Articolo 29 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 28Articolo 30
Versione
9 febbraio 1966
Art. 29.
Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purche' siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966