Art. 29.
Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purche' siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.
Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della presente legge restano in funzione, purche' siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 16.