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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/06/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 276/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 276 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliata in VIA DEFFENU N. 45 NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PITTALIS MARIO SILVESTRO, C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA CRISPI N. 4 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 11.10.2008 regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 89, Parte 2, Serie A - anno 2008 alle condizioni di seguito elencate:
a) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori, con stabile residenza presso la madre nell'abitazione ridetta e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, salvo diversi accordi, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e nei fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato (ovvero dall'uscita di scuola) alle ore 21:00 della domenica.
b) Nel periodo estivo ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, in date che i genitori concorderanno entro il
30 giugno di ogni anno.
c) Nel periodo natalizio i bambini trascorreranno i giorni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni.
d) Nel periodo pasquale i bambini trascorreranno i giorni dal venerdì alla domenica di Pasqua con un genitore e quelli dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro ad anni alterni.
e) La permanenza dei bambini per più giorni consecutivi con uno dei genitori avrà inizio alle ore 10:00 del primo giorno e terminerà alle 21:00 dell'ultimo giorno, salvo diversi accordi. In tali periodi il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso, con la possibilità per l'altro genitore di sentire i bambini telefonicamente o tramite videochiamate.
f) Il giorno del compleanno di ciascuno dei figli sarà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni.
g) La casa coniugale con tutti gli arredi sita in Nuoro, Via Valverde n. 7, viene assegnata alla signora che l'abiterà unitamente ai minori figli;
Parte_1
h) Il signor dovrà versare un assegno mensile di € 650,00 per il Parte_2
mantenimento dei figli (325,00 per ciascun figlio) che dovrà essere corrisposto entro e non oltre i giorni compresi tra il 25 e l'ultimo giorno di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
i) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori figli, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate
Pag. 2 di 6 entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute.
Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi a tale titolo versati nella misura corrisposta.
Le parti dichiarano di avere preso visione e di avere dato attenta lettura al
Protocollo di cui alle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di
Mantenimento dei Figli del CNF, Protocollo che integralmente accettano con riguardo alle spese comprese nell'assegno di mantenimento, a quelle extra obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione e a quelle extra assegno subordinate al consenso.
j) L'assegno Unico eventualmente spettante ed erogando per entrambi i minori figli, dovrà essere corrisposto interamente e direttamente in favore della signora Pt_1
che ne farà apposita richiesta.
[...]
k) Si precisa che la casa coniugale è alimentata dalla corrente elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione stessa. Le somme erogande per l'energia prodotta non consumata dal ridetto impianto fotovoltaico e rimborsata dovranno essere versate direttamente sul c/c cointestato a e Parte_1 Pt_2
presso la Banca Desio avente le seguenti coordinate IBAN:
[...]
[...] e saranno devolute interamente alla signora Pt_1
con obbligo espresso del sig. di non disporre delle somme che saranno ivi Pt_2
depositate.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nuoro di annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 89, Parte 2, Serie A - anno 2008, l'emananda sentenza con conseguente comunicazione da parte del Cancelliere all'Ufficiale dello
Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto ai sensi dell'art. 152 septies disp. att.
3) Con compensazione delle spese e onorari.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 3 di 6 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il25.03.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro al n. 89, Parte 2, Serie A, anno 2008; che dall'unione sono nati due figli: (nata il [...]) e (nato il [...]); che con Per_1 Per_2
sentenza n. 650/2019 pubblicata il 5.12.2019 il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che dalla data della separazione non si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti;
che i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato la volontà di divorziare alle condizioni sopra indicate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
Pag. 4 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 11.10.2008 trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 89, Parte 2, Serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) affida a entrambi i genitori i figli minori, con loro stabile residenza presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi, con le seguenti modalità: a) il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00
e nei fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato (ovvero dall'uscita di scuola) alle 21:00 della domenica;
b) nel periodo estivo ciascuno dei genitori potrà tenere con sé
i figli per due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, in date che i genitori concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno;
c) nel periodo natalizio i bambini trascorreranno i giorni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quelli dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro ad anni alterni;
d) nel periodo pasquale i bambini trascorreranno i giorni dal venerdì alla domenica di Pasqua con un genitore e quelli dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro ad anni alterni;
e) la permanenza dei bambini per più giorni consecutivi con uno dei genitori avrà inizio alle ore 10:00 del primo giorno e terminerà alle 21:00 dell'ultimo giorno, salvo diversi accordi. In tali periodi il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso, con la possibilità per l'altro genitore di sentire i bambini telefonicamente o tramite videochiamate;
f) il giorno del compleanno di ciascuno dei figli sarà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni;
5) assegna la casa coniugale sita in Nuoro, via Valverde n. 7, con tutti gli arredi, alla signora , che l'abiterà unitamente ai minori figli;
Parte_1
6) dispone che versi per il mantenimento dei figli, tra il Parte_2
giorno 25 e l'ultimo giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
7) dispone che le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori figli siano ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e siano rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento, ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute. Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi a tale titolo versati nella misura corrisposta;
Pag. 5 di 6 8) prende atto che l'assegno unico eventualmente spettante ed erogando per entrambi i minori figli verrà corrisposto in favore della signora che ne Parte_1
farà apposita richiesta;
9) prende atto che la casa coniugale è alimentata dalla corrente elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione stessa. Le somme erogande per l'energia prodotta non consumata dal ridetto impianto fotovoltaico e rimborsata dovranno essere versate direttamente sul c/c cointestato a e Parte_1
presso la Banca Desio avente le seguenti coordinate IBAN: Parte_2
[...] e saranno devolute interamente alla signora Pt_1
con obbligo espresso del sig. di non disporre delle somme che saranno ivi Pt_2
depositate;
10) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro il 18 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 276 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PATTERI MILENA, elettivamente domiciliata in VIA DEFFENU N. 45 NUORO presso lo studio del difensore e (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PITTALIS MARIO SILVESTRO, C.F._2
elettivamente domiciliato in PIAZZA CRISPI N. 4 NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia così giudicare: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 11.10.2008 regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 89, Parte 2, Serie A - anno 2008 alle condizioni di seguito elencate:
a) I figli minori sono affidati a entrambi i genitori, con stabile residenza presso la madre nell'abitazione ridetta e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, salvo diversi accordi, il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e nei fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato (ovvero dall'uscita di scuola) alle ore 21:00 della domenica.
b) Nel periodo estivo ciascuno dei genitori potrà tenere con sé i figli per due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, in date che i genitori concorderanno entro il
30 giugno di ogni anno.
c) Nel periodo natalizio i bambini trascorreranno i giorni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro ad anni alterni.
d) Nel periodo pasquale i bambini trascorreranno i giorni dal venerdì alla domenica di Pasqua con un genitore e quelli dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro ad anni alterni.
e) La permanenza dei bambini per più giorni consecutivi con uno dei genitori avrà inizio alle ore 10:00 del primo giorno e terminerà alle 21:00 dell'ultimo giorno, salvo diversi accordi. In tali periodi il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso, con la possibilità per l'altro genitore di sentire i bambini telefonicamente o tramite videochiamate.
f) Il giorno del compleanno di ciascuno dei figli sarà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni.
g) La casa coniugale con tutti gli arredi sita in Nuoro, Via Valverde n. 7, viene assegnata alla signora che l'abiterà unitamente ai minori figli;
Parte_1
h) Il signor dovrà versare un assegno mensile di € 650,00 per il Parte_2
mantenimento dei figli (325,00 per ciascun figlio) che dovrà essere corrisposto entro e non oltre i giorni compresi tra il 25 e l'ultimo giorno di ogni mese e sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati.
i) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori figli, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e saranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate
Pag. 2 di 6 entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute.
Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi a tale titolo versati nella misura corrisposta.
Le parti dichiarano di avere preso visione e di avere dato attenta lettura al
Protocollo di cui alle Linee Guida per la Regolamentazione delle Modalità di
Mantenimento dei Figli del CNF, Protocollo che integralmente accettano con riguardo alle spese comprese nell'assegno di mantenimento, a quelle extra obbligatorie e per le quali non è richiesta la previa concertazione e a quelle extra assegno subordinate al consenso.
j) L'assegno Unico eventualmente spettante ed erogando per entrambi i minori figli, dovrà essere corrisposto interamente e direttamente in favore della signora Pt_1
che ne farà apposita richiesta.
[...]
k) Si precisa che la casa coniugale è alimentata dalla corrente elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione stessa. Le somme erogande per l'energia prodotta non consumata dal ridetto impianto fotovoltaico e rimborsata dovranno essere versate direttamente sul c/c cointestato a e Parte_1 Pt_2
presso la Banca Desio avente le seguenti coordinate IBAN:
[...]
[...] e saranno devolute interamente alla signora Pt_1
con obbligo espresso del sig. di non disporre delle somme che saranno ivi Pt_2
depositate.
2) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nuoro di annotare a margine dell'atto di matrimonio al n. 89, Parte 2, Serie A - anno 2008, l'emananda sentenza con conseguente comunicazione da parte del Cancelliere all'Ufficiale dello
Stato Civile del luogo ove il matrimonio fu trascritto ai sensi dell'art. 152 septies disp. att.
3) Con compensazione delle spese e onorari.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Pag. 3 di 6 FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il25.03.2025 e hanno Parte_1 Parte_2
esposto di aver contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Nuoro al n. 89, Parte 2, Serie A, anno 2008; che dall'unione sono nati due figli: (nata il [...]) e (nato il [...]); che con Per_1 Per_2
sentenza n. 650/2019 pubblicata il 5.12.2019 il Tribunale di Nuoro ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
che dalla data della separazione non si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti;
che i ricorrenti sono addivenuti alla determinazione di richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 20 maggio 2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e confermato la volontà di divorziare alle condizioni sopra indicate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a sei mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L.
898/1970, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno raggiunto l'accordo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
Pag. 4 di 6 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e in data 11.10.2008 trascritto nei registri Parte_1 Parte_2
degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 89, Parte 2, Serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) affida a entrambi i genitori i figli minori, con loro stabile residenza presso la madre;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi, con le seguenti modalità: a) il martedì e il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:00
e nei fine settimana alternati dalle ore 10:00 del sabato (ovvero dall'uscita di scuola) alle 21:00 della domenica;
b) nel periodo estivo ciascuno dei genitori potrà tenere con sé
i figli per due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno, in date che i genitori concorderanno entro il 30 giugno di ogni anno;
c) nel periodo natalizio i bambini trascorreranno i giorni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e quelli dal 31 dicembre al
6 gennaio con l'altro ad anni alterni;
d) nel periodo pasquale i bambini trascorreranno i giorni dal venerdì alla domenica di Pasqua con un genitore e quelli dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì con l'altro ad anni alterni;
e) la permanenza dei bambini per più giorni consecutivi con uno dei genitori avrà inizio alle ore 10:00 del primo giorno e terminerà alle 21:00 dell'ultimo giorno, salvo diversi accordi. In tali periodi il diritto di visita dell'altro genitore sarà sospeso, con la possibilità per l'altro genitore di sentire i bambini telefonicamente o tramite videochiamate;
f) il giorno del compleanno di ciascuno dei figli sarà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni;
5) assegna la casa coniugale sita in Nuoro, via Valverde n. 7, con tutti gli arredi, alla signora , che l'abiterà unitamente ai minori figli;
Parte_1
6) dispone che versi per il mantenimento dei figli, tra il Parte_2
giorno 25 e l'ultimo giorno di ogni mese, un assegno mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati;
7) dispone che le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei minori figli siano ripartite tra i coniugi nella misura del 50% e siano rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro cinque giorni dalla trasmissione della ricevuta di pagamento, ovvero cinque giorni prima che le stesse vengano sostenute. Ciascun coniuge potrà portare in detrazione gli importi a tale titolo versati nella misura corrisposta;
Pag. 5 di 6 8) prende atto che l'assegno unico eventualmente spettante ed erogando per entrambi i minori figli verrà corrisposto in favore della signora che ne Parte_1
farà apposita richiesta;
9) prende atto che la casa coniugale è alimentata dalla corrente elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico installato presso l'abitazione stessa. Le somme erogande per l'energia prodotta non consumata dal ridetto impianto fotovoltaico e rimborsata dovranno essere versate direttamente sul c/c cointestato a e Parte_1
presso la Banca Desio avente le seguenti coordinate IBAN: Parte_2
[...] e saranno devolute interamente alla signora Pt_1
con obbligo espresso del sig. di non disporre delle somme che saranno ivi Pt_2
depositate;
10) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro il 18 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6