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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/09/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 397/2023 R.G. e promossa da c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Gerardo Parte_2 C.F._1
Villanacci (c.f. ), elettivamente domiciliata unitamente a quest'ultimo ai fini del C.F._2 presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Andrea Coen, Corso Stamira n. 10 di Ancona, con facoltà di ricevere notifiche e comunicazioni, nel rispetto delle leggi vigenti a mezzo fax all'utenza
0733.817054, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- appellante -
contro pagina 1 di 14 (C.F. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Fabrice DESAUVAGE (C.F.: ) e dall'avv. Sotero ADAMI (C.F.: C.F._3
), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo C.F._4
PEC agli indirizzi e o a mezzo fax al numero Email_2 Email_3
0733969891, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corridonia, alla via dell'Industria
70/a,
Appellata
OGGETTO: contratto subappalto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note telematicamente depositate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
riassumeva avanti il Tribunale di Fermo una causa di opposizione a d.i., con Parte_1 riconvenzionale, in esito alla quale, su conformi conclusioni delle parti, il Tribunale di Macerata con sentenza n. 490/20 si era dichiarato incompetente per territorio. L'opposizione riguardava il d.i chiesto per il pagamento in favore di di € 222.432,95, a titolo di saldo fatture per Controparte_2 prestazione rese da quest'ultima in suo favore in forza di contratto di subappalto 18.5.17 ed altro, oltre accessori.
Lamentava fra l'altro l'opponente l'abuso dello strumento processuale da parte di Controparte_1
che aveva depositato ben tre ricorsi per ingiunzione per il recupero di crediti inesistenti risultanti
[...] fatture diverse ma emesse sempre per prestazioni rese in forza del subappalto 18.5.17; nel merito eccepiva che il credito vantato ex adverso - € 222.432,95 - era spropositato e non era stato preceduto dai necessari rapporti/rendiconti giornalieri o quindicinali sulle lavorazioni svolte;
che comunque dal subappalto 18.5.17 non potevano sorgere ulteriori obbligazioni a carico di nei confronti Parte_1 di avendo quest'ultima accettato l'importo di € 320.000= ("svincolato" da Erap su Controparte_1 richiesta anche di ) "a integrale soddisfazione del proprio credito derivante dal contratto Parte_1 di subappalto in esame" con accordo - quadro" del 23.5.2018 (che allegava quale doc. 6); che le fatture n. 93/2017; n. 124/2017; 135/2017; 143/2017; 32/2018; 33/2018 concernevano un credito che, seppure informalmente, era stato stabilito di compensare parzialmente con quello maggiore vantato da per il noleggio di n. 2 camion nei mesi di marzo e aprile 2017, come risultava dalla Parte_1
pagina 2 di 14 fattura 12/2017 del 15/5/2017 (alleg. 13); di aver pertanto chiesto in via riconvenzionale accertarsi la sussistenza di un credito di nei confronti di Parte_1 [...] pari ad € 26,312= quale importo resìduo dovuto al netto degli acconti versati, con CP_1 riferimento alla fattura n. 12/2017 e di un ulteriore credito pari ad € 4.595,61= per i costi e le spese di distacco di un lavoratore.
Si costituiva rilevando fra l'altro che in data 16.10.20 aveva Controparte_1 Parte_1 provveduto al pagamento della somma intimata;
sull'asserito abuso dello strumento processuale, che i diritti di credito derivanti da rapporti obbligatori differenti sono liberamente azionabili in via giudiziale in maniera autonoma e distinta e, nella fattispecie, i due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di
Macerata ed ex adverso citati erano relativi a crediti derivanti da rapporti obbligatori del tutto distinti ed autonomi, sia l'uno dall'altro, sia da quelli oggetto della causa in esame;
che, nella comparsa di riassunzione, aveva espressamente riconosciuto i crediti di cui alle lettere a), b), c) e d) Parte_1 trascritte, per complessivi € 16.562,19, oltre interessi, posto che, a pag. 21 dell'atto di citazione in opposizione si legge: "... le altre fatture "minori"………..concernono un credito che, seppure informalmente, era stato stabilito di compensare parzialmente con quello maggiore vantato da
[...]
"; che il credito di € 205.870,76 portato dalla fattura 26/E, di cui alla lettera a), risulta dalla Parte_3 contabilità di cantiere quale residuo dovutole per i lavori eseguiti in subappalto e per i noli a caldo di mezzi meccanici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione realizzate presso il cantiere sito nel
Comune di Pieve Torina (MC), Area 1 - SAE di "Le Piane", in virtù del contratto di subappalto del
18/05/2017, così come esteso con nota ERAP Marche del 24/05/2018, mentre solo un'interpretazione strumentale della documentazione prodotta poteva portare ad un disconoscimento del suddetto credito;
che le prestazioni indicate nella fattura n. 26/E non erano estranee - come affermato dall'opponente all'estensione di subappalto 24.5.18, solo perché la fattura reca l'unico riferimento al contratto di subappalto 18.5.17 (e non anche alla sua estensione del 24.5.18); che dalla lettura della nota
23/05/2018 risultava evidente che la quietanza si riferisse al solo corrispettivo originariamente previsto dal contratto di subappalto 18.5.17, pari ad € 320.000,00 (importo che la aveva Controparte_1 chiesto all'ERAP di trattenere sulle somme ancora dovute ad perché quest'ultima non era Parte_1 in grado di pagare) ma che la stessa missiva contiene anche la richiesta di estensione del predetto contratto di subappalto per ulteriori lavori, di importo stimato in € 165.000,00, lavori non ancora autorizzati da ERAP e non ancora effettuati, per compenso che evidentemente al 23.5.18
[...] non aveva ancora maturato, confermato anche dalla lettera 19.3.19 in cui CP_1 Parte_1 riconosceva l'esistenza del credito di derivante dall'estensione del subappalto Controparte_1 autorizzato il 24.5.18, pur contestandone l'ammontare. pagina 3 di 14 contestava infine i
contro
-crediti di cui alle domande riconvenzionali svolte da Controparte_1
-
contro
-credito di € 26.312,00, quale presunto residuo avere della fattura n. 12/2017,e di Parte_1
€ 4.595,61, per presunti costi e spese di distacco del lavoratore Sig. nei mesi i aprile Parte_4
e maggio 2017 , in quanto inesistenti e non provati, chiedendone il rigetto ed osservando, in ogni caso, che la medesima domanda riconvenzionale era stata proposta da anche nel procedimento Parte_1
n. 1606/20 RG, il che motivava ulteriormente la domanda di riunione delle due cause.
All'udienza di prima comparizione delle parti 4.2.21 il got disponeva la riunione in conformità.
Dell'oggetto di tale seconda causa non si dà conto, in quanto si dà per acquisito quanto affermato dalla stessa parte appellata nella sua comparsa di costituzione (pag. 3, nota 1) : “In entrambe le cause riunite, la domanda giudiziale proposta dalla ha ad oggetto il pagamento delle Controparte_1 medesime fatture insolute, per le medesime causali. Il diverso importo dell'ingiunzione di pagamento emessa (e revocata) dal Tribunale di Macerata rispetto a quella emessa dal Tribunale di Fermo deriva unicamente dal fatto che, nel secondo decreto, sono stati conteggiati ed inclusi gli interessi moratori calcolati fino alla data della domanda monitoria.”
Il primo giudice decideva la causa sui seguenti spunti :
1) I principi di continenza e prevenzione cui parte si richiama attengono all'ipotesi di Parte_1 giudizi diversi - che presentino gli stessi elementi soggettivi (parti) e lo stesso titolo (causa petendi) ed il petitum di una deve includere quello dell'altra - pendenti avanti giudici diversi, ad evitare il rischio che la proposizione, davanti a giudici diversi, di cause in rapporto di continenza possa favorire il formarsi di giudicati contrastanti, mentre le cause n. 1598/20 RG e n. 1606/20 RG presentano gli stessi elementi soggettivi (parti), lo stesso titolo (causa petendi) ed anche lo stesso petitum e sono state introdotte dalla stessa il medesimo Parte_1
13.10.20 avanti il Tribunale di Fermo ed assegnate al medesimo got, sicché si tratta di giudizi pendenti di fronte allo stesso giudice che andavano necessariamente riunite.
2) Pacifico, perché documentale ed incontestato, che sia stata subappaltata con contratto 18.5.17 a una quota delle opere di urbanizzazione e delle opere di fondazione Controparte_1 relative all'area 1 SAE della località Le Piane del Comune di Pieve Torina, per la realizzazione di Strutture Abitative di Emergenza, e che i pagamenti delle opere subappaltate - come da prezziario allegato all'appalto – avrebbero dovuto corrispondersi previa presentazione della fattura del subappaltatore pagina 4 di 14 3) con il successivo "accordo quadro" 23.5.18 l'importo di € 320.000,00, poi effettivamente riscosso, veniva chiesto il pagamento diretto per l'impossibilita di di provvedere al Parte_1 saldo e con lo stesso "accordo quadro" 23.5.18 le stesse parti, con il benestare della stazione appaltate, si erano accordate per l'estensione del subappalto 18.5.17 alle "ultime lavorazioni resìdue”
4) ogni obbligazione a suo carico in dipendenza dal contratto di subappalto 18.5.17 - con riferimento al quale ha emesso la fattura 26/E per € 205.870,76, costituente Controparte_1 il più sostanzioso credito monitoriamente azionato - è già stata saldata a Controparte_1 mediante il versamento di € 320.000,00, come risulta dal ed. accordo quadro 23.5.18 - doc. 6) ed anche ove si trattasse di credito derivante non dal subappalto 18.5.17 ma dalla sua estensione del maggio successivo, l'importo fatturato è più elevato di quanto preventivato nel medesimo "accordo quadro" 23.5.18;
5) che gli altri crediti monitoriamente azionati da di cui alle fatture di Controparte_1 importo più modesto, in base ad accordi verbali sarebbero stati compensati con altri crediti propri (nella causa n. 1598/20) - il che implicitamente costituisce il relativo riconoscimento - e tali crediti sono inesistenti (nella causa n. 1606/20); il riconoscimento è stato ribadito anche dopo la riunione delle cause, posto che nella memoria istruttoria ex art. 183/6 epe, n. 2, pag. 2, parte opponente ha formulato un capitolo di prova volto a dimostrare se è vero che "3. Le fatture n. 93/2017, n. 124/2017, n. 135/2017, n. 143/2017, n. 32/2018 e n. 33/2018 emesse da concernono crediti che la società e la Controparte_1 Controparte_1 società avevano stabilito di compensare parzialmente con il maggiore Parte_1 credito vantato da quest'ultima".
6) Tuttavia, attraverso le foto, i documenti depositati e le testimonianze assunte,
[...] ha dimostrato di avere - dopo che, con l'accordo quadro 23.5.18 e con il benestare CP_1 della stazione appaltante, si è esteso il contratto di subappalto iniziale 18.5.17 a ricomprendere l'ultimazione dei residui lavori a finire (e cioè la sistemazione di tutte le strade con il livellamento di tutti i pozzetti e la bitumatura delle stesse) - effettuato i lavori di cui al computo metrico estimativo 23.7.18 (doc. 32 di parte opposta), che porta ad € 205.870,76 (ossia all'importo della fattura n. 26/E del 23/07/2018, importo calcolato applicando i prezzi pattuiti nell'elenco prezzi dell'appalto 18/05/2017), per i quali sono stati emessi lo Stato di
Avanzamento dei Lavori n. 5 e lo Stato Finale dei Lavori, in cui sono stati accertati ulteriori lavori per un importo complessivo di € 283.055, IVA esclusa, riconosciuto e pagato dalla ad , come attestato da ERAP stessa (v. doc.ti 18, 19, 20). CP_3 Parte_1
pagina 5 di 14 7) L'implicito riconoscimento dei crediti portati dalle altre fatture di cui al ricorso per ingiunzione rende superflua ogni prova ulteriore rispetto alla documentazione allegata da
[...]
(docc. 08, 09, 10, 11 e 12) CP_1
8) Occorreva concluderne che avesse debitamente provato esistenza ed entità Controparte_1 dell'intero credito di cui al ricorso per ingiunzione.
9) Circa la riconvenzionale spiegata dall'opposta, tesa al recupero di € 26.312,00, a titolo di saldo residuo su fattura 12/2017 (ali. 13 comparsa di riassunzione ), e di € 4.595,61, a Parte_1 titolo di distacco del lavoratore per i mesi di aprile e maggio 2017, sugli stessi pretesi Pt_4 crediti aveva fondato la riconvenzionale spiegata nella opposizione ad altro Parte_1 decreto ingiuntivo (per il recupero del corrispettivo già versato da per una Controparte_4 fornitura non effettuata da ). causa rubricata al n. 988/2020 R.G Tribunale di Parte_1
Fermo e definita. Precisamente in quella causa aveva proposto domanda Parte_1 riconvenzionale avente ad saldo fattura 25/2016, ed era evidente che la domanda relativa alla fattura n, 12/17 è identica nelle due cause, e che quella più ampia proposta nella causa n.988/20
R.G. (che riguarda, oltre ai mesi di aprile e maggio 2017, anche il mese di giugno 2017), sicché la riconvenzionale va rigettata.
10) Venivano riconosciuti gli estremi dell'art 96 cpc
§ 2 – Propone appello con i seguenti motivi Parte_1
1) Nullità della sentenza appellata per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 132 c.p.c.
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza
3) Insussistenza dei presupposti per la (ri)proposizione del ricorso monitorio. Omesso esame su una questione decisiva per il giudizio, che è stato oggetto anche di discussione tra le parti.
Violazione dell'art. 50 c.p.c., dell'art. 186 ter c.p.c., dell'art. 633 c.p.c., dell'art. 640 c.p.c. e dell'art. 643 c.p.c.
4) violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. con riferimento alla ritenuta comprovata esistenza ed entità del credito ex adverso azionato in via monitoria riconducibile alla fattura n.
26/E del 2018 di Controparte_1
5) violazione dell'art. 1241 ss. c.c. e del precetto di cui all'art. 2697 c.c. con riferimento alla riferita comprovata esistenza ed entità del credito ex adverso azionato in via monitoria riconducibile alle fatture n. 93/2017, n. 124/2017, n. 135/2017, n. 143/2017, n. 32/2018 e n.
33/2018 emesse da Controparte_1
pagina 6 di 14 6) violazione dell'art. 96 c.p.c.
§ 3 – Sulla nullità della sentenza e sua rilevanza
La sentenza impugnata è gravemente carente nella motivazione.
Se poi le gravi carenze di tale motivazione vadano ad attingere addirittura la nullità appare questione accademica, perché, non essendo comunque possibile la rimessione al giudice di primo grado per tale ipotesi, il giudice d'appello dovrà ripercorrere il percorso argomentativo del primo giudice e, prima ancora, la valutazione delle emergenze processuali.
Effettivamente, coglie nel segno l'appellante ove si duole che la parte della motivazione che concerne la vicenda processuale è, in pratica, un copia ed incolla di alcuni degli atti difensivi, mentre l'argomentazione a supporto della decisione appare slegata dall'esame dei fatti ed a tratti scarsamente comprensibile.
Ciò comporta un esame rinnovato che trova il suo limite nelle preclusioni comunque verificatesi, come ad es. l'eventuale abbandono in appello di parte dei petita.
Comporta anche la totale infondatezza delle obiezioni di parte appellata circa la non specifica impugnazione di capi della sentenza: la struttura della sentenza impugnata – come detto in alcuni punti non comprensibile, ed addirittura con più di un passaggio sintatticamente disarticolato - non consente di distinguere “capi” della stessa, mentre d'altro canto i motivi d'appello sono sicuramente specifici.
§ 4 – La lamentata insussistenza dei presupposti per la (ri)proposizione del ricorso monitorio.
Anche questo motivo di gravame va esaminato preliminarmente .
Esso infatti coinvolgerebbe l'impossibilità di riproporre - autonomamente – altra domanda monitoria avente lo stesso oggetto, la quale invece sarebbe stata illegittimamente riproposta in corso di causa ai sensi dell'art. 633 c.p.c., nonostante la pendenza del termine per la riassunzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo distinto al n. 490/2020 r.g. del Tribunale di Macerata.
[come osservato dal ] Tribunale maceratese con sentenza n. 698/2020 (cfr. allig. 3), in caso di revoca del decreto conseguente a declaratoria di incompetenza del giudice che lo ha emesso, “quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (CASS., ord. n. 10687 del 20.5.2005; in senso conforme, tra le altre, ord. n. 16744
pagina 7 di 14 del 17.7.2009; sent. n. 1372 del 26.1.2016)”. Stante la pacifica pendenza del termine di riassunzione del procedimento in questione (procedimento che, come si è detto, ha poi anche riassunto avanti al Tribunale di Fermo, avendone un concreto, diretto ed Parte_1 evidente interesse), non è revocabile in dubbio la plateale insussistenza dei presupposti per ri-azionare nuovamente il presunto credito in via monitoria da parte di Ciò in quanto l'art. 50 c.p.c., nel delineare il principio della c.d. translatio iudicii, è netto Controparte_1 nell'affermare: “che il meccanismo concepito dal legislatore, di natura conservativa, è tale per cui, quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente sia effettuata nel termine stabilito, il rapporto processuale sorto davanti al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua davanti al nuovo giudice in forza della domanda originaria;
che il giudice dinanzi al quale la causa sia tempestivamente riassunta è quindi abilitato a trattare e a decidere nel merito, in via di prosecuzione, la medesima domanda originaria, rimanendo salvi, con efficacia retroattiva, gli effetti, non solo sostanziali, ma anche processuali della domanda proposta al giudice incompetente;
che tra gli effetti processuali retroattivamente fatti salvi vi è anche quello legato al meccanismo della prevenzione ai fini della continenza;
che in questa direzione è orientata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. lav., 24 giugno 1977, n. 2693), secondo cui in caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente, il processo - a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. - continua davanti al nuovo giudice, e ciò significa che, ai fini della litispendenza e della continenza, il tempo di inizio del processo è quello della notificazione dell'atto introduttivo davanti al primo giudice (quello incompetente)”.
Corollario obbligato è, per parte appellante,
“…l'evidente insuperabile impedimento alla riproposizione di un secondo identico ricorso monitorio ante causam, come postulato del principio della translatio iudicii e come logico corollario dell'assunto che, a norma dell'art. 640 c.p.c., la riproposizione della domanda monitoria (eventualmente anche in via ordinaria) è possibile unicamente a seguito del decreto di rigetto della stessa. Presupposto che certamente non si è delineato nel caso in esame. Quindi, sulla base di un'interpretazione letterale e logico - sistematica (fondata oltre che sulle norme che disciplinano lo speciale procedimento d'ingiunzione anche sui principi generali applicabili ad ogni giudizio) del combinato disposto degli art. 640 c.p.c. e 643 c.p.c., è evidente che la società con la notificazione del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1333/2019 emesso dal Tribunale di Macerata il 12.12.2019, successivamente opposto e oggetto di giudizio ex art. 645 c.p.c., aveva esaurito il diritto di azione in sede monitoria ante causam e non poteva più richiedere, per lo stesso titolo e per lo stesso oggetto, un “secondo” provvedimento di ingiunzione ante causam contro .”. CP_5
Come sopra detto, la comparazione tra i due decreti ingiuntivi richiesti è data dalla stessa CP_2 secondo cui in entrambe le cause riunite, la domanda giudiziale proposta dalla Controparte_1 ha ad oggetto il pagamento delle medesime fatture insolute, per le medesime causali. Il diverso importo dell'ingiunzione di pagamento emessa (e revocata) dal Tribunale di Macerata rispetto a quella emessa dal Tribunale di Fermo deriva unicamente dal fatto che, nel secondo decreto, sono stati conteggiati ed inclusi gli interessi moratori calcolati fino alla data della domanda monitoria.
Se non vi fossero in più gli interessi moratori come descritti, quindi, i ricorsi per decreto ingiuntivo avrebbero completa medesimezza quanto ad oggetto e parti.
Ora, proprio la Cassazione invocata da parte appellante non pone ostacoli alla delibazione di almeno uno dei giudizi :
“Occorre rammentare in proposito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risolvendosi in un giudizio ordinario di primo grado, come testualmente previsto nel secondo comma dell'art. 645 cod. proc. civ., non si esaurisce nel controllo di legittimità in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti e delle speciali condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio, ma si estende alla cognizione piena circa la sussistenza o meno del diritto di credito fatto valere dal ricorrente;
ne segue che la verificata validità del decreto ingiuntivo non esclude l'accoglimento nel merito dell'opposizione proposta dall'ingiunto e, per contro, la ritenuta invalidità del decreto stesso non osta alla condanna dell'opponente nei cui confronti sia comunque accertata, nelle forme del processo ordinario e, quindi, nella pienezza del contraddittorio, la fondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente”.
pagina 8 di 14 Poiché la causa di opposizione già incardinata presso il tribunale di Mc ed oggetto di declaratoria d'incompetenza territoriale è stata regolarmente riassunta davanti al giudice competente, la decisione del primo giudice di esaminarla nel merito è corretta.
La rilevanza della seconda causa riunita si limita al quid pluris, costituito dalla richiesta d'interessi moratori, e potrà essere esaminata, in rito e nel merito, unitamente alla sorte.
§ 5 – i riferimenti contrattuali
Il subappalto del 18.5.2017
Per quanto qui rileva, i punti salienti di questo contratto sono
1) PREMESSA - l'Impresa EUROBUIDING S.p.A. è assuntrice da parte della
[...]
dei lavori di " Opere di urbanizzazione e Controparte_6
Opere di fondazione relative all'Area 1 - SAE di "Le Piane" per realizzazione Strutture
Abitative di Emergenza (SAE) - Comune di Pieve Torina (MC) " per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'I.V.A. di Euro 2.612.930,81 comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui viene subappaltata una quota all che assume in Controparte_7 subappalto una quota dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione area scuola temporanea e noli a caldo di mezzi meccanici;
2) ART.
3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE - il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/ o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante.
3) ART.
4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI - L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto del contratto è determinato tra le parti in Euro 298.799,35 oltre
Euro 21.200,65 per oneri di sicurezza. Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.
4) ART.
5-1 PAGAMENTI - I pagamenti avverranno entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore. L'importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6 –
pagina 9 di 14 5) ART.
8 - REVISIONE PREZZI - Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.
6) ART. 18 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO - Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore. Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali.
7) ART. 25 - FORO COMPETENTE - Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del contratto è esclusivamente quello di Fermo.
CONTRATTO tra ed del 20.5.17 CP_3 Parte_1
8) Art.
3 - Ambito oggettivo e corrispettivo - Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari ad € 2
439.818,85, con un ribasso percentuale del 35,230% (oneri della sicurezza € 173.111,96), per un importo complessivo pari € 2.612.930,81. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. I corrispettivi dovuti all'aggiudicatario sono oggetto di revisione ai sensi dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di un'istruttoria condotta dal responsabile unico della procedura confermata dalla stazione appaltante.
9) Art. 13 - Modalità di liquidazione dei corrispettivi – I prezzi proposti nell'offerta economica restano fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura del servizio (programma esecutivo ai sensi dell'articolo 43, c. 10 del DPR 207/2010) e i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 60 giorni.
Nota del 23.05.2018, indirizzata all' ERAP Presidio di Macerata, a firma congiunta dei rappresentanti e Parte_1 CP_2
OGGETTO. ACCORDO QUADRO- Lavori di opere di urbanizzazione e opere di fondazione per il posizionamento di n. 125 casette in Comune di Pieve Torina (MC) Area 1 CIG: Parte_5
70672932AE CUP: B57H17000480002
pagina 10 di 14 Con la presente, preso atto delle Vs. comunicazioni in data 23.03.2018 e in data 07.05.2018. siamo a trasmettervi, di comune intesa tra la società appaltatrice e la subappaltatrice Parte_1
il seguente accordo quadro in merito al contratto di subappalto del Controparte_1
18.05.2017.
Nel dettaglio, ai sensi di tale accordo siamo a richiedervi la cessazione della sospensione di pagamento per € 320.000,00 con conseguente svincolo e contestuale accredito diretto di tale somma alla società subappaltatrice la quale accetta tale importo a integrale Controparte_1 soddisfazione del proprio credito derivante dal contratto di subappalto in esame.
Inoltre, sempre in ragione del presente accordo quadro, le scriventi società hanno concordato che la società subappaltatrice eseguirà le ultime lavorazioni residue, e cioè la Controparte_1 sistemazione di tutte le strade con il livellamento di tutti i pozzetti e la bitumatura delle stesse.
Pertanto, siamo a richiedervi l'autorizzazione per l'estensione del contratto di subappalto in esame per l'importo di € 165.000,00 a favore della società CP_1 Controparte_1
Conseguentemente, la società qualora il Vs. spett.le Ente autorizzasse tali Controparte_1 attività e una volta eseguite tali ultime lavorazioni per l'importo di £ 165.000.00, non avrà più nulla a pretendere sia dall'Erap Marche sia dalla società in merito alle lavorazioni e al Parte_1 contratto di subappalto in questione, rinunciando sin da ora a qualsiasi tipo di azione legale e stragiudiziale in merito.
Servigliano, lì 23.05.2018
RISCONTRO, da parte di Erap, della nota PEC del 21/02/2019 di CP_2
In riferimento …….si respinge ogni addebito e si invita a rivolgere le richieste di pagamento direttamente alla ditta appaltatrice , che legge per conoscenza. Parte_1
Inoltre corre l'obbligo di precisare che la somma oggi chiesta non corrisponde all'importo per il quale è stata richiesta l'estensione del subappalto (nota a firma congiunta e Parte_1 [...] del 23.05.2018). Controparte_1
§ 6 - Interpretazione delle condotte negoziali
Il contratto originario di subappalto prevede un corrispettivo fisso e non modificabile:
pagina 11 di 14 Euro 298.799,35 oltre Euro 21.200,65 per oneri di sicurezza. Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.
Tale corrispettivo corrisponde ai 320mila euro menzionati nel successivo accordo del 23.5.18, poi comunicato all'Erap che lo interpreta, espressamente, quale “delegazione di pagamento”, senza però prendere alcuna posizione di assenso all'aumento dell'importo e diffondendosi, semmai, analiticamente sulla normativa tributaria e giuscontabile inerente a tale “delegazione”
L'eccezione coltivata dall'appellante, come visto, riguarda la completa tacitazione di con il CP_2 pagamento di questa somma (la ricezione dei 320mila euro non risulta contestata)
a integrale soddisfazione del proprio credito derivante dal contratto di subappalto in esame.
L'obiettiva incertezza interpretativa riguarda, tuttavia, l'ulteriore somma di euro 165mila che è oggetto di una richiesta, indirizzata all'Erap “…di autorizzazione per l'estensione del contratto di subappalto in esame per l'importo di € 165.000,00 a favore della società Cagnini Costruzioni S.r.l…”
Si pongono ora varie questioni, stante la grave assenza di chiarezza di queste note ed atti negoziali, che si possono suddividere a seconda degli effetti riguardanti la parte pubblica ovvero le due ditte
1) Come vada intesa la richiesta di “estensione del contratto di subappalto in esame per l'importo di €
165.000,00”, avanzata dalle due ditte nei confronti dell'Erap
2) A prescindere dalle decisioni della parte pubblica, come vada inteso l'impegno nascente tra subappaltante e subappaltatore derivante dalla loro richiesta congiunta (e, addirittura, se l'impegno, di qualunque tipo esso sia, nasca subito perfetto, o sia destinato a caducarsi a fronte della mancata autorizzazione della parte pubblica)
Per quanto riguarda il quesito sub 1), va innanzitutto osservato che la possibilità di subappalto è espressamente prevista, come sopra visto, nel contratto di appalto, con la precisazione che il subappaltatore non può appartare variazioni al contratto principale : se, dunque, la richiesta ha un senso, non può essere che quello di aumentare l'importo dell'appalto (e, conseguentemente, ma in via strettamente subordinata, l'importo del subappalto) per opere aggiuntive, pari ad euro
165mila, che verranno eseguite dal subappaltatore.
pagina 12 di 14 Ne discende facilmente la risposta al quesito sub 2), nel senso che l'impegno di Euroservice, che a questo punto si risolve, di fatto, in una mera funzione intermediaria, è subordinato ad una chiara risposta della parte pubblica, che accetti il mutamento del corrispettivo dell'appalto ed il maggior costo, poi ricadente sul subappalto.
Ora, come è agevole rilevare, dalla risposta della parte pubblica, nessun cenno viene fatto a qualsivoglia aumento del planfond previsto dall'appalto, nessuna conseguente autorizzazione al pagamento sussiste. Certamente la nota poteva essere più esplicita, ma in ogni caso per autorizzare ulteriori importi di spesa occorreva ben altro.
Non si capisce, invero, il riferimento del primo giudice al “benestare” avuto dalla predetta parte pubblica.
Ma, in ogni caso, non era certamente attraverso tale “benestare” che legittimamente si sarebbe potuto configurare un ampliamento delle opere e – soprattutto – un aumento del corrispettivo, trattandosi di contratto d'appalto in cui i prezzi non potevano essere variati (non sussistendo le ipotesi di legge di limitate deroghe a tale invariabilità del prezzo a corpo) e, d'altro canto, non essendovi neppure un accenno in atti all'esistenza di varianti.
Ne discende l'assoluta insussistenza dei presupposti per richiedere il pagamento, a nulla rilevando se le opere siano state effettuate oltre la previsione dell'appalto e quindi del subappalto.
Nemmeno sussistono gli accessori oggetto della seconda richiesta di d.i. sub specie di interessi moratori.
Entrambi i dd.ii. vanno revocati, dovendosi dichiarare l'infondatezza della pretesa con essi veicolata, a prescindere dalla circostanza, ovviamente, che la ditta appellata abbia effettivamente eseguito o meno ai lavori per cui ha emesso le relative fatture alla base dei dd.ii. richiesti.
La sentenza va, in questi termini, integralmente riformata.
Quanto alle domande riconvenzionali, le prove orali in relazione alle quali parte appellante pretenderebbe di provare prestazioni a favore della controparte, a loro volta fatturate, non appaiono ammissibili : la stessa parte appellante si è espressa circa l'irritualità di una prova orale – chiesta dalla controparte ed ammessa - che ha, quale oggetto, la descrizione dettagliata di specifici lavori ed in effetti, una prova siffatta non si presta a dare conto di particolari dal contenuto tecnico e spesso a distanza di vari anni. Né tali prestazioni risultano diversamente provate.
pagina 13 di 14 Le spese del primo e secondo grado vanno compensate, a fronte sia della reciproca soccombenza, sia pure prevalente a carico di parte appellata, sia della pessima stesura dei contratti e soprattutto dell'ancora minor chiarezza nella loro attuazione, anche da parte della PA.
Va accolta la domanda di ripetizione di quanto pagato da , come documentalmente Parte_1 dimostrato, a seguito della sentenza di primo grado.
p.q.m.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando
1) Revoca i dd.ii. oggetto delle opposizioni poi riunite e definite con l'impugnata sentenza, per l'insussistenza delle obbligazioni in essi dedotte.
2) Per l'effetto, ed accogliendo la richiesta di ripetizione delle somme conseguentemente versate in ottemperanza da parte di , condanna alla restituzione delle somme come Parte_1 CP_2 da bonifico prodotto come all. 5 all'atto d'appello, con interessi legali dal 24.4.23 (data del bonifico)
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di I e II grado.
Ancona cc 9.9.25
Il cons. est
Cesare Marziali
Il Presidente Dr. G. Marcelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.ri Magistrati
Presidente Dott. Gianmichele Marcelli
Cons. Dott. Pier Giorgio Palestini
Cons. Dott. Cesare Marziali Cons. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 397/2023 R.G. e promossa da c.f. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Gerardo Parte_2 C.F._1
Villanacci (c.f. ), elettivamente domiciliata unitamente a quest'ultimo ai fini del C.F._2 presente procedimento presso e nello studio dell'Avv. Andrea Coen, Corso Stamira n. 10 di Ancona, con facoltà di ricevere notifiche e comunicazioni, nel rispetto delle leggi vigenti a mezzo fax all'utenza
0733.817054, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
- appellante -
contro pagina 1 di 14 (C.F. , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Fabrice DESAUVAGE (C.F.: ) e dall'avv. Sotero ADAMI (C.F.: C.F._3
), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni a mezzo C.F._4
PEC agli indirizzi e o a mezzo fax al numero Email_2 Email_3
0733969891, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Corridonia, alla via dell'Industria
70/a,
Appellata
OGGETTO: contratto subappalto
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note telematicamente depositate.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
riassumeva avanti il Tribunale di Fermo una causa di opposizione a d.i., con Parte_1 riconvenzionale, in esito alla quale, su conformi conclusioni delle parti, il Tribunale di Macerata con sentenza n. 490/20 si era dichiarato incompetente per territorio. L'opposizione riguardava il d.i chiesto per il pagamento in favore di di € 222.432,95, a titolo di saldo fatture per Controparte_2 prestazione rese da quest'ultima in suo favore in forza di contratto di subappalto 18.5.17 ed altro, oltre accessori.
Lamentava fra l'altro l'opponente l'abuso dello strumento processuale da parte di Controparte_1
che aveva depositato ben tre ricorsi per ingiunzione per il recupero di crediti inesistenti risultanti
[...] fatture diverse ma emesse sempre per prestazioni rese in forza del subappalto 18.5.17; nel merito eccepiva che il credito vantato ex adverso - € 222.432,95 - era spropositato e non era stato preceduto dai necessari rapporti/rendiconti giornalieri o quindicinali sulle lavorazioni svolte;
che comunque dal subappalto 18.5.17 non potevano sorgere ulteriori obbligazioni a carico di nei confronti Parte_1 di avendo quest'ultima accettato l'importo di € 320.000= ("svincolato" da Erap su Controparte_1 richiesta anche di ) "a integrale soddisfazione del proprio credito derivante dal contratto Parte_1 di subappalto in esame" con accordo - quadro" del 23.5.2018 (che allegava quale doc. 6); che le fatture n. 93/2017; n. 124/2017; 135/2017; 143/2017; 32/2018; 33/2018 concernevano un credito che, seppure informalmente, era stato stabilito di compensare parzialmente con quello maggiore vantato da per il noleggio di n. 2 camion nei mesi di marzo e aprile 2017, come risultava dalla Parte_1
pagina 2 di 14 fattura 12/2017 del 15/5/2017 (alleg. 13); di aver pertanto chiesto in via riconvenzionale accertarsi la sussistenza di un credito di nei confronti di Parte_1 [...] pari ad € 26,312= quale importo resìduo dovuto al netto degli acconti versati, con CP_1 riferimento alla fattura n. 12/2017 e di un ulteriore credito pari ad € 4.595,61= per i costi e le spese di distacco di un lavoratore.
Si costituiva rilevando fra l'altro che in data 16.10.20 aveva Controparte_1 Parte_1 provveduto al pagamento della somma intimata;
sull'asserito abuso dello strumento processuale, che i diritti di credito derivanti da rapporti obbligatori differenti sono liberamente azionabili in via giudiziale in maniera autonoma e distinta e, nella fattispecie, i due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di
Macerata ed ex adverso citati erano relativi a crediti derivanti da rapporti obbligatori del tutto distinti ed autonomi, sia l'uno dall'altro, sia da quelli oggetto della causa in esame;
che, nella comparsa di riassunzione, aveva espressamente riconosciuto i crediti di cui alle lettere a), b), c) e d) Parte_1 trascritte, per complessivi € 16.562,19, oltre interessi, posto che, a pag. 21 dell'atto di citazione in opposizione si legge: "... le altre fatture "minori"………..concernono un credito che, seppure informalmente, era stato stabilito di compensare parzialmente con quello maggiore vantato da
[...]
"; che il credito di € 205.870,76 portato dalla fattura 26/E, di cui alla lettera a), risulta dalla Parte_3 contabilità di cantiere quale residuo dovutole per i lavori eseguiti in subappalto e per i noli a caldo di mezzi meccanici, nell'ambito delle opere di urbanizzazione realizzate presso il cantiere sito nel
Comune di Pieve Torina (MC), Area 1 - SAE di "Le Piane", in virtù del contratto di subappalto del
18/05/2017, così come esteso con nota ERAP Marche del 24/05/2018, mentre solo un'interpretazione strumentale della documentazione prodotta poteva portare ad un disconoscimento del suddetto credito;
che le prestazioni indicate nella fattura n. 26/E non erano estranee - come affermato dall'opponente all'estensione di subappalto 24.5.18, solo perché la fattura reca l'unico riferimento al contratto di subappalto 18.5.17 (e non anche alla sua estensione del 24.5.18); che dalla lettura della nota
23/05/2018 risultava evidente che la quietanza si riferisse al solo corrispettivo originariamente previsto dal contratto di subappalto 18.5.17, pari ad € 320.000,00 (importo che la aveva Controparte_1 chiesto all'ERAP di trattenere sulle somme ancora dovute ad perché quest'ultima non era Parte_1 in grado di pagare) ma che la stessa missiva contiene anche la richiesta di estensione del predetto contratto di subappalto per ulteriori lavori, di importo stimato in € 165.000,00, lavori non ancora autorizzati da ERAP e non ancora effettuati, per compenso che evidentemente al 23.5.18
[...] non aveva ancora maturato, confermato anche dalla lettera 19.3.19 in cui CP_1 Parte_1 riconosceva l'esistenza del credito di derivante dall'estensione del subappalto Controparte_1 autorizzato il 24.5.18, pur contestandone l'ammontare. pagina 3 di 14 contestava infine i
contro
-crediti di cui alle domande riconvenzionali svolte da Controparte_1
-
contro
-credito di € 26.312,00, quale presunto residuo avere della fattura n. 12/2017,e di Parte_1
€ 4.595,61, per presunti costi e spese di distacco del lavoratore Sig. nei mesi i aprile Parte_4
e maggio 2017 , in quanto inesistenti e non provati, chiedendone il rigetto ed osservando, in ogni caso, che la medesima domanda riconvenzionale era stata proposta da anche nel procedimento Parte_1
n. 1606/20 RG, il che motivava ulteriormente la domanda di riunione delle due cause.
All'udienza di prima comparizione delle parti 4.2.21 il got disponeva la riunione in conformità.
Dell'oggetto di tale seconda causa non si dà conto, in quanto si dà per acquisito quanto affermato dalla stessa parte appellata nella sua comparsa di costituzione (pag. 3, nota 1) : “In entrambe le cause riunite, la domanda giudiziale proposta dalla ha ad oggetto il pagamento delle Controparte_1 medesime fatture insolute, per le medesime causali. Il diverso importo dell'ingiunzione di pagamento emessa (e revocata) dal Tribunale di Macerata rispetto a quella emessa dal Tribunale di Fermo deriva unicamente dal fatto che, nel secondo decreto, sono stati conteggiati ed inclusi gli interessi moratori calcolati fino alla data della domanda monitoria.”
Il primo giudice decideva la causa sui seguenti spunti :
1) I principi di continenza e prevenzione cui parte si richiama attengono all'ipotesi di Parte_1 giudizi diversi - che presentino gli stessi elementi soggettivi (parti) e lo stesso titolo (causa petendi) ed il petitum di una deve includere quello dell'altra - pendenti avanti giudici diversi, ad evitare il rischio che la proposizione, davanti a giudici diversi, di cause in rapporto di continenza possa favorire il formarsi di giudicati contrastanti, mentre le cause n. 1598/20 RG e n. 1606/20 RG presentano gli stessi elementi soggettivi (parti), lo stesso titolo (causa petendi) ed anche lo stesso petitum e sono state introdotte dalla stessa il medesimo Parte_1
13.10.20 avanti il Tribunale di Fermo ed assegnate al medesimo got, sicché si tratta di giudizi pendenti di fronte allo stesso giudice che andavano necessariamente riunite.
2) Pacifico, perché documentale ed incontestato, che sia stata subappaltata con contratto 18.5.17 a una quota delle opere di urbanizzazione e delle opere di fondazione Controparte_1 relative all'area 1 SAE della località Le Piane del Comune di Pieve Torina, per la realizzazione di Strutture Abitative di Emergenza, e che i pagamenti delle opere subappaltate - come da prezziario allegato all'appalto – avrebbero dovuto corrispondersi previa presentazione della fattura del subappaltatore pagina 4 di 14 3) con il successivo "accordo quadro" 23.5.18 l'importo di € 320.000,00, poi effettivamente riscosso, veniva chiesto il pagamento diretto per l'impossibilita di di provvedere al Parte_1 saldo e con lo stesso "accordo quadro" 23.5.18 le stesse parti, con il benestare della stazione appaltate, si erano accordate per l'estensione del subappalto 18.5.17 alle "ultime lavorazioni resìdue”
4) ogni obbligazione a suo carico in dipendenza dal contratto di subappalto 18.5.17 - con riferimento al quale ha emesso la fattura 26/E per € 205.870,76, costituente Controparte_1 il più sostanzioso credito monitoriamente azionato - è già stata saldata a Controparte_1 mediante il versamento di € 320.000,00, come risulta dal ed. accordo quadro 23.5.18 - doc. 6) ed anche ove si trattasse di credito derivante non dal subappalto 18.5.17 ma dalla sua estensione del maggio successivo, l'importo fatturato è più elevato di quanto preventivato nel medesimo "accordo quadro" 23.5.18;
5) che gli altri crediti monitoriamente azionati da di cui alle fatture di Controparte_1 importo più modesto, in base ad accordi verbali sarebbero stati compensati con altri crediti propri (nella causa n. 1598/20) - il che implicitamente costituisce il relativo riconoscimento - e tali crediti sono inesistenti (nella causa n. 1606/20); il riconoscimento è stato ribadito anche dopo la riunione delle cause, posto che nella memoria istruttoria ex art. 183/6 epe, n. 2, pag. 2, parte opponente ha formulato un capitolo di prova volto a dimostrare se è vero che "3. Le fatture n. 93/2017, n. 124/2017, n. 135/2017, n. 143/2017, n. 32/2018 e n. 33/2018 emesse da concernono crediti che la società e la Controparte_1 Controparte_1 società avevano stabilito di compensare parzialmente con il maggiore Parte_1 credito vantato da quest'ultima".
6) Tuttavia, attraverso le foto, i documenti depositati e le testimonianze assunte,
[...] ha dimostrato di avere - dopo che, con l'accordo quadro 23.5.18 e con il benestare CP_1 della stazione appaltante, si è esteso il contratto di subappalto iniziale 18.5.17 a ricomprendere l'ultimazione dei residui lavori a finire (e cioè la sistemazione di tutte le strade con il livellamento di tutti i pozzetti e la bitumatura delle stesse) - effettuato i lavori di cui al computo metrico estimativo 23.7.18 (doc. 32 di parte opposta), che porta ad € 205.870,76 (ossia all'importo della fattura n. 26/E del 23/07/2018, importo calcolato applicando i prezzi pattuiti nell'elenco prezzi dell'appalto 18/05/2017), per i quali sono stati emessi lo Stato di
Avanzamento dei Lavori n. 5 e lo Stato Finale dei Lavori, in cui sono stati accertati ulteriori lavori per un importo complessivo di € 283.055, IVA esclusa, riconosciuto e pagato dalla ad , come attestato da ERAP stessa (v. doc.ti 18, 19, 20). CP_3 Parte_1
pagina 5 di 14 7) L'implicito riconoscimento dei crediti portati dalle altre fatture di cui al ricorso per ingiunzione rende superflua ogni prova ulteriore rispetto alla documentazione allegata da
[...]
(docc. 08, 09, 10, 11 e 12) CP_1
8) Occorreva concluderne che avesse debitamente provato esistenza ed entità Controparte_1 dell'intero credito di cui al ricorso per ingiunzione.
9) Circa la riconvenzionale spiegata dall'opposta, tesa al recupero di € 26.312,00, a titolo di saldo residuo su fattura 12/2017 (ali. 13 comparsa di riassunzione ), e di € 4.595,61, a Parte_1 titolo di distacco del lavoratore per i mesi di aprile e maggio 2017, sugli stessi pretesi Pt_4 crediti aveva fondato la riconvenzionale spiegata nella opposizione ad altro Parte_1 decreto ingiuntivo (per il recupero del corrispettivo già versato da per una Controparte_4 fornitura non effettuata da ). causa rubricata al n. 988/2020 R.G Tribunale di Parte_1
Fermo e definita. Precisamente in quella causa aveva proposto domanda Parte_1 riconvenzionale avente ad saldo fattura 25/2016, ed era evidente che la domanda relativa alla fattura n, 12/17 è identica nelle due cause, e che quella più ampia proposta nella causa n.988/20
R.G. (che riguarda, oltre ai mesi di aprile e maggio 2017, anche il mese di giugno 2017), sicché la riconvenzionale va rigettata.
10) Venivano riconosciuti gli estremi dell'art 96 cpc
§ 2 – Propone appello con i seguenti motivi Parte_1
1) Nullità della sentenza appellata per difetto di motivazione. Violazione dell'art. 132 c.p.c.
2) Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, con conseguente nullità della sentenza
3) Insussistenza dei presupposti per la (ri)proposizione del ricorso monitorio. Omesso esame su una questione decisiva per il giudizio, che è stato oggetto anche di discussione tra le parti.
Violazione dell'art. 50 c.p.c., dell'art. 186 ter c.p.c., dell'art. 633 c.p.c., dell'art. 640 c.p.c. e dell'art. 643 c.p.c.
4) violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. con riferimento alla ritenuta comprovata esistenza ed entità del credito ex adverso azionato in via monitoria riconducibile alla fattura n.
26/E del 2018 di Controparte_1
5) violazione dell'art. 1241 ss. c.c. e del precetto di cui all'art. 2697 c.c. con riferimento alla riferita comprovata esistenza ed entità del credito ex adverso azionato in via monitoria riconducibile alle fatture n. 93/2017, n. 124/2017, n. 135/2017, n. 143/2017, n. 32/2018 e n.
33/2018 emesse da Controparte_1
pagina 6 di 14 6) violazione dell'art. 96 c.p.c.
§ 3 – Sulla nullità della sentenza e sua rilevanza
La sentenza impugnata è gravemente carente nella motivazione.
Se poi le gravi carenze di tale motivazione vadano ad attingere addirittura la nullità appare questione accademica, perché, non essendo comunque possibile la rimessione al giudice di primo grado per tale ipotesi, il giudice d'appello dovrà ripercorrere il percorso argomentativo del primo giudice e, prima ancora, la valutazione delle emergenze processuali.
Effettivamente, coglie nel segno l'appellante ove si duole che la parte della motivazione che concerne la vicenda processuale è, in pratica, un copia ed incolla di alcuni degli atti difensivi, mentre l'argomentazione a supporto della decisione appare slegata dall'esame dei fatti ed a tratti scarsamente comprensibile.
Ciò comporta un esame rinnovato che trova il suo limite nelle preclusioni comunque verificatesi, come ad es. l'eventuale abbandono in appello di parte dei petita.
Comporta anche la totale infondatezza delle obiezioni di parte appellata circa la non specifica impugnazione di capi della sentenza: la struttura della sentenza impugnata – come detto in alcuni punti non comprensibile, ed addirittura con più di un passaggio sintatticamente disarticolato - non consente di distinguere “capi” della stessa, mentre d'altro canto i motivi d'appello sono sicuramente specifici.
§ 4 – La lamentata insussistenza dei presupposti per la (ri)proposizione del ricorso monitorio.
Anche questo motivo di gravame va esaminato preliminarmente .
Esso infatti coinvolgerebbe l'impossibilità di riproporre - autonomamente – altra domanda monitoria avente lo stesso oggetto, la quale invece sarebbe stata illegittimamente riproposta in corso di causa ai sensi dell'art. 633 c.p.c., nonostante la pendenza del termine per la riassunzione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo distinto al n. 490/2020 r.g. del Tribunale di Macerata.
[come osservato dal ] Tribunale maceratese con sentenza n. 698/2020 (cfr. allig. 3), in caso di revoca del decreto conseguente a declaratoria di incompetenza del giudice che lo ha emesso, “quella che trasmigra davanti al giudice dichiarato competente non è più, propriamente, una causa di opposizione ad un decreto (che più non esiste), ma una causa che deve essere considerata alla stregua di una mera nuova iniziativa e di un nuovo atto di impulso di un ordinario giudizio di cognizione, comportante un esame autonomo della controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto dal ricorrente con il ricorso per decreto ingiuntivo e che dovrà svolgersi secondo le norme del procedimento ordinario (CASS., ord. n. 10687 del 20.5.2005; in senso conforme, tra le altre, ord. n. 16744
pagina 7 di 14 del 17.7.2009; sent. n. 1372 del 26.1.2016)”. Stante la pacifica pendenza del termine di riassunzione del procedimento in questione (procedimento che, come si è detto, ha poi anche riassunto avanti al Tribunale di Fermo, avendone un concreto, diretto ed Parte_1 evidente interesse), non è revocabile in dubbio la plateale insussistenza dei presupposti per ri-azionare nuovamente il presunto credito in via monitoria da parte di Ciò in quanto l'art. 50 c.p.c., nel delineare il principio della c.d. translatio iudicii, è netto Controparte_1 nell'affermare: “che il meccanismo concepito dal legislatore, di natura conservativa, è tale per cui, quando la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente sia effettuata nel termine stabilito, il rapporto processuale sorto davanti al giudice incompetente resta in vita nella pienezza dei suoi effetti e continua davanti al nuovo giudice in forza della domanda originaria;
che il giudice dinanzi al quale la causa sia tempestivamente riassunta è quindi abilitato a trattare e a decidere nel merito, in via di prosecuzione, la medesima domanda originaria, rimanendo salvi, con efficacia retroattiva, gli effetti, non solo sostanziali, ma anche processuali della domanda proposta al giudice incompetente;
che tra gli effetti processuali retroattivamente fatti salvi vi è anche quello legato al meccanismo della prevenzione ai fini della continenza;
che in questa direzione è orientata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. lav., 24 giugno 1977, n. 2693), secondo cui in caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente, il processo - a norma dell'art. 50 cod. proc. civ. - continua davanti al nuovo giudice, e ciò significa che, ai fini della litispendenza e della continenza, il tempo di inizio del processo è quello della notificazione dell'atto introduttivo davanti al primo giudice (quello incompetente)”.
Corollario obbligato è, per parte appellante,
“…l'evidente insuperabile impedimento alla riproposizione di un secondo identico ricorso monitorio ante causam, come postulato del principio della translatio iudicii e come logico corollario dell'assunto che, a norma dell'art. 640 c.p.c., la riproposizione della domanda monitoria (eventualmente anche in via ordinaria) è possibile unicamente a seguito del decreto di rigetto della stessa. Presupposto che certamente non si è delineato nel caso in esame. Quindi, sulla base di un'interpretazione letterale e logico - sistematica (fondata oltre che sulle norme che disciplinano lo speciale procedimento d'ingiunzione anche sui principi generali applicabili ad ogni giudizio) del combinato disposto degli art. 640 c.p.c. e 643 c.p.c., è evidente che la società con la notificazione del decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1333/2019 emesso dal Tribunale di Macerata il 12.12.2019, successivamente opposto e oggetto di giudizio ex art. 645 c.p.c., aveva esaurito il diritto di azione in sede monitoria ante causam e non poteva più richiedere, per lo stesso titolo e per lo stesso oggetto, un “secondo” provvedimento di ingiunzione ante causam contro .”. CP_5
Come sopra detto, la comparazione tra i due decreti ingiuntivi richiesti è data dalla stessa CP_2 secondo cui in entrambe le cause riunite, la domanda giudiziale proposta dalla Controparte_1 ha ad oggetto il pagamento delle medesime fatture insolute, per le medesime causali. Il diverso importo dell'ingiunzione di pagamento emessa (e revocata) dal Tribunale di Macerata rispetto a quella emessa dal Tribunale di Fermo deriva unicamente dal fatto che, nel secondo decreto, sono stati conteggiati ed inclusi gli interessi moratori calcolati fino alla data della domanda monitoria.
Se non vi fossero in più gli interessi moratori come descritti, quindi, i ricorsi per decreto ingiuntivo avrebbero completa medesimezza quanto ad oggetto e parti.
Ora, proprio la Cassazione invocata da parte appellante non pone ostacoli alla delibazione di almeno uno dei giudizi :
“Occorre rammentare in proposito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, risolvendosi in un giudizio ordinario di primo grado, come testualmente previsto nel secondo comma dell'art. 645 cod. proc. civ., non si esaurisce nel controllo di legittimità in ordine alla ricorrenza o meno dei presupposti e delle speciali condizioni di ammissibilità del provvedimento monitorio, ma si estende alla cognizione piena circa la sussistenza o meno del diritto di credito fatto valere dal ricorrente;
ne segue che la verificata validità del decreto ingiuntivo non esclude l'accoglimento nel merito dell'opposizione proposta dall'ingiunto e, per contro, la ritenuta invalidità del decreto stesso non osta alla condanna dell'opponente nei cui confronti sia comunque accertata, nelle forme del processo ordinario e, quindi, nella pienezza del contraddittorio, la fondatezza della pretesa creditoria dell'ingiungente”.
pagina 8 di 14 Poiché la causa di opposizione già incardinata presso il tribunale di Mc ed oggetto di declaratoria d'incompetenza territoriale è stata regolarmente riassunta davanti al giudice competente, la decisione del primo giudice di esaminarla nel merito è corretta.
La rilevanza della seconda causa riunita si limita al quid pluris, costituito dalla richiesta d'interessi moratori, e potrà essere esaminata, in rito e nel merito, unitamente alla sorte.
§ 5 – i riferimenti contrattuali
Il subappalto del 18.5.2017
Per quanto qui rileva, i punti salienti di questo contratto sono
1) PREMESSA - l'Impresa EUROBUIDING S.p.A. è assuntrice da parte della
[...]
dei lavori di " Opere di urbanizzazione e Controparte_6
Opere di fondazione relative all'Area 1 - SAE di "Le Piane" per realizzazione Strutture
Abitative di Emergenza (SAE) - Comune di Pieve Torina (MC) " per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'I.V.A. di Euro 2.612.930,81 comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui viene subappaltata una quota all che assume in Controparte_7 subappalto una quota dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione area scuola temporanea e noli a caldo di mezzi meccanici;
2) ART.
3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE - il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/ o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante.
3) ART.
4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI - L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto del contratto è determinato tra le parti in Euro 298.799,35 oltre
Euro 21.200,65 per oneri di sicurezza. Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.
4) ART.
5-1 PAGAMENTI - I pagamenti avverranno entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell'Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore. L'importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6 –
pagina 9 di 14 5) ART.
8 - REVISIONE PREZZI - Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.
6) ART. 18 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO - Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore. Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali.
7) ART. 25 - FORO COMPETENTE - Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del contratto è esclusivamente quello di Fermo.
CONTRATTO tra ed del 20.5.17 CP_3 Parte_1
8) Art.
3 - Ambito oggettivo e corrispettivo - Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari ad € 2
439.818,85, con un ribasso percentuale del 35,230% (oneri della sicurezza € 173.111,96), per un importo complessivo pari € 2.612.930,81. L'aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto. I corrispettivi dovuti all'aggiudicatario sono oggetto di revisione ai sensi dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di un'istruttoria condotta dal responsabile unico della procedura confermata dalla stazione appaltante.
9) Art. 13 - Modalità di liquidazione dei corrispettivi – I prezzi proposti nell'offerta economica restano fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura del servizio (programma esecutivo ai sensi dell'articolo 43, c. 10 del DPR 207/2010) e i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 60 giorni.
Nota del 23.05.2018, indirizzata all' ERAP Presidio di Macerata, a firma congiunta dei rappresentanti e Parte_1 CP_2
OGGETTO. ACCORDO QUADRO- Lavori di opere di urbanizzazione e opere di fondazione per il posizionamento di n. 125 casette in Comune di Pieve Torina (MC) Area 1 CIG: Parte_5
70672932AE CUP: B57H17000480002
pagina 10 di 14 Con la presente, preso atto delle Vs. comunicazioni in data 23.03.2018 e in data 07.05.2018. siamo a trasmettervi, di comune intesa tra la società appaltatrice e la subappaltatrice Parte_1
il seguente accordo quadro in merito al contratto di subappalto del Controparte_1
18.05.2017.
Nel dettaglio, ai sensi di tale accordo siamo a richiedervi la cessazione della sospensione di pagamento per € 320.000,00 con conseguente svincolo e contestuale accredito diretto di tale somma alla società subappaltatrice la quale accetta tale importo a integrale Controparte_1 soddisfazione del proprio credito derivante dal contratto di subappalto in esame.
Inoltre, sempre in ragione del presente accordo quadro, le scriventi società hanno concordato che la società subappaltatrice eseguirà le ultime lavorazioni residue, e cioè la Controparte_1 sistemazione di tutte le strade con il livellamento di tutti i pozzetti e la bitumatura delle stesse.
Pertanto, siamo a richiedervi l'autorizzazione per l'estensione del contratto di subappalto in esame per l'importo di € 165.000,00 a favore della società CP_1 Controparte_1
Conseguentemente, la società qualora il Vs. spett.le Ente autorizzasse tali Controparte_1 attività e una volta eseguite tali ultime lavorazioni per l'importo di £ 165.000.00, non avrà più nulla a pretendere sia dall'Erap Marche sia dalla società in merito alle lavorazioni e al Parte_1 contratto di subappalto in questione, rinunciando sin da ora a qualsiasi tipo di azione legale e stragiudiziale in merito.
Servigliano, lì 23.05.2018
RISCONTRO, da parte di Erap, della nota PEC del 21/02/2019 di CP_2
In riferimento …….si respinge ogni addebito e si invita a rivolgere le richieste di pagamento direttamente alla ditta appaltatrice , che legge per conoscenza. Parte_1
Inoltre corre l'obbligo di precisare che la somma oggi chiesta non corrisponde all'importo per il quale è stata richiesta l'estensione del subappalto (nota a firma congiunta e Parte_1 [...] del 23.05.2018). Controparte_1
§ 6 - Interpretazione delle condotte negoziali
Il contratto originario di subappalto prevede un corrispettivo fisso e non modificabile:
pagina 11 di 14 Euro 298.799,35 oltre Euro 21.200,65 per oneri di sicurezza. Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.
Tale corrispettivo corrisponde ai 320mila euro menzionati nel successivo accordo del 23.5.18, poi comunicato all'Erap che lo interpreta, espressamente, quale “delegazione di pagamento”, senza però prendere alcuna posizione di assenso all'aumento dell'importo e diffondendosi, semmai, analiticamente sulla normativa tributaria e giuscontabile inerente a tale “delegazione”
L'eccezione coltivata dall'appellante, come visto, riguarda la completa tacitazione di con il CP_2 pagamento di questa somma (la ricezione dei 320mila euro non risulta contestata)
a integrale soddisfazione del proprio credito derivante dal contratto di subappalto in esame.
L'obiettiva incertezza interpretativa riguarda, tuttavia, l'ulteriore somma di euro 165mila che è oggetto di una richiesta, indirizzata all'Erap “…di autorizzazione per l'estensione del contratto di subappalto in esame per l'importo di € 165.000,00 a favore della società Cagnini Costruzioni S.r.l…”
Si pongono ora varie questioni, stante la grave assenza di chiarezza di queste note ed atti negoziali, che si possono suddividere a seconda degli effetti riguardanti la parte pubblica ovvero le due ditte
1) Come vada intesa la richiesta di “estensione del contratto di subappalto in esame per l'importo di €
165.000,00”, avanzata dalle due ditte nei confronti dell'Erap
2) A prescindere dalle decisioni della parte pubblica, come vada inteso l'impegno nascente tra subappaltante e subappaltatore derivante dalla loro richiesta congiunta (e, addirittura, se l'impegno, di qualunque tipo esso sia, nasca subito perfetto, o sia destinato a caducarsi a fronte della mancata autorizzazione della parte pubblica)
Per quanto riguarda il quesito sub 1), va innanzitutto osservato che la possibilità di subappalto è espressamente prevista, come sopra visto, nel contratto di appalto, con la precisazione che il subappaltatore non può appartare variazioni al contratto principale : se, dunque, la richiesta ha un senso, non può essere che quello di aumentare l'importo dell'appalto (e, conseguentemente, ma in via strettamente subordinata, l'importo del subappalto) per opere aggiuntive, pari ad euro
165mila, che verranno eseguite dal subappaltatore.
pagina 12 di 14 Ne discende facilmente la risposta al quesito sub 2), nel senso che l'impegno di Euroservice, che a questo punto si risolve, di fatto, in una mera funzione intermediaria, è subordinato ad una chiara risposta della parte pubblica, che accetti il mutamento del corrispettivo dell'appalto ed il maggior costo, poi ricadente sul subappalto.
Ora, come è agevole rilevare, dalla risposta della parte pubblica, nessun cenno viene fatto a qualsivoglia aumento del planfond previsto dall'appalto, nessuna conseguente autorizzazione al pagamento sussiste. Certamente la nota poteva essere più esplicita, ma in ogni caso per autorizzare ulteriori importi di spesa occorreva ben altro.
Non si capisce, invero, il riferimento del primo giudice al “benestare” avuto dalla predetta parte pubblica.
Ma, in ogni caso, non era certamente attraverso tale “benestare” che legittimamente si sarebbe potuto configurare un ampliamento delle opere e – soprattutto – un aumento del corrispettivo, trattandosi di contratto d'appalto in cui i prezzi non potevano essere variati (non sussistendo le ipotesi di legge di limitate deroghe a tale invariabilità del prezzo a corpo) e, d'altro canto, non essendovi neppure un accenno in atti all'esistenza di varianti.
Ne discende l'assoluta insussistenza dei presupposti per richiedere il pagamento, a nulla rilevando se le opere siano state effettuate oltre la previsione dell'appalto e quindi del subappalto.
Nemmeno sussistono gli accessori oggetto della seconda richiesta di d.i. sub specie di interessi moratori.
Entrambi i dd.ii. vanno revocati, dovendosi dichiarare l'infondatezza della pretesa con essi veicolata, a prescindere dalla circostanza, ovviamente, che la ditta appellata abbia effettivamente eseguito o meno ai lavori per cui ha emesso le relative fatture alla base dei dd.ii. richiesti.
La sentenza va, in questi termini, integralmente riformata.
Quanto alle domande riconvenzionali, le prove orali in relazione alle quali parte appellante pretenderebbe di provare prestazioni a favore della controparte, a loro volta fatturate, non appaiono ammissibili : la stessa parte appellante si è espressa circa l'irritualità di una prova orale – chiesta dalla controparte ed ammessa - che ha, quale oggetto, la descrizione dettagliata di specifici lavori ed in effetti, una prova siffatta non si presta a dare conto di particolari dal contenuto tecnico e spesso a distanza di vari anni. Né tali prestazioni risultano diversamente provate.
pagina 13 di 14 Le spese del primo e secondo grado vanno compensate, a fronte sia della reciproca soccombenza, sia pure prevalente a carico di parte appellata, sia della pessima stesura dei contratti e soprattutto dell'ancora minor chiarezza nella loro attuazione, anche da parte della PA.
Va accolta la domanda di ripetizione di quanto pagato da , come documentalmente Parte_1 dimostrato, a seguito della sentenza di primo grado.
p.q.m.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando
1) Revoca i dd.ii. oggetto delle opposizioni poi riunite e definite con l'impugnata sentenza, per l'insussistenza delle obbligazioni in essi dedotte.
2) Per l'effetto, ed accogliendo la richiesta di ripetizione delle somme conseguentemente versate in ottemperanza da parte di , condanna alla restituzione delle somme come Parte_1 CP_2 da bonifico prodotto come all. 5 all'atto d'appello, con interessi legali dal 24.4.23 (data del bonifico)
3) Rigetta ogni altra domanda
4) Compensa integralmente fra le parti le spese di I e II grado.
Ancona cc 9.9.25
Il cons. est
Cesare Marziali
Il Presidente Dr. G. Marcelli
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