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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4499/2024,
TRA
Avv. MEMMO Maurizio in proprio;
RICORRENTE
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 1.7.2024 l'Avv. MEMMO Maurizio si opponeva al decreto di pagamento dei compensi al difensore d'ufficio ex artt. 82, 84, 116 e 170
D.P.R. 115/2002, emesso in data 12.6.2024, con cui il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Penale in composizione monocratica, Dott. F. Malagnino, aveva rigettato l'istanza di liquidazione depositata dal professionista per l'attività difensiva prestata nei confronti di UT SC in qualità di difensore d'ufficio nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 9214/2018 – 1569/2020 R.G.T in virtù della mancata allegazione di documentazione attestante lo stato di insolvenza dell'assistita, non potendosi reputare a tal fine sufficiente una mera attestazione resa dall'Ufficiale giudiziario che aveva dichiarato che era chiusa la porta della sua abitazione. Al riguardo, l'Avv. Memmo deduceva che al fine di ottenere il pagamento delle proprie competenze, aveva incardinato un procedimento civile dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, iscritto al R.G.N. 4378/2023, conclusosi con sentenza di accoglimento n. 773/2024 del 6.2.2024, ma, dopo la notifica dell'atto di precetto, il tentativo di pignoramento mobiliare aveva dato esito negativo. Alla luce di queste considerazioni,
l'Avv. MEMMO concludeva chiedendo, in riforma del decreto impugnato, il riconoscimento della somma di € 2.300,00 come liquidata dal Giudice di Pace di Lecce per l'attività difensiva svolta quale difensore d'ufficio, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge, mentre, per quanto concerne l'attività successiva volta al recupero del credito, ex art. 116
D.P.R. 115/2002, la somma di € 900,00 come liquidata dal Giudice di Pace di Lecce con Sentenza
n. 773/2024 del 6.2.2024 a titolo di competenze professionali per l'avvio del procedimento iscritto a
R.G.N. 4378/2023, € 135,00 per la redazione dell'atto di precetto, € 525,00 per l'esecuzione mobiliare, € 315,00 per l'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, CPA ed IVA come per legge, oltre che complessivi € 78,55 a titolo di spese vive sostenute per l'espletamento di tali attività, con vittoria delle spese di lite del presente procedimento.
Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA rimaneva contumace.
La causa, matura per la decisione, è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
15.1.2025 e trattenuta in decisione.
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Le domanda del ricorrente è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, occorre dare atto che al provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione del compenso del difensore, in mancanza di espressa previsione normativa, sono applicabili le norme di cui agli artt. 84 e 170 D.P.R. 115/2002, le quali, pur prevedendo la possibilità di opposizione letteralmente al solo “decreto di pagamento di compenso al difensore”, vanno riferite per evidente eadem ratio anche al provvedimento di rigetto della richiesta. Ed invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, è del tutto pacifico che la previsione dell'art. 170 D.P.R. 115/2002 va riferita sia al provvedimento che, accogliendo l'istanza, liquida il compenso - sia pure in termini che vengono censurati con l'opposizione -, sia al provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione (Cass. Pen.
IV sez., Sent. n. 8014 del 19.2.2014).
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge in maniera sufficientemente adeguata come, da un lato, l'Avv. Memmo sia stato nominato ex art. 97, co. 4, c.p.p. all'udienza del
3.11.2022, in sostituzione dell'Avv. Mario Nigro, per la difesa dell'imputata UT SC nel
2 procedimento iscritto al R.G.N.R. 9214/2018 – 1569/2020 R.G.T., mentre dall'altro, come il
Tribunale di Lecce – Prima Sezione Penale, Dott. F. Malagnino, abbia rigettato l'istanza di liquidazione depositata dal difensore in virtù della mancata allegazione di documentazione attestante lo stato di insolvenza dell'assistita, non ritenendo a tal fine sufficiente l'attestazione resa dall'Ufficiale giudiziario che aveva dichiarato di non aver potuto procedere al pignoramento per aver trovato chiusa la porta dell'abitazione del debitore. Sotto altro profilo, dall'esame della medesima documentazione, risulta altresì che l'Avv. MEMMO abbia richiesto invano il pagamento delle proprie competenze professionali nei confronti della UT mediante avvio del procedimento iscritto al R.G.N. 4378/2023, conclusosi con sentenza di accoglimento n. 773/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce il 6.2.2024, nonché mediante atto di precetto notificato il 23.3.2024, atto di pignoramento mobiliare presso terzi depositato per la notifica il 19.4.2024, risultando documentalmente provata la dichiarazione negativa del terzo ex art. 547 c.p.c. e la procedura di pignoramento mobiliare conclusasi negativamente il giorno 22.4.2024.
Conseguentemente, si può ritenere che l'odierno opponente abbia adeguatamente espletato quanto necessario per accertare l'infruttuoso recupero del credito nei confronti della debitrice atteso che, come risulta dal certificato di residenza depositato in atti, UT SC risulta attualmente residente a [...], Int. 1 e che proprio presso tale indirizzo è stata richiesta l'esecuzione mobiliare e che, quindi, nel caso di specie, può dirsi completata la procedura esecutiva ex 518 c.p.c., considerato che a causa della chiusura della porta della sua abitazione,
l'ufficiale giudiziario non ha potuto consegnare copia dell'atto di pignoramento ad alcuno dei soggetti di cui all'art. 139 c.p.c. (Cass. Civ. Sez. VI-II, ordinanza 24 maggio 2022. n. 16799/22).
Pertanto, per l'attività difensiva espletata nel procedimento penale iscritto al R.G.N.R. 9214/2018 –
1569/2020 R.G.T (come risultante dai verbali depositati in atti) a carico di UT SC, conclusosi con sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis c.p. depositata in data 23.2.2023, tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile per i giudizi penali, facendo riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e dibattimentale e decisionale, tenuto conto delle caratteristiche, del pregio e della complessità dell'attività professionale prestata, potrebbe essere liquidata all'Avv. Memmo la somma di € 3.592,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, sulla cui somma va poi applicata la riduzione pari a 1/3 prevista dall'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02, per un totale pari a € 2.394,67, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, dunque, può essere accolta la domanda di condanna formulata per il minor importo di € 2.300,00 oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
3 Sotto altro profilo, considerato che per consolidato orientamento della Corte di Cassazione “il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso delle relative spese in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che l'attività recuperatoria costituisce un presupposto della liquidazione in surrogazione” (cfr., tra le tante, Cass. Pen. Sez. IV,
16 maggio 2007, n. 26460) possono essere altresì riconosciuti all'Avv. MEMMO i seguenti importi, tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, nei limiti di quanto richiesto: € 900,00 per l'attività svolta nel giudizio iscritto a R.G.N. 4378/2023 proposto dinanzi al Giudice di Pace di
Lecce, € 135,00 per la redazione dell'atto di precetto, € 525,00 per l'esecuzione mobiliare, € 315,00 per la redazione dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge, nonché la complessiva somma di € 78,55 per il rimborso delle spese vive dallo stesso sostenute per le predette attività.
In ragione dell'accoglimento della domanda del ricorrente si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico del MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in riforma del decreto di pagamento impugnato, liquida per l'attività espletata dall'Avv. MEMMO
Maurizio in relazione all'opera professionale prestata nel procedimento penale indicato e per la successiva attività di recupero del credito svolta la somma complessiva di € 78,55 per spese ed
€ 4.175,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%,
CPA ed IVA come per legge, ponendola a carico dell'Erario;
2) condanna il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al pagamento, in favore dell'Avv. MEMMO
Maurizio delle spese di lite della presente controversia che si liquidano in € 125,00 per spese ed
€ 800,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA
e CPA, come per legge.
Lecce, 13 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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