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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 13/12/2024, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 746/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 746/2015 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1 Parte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2 Controparte_3
[...]
INTERVENUTO
Oggi 13 dicembre 2024 ad ore 9.35 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. e l'avv. D'EMILIO RICCARDO Parte_1
( ) VIALE CRISPI N.18/A 64100 ; , oggi sostituito dall'avv. C.F._1 Pt_3
Per l'avv. D'EMILIO RICCARDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per Controparte_1 Parte_3 l'avv. GASPARRONI MARCO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per Controparte_2 Controparte_3
l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. oggi sostituito dall'avv.
[...]
Hanno partecipato alla udienza di discussione con memorie di partecipazione con cui hanno precisato le conclusioni ( parte e parte ). CP_2 Parte_1
Il Giudice pronuncia quindi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. D'EMILIO RICCARDO ( ) VIALE CRISPI N.18/A C.F._1
64100 ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Pt_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'EMILIO Parte_2 C.F._2 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CRISPI 18/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'EMILIO RICCARDO
ATTORE/I contro
Controparte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARRONI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Viale Bovio, 129/a 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GASPARRONI MARCO
CONVENUTO/I
Controparte_5
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BIOCCA GAETANO e dell'avv. elettivamente
[...] domiciliato in VIA STAZIO 22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA GAETANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza redatto ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La si oppone all'atto di Parte_1 precetto e successivo pignoramento a lei intimato da cassa di risparmio della provincia di CP_1 in forza dei contratti di mutuo frazionato numeri 022/601/1055158, 022/601/ 1055161 e Pt_3
022/ 601/ 1055165, contestando la costituzionalità della norma che consente di agire con i mutui quale titolo esecutivo per disparità con la posizione dei debitori raggiunti da decreto ingiuntivo che a differenza dei debitori possono interloquire nel contraddittorio differito in modo penetrante sulla pagina 2 di 4 esecutività del titolo con il che violando il principio del giusto processo negando al debitore una delibazione sollecita, ancorché sommaria, del giudice sul titolo esecutivo, in caso di titolo esecutivo non formato giudizialmente, quale contratto notarile di mutuo, cambiale e via dicendo;
con sproporzionalità tra scopo legittimo dell'azione e gli interessi patrimoniali coinvolti. Invoca la litispendenza e continenza con la causa 3010/2014 con la quale lamenta la Parte_2 usurarietà e anatocismo dei mutui in questione invocando ricalcolo e restituzione somme, oltre che condanna per risarcimento dei danni;
domande per usurarietà contrattuale, anatocismo, interessi di mora estensibili al frazionamento usurari, che ripropone nel seguente contenitore. Invoca la illiceità del cosiddetto ammortamento alla francese, che nasconde la capitalizzazione degli interessi scaduti. Invoca la rideterminazione della rata di mutuo senza interessi per genetica usurarietà. Sulla opposizione di e della intervenuta cessionaria in blocco dei crediti mediante CP_1 cartolarizzazione condotta istruttoria con consulenza Controparte_2 tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere cartolarmente la causa, la stessa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. La Consulenza effettuata ha permesso di appurare che nessuna rideterminazione dei rapporti dare avere tra le parti si è resa necessaria, in ordine a quanto richiesto;
i tassi sono sempre inferiori al tasso soglia. In punto di anatocismo e specifiche modalità di ammortamento, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poichè gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso;
l'anatocismo quindi risulta incompatibile con la natura del piano di ammortamento alla francese
"difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. ( Tribunale Parma, 57/19); non vi è quindi alcun costo occulto da valorizzare, relativamente a tale meccanismo, anche perché è reso palese attraverso il piano di ammortamento.Si devono preliminarmente illustrare, nei limiti del necessario, le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese", definito come il "più diffuso in Italia" nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua pagina 3 di 4 volta la produzione di interessi nel periodo successivo. La Cassazione a Sezioni Unite, con decisione 15130/24, ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Per cui, non essendovi nemmeno questione di trasparenza, non si vede quale costo occulto sia stato riportato;
con la sentenza n.
19597/2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Ora, per affermare che il piano sottoscritto è usurario, la perizia di parte non cita alcuna clausola specifica, sottolineando, a pagina 8, l'equivalenza tra piano di ammortamento alla francese con applicazione di interessi occulti e nascosti;
che non sia viceversa così è stato evidenziato dalla Consulenza tecnica di ufficio in atti. Per cui, nessuno degli argomenti di parte opponente può essere accolta;
soprattutto per la pretesa disparità costituzionale del mutuo fondiario che nasce titolo esecutivo senza il vaglio del Giudice, essendo comunque un atto formato con determinate formalità, a contenuto certo, determinato e determinabile, di natura negoziale.E' la effettiva consegna e disponibilità anche giuridica della somma che lo rende titolo esecutivo;
per cui non si vede come il sistema preveda tutele inferiori, rispetto a coloro che devono fronteggiare un decreto ingiuntivo, che parte da altri presupposti. Per cui, sulla scorta della consulenza come effettuata, nessuno dei motivi di opposizione alla esecuzione appare fondato, e pertanto la opposizione va respinta ( ha CP_2 dimostrato la cessione del credito nell'ambito di una cessione cartolare in blocco ); con spese ( si considerano intervenuta e originaria opposta parte unica, ripartendo le spese per fasi. ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione a precetto e successivo pignoramento.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano per in € 3808 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
e per CP_1 in euro 3808 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti mediante pubblicazione ed allegazione al verbale.
Teramo, 13 dicembre 2024
Il Giudice dott. Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 746/2015 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1 Parte_3
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
Controparte_2 Controparte_3
[...]
INTERVENUTO
Oggi 13 dicembre 2024 ad ore 9.35 il dott. Pietro Merletti, constata che
Per l'avv. e l'avv. D'EMILIO RICCARDO Parte_1
( ) VIALE CRISPI N.18/A 64100 ; , oggi sostituito dall'avv. C.F._1 Pt_3
Per l'avv. D'EMILIO RICCARDO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per Controparte_1 Parte_3 l'avv. GASPARRONI MARCO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv.
Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per Controparte_2 Controparte_3
l'avv. BIOCCA GAETANO e l'avv. oggi sostituito dall'avv.
[...]
Hanno partecipato alla udienza di discussione con memorie di partecipazione con cui hanno precisato le conclusioni ( parte e parte ). CP_2 Parte_1
Il Giudice pronuncia quindi sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 746/2015 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. D'EMILIO RICCARDO ( ) VIALE CRISPI N.18/A C.F._1
64100 ; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. Pt_3 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'EMILIO Parte_2 C.F._2 RICCARDO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE CRISPI 18/A 64100 TERAMOpresso il difensore avv. D'EMILIO RICCARDO
ATTORE/I contro
Controparte_4 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARRONI MARCO e dell'avv. , elettivamente P.IVA_2 domiciliato in Viale Bovio, 129/a 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GASPARRONI MARCO
CONVENUTO/I
Controparte_5
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BIOCCA GAETANO e dell'avv. elettivamente
[...] domiciliato in VIA STAZIO 22 64100 TERAMOpresso il difensore avv. BIOCCA GAETANO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza redatto ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La si oppone all'atto di Parte_1 precetto e successivo pignoramento a lei intimato da cassa di risparmio della provincia di CP_1 in forza dei contratti di mutuo frazionato numeri 022/601/1055158, 022/601/ 1055161 e Pt_3
022/ 601/ 1055165, contestando la costituzionalità della norma che consente di agire con i mutui quale titolo esecutivo per disparità con la posizione dei debitori raggiunti da decreto ingiuntivo che a differenza dei debitori possono interloquire nel contraddittorio differito in modo penetrante sulla pagina 2 di 4 esecutività del titolo con il che violando il principio del giusto processo negando al debitore una delibazione sollecita, ancorché sommaria, del giudice sul titolo esecutivo, in caso di titolo esecutivo non formato giudizialmente, quale contratto notarile di mutuo, cambiale e via dicendo;
con sproporzionalità tra scopo legittimo dell'azione e gli interessi patrimoniali coinvolti. Invoca la litispendenza e continenza con la causa 3010/2014 con la quale lamenta la Parte_2 usurarietà e anatocismo dei mutui in questione invocando ricalcolo e restituzione somme, oltre che condanna per risarcimento dei danni;
domande per usurarietà contrattuale, anatocismo, interessi di mora estensibili al frazionamento usurari, che ripropone nel seguente contenitore. Invoca la illiceità del cosiddetto ammortamento alla francese, che nasconde la capitalizzazione degli interessi scaduti. Invoca la rideterminazione della rata di mutuo senza interessi per genetica usurarietà. Sulla opposizione di e della intervenuta cessionaria in blocco dei crediti mediante CP_1 cartolarizzazione condotta istruttoria con consulenza Controparte_2 tecnica contabile, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere cartolarmente la causa, la stessa è stata discussa e decisa come da odierna sentenza. La Consulenza effettuata ha permesso di appurare che nessuna rideterminazione dei rapporti dare avere tra le parti si è resa necessaria, in ordine a quanto richiesto;
i tassi sono sempre inferiori al tasso soglia. In punto di anatocismo e specifiche modalità di ammortamento, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante
(ammortamento alla francese) non comporta nessuna violazione dell'art. 1283 c.c. poichè gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso;
l'anatocismo quindi risulta incompatibile con la natura del piano di ammortamento alla francese
"difettando – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c. ( Tribunale Parma, 57/19); non vi è quindi alcun costo occulto da valorizzare, relativamente a tale meccanismo, anche perché è reso palese attraverso il piano di ammortamento.Si devono preliminarmente illustrare, nei limiti del necessario, le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese", definito come il "più diffuso in Italia" nelle disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" (allegato 3). Esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi
(maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua pagina 3 di 4 volta la produzione di interessi nel periodo successivo. La Cassazione a Sezioni Unite, con decisione 15130/24, ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Per cui, non essendovi nemmeno questione di trasparenza, non si vede quale costo occulto sia stato riportato;
con la sentenza n.
19597/2020 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il seguente principio: "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto". Ora, per affermare che il piano sottoscritto è usurario, la perizia di parte non cita alcuna clausola specifica, sottolineando, a pagina 8, l'equivalenza tra piano di ammortamento alla francese con applicazione di interessi occulti e nascosti;
che non sia viceversa così è stato evidenziato dalla Consulenza tecnica di ufficio in atti. Per cui, nessuno degli argomenti di parte opponente può essere accolta;
soprattutto per la pretesa disparità costituzionale del mutuo fondiario che nasce titolo esecutivo senza il vaglio del Giudice, essendo comunque un atto formato con determinate formalità, a contenuto certo, determinato e determinabile, di natura negoziale.E' la effettiva consegna e disponibilità anche giuridica della somma che lo rende titolo esecutivo;
per cui non si vede come il sistema preveda tutele inferiori, rispetto a coloro che devono fronteggiare un decreto ingiuntivo, che parte da altri presupposti. Per cui, sulla scorta della consulenza come effettuata, nessuno dei motivi di opposizione alla esecuzione appare fondato, e pertanto la opposizione va respinta ( ha CP_2 dimostrato la cessione del credito nell'ambito di una cessione cartolare in blocco ); con spese ( si considerano intervenuta e originaria opposta parte unica, ripartendo le spese per fasi. ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la opposizione a precetto e successivo pignoramento.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano per in € 3808 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
e per CP_1 in euro 3808 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. CP_2
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti mediante pubblicazione ed allegazione al verbale.
Teramo, 13 dicembre 2024
Il Giudice dott. Pietro Merletti
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