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Ordinanza 9 febbraio 2025
Ordinanza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 09/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti ed i verbali di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.02.2025;
- considerato che l'opposizione preclude la convalida dello sfratto ed impone il mutamento di rito per entrare nel merito delle questioni dedotte dalle parti;
- preso atto che parte intimante ha attestato che la morosità persiste ed ha insistito per l'emissione della ordinanza di rilascio;
- rilevato che parte conduttrice, costituendosi in giudizio, ha anzitutto eccepito l'inammissibilità della presente azione per aver essa corrisposto i canoni dovuti al momento della notifica dell'intimazione nonché per l'irrilevanza, ai fini della risoluzione, del mancato aggiornamento
ISTAT;
- rilevato che in prima udienza la locatrice ha dato atto che vi erano stati pagamenti da parte del conduttore per € 3152,00, pur confermando la persistenza della morosità di € 921,00 (senza ulteriori specificazioni);
- ritenuto che, invece, sulla base delle successive allegazioni delle parti risulta che non sia stato corrisposto l'aggiornamento Istat pur essendo esso parte (necessaria ed automatica) del canone e che vi siano stati pagamenti parziali (invero la conduttrice all'udienza del 6.02.25 ha confermato che la morosità persiste per un ammontare di € 1170,40 a titolo di differenze canoni da marzo a ottobre 2024 ed € 2724,40 a titolo di differenze canoni da novembre 2024 a gennaio 2025 e non risulta prova contraria) ;
- ritenuto che le eccezioni formulate da parte intimata non escludono la gravità dell'inadempimento avendo ormai i pagamenti parziali alterato il sinallagma contrattuale per cui ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc;
- rilevato che la presente controversia rientra tra quelle per le quali il procedimento di mediazione
è previsto a pena di improcedibilità della domanda (art. 5 comma 1 bis e comma 4 decreto legislativo n. 28/2010);
P.Q.M.
Visti gli artt. 665 e 667 cpc
ORDINA
Ad quale titolare della ditta individuale “Industrialfrigo Service di Parte_1
Anellino Ottavio” il rilascio in favore del ricorrente dell'immobile sito in Conversano alla c.da Castellana n. 8 meglio indicato in atti, e fissa per l'esecuzione la data del 10.4.2025, riservando al proseguo del giudizio l'esame delle eccezioni sollevate dalla parte intimata;
- dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc e assegna alle parti il termine di giorni 15 a partire dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione;
- rinvia la causa all'udienza del 18.09.2025 ore 9.45 e concede alle parti termine perentorio del 10.05.2025 per integrare gli atti introduttivi mediante deposito delle rispettive memorie integrative.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Fasano
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, letti gli atti ed i verbali di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.02.2025;
- considerato che l'opposizione preclude la convalida dello sfratto ed impone il mutamento di rito per entrare nel merito delle questioni dedotte dalle parti;
- preso atto che parte intimante ha attestato che la morosità persiste ed ha insistito per l'emissione della ordinanza di rilascio;
- rilevato che parte conduttrice, costituendosi in giudizio, ha anzitutto eccepito l'inammissibilità della presente azione per aver essa corrisposto i canoni dovuti al momento della notifica dell'intimazione nonché per l'irrilevanza, ai fini della risoluzione, del mancato aggiornamento
ISTAT;
- rilevato che in prima udienza la locatrice ha dato atto che vi erano stati pagamenti da parte del conduttore per € 3152,00, pur confermando la persistenza della morosità di € 921,00 (senza ulteriori specificazioni);
- ritenuto che, invece, sulla base delle successive allegazioni delle parti risulta che non sia stato corrisposto l'aggiornamento Istat pur essendo esso parte (necessaria ed automatica) del canone e che vi siano stati pagamenti parziali (invero la conduttrice all'udienza del 6.02.25 ha confermato che la morosità persiste per un ammontare di € 1170,40 a titolo di differenze canoni da marzo a ottobre 2024 ed € 2724,40 a titolo di differenze canoni da novembre 2024 a gennaio 2025 e non risulta prova contraria) ;
- ritenuto che le eccezioni formulate da parte intimata non escludono la gravità dell'inadempimento avendo ormai i pagamenti parziali alterato il sinallagma contrattuale per cui ricorrono le condizioni per l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc;
- rilevato che la presente controversia rientra tra quelle per le quali il procedimento di mediazione
è previsto a pena di improcedibilità della domanda (art. 5 comma 1 bis e comma 4 decreto legislativo n. 28/2010);
P.Q.M.
Visti gli artt. 665 e 667 cpc
ORDINA
Ad quale titolare della ditta individuale “Industrialfrigo Service di Parte_1
Anellino Ottavio” il rilascio in favore del ricorrente dell'immobile sito in Conversano alla c.da Castellana n. 8 meglio indicato in atti, e fissa per l'esecuzione la data del 10.4.2025, riservando al proseguo del giudizio l'esame delle eccezioni sollevate dalla parte intimata;
- dispone il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 cpc e assegna alle parti il termine di giorni 15 a partire dalla comunicazione della presente ordinanza per introdurre il procedimento di mediazione;
- rinvia la causa all'udienza del 18.09.2025 ore 9.45 e concede alle parti termine perentorio del 10.05.2025 per integrare gli atti introduttivi mediante deposito delle rispettive memorie integrative.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 9 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Fasano