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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/05/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1256/2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Eugenio Santo e Vincenzo Santo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Latina, via C. Battisti, n.18
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù Controparte_1
di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv.
Piervanni Andreozzi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Labicana n. 58
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. r.g. 7675/2016, la CP_1
chiedeva al Tribunale di Latina di ingiungere alla il
[...] Parte_1
pagamento della somma complessiva di euro 5.700,00 oltre interessi e spese, quale credito rimasto insoluto per lavori di ristrutturazione edilizia.
Fondava il credito su fatture insolute prodotte con allegato estratto autentico notarile.
Con d.i. n. 118/2017, emesso in data 10.01.2017, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre interessi come da domanda e spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
proponeva opposizione, deducendo l'infondatezza del credito vantato dalla società opposta, non essendo state pattuite né realizzate alcune delle opere di cui era richiesto il pagamento.
Rappresentava, altresì, che il credito derivava da opere non autorizzate e che in ogni caso era intercorsa transazione tra le parti. In via riconvenzionale, eccepiva il ritardo nella consegna delle opere commissionate, formulando domanda di risarcimento danni per € 50.000,00 o nella diversa somma da accertarsi in corso di causa nonché contestava la concessione non autorizzata in subappalto delle opere commissionate chiedendo il risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale.
Si costituiva in giudizio la la quale deduceva la Controparte_1
legittimità del credito ingiunto a fronte degli accordi intercorsi tra le parti, rappresentando che tutte le opere commissionate erano state tutte eseguite previa autorizzazione della la quale nel corso dei lavori aveva Parte_1
richiesto delle variazioni che avevano comportato un aumento dei costi, comunicati mediante specifici preventivi accettati dalla società opponente.
Specificava, inoltre, l'assenza di un accordo transattivo intercorso tra le parti.
In merito alle domande riconvenzionali, la deduceva che la Controparte_1
società opponente fosse consapevole che i lavori fossero stati concessi in subappalto e che non sussistesse alcun ritardo imputabile alla società opposta in quanto non era stato concordato un termine finale per l'esecuzione delle opere.
Prodotta documentazione, raccolto l'interrogatorio formale, espletata
- 2 - prova testimoniale, la causa, all'udienza del 5.11.2024, era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
L'opposizione è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Parte opposta ha fornito documentazione comprovante la sussistenza del credito derivante dal rapporto contrattuale intercorso tra le parti, costituita dalla fattura con allegato estratto notarile. Le fatture e l'estratto autentico delle proprie scritture contabili, costituiscono prova scritta del credito idonea alla emissione del decreto, per gli imprenditori che esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 634 c.p.c. In sede di opposizione, ove le stesse siano contestate, il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori comporta che incomba al preteso creditore allegare e provare il contratto ed allegare l'inadempimento e, ciò assolto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto: (Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n.
18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione nell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass. SS UU. n. 13533 del 2001) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno ovvero per l' inadempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento.
Per la valida stipula del contratto di appalto non è richiesta alcuna forma prescritta dalla legge a pena di validità o ad probationem, essendo possibile il verificarsi dell'ipotesi del c.d. “appalto di fatto”.
- 3 - Nel caso di specie, risulta incontestata tra le parti l'esistenza e l'avvenuta esecuzione di un contratto volto alla realizzazione di opere edili, qualificabile come appalto anche alla luce dell'intervenuta accettazione delle opere commissionate dalla società opponente (cfr. doc. all. n. 12 di parte opposta).
Preliminarmente deve osservarsi che non è contestato il pagamento della fattura n. 49/2015, se non limitatamente al minor importo di euro
5.700,00, azionato in via monitoria.
Sul punto va osservato che non risulta in atti alcuna prova circa un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
In ordine allo svolgimento delle opere, dalla prova testimoniale espletata è emerso che all'opponente sia stata consegnata l'opera e che non siano emerse contestazioni in ordine allo svolgimento delle opere, con conseguente implicita accettazione dell'opera da parte del committente.
Difatti il teste la cui attendibilità non è risulta inficiata Testimone_1
dalla circostanza di essere parente della titolare dell'impresa creditrice, ha riferito, di essere stato presente sul cantiere e di aver constatato che i preventivi e le lavorazioni da effettuare si aggiornavano nel corso dell'avanzamento dei lavori, precisando che l'ultimo preventivo concordato ammontava ad euro
39.724,48. Riferiva altresì che le opere erano state consegnate “so che Per_1 ha firmato delle carte all'atto della consegna dei lavori”.
Lo svolgimento delle opere era confermato dal teste di parte opponente il quale dichiarava di “avevo avuto in subappalto dalla Testimone_2
i lavori relativi alla parte edile, avente ad oggetto le opere CP_1 murarie, l'assistenza delle opere agli impianti idraulici ed elettrici, la realizzazione del bancone, i controsoffitti e rasatura”.
Appare dunque provato sia lo svolgimento dei lavori, sia l'accettazione
(implicita) dell'opera all'atto della consegna, in assenza di prova di contestazioni.
La circostanza che le lavorazioni da effettuare, ed il relativo costo,
- 4 - fossero aggiornate nel corso dello svolgimento delle opere è confermato altresì dal teste di parte opponente il quale riferiva “noi abbiamo Testimone_3
chiesto delle variazioni, riducendo e velocizzando i lavori, proprio per cercare di neutralizzare il ritardo nella esecuzione delle opere;
le variazioni richieste sono state fatte in loco perché c'erano sempre ritardi”.
Circa la contestazione in ordine alla mancata esecuzione delle opere di rasatura, stuccatura, tinteggiatura va osservato che il teste Tes_2
dichiarava di aver eseguito, in subappalto, le opere di rasatura;
quanto alla tinteggiatura va rilevato che lo stesso teste di parte opponente dà atto che Per_1
la tinteggiatura era effettuata mediante diffusione del colore con aeratore.
Sul punto pertanto non può affermarsi che la prestazione non sia stata eseguita, essendo pacificamente emerso che nel corso delle opere più volte erano concordati tra le parti cambi di programma delle lavorazioni per adeguarli ai nuovi tempi.
Va altresì considerato che nella fattura azionata era dato atto del pagamento in acconto di parte delle lavorazioni.
Orbene la giurisprudenza ha precisato che “il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto” (cfr. Trib. Lagonegro, sentenza n.
372/2022).
Nel caso di specie, pertanto, l'ammissione del pagamento in acconto, unitamente alle risultanze istruttorie, consentono di ritenere provato lo svolgimento delle opere e quanto dovuto a saldo finale.
L'opposizione pertanto va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato, essendo risultato provato lo svolgimento delle opere e la pattuizione del dovuto.
Vanno altresì rigettate le domande di risarcimento danni avanzate in via riconvenzionale da parte opponente.
- 5 - Nel caso di specie non risulta provato che le opere commissionate siano state consegnate in ritardo in quanto non emerge in atti un termine finale di esecuzione dei lavori convenzionalmente pattuito tra le parti.
Anzi è lo stesso teste di parte opponente a dichiarare che le modifiche nell'esecuzione delle opere erano finalizzate a neutralizzare gli eventuali ritardi
(cfr. teste . Per_1
Ad ogni modo, parte opponente non ha dato prova dei danni- conseguenza asseritamente subiti (in particolare dei danni da lucro cessante) che sono stati meramente allegati e non sono stati corredati da alcun principio di prova, neppure in via presuntiva.
Difatti non può ritenersi integrato il c.d. danno in re ipsa, dovendosi in concreto allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli.
Sostenere che la prova del danno è in re ipsa, significherebbe infatti affermare la sussistenza di una posizione in base alla quale, una volta verificatosi il fatto lesivo, appartiene alla regolarità causale la realizzazione del tipo di danno oggetto della domanda risarcitoria, per cui la mancata conseguenza del pregiudizio debba ritenersi come eccezionale.
Il danno deve, infatti, essere allegato e provato, ancorché la sua stessa natura ne renda plausibile vuoi l'accertamento attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, vuoi la liquidazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c., la quale risulterà ammissibile, conformemente ai principi generali, alla condizione che siano allegati appunto e che siano addotti gli elementi costitutivi e le circostanze di fatto da cui dedurre, sia pure in via presuntiva, l'esistenza del danno in parola
(Cass. civ., sent. n. 19647/2004; Cass. civ., sent. n. 12110/2004).
Risulta infondata anche la domanda di risarcimento danni avanzata dall'opponente per la mancata autorizzazione all'affidamento dei lavori in subappalto. È emerso pacificamente che talune delle opere commissionate dall'opponente siano state affidate in subappalto dalla ad Controparte_1
- 6 - come da quest'ultimo dichiarato in sede di escussione Testimone_2
testimoniale all'udienza del 06.02.2020.
Tuttavia non è emerso che fosse stato pattuito il divieto di subappalto ed in ogni caso l'opponente non ha dedotto quali conseguenze pregiudizievoli avrebbe prodotto il subappalto dei lavori, atteso che, l'opera è stata accettata senza riserve (cfr. doc. all. n. 11 e 12 di parte opposta).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa così provvede:
a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n. 118/2017, emesso il 10.1.2017 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte opponente;
c) condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge;
Così deciso in Latina il 26.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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