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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13525 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
NE IA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
EN TI, n. 25;
E
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
IV VA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso
Vittori Emanuele, n. 743;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/07/2025, e Controparte_1 CP_2 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il 07/06/2007; che
[...] dall'unione coniugale erano nati i figli (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
1 (nato a [...] l'[...]); che tra le parti era intervenuta separazione consensuale in forza di sentenza n. 30/2024 pubblicata il 25/03/2024 del Tribunale di Napoli, resa nel procedimento RG 1667/2024; che le parti non intendevano riconciliarsi e, pertanto, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate il 25/07/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) la casa coniugale, ubicata in Napoli alla Via Consalvo n.120/A, resta assegnata alla sig.ra che vi abita unitamente ai figli minori e Controparte_2 Per_1
Per_2
2) il box auto coperto e l'uso dello spazio antistante il box che per consuetudine viene utilizzato sempre a parcheggio, nonché il posto auto scoperto all'interno del parco, e delineato da strisce bianche, riservato anch'esso per consuetudine alla famiglia , restano assegnati alla sig.ra CP_1 CP_2
3) i figli minori, e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori con residenza privilegiata presso la madre;
4) entrambi i genitori, eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione nel rispettivo periodo di convivenza con i figli, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
5) entrambi i genitori contribuiranno, in proporzione alle rispettive sostanze, alla educazione, istruzione e mantenimento dei figli;
2 6) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogniqualvolta lo desideri, previa tempestiva comunicazione alla sig.ra sempre nel rispetto degli CP_2 impegni scolastici ed extra-scolastici dei minori.
In ogni caso il Sig. terrà con sé i figli, un pomeriggio durante la Controparte_1 settimana - da concordare entro il 30/9 di ogni anno - fino a dopo cena ed a fine settimana alternati, dal venerdì sera alle 20,00 alla domenica pomeriggio alle
18,00. Nel caso di richiesta di cambio di un fine settimana, il cambio investirà solo il week-end oggetto di richiesta di cambio ed il successivo e non inciderà sul calendario dei fine settimana a venire;
7) durante la sospensione delle attività scolastiche per il periodo natalizio e pasquale, i coniugi gestiranno di comune accordo l'organizzazione dei figli, con eventuali oneri a carico di entrambi se l'esigenza è connessa agli impegni lavorativi di entrambi;
in ogni caso in tali periodi i figli trascorreranno un analogo periodo di tempo con ciascuno dei genitori anche con riguardo al pernottamento.
Quanto alle festività solenni il padre terrà con sé i figli nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza di anno in anno:
- dalle ore 15.00 alle ore 24,00 del 24 dicembre o dalle ore 13,00 alle ore 21,00 del
25 dicembre;
- dalle ore 15.00 del 31 dicembre fino alla fine dei festeggiamenti o dalle 13,00 alle ore 21,00 del 1 gennaio;
- la giornata del 6 gennaio dalle ore 12,00 alle ore 21,00; nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 20.00 della domenica di Pasqua o dalle ore 10.00 sino alle ore 20.00 del lunedì in Albis;
8) durante il periodo estivo i figli minori, e trascorreranno con il Per_1 Per_2 padre una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto, anche non consecutive, in base agli accordi che i coniugi raggiungeranno entro il 15 marzo di ciascun anno;
9) il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a Controparte_1 Controparte_2 titolo di contributo per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di €. 813,60
(euro ottocentotredici/60) mensili comprensiva della somma di euro 13,60 quale rivalutazione secondo ISTAT afferente il periodo marzo 2024 – marzo 2025 per cui si obbliga a corrispondere euro 406,80 per ciascun figlio, rivalutabile automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat, oltre il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie, intendendosi come tali quelle indicate
3 dalle linee guida in materia e dal protocollo vigente presso l'intestato Tribunale, cui le parti fanno espresso richiamo.
L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul c/c della sig.ra entro il giorno 1 di ciascun mese. CP_2
I coniugi convengono che l'assegno unico erogato per i figli minori dall' sarà CP_3 percepito per intero dalla sig.ra ed impiegato per le esigenze dei CP_2 figli;
10) la sig.ra si obbliga al pagamento, come per legge, della tassa sui rifiuti CP_2 solidi urbani nonché al pagamento di ogni altro onere connesso alla gestione della casa familiare;
quanto agli oneri condominiali la sig.ra provvederà CP_2 puntualmente al versamento per intero degli oneri condominiali ordinari anche relativi al cd. “super condominio” (parti comuni ai fabbricati di Via Consalvo
n.120/A) e nella misura del 30% di quelli straordinari, mentre il sig. CP_1 provvederà puntualmente al pagamento di eventuali oneri straordinari nella misura del 70%; nel momento in cui la proprietà della casa familiare sarà trasferita in donazione ai figli per la quota del 70% in base a quanto previsto nel successivo art.11), i sigg.ri e , verseranno gli oneri Controparte_1 Controparte_2 straordinari connessi alla quota del 70% nella misura del 35% ciascuno;
11) il sig. , quale elemento funzionale alla regolamentazione dei Controparte_1 rapporti patrimoniali tra essi coniugi ed in ottemperanza a quanto espressamente previsto nei capi G) ed H) della premessa, si obbliga a trasferire, senza riserva alcuna, in comune ed indiviso ai figli minori e successivamente alla Per_1 Per_2 sentenza di divorzio, ovvero, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che andrà a recepire la presente istanza congiunta con il relativo espletamento dell'iter essenziale innanzi al Giudice Tutelare come indicato nella lettera G) della premessa la quota di proprietà del 70% sui seguenti immobili:
- appartamento ubicato nel Comune di Napoli alla Via Consalvo n.120/A piano terzo, mq.101, scala A, int.15, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 9, particella 381, sub 43, zona censuaria 10 C, categoria A/2, classe 5^, vani 5,0 R.C. 877,98
- box ubicato nel Comune di Napoli alla Via Consalvo n.120/A, piano terra, mq.9, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sezione CHI, foglio 9, particella
381, sub 27, zona censuaria 10 C, categoria C/6, classe 7^, R.C. 45,09;
4 12) i Sigg.ri e quali dipendenti di Banca Intesa Controparte_1 CP_2
San Paolo S.p.a. godono di polizza sanitaria per sé stessi e per i figli a caricano;
i medesimi si obbligano a prendersi carico ciascuno di un figlio ed in particolare la sig.ra si obbliga a prendersi in carico sulla propria polizza Controparte_2 sanitaria il figlio a decorrere dal mese gennaio 2026; Per_2
13) i coniugi si obbligano reciprocamente allo scambio, a richiesta, dei documenti fiscali occorrenti ogni anno ai fini della dichiarazione dei redditi per le detrazioni relative alle spese sanitarie dei figli;
14) il sig. e la sig.ra dichiarano Controparte_1 Controparte_2 espressamente di rinunziare reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi dotati di autonomia reddituale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 07/06/2007 (atto n. 70, parte II, S. A, sez. Q, reg. Atti
Matrimonio anno 2007);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la
5 trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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