneità della sentenza laddove, Pt_1 CP_2 qualificato in termini si promessa di pagamento l'assegno postdatato di euro 60.000,00 da lui rilasciato alla non ha dichiarato la nullità -rilevabile d'ufficio- di CP_1 tale promessa per mancanza di un preesistente rapporto tra prenditore e traente, non potendo la premessa di pagamento avere ad oggetto un debito altrui. In particolare afferma che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di una <promessa di pagamento atipica, mancando della sua giustificazione causale>>, e come tale nulla <mancando la preesistenza di un rapporto fra le parti>>. Il motivo è infondato. Non è oggetto di impugnazione che, come correttamente affermato dal Tribunale in adesione al consolidato insegnamento della S.C., l'assegno bancario privo di data o post datato, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cc, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Da ciò discende che il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
pagina 2 di 3 L'appellante, piuttosto, sostiene che, stante la sua estraneità al contratto di appalto concluso fra la e la la promessa di pagamento sarebbe CP_1 CP_2 nulla in quanto avente ad oggetto un debito altrui (della e non dell'emittente CP_1
( . Pt_1
Tale assunto è infondato. Nel caso in esame è pacifico che il contratto di appalto, poi risolto per inadempimento dell'appaltatrice, sia stato stipulato dalla con la sola CP_1 CP_2
Tuttavia, ciò non implica l'inesistenza di qualsiasi obbligazione del verso la Pt_1
la quale ha peraltro indicato il rapporto sottostante alla dazione CP_1 dell'assegno e quindi alla promessa di pagamento, nella garanzia personale prestata dal quanto all'adempimento, da parte della delle obbligazioni Pt_1 CP_2 nascenti dall'appalto. Il pur essendovi onerato, non ha né allegato né ha provato alcunché circa Pt_1
l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione della fideiussione dedotta dalla CP_1 quale rapporto sottostante alla promessa di pagamento. In tutta evidenza, la promessa di pagamento -che l'assegno bancario integra, anche se postdatato e dunque privo della sua efficacia cartolare- ha ad oggetto, nel caso in esame, non un debito altrui, ma il debito proprio dell'emittente che consiste Pt_1 nell'obbligazione propria del fideiussore di pagare al creditore-prenditore, quanto dovuto dal debitore principale. 3)Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota, escluso l'aumento per la difesa contro più parti, del quale manca il presupposto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 nei confronti della e della avverso la sentenza n. CP_1 CP_2
1343/2024 del Tribunale di Parma. Condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1 liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante al versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater D.lgs 115/02 e dall'art. 1 c. 17 L. 228/12. Bologna, 2.12.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1865/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTELLA Parte_1 C.F._1 EN
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TALLIA FILIPPO, Controparte_1 P.IVA_1 MATTEO IOPPO e FLORIANI BESTETTI SERENA
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATI
Dato atto che è stata ritualmente comunicato alle parti il provvedimento ex art. 127 ter cpc di sostituzione dell'udienza del 21.11.2025 e che solo l'appellata ha depositato le note a valere quale partecipazione a detta udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in appello
RAGIONI DELLA DECISIONE 1) conveniva dinanzi al Tribunale di Parma chiedendo CP_1 CP_2 pronunciarsi la risoluzione ex art. 1453 cc del contratto di appalto concluso fra le parti il 10.6.2022, con condanna della convenuta alla restituzione dei beni consegnatile in pagina 1 di 3 funzione dell'esecuzione dell'opera, e di euro 65.777,52, oltre che al risarcimento dei danni patiti;
l'attrice conveniva altresì il garante chiedendone la Parte_1 condanna in solido con la società nei limiti dell'importo garantito di euro 60.000,00. Costituitosi il nella contumacia della con sentenza n. Pt_1 CP_2
1343/24 il Tribunale, per quanto ancora di interesse, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale e condannava la a pagare alla euro CP_2 CP_1
113.205,52 in solido con il quest'ultimo nel limite di euro 60.000,00. Pt_1
Avverso tale sentenza proponeva appello il chiedendo che venisse respinta la Pt_1 domanda proposta nei suoi confronti. Costituitasi la per resistere all'impugnazione, con ordinanza del 22.4.205 CP_1 il Collegio rigettava l'istanza ex art. 283 cpc, e fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale. Nella contumacia della la causa veniva posta in decisione in esito CP_2 all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 21.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc. 2) L'appello - articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata - non merita accoglimento. L'appellante, con unico motivo, lamenta <la violazione dell'art. 1988 c.c. e l'erronea ricostruzione del rapporto tra l'ing. e la e tra l'ing. Pt_1 Controparte_3
e la > deducendo l'erroneità della sentenza laddove, Pt_1 CP_2 qualificato in termini si promessa di pagamento l'assegno postdatato di euro 60.000,00 da lui rilasciato alla non ha dichiarato la nullità -rilevabile d'ufficio- di CP_1 tale promessa per mancanza di un preesistente rapporto tra prenditore e traente, non potendo la premessa di pagamento avere ad oggetto un debito altrui. In particolare afferma che, nel caso in esame, si sarebbe in presenza di una <promessa di pagamento atipica, mancando della sua giustificazione causale>>, e come tale nulla <mancando la preesistenza di un rapporto fra le parti>>. Il motivo è infondato. Non è oggetto di impugnazione che, come correttamente affermato dal Tribunale in adesione al consolidato insegnamento della S.C., l'assegno bancario privo di data o post datato, pur essendo nullo, è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 cc, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante. Da ciò discende che il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l'effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell'intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all'azione di adempimento, che deve provare o l'inesistenza o l'invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione.
pagina 2 di 3 L'appellante, piuttosto, sostiene che, stante la sua estraneità al contratto di appalto concluso fra la e la la promessa di pagamento sarebbe CP_1 CP_2 nulla in quanto avente ad oggetto un debito altrui (della e non dell'emittente CP_1
( . Pt_1
Tale assunto è infondato. Nel caso in esame è pacifico che il contratto di appalto, poi risolto per inadempimento dell'appaltatrice, sia stato stipulato dalla con la sola CP_1 CP_2
Tuttavia, ciò non implica l'inesistenza di qualsiasi obbligazione del verso la Pt_1
la quale ha peraltro indicato il rapporto sottostante alla dazione CP_1 dell'assegno e quindi alla promessa di pagamento, nella garanzia personale prestata dal quanto all'adempimento, da parte della delle obbligazioni Pt_1 CP_2 nascenti dall'appalto. Il pur essendovi onerato, non ha né allegato né ha provato alcunché circa Pt_1
l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione della fideiussione dedotta dalla CP_1 quale rapporto sottostante alla promessa di pagamento. In tutta evidenza, la promessa di pagamento -che l'assegno bancario integra, anche se postdatato e dunque privo della sua efficacia cartolare- ha ad oggetto, nel caso in esame, non un debito altrui, ma il debito proprio dell'emittente che consiste Pt_1 nell'obbligazione propria del fideiussore di pagare al creditore-prenditore, quanto dovuto dal debitore principale. 3)Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da nota, escluso l'aumento per la difesa contro più parti, del quale manca il presupposto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1 nei confronti della e della avverso la sentenza n. CP_1 CP_2
1343/2024 del Tribunale di Parma. Condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1 liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante al versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater D.lgs 115/02 e dall'art. 1 c. 17 L. 228/12. Bologna, 2.12.2025 Il Consigliere est. Il Presidente Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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