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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1305/2024
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. MARIA CRISTINA ZAMPOLLO Parte_1
per Controparte_1
l'avv. LUCIANO BARBUTO
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 04/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1305/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CRISTINA ZAMPOLLO MARIA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE-
contro
Controparte_1
, c.f. , ass. avv. LUCIANO BARBUTO
[...] P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prescrizione
Premesso che:
- In data 31 luglio 2024 il signor ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. Parte_1
193/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 2 luglio 2024 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 10.806,58 a titolo di contribuzione omessa CP_1
e dovuta, oltre interessi e spese del procedimento;
- Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto la presente opposizione eccependo l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
- i è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione CP_1
e nel merito la sussistenza del credito in ragione dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'ente e considerato il periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale covid.
Considerato che:
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. il debitore ingiunto può proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
È, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materie assoggettate al rito del lavoro sia erroneamente proposta con atto di citazione anziché con ricorso, è necessario che nel termine di quaranta giorni l'atto di citazione sia depositato in cancelleria e non solo notificato alla controparte.
Nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato al signor in data 31 luglio Pt_1
2024 e l'atto di citazione in opposizione è stato depositato in cancelleria in data 9 settembre 20241.
Poiché, dunque, il termine di quaranta giorni scadeva esattamente il 9 settembre, l'opposizione risulta tempestiva.
L'eccezione di tardività deve, pertanto, essere rigettata.
Passando al merito della controversia si osserva quanto segue.
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la contribuzione relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e
2018.
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto il termine per il pagamento del saldo della contribuzione di CP_1 ciascun anno è fissato all'11 dicembre dell'anno successivo. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2935
c.c. la prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di specie il dies a quo deve essere individuato nell'11 dicembre 2016 per i contributi del 2015, nell'11 dicembre 2017 per i contributi del 2016, nell'11 dicembre 2018 per i contributi del 2017 e nell'11 dicembre 2019 per i contributi del 2018.
eccepisce di aver interrotto i termini prescrizione mediante le diffide del 16 settembre 2021, CP_1
11 novembre 2021 e 5 gennaio 2024.
La lettera di diffida del 16 settembre 2021 è stata inserita nel cassetto previdenziale in data 19 settembre 2021 e poi spedita all'indirizzo di residenza del ricorrente e restituita per compiuta giacenza.
In ordine all'inefficacia del deposito della diffida all'interno del cassetto previdenziale ad interrompere il termine di prescrizione si richiama il condivisibile orientamento della corte d'appello di Torino secondo il quale “il mero deposito di uno o più atti nel cassetto previdenziale, non essendo atto diretto al debitore, pur dimostrando l'intenzione del debitore di esercitare il suo diritto, non può ritenersi atto idoneo a interrompere la prescrizione, pur se astrattamente conoscibile dal medesimo mediante consultazione. Infatti, alla stregua dell'elezione di domicilio, ai fini dell'operatività dell'atto di intimazione di pagamento quale atto di interruzione della
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
prescrizione, si rende necessario che esso giunga direttamente nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui essa giunge all'indirizzo del destinatario.
Tale indirizzo ben può essere identificato nel domicilio in cui si sostanzia il cassetto previdenziale, qualora ricorra una preventiva indicazione o pattuizione scritta tra l'ente che intende avvalersene e il soggetto intestatario del cassetto previdenziale. (…)
La previsione dell'art. 20 dello Statuto richiamata dall'ente, non può valere a tal fine, CP_1 limitandosi la stessa a disporre che “1. L'Ente privilegia, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli assicurati, modalità informatizzate e dematerializzate. Dal 1° gennaio
2014, tale modalità troverà applicazione esclusiva e generalizzata”.
La genericità della norma statutaria nulla indica in merito a istituzione e operatività del cassetto previdenziale e, in ogni caso, la stessa non fa riferimento, né richiama in modo specifico il cassetto previdenziale quale strumento privilegiato delle comunicazioni relative alla posizione contributiva dell'assicurato” (CdA Torino, sentenza 8 maggio 2024, RGL 636/2023).
Detta diffida è stata poi spedita a mezzo raccomandata all'indirizzo via Massafiscaglia n. 83,
Ferrara. La lettera è stata riconsegnata ad per compiuta giacenza e dalla busta risulta CP_1
“avvisato 06 10 2021”.
Il ricorrente eccepisce che all'epoca non si trovava più presso l'indirizzo di residenza, presso il quale aveva provveduto ad inviare la raccomandata, atteso che dal 26 luglio 2021 aveva CP_1 iniziato a lavorare a Cavagnolo presso la RSA Cesare Pavese, come comprovato dal contratto di lavoro prodotto in causa.
L'art. 1335 c.c. - testualmente riferito alla proposta e all'accettazione contrattuale ma pacificamente applicabile a tutti gli atti ricettizi - fonda una presunzione di conoscenza di tutti gli atti che pervengono all'indirizzo del destinatario;
detta presunzione può essere superata solo se il destinatario prova “di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Nel caso di specie, se è indubbio che il signor non ha avuto conoscenza della diffida in Pt_1 questione, non può però dirsi che la mancata conoscenza sia incolpevole. Invero il ricorrente né ha modificato formalmente la propria residenza né ha eliminato il proprio nominativo sul citofono
(all'indirizzo, infatti, questi non è risultato sconosciuto e la dicitura “avvisato” apposta sulla busta dal postino indica che vi era ancora la buca delle lettere con il suo nominativo nel quale è stato immesso l'avviso del tentativo di consegna).
In ragione di quanto sopra esposto la diffida deve intendersi conosciuta in virtù della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e, dunque, i termini di prescrizione risultano interrotti in data 16 ottobre 2021
(ovvero dieci giorni dopo il 6 ottobre 2021, data in cui è stato effettuato il tentativo di consegna); ne consegue che ad oggi nessuna delle annualità risulta prescritta, a prescindere dall'efficacia dei successivi atti di diffida. Le ulteriori questioni rimangono, pertanto, assorbite.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
Il decreto ingiuntivo deve, dunque, essere confermato.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della particolarità in fatto della controversia.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 193 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 2 luglio 2024
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ivrea, 4 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalla consolle del giudice risulta che l'atto è stato depositato in data del 9 settembre 2024 alle ore 18.33. È, dunque, questo il momento che rileva ai fini del giudizio di tempestività dell'opposizione e non il diverso momento in cui la cancelleria ha lavorato l'atto (10 settembre 2024) e l'ha reso visibile alla controparte.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile - lavoro
Verbale d'udienza mediante collegamento da remoto
R.G. 1305/2024
Oggi 4 aprile 2025 innanzi al giudice Magda D'Amelio, collegata in videoconferenza mediante l'applicativo Teams, compaiono: per , l'avv. MARIA CRISTINA ZAMPOLLO Parte_1
per Controparte_1
l'avv. LUCIANO BARBUTO
[...]
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei difensori presenti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata e dà la parola ai difensori.
Le parti discutono la causa richiamando le conclusioni di cui ai rispettivi atti per i motivi ivi esposti.
Su invito del giudice, i presenti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 04/04/2025, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1305/2024 RGL, promossa da
, c.f. , ass. avv. CRISTINA ZAMPOLLO MARIA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE IN OPPOSIZIONE-
contro
Controparte_1
, c.f. , ass. avv. LUCIANO BARBUTO
[...] P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA IN OPPOSIZIONE-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - prescrizione
Premesso che:
- In data 31 luglio 2024 il signor ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. Parte_1
193/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 2 luglio 2024 con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 10.806,58 a titolo di contribuzione omessa CP_1
e dovuta, oltre interessi e spese del procedimento;
- Avverso detto decreto il ricorrente ha proposto la presente opposizione eccependo l'insussistenza del credito azionato in via monitoria per decorso del termine quinquennale di prescrizione;
- i è costituito in giudizio eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione CP_1
e nel merito la sussistenza del credito in ragione dell'avvenuta interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'ente e considerato il periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale covid.
Considerato che:
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
Ai sensi dell'art. 641 c.p.c. il debitore ingiunto può proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso.
È, inoltre, principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materie assoggettate al rito del lavoro sia erroneamente proposta con atto di citazione anziché con ricorso, è necessario che nel termine di quaranta giorni l'atto di citazione sia depositato in cancelleria e non solo notificato alla controparte.
Nel caso di specie il ricorso per decreto ingiuntivo è stato notificato al signor in data 31 luglio Pt_1
2024 e l'atto di citazione in opposizione è stato depositato in cancelleria in data 9 settembre 20241.
Poiché, dunque, il termine di quaranta giorni scadeva esattamente il 9 settembre, l'opposizione risulta tempestiva.
L'eccezione di tardività deve, pertanto, essere rigettata.
Passando al merito della controversia si osserva quanto segue.
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto la contribuzione relativa agli anni 2015, 2016, 2017 e
2018.
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto il termine per il pagamento del saldo della contribuzione di CP_1 ciascun anno è fissato all'11 dicembre dell'anno successivo. Pertanto, poiché ai sensi dell'art. 2935
c.c. la prescrizione inizia a decorrere il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di specie il dies a quo deve essere individuato nell'11 dicembre 2016 per i contributi del 2015, nell'11 dicembre 2017 per i contributi del 2016, nell'11 dicembre 2018 per i contributi del 2017 e nell'11 dicembre 2019 per i contributi del 2018.
eccepisce di aver interrotto i termini prescrizione mediante le diffide del 16 settembre 2021, CP_1
11 novembre 2021 e 5 gennaio 2024.
La lettera di diffida del 16 settembre 2021 è stata inserita nel cassetto previdenziale in data 19 settembre 2021 e poi spedita all'indirizzo di residenza del ricorrente e restituita per compiuta giacenza.
In ordine all'inefficacia del deposito della diffida all'interno del cassetto previdenziale ad interrompere il termine di prescrizione si richiama il condivisibile orientamento della corte d'appello di Torino secondo il quale “il mero deposito di uno o più atti nel cassetto previdenziale, non essendo atto diretto al debitore, pur dimostrando l'intenzione del debitore di esercitare il suo diritto, non può ritenersi atto idoneo a interrompere la prescrizione, pur se astrattamente conoscibile dal medesimo mediante consultazione. Infatti, alla stregua dell'elezione di domicilio, ai fini dell'operatività dell'atto di intimazione di pagamento quale atto di interruzione della
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
prescrizione, si rende necessario che esso giunga direttamente nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui essa giunge all'indirizzo del destinatario.
Tale indirizzo ben può essere identificato nel domicilio in cui si sostanzia il cassetto previdenziale, qualora ricorra una preventiva indicazione o pattuizione scritta tra l'ente che intende avvalersene e il soggetto intestatario del cassetto previdenziale. (…)
La previsione dell'art. 20 dello Statuto richiamata dall'ente, non può valere a tal fine, CP_1 limitandosi la stessa a disporre che “1. L'Ente privilegia, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali con gli assicurati, modalità informatizzate e dematerializzate. Dal 1° gennaio
2014, tale modalità troverà applicazione esclusiva e generalizzata”.
La genericità della norma statutaria nulla indica in merito a istituzione e operatività del cassetto previdenziale e, in ogni caso, la stessa non fa riferimento, né richiama in modo specifico il cassetto previdenziale quale strumento privilegiato delle comunicazioni relative alla posizione contributiva dell'assicurato” (CdA Torino, sentenza 8 maggio 2024, RGL 636/2023).
Detta diffida è stata poi spedita a mezzo raccomandata all'indirizzo via Massafiscaglia n. 83,
Ferrara. La lettera è stata riconsegnata ad per compiuta giacenza e dalla busta risulta CP_1
“avvisato 06 10 2021”.
Il ricorrente eccepisce che all'epoca non si trovava più presso l'indirizzo di residenza, presso il quale aveva provveduto ad inviare la raccomandata, atteso che dal 26 luglio 2021 aveva CP_1 iniziato a lavorare a Cavagnolo presso la RSA Cesare Pavese, come comprovato dal contratto di lavoro prodotto in causa.
L'art. 1335 c.c. - testualmente riferito alla proposta e all'accettazione contrattuale ma pacificamente applicabile a tutti gli atti ricettizi - fonda una presunzione di conoscenza di tutti gli atti che pervengono all'indirizzo del destinatario;
detta presunzione può essere superata solo se il destinatario prova “di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia”.
Nel caso di specie, se è indubbio che il signor non ha avuto conoscenza della diffida in Pt_1 questione, non può però dirsi che la mancata conoscenza sia incolpevole. Invero il ricorrente né ha modificato formalmente la propria residenza né ha eliminato il proprio nominativo sul citofono
(all'indirizzo, infatti, questi non è risultato sconosciuto e la dicitura “avvisato” apposta sulla busta dal postino indica che vi era ancora la buca delle lettere con il suo nominativo nel quale è stato immesso l'avviso del tentativo di consegna).
In ragione di quanto sopra esposto la diffida deve intendersi conosciuta in virtù della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. e, dunque, i termini di prescrizione risultano interrotti in data 16 ottobre 2021
(ovvero dieci giorni dopo il 6 ottobre 2021, data in cui è stato effettuato il tentativo di consegna); ne consegue che ad oggi nessuna delle annualità risulta prescritta, a prescindere dall'efficacia dei successivi atti di diffida. Le ulteriori questioni rimangono, pertanto, assorbite.
4 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 1305/2024
Il decreto ingiuntivo deve, dunque, essere confermato.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti in ragione della particolarità in fatto della controversia.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 193 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 2 luglio 2024
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Ivrea, 4 aprile 2025
Il Giudice
Magda D'Amelio
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Dalla consolle del giudice risulta che l'atto è stato depositato in data del 9 settembre 2024 alle ore 18.33. È, dunque, questo il momento che rileva ai fini del giudizio di tempestività dell'opposizione e non il diverso momento in cui la cancelleria ha lavorato l'atto (10 settembre 2024) e l'ha reso visibile alla controparte.