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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. IO OF, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Parte_1 C.F._1 via Nilde Iotti “Complesso Pugliese Pal. A/8”, presso lo studio dall'avv. AGOSTINO CARIDA' che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ROSSELLA RUGGIERO giusta procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Michelangelo, 42, presso e nello studio dell'Avv.
ET UD, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALINO LEDONNE, giusta allegata procura generale alle liti in atti;
-parte convenuta-
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, la in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_2 sentirla condannare al pagamento dei danni subiti, il giorno 10.01.2022, intorno alle ore 20:30 circa, al veicolo AUDI Q5 tg. FL418HM di sua proprietà, posteggiato in Lamezia Terme, Località
Marinella, a causa dell'incendio propagatosi dal vano motore che rendeva la propria autovettura 2
inutilizzabile.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che l'indennizzo assicurativo era contrattualmente previsto nella Polizza n. 2021/45412 sottoscritta in data 13.02.2021 ed in applicazione delle
Condizioni Generali di Assicurazione denominate “Mod. AUTO51265 ed. 01.2020” che espressamente prevedevano il ristoro dei danni cagionati da incendio. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento di
€. 32.630,00 di cui €. 29.600,00 quale valore dell'auto al dì del sinistro giusta perizia di parte in atti, ed € 3.030,00 per noleggio auto e termo tecnico.
Si costituiva il 13.01.2023, con apposita comparsa di risposta, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., per rilevare l'impossibilità alla liquidazione dell'indennizzo a causa sia dell'iscrizione di tre fermi amministrativi, da parte dell'ADE di Catanzaro, dell
[...] di Torino e della Soget Spa di Pescara per complessivi € 8.068,70 sia perché Controparte_3
l'autovettura era priva di revisione (vedi doc. 8, in allegato); chiedeva - pertanto - il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Rigettate le istanze istruttorie ritualmente depositate dalle parti, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini brevi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini Parte_1 che seguono.
1. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa a causa dell'incendio, verificatosi il giorno 10.01.2022, intorno alle ore 20:30 circa, al veicolo AUDI Q5 tg. FL418HM di sua proprietà, posteggiato davanti alla sua abitazione in Lamezia Terme, loc. Marinella.
La società convenuta ha negato la liquidazione del danno perché sul veicolo gravavano tre fermi amministrativi e perché sprovvisto di revisione.
Ai fini della liquidazione del sinistro, pertanto, assume rilievo l'esame delle eccezioni formulate dalla compagnia assicurativa per verificare se sussiste un grado di colpevolezza dell'assicurato alla rilevanza della sua condotta nella produzione dell'evento garantito e se è configurabile, una negligenza rilevante ritenuta causa sufficiente alla negazione dell'indennizzo.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'incendio dell'auto sia stato, per così dire, un evento neutro, nel senso che non era, di per sé, indicativo di un difetto di conformità dell'auto, non essendo stata fornita dalla casa madre una valida risposta al quesito formulato dalla compagnia assicurativa e ben potendo il sinistro dipendere da altri fattori causali. 3
Dagli accertamenti espletati da parte della compagnia assicuratrice era emerso che l'evento era stato determinato da un cortocircuito, generandosi nel vano motore.
Considerato, inoltre, che non è in contestazione tra le parti la verificazione dell'evento dell'incendio subito al veicolo Audi Q5 tg. FL418H mentre era in sosta, dinanzi al domicilio dell'attore e neppure l'esistenza del contratto assicurativo Polizza n. 2021/45412 sottoscritto in data 13.02.2021, appare assolto l'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato i danni di cui si chiede il ristoro.
Nel contratto di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
L'azione proposta in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale in cui vigono i principi generale in materia di riparto degli oneri probatori, in particolare,
l'art. 1218 c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (Cass. S.U. 13533/11).
Precisa, inoltre, la Suprema Corte che - in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato - il criterio da validare è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., in forza del quale è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo
(cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734, Cass. 7242/05).
1.2 Passando – così - all'esame dell'eccezione formulata da parte della Compagnia Assicurativa sugli effetti che deriverebbero dalla iscrizione di fermo amministrativo ai sensi del DPR 602/1973 e che impedirebbe all'assicurato di ottenere il pagamento in proprio favore dell'indennità assicurativa, se ne rileva l'infondatezza.
Il fermo amministrativo, inteso come provvedimento preordinato alla proficuità dell'esecuzione, è uno strumento di conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito e - come tale - un mezzo di realizzazione del credito.
Esso rappresenta un atto funzionale all'espropriazione forzata limitativo delle facoltà e dei diritti del soggetto inciso dalla potestà impositiva che è assoggettato alle procedure e trova attuazione entro i limiti espressamente previsti dalle disposizioni normative che lo regolano.
Occorre verificare se dalla presenza di fermo amministrativo possano derivare effetti analoghi a quelli derivanti dalla norma dettata in materia di ipoteca iscritta sul veicolo e se la mera iscrizione dell'atto 4
di fermo amministrativo determina di per sé la surrogazione reale della prelazione dovuta dall'assicuratore, similmente a quanto previsto dall'art. 2742 c.c. (cfr. Trib. Napoli, Sentenza n.
478/2023).
In nessuna delle norme che disciplinano il fermo amministrativo di autoveicolo, di natura fiscale, si rinvengono previsioni analoghe a quelle poste dalle previsioni codicistiche o pattizie a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del proprietario del veicolo in rapporti tra privati, né in ragione del principio di stretta legalità che informa la disciplina fiscale si ritiene che in assenza di siffatta espressa previsione legislativa tale estensione analogica possa essere fondatamente operata.
Inoltre, sulla base delle prospettazioni e delle allegazioni difensive delle parti, viene in questa sede in rilievo il difetto di qualsivoglia allegazione probatoria ad opera di parte convenuta circa la presenza di atti procedimentali finalizzati a consentire all'Ente impositivo che ha iscritto il fermo amministrativo di conseguirne in via prioritaria l'assegnazione in pagamento dell'eventuale proprio credito, ovvero, dell'esistenza di procedimenti idonei a consentire la verifica della persistenza ed esigibilità del credito di natura fiscale.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione sollevata da parte convenuta perché – diversamente - si risolverebbe in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione.
Deve inoltre aggiungersi che è privo di pregio l'obiezione della convenuta, di rimanere - cioè - esposta al rischio di una duplice pretesa creditoria in quanto “il pagamento dell'indennità suddetta afferisce, comunque, all'adempimento del contratto di assicurazione e non determina due distinte situazioni contrattuali, l'una con il contraente assicurato, l'altra con il creditore privilegiato, diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità” (così Cass. n.
15038/2005; Cassazione civile sez. III, 05/11/2002, n. 1550).
2.2 L'eccezione sull'omessa revisione dell'automobile è parzialmente fondata e merita solo il parziale accoglimento a causa dell'omessa prova, da parte della compagnia assicurativa, che la mancata revisione abbia contribuito in modo significativo al verificarsi del sinistro o all'entità del danno, ovvero, l'omessa prova della causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734, Cass. 7242/05).
Com'è noto l'articolo 80 del C.d.S., quale norma presidio della sicurezza strada stradale, è diretta a limitare la circolazione in essenza di revisione stabilendo che tutti i veicoli circolanti su strade pubbliche devono essere sottoposti al controllo periodico al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione del veicolo e che, in mancanza, la circolazione deve essere sospesa.
La revisione non è un mero adempimento formale ma serve a garantire che il veicolo mantenga i 5
necessari requisiti di efficienza per una circolazione sicura.
In considerazione di ciò, mettere la circolazione di un veicolo privo di revisione costituisce un'esposizione volontaria al rischio che ai sensi dell'art 1227 c.c. determina una corresponsabilità del proprietario del danno anche quando non sia alla guida del mezzo.
Con ciò si supera l'orientamento giurisprudenziale che vedeva nella mancanza di revisione una mera violazione amministrativa e si attribuisce rilevanza causale nella produzione del danno nell'allocazione dei rischi della circolazione stradale equiparando sul piano causale la condotta di chi materialmente causa l'incidente è quella di chi permette la circolazione in un veicolo potenzialmente pericoloso.
La Corte di cassazione, infatti - nella sentenza n. 27903/2024 - ha condivisibilmente precisato che “Il proprietario che abbia consentito la circolazione di un veicolo privo della revisione obbligatoria è corresponsabile dei danni conseguenti all'incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che
l'evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare”.
L'art. 3 comma 2 lett. b) Reg. Es. C.d.A., invece, chiarisce che per "circolazione" si intende non solo il movimento del veicolo (cd. momento dinamico), ma anche l'ipotesi in cui il veicolo non è in movimento, come quando è in fermata o in sosta (cd. momento statico).
L'art. 2054 comma 3 c.c. stabilisce che il proprietario è responsabile dei danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
Dunque, nel caso di incendio, la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 209 del 2005, anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 11/02/2010, Rv.
611293).
Soltanto quando l'incendio ha natura dolosa, le conseguenze dannose non possono dirsi eziologicamente riconducibili alla circolazione stradale e all'uso proprio della cosa, ovvero ad un difetto di costruzione o manutenzione.
Tanto premesso, nel caso di specie, il veicolo in sosta non ha creato danni a terzi e l'incendio non era di natura dolosa, per cui la questione verte sull'accertamento del diritto al risarcimento dei danni al veicolo assicurato nell'ipotesi in cui il difetto di manutenzione abbia concorso al verificarsi dell'evento.
Non deve sfuggire quanto sopradetto con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito 6
dei contratti di assicurazione, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, per cui nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei
"rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. Cass. n. 1558 del 2018, Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Dall'esame della documentazione in atti, altra parte, si rinviene che l'incendio all'autovettura sia dipeso da un vizio di manutenzione intesa non come “colpa grave” dell'assicurato nella produzione dell'evento, ricompresa nelle delimitazioni previste in Polizza (3.19 – pag. 56), ma per colpa lieve.
L'assicuratore, benché onerato, non ha provato che l'incendio fosse dipeso dalla cattiva manutenzione, di contro, il a provato di avere regolarmente effettuato i tagliandi al veicolo Pt_1
e di essere intervento periodicamente nella manutenzione del veicolo al fine di preservarne le funzionalità, anche recandosi presso la Concessionaria Audi Zentrum di Lamezia Terme per individuare, invano, l'origine del guasto tecnico.
Vero è tuttavia, quanto contestato dalla compagnia assicurativa circa “le fatture prodotte perchè non riferibili in massima parte all'autovettura attorea (V. Fattura N° 206FM001290 del 01/12/2020;
Fattura N° 216FM001681 del 14/12/2021) mentre quella del 21/02/2019 fa riferimento ad un intervento riparativo a seguito di un sinistro occorso nel 2019, al pari della fattura dell'8/07/2021 che ha ad oggetto un intervento sostitutivo del parabrezza”.
Sulla base di tali dati, si può precisare che l'assicurato-danneggiato ha dimostrato che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro
(Cass. 30656/2017) mentre, non sussistendo il dolo o colpa grave del contraente, l'assicuratore non ha provato la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (in tal senso, vedi Cass.
7242/2005, 19734/ 2011).
In sostanza, dal prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e dei vari fattori incidenti sull'evento non emergono elementi di fatto da cui desumere la sussistenza in capo al danneggiato della grave negligenza richiesta dalla legge al fine di escludere l'attivazione dell'obbligazione indennitaria in capo alla Compagnia assicurativa.
La revisione auto scaduta – infatti - non invalida automaticamente l'assicurazione.
Tuttavia, alla luce del quadro normativo suesposto e tenuto conto anche della difficoltà di provare un fatto di tipo negativo-elusivo, si ritiene che la mancanza di revisione del veicolo assuma parziale rilevanza in quanto l'assicurato avrebbe dovuto – quantomeno - evitare la circolazione. 7
Ne consegue, in ragione della concausa, una riduzione di un terzo dell'obbligazione risarcitoria.
Il risarcimento del danno è limitato in virtù del principio del concorso di colpa del danneggiato di cui all'articolo 1227 c.c. “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. Civile sent. N. 27903/2024).
3. Ai fini della quantificazione del danno da liquidare, il valore del veicolo al dì del sinistro è stato determinato dal CTP di parte attrice - dott. - in € 29.600,00, dalla Persona_1 CP_4 incaricata dalla società convenuta, in € 28.000,00.
Per il principio della ragionevole durata del processo ed ai fini dell'economia processuale, la determinazione del danno viene effettuata senza nomina del consulente tecnico d'ufficio, sulla comparazione dei valori delle parti e di tutti gli elementi probatori disponibili ed è quantificato in €
28.800,00 (29.600,00+28.000,00=57.600,00/2= 28.800,00).
Da tale cifra deve essere detratta la somma di € 2.760,00 quale valore del relitto indicato dalla compagnia assicurativa (cfr. doc. n.10 fascicolo di parte convenuta).
Non si tiene, invece, conto della fattura n. 3/A del 27.3.2023 di € 500,00 emessa dal alla Pt_1
MOTORS srls per la vendita dell'autovettura Audi tg. FL 418 HM, in quanto è stata senz'altro venduta al di sotto il valore commerciale effettivo.
Tenuto conto della riduzione di un terzo e del valore del relitto, per i motivi su indicati, la
[...] deve corrispondere a a titolo di risarcimento la somma di € CP_2 Parte_1
17.360,00.
Trattandosi di un credito risarcitorio deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria all'attualità, nonché gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
ed invero: “l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova - possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/03/2025,
n. 7216).
4. Non può, invece, trovare accoglimento la ulteriore richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore, in quanto il danno da fermo tecnico deve essere concreto e non può riguardare la mera indisponibilità del veicolo (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 27389 del 2022, Cass., sez. 3-6, ord. n. 5447 del
2020 e Cass., se. 3, sent. n. 20620 del 2015).
Il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo non è mai in re ipsa e va reso 8
oggetto di prova ad hoc, rientrando nel novero dei fatti costitutivi il cui onere di asseverazione, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attore-danneggiato, il quale dovrà dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.
Precisa la Suprema Corte che “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 17/12/2024, n. 32946).
Sebbene il bbia prodotto n. 2 fatture attestanti il noleggio di un veicolo sostitutivo (cfr. doc. Pt_1 nn. 10 e 11; in atti), trattandosi di un danno presunto e non in re ipsa, non può prescindersi dalla necessaria attività di asseverazione delle fatture;
ciò in quanto il “danno presunto” è pur sempre un danno-conseguenza.
La mancata asseverazione delle fatture determina il rigetto di tale voce del danno.
5. Le spese di lite devono essere liquidate in favore degli allori in proporzione al minor importo liquidato e con la riduzione di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giovanni Garofalo, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_2 contro la ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così Controparte_2 provvede:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento della somma di € 17.360,00 oltre interessi legali e Controparte_1 valutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, in favore dell'attore;
- CONDANNA la convenuta compagnia assicurativa al pagamento delle spese legali in favore di nella misura di 2/3 che liquida in € 518,00 per esborsi ed €3.892,36 per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA.
Lamezia Terme, 19 novembre 2025.
Il Presidente - Giudice monocratico
IO OF
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott. IO OF, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1213 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 7.10.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate) con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Parte_1 C.F._1 via Nilde Iotti “Complesso Pugliese Pal. A/8”, presso lo studio dall'avv. AGOSTINO CARIDA' che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ROSSELLA RUGGIERO giusta procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t. elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Michelangelo, 42, presso e nello studio dell'Avv.
ET UD, rappresentata e difesa dall'Avv. PASQUALINO LEDONNE, giusta allegata procura generale alle liti in atti;
-parte convenuta-
OGGETTO: Risarcimento danni
CONCLUSIONI: come da note sostitutive di udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
l'intestato Tribunale, la in persona del legale rappresentante p.t., per Controparte_2 sentirla condannare al pagamento dei danni subiti, il giorno 10.01.2022, intorno alle ore 20:30 circa, al veicolo AUDI Q5 tg. FL418HM di sua proprietà, posteggiato in Lamezia Terme, Località
Marinella, a causa dell'incendio propagatosi dal vano motore che rendeva la propria autovettura 2
inutilizzabile.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva che l'indennizzo assicurativo era contrattualmente previsto nella Polizza n. 2021/45412 sottoscritta in data 13.02.2021 ed in applicazione delle
Condizioni Generali di Assicurazione denominate “Mod. AUTO51265 ed. 01.2020” che espressamente prevedevano il ristoro dei danni cagionati da incendio. Chiedeva, pertanto,
l'accoglimento della domanda con condanna della convenuta compagnia assicurativa al pagamento di
€. 32.630,00 di cui €. 29.600,00 quale valore dell'auto al dì del sinistro giusta perizia di parte in atti, ed € 3.030,00 per noleggio auto e termo tecnico.
Si costituiva il 13.01.2023, con apposita comparsa di risposta, la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., per rilevare l'impossibilità alla liquidazione dell'indennizzo a causa sia dell'iscrizione di tre fermi amministrativi, da parte dell'ADE di Catanzaro, dell
[...] di Torino e della Soget Spa di Pescara per complessivi € 8.068,70 sia perché Controparte_3
l'autovettura era priva di revisione (vedi doc. 8, in allegato); chiedeva - pertanto - il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Rigettate le istanze istruttorie ritualmente depositate dalle parti, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7 ottobre 2025 svoltasi mediante scambio di note scritte, con la concessione alle parti dei termini brevi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda formulata da è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini Parte_1 che seguono.
1. L'attore ha chiesto il risarcimento del danno alla compagnia assicurativa a causa dell'incendio, verificatosi il giorno 10.01.2022, intorno alle ore 20:30 circa, al veicolo AUDI Q5 tg. FL418HM di sua proprietà, posteggiato davanti alla sua abitazione in Lamezia Terme, loc. Marinella.
La società convenuta ha negato la liquidazione del danno perché sul veicolo gravavano tre fermi amministrativi e perché sprovvisto di revisione.
Ai fini della liquidazione del sinistro, pertanto, assume rilievo l'esame delle eccezioni formulate dalla compagnia assicurativa per verificare se sussiste un grado di colpevolezza dell'assicurato alla rilevanza della sua condotta nella produzione dell'evento garantito e se è configurabile, una negligenza rilevante ritenuta causa sufficiente alla negazione dell'indennizzo.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'incendio dell'auto sia stato, per così dire, un evento neutro, nel senso che non era, di per sé, indicativo di un difetto di conformità dell'auto, non essendo stata fornita dalla casa madre una valida risposta al quesito formulato dalla compagnia assicurativa e ben potendo il sinistro dipendere da altri fattori causali. 3
Dagli accertamenti espletati da parte della compagnia assicuratrice era emerso che l'evento era stato determinato da un cortocircuito, generandosi nel vano motore.
Considerato, inoltre, che non è in contestazione tra le parti la verificazione dell'evento dell'incendio subito al veicolo Audi Q5 tg. FL418H mentre era in sosta, dinanzi al domicilio dell'attore e neppure l'esistenza del contratto assicurativo Polizza n. 2021/45412 sottoscritto in data 13.02.2021, appare assolto l'onere probatorio incombente sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., di dimostrare che si
è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato i danni di cui si chiede il ristoro.
Nel contratto di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, così che è onere dell'assicurato dimostrare che si è realizzato proprio quel rischio coperto dalla garanzia assicurativa.
L'azione proposta in questa sede è qualificabile a tutti gli effetti come domanda di adempimento contrattuale in cui vigono i principi generale in materia di riparto degli oneri probatori, in particolare,
l'art. 1218 c.c. secondo cui al creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto è sufficiente fornire la prova della fonte negoziale ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre incombe su quest'ultima l'onere di dare dimostrazione del fatto impeditivo (o estintivo) dell'adempimento (Cass. S.U. 13533/11).
Precisa, inoltre, la Suprema Corte che - in tema di riparto dell'onere probatorio tra assicuratore ed assicurato - il criterio da validare è dato dall'applicazione della norma di cui all'art. 1900 c.c., in forza del quale è compito dell'assicuratore provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo
(cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734, Cass. 7242/05).
1.2 Passando – così - all'esame dell'eccezione formulata da parte della Compagnia Assicurativa sugli effetti che deriverebbero dalla iscrizione di fermo amministrativo ai sensi del DPR 602/1973 e che impedirebbe all'assicurato di ottenere il pagamento in proprio favore dell'indennità assicurativa, se ne rileva l'infondatezza.
Il fermo amministrativo, inteso come provvedimento preordinato alla proficuità dell'esecuzione, è uno strumento di conservazione dei cespiti patrimoniali del debitore sui quali può essere soddisfatto coattivamente il credito e - come tale - un mezzo di realizzazione del credito.
Esso rappresenta un atto funzionale all'espropriazione forzata limitativo delle facoltà e dei diritti del soggetto inciso dalla potestà impositiva che è assoggettato alle procedure e trova attuazione entro i limiti espressamente previsti dalle disposizioni normative che lo regolano.
Occorre verificare se dalla presenza di fermo amministrativo possano derivare effetti analoghi a quelli derivanti dalla norma dettata in materia di ipoteca iscritta sul veicolo e se la mera iscrizione dell'atto 4
di fermo amministrativo determina di per sé la surrogazione reale della prelazione dovuta dall'assicuratore, similmente a quanto previsto dall'art. 2742 c.c. (cfr. Trib. Napoli, Sentenza n.
478/2023).
In nessuna delle norme che disciplinano il fermo amministrativo di autoveicolo, di natura fiscale, si rinvengono previsioni analoghe a quelle poste dalle previsioni codicistiche o pattizie a tutela delle ragioni di credito vantate nei confronti del proprietario del veicolo in rapporti tra privati, né in ragione del principio di stretta legalità che informa la disciplina fiscale si ritiene che in assenza di siffatta espressa previsione legislativa tale estensione analogica possa essere fondatamente operata.
Inoltre, sulla base delle prospettazioni e delle allegazioni difensive delle parti, viene in questa sede in rilievo il difetto di qualsivoglia allegazione probatoria ad opera di parte convenuta circa la presenza di atti procedimentali finalizzati a consentire all'Ente impositivo che ha iscritto il fermo amministrativo di conseguirne in via prioritaria l'assegnazione in pagamento dell'eventuale proprio credito, ovvero, dell'esistenza di procedimenti idonei a consentire la verifica della persistenza ed esigibilità del credito di natura fiscale.
Da ciò consegue il rigetto dell'eccezione sollevata da parte convenuta perché – diversamente - si risolverebbe in un indebito trattenimento della somma dovuta in base alle previsioni di polizza ad esclusivo vantaggio della società di assicurazione.
Deve inoltre aggiungersi che è privo di pregio l'obiezione della convenuta, di rimanere - cioè - esposta al rischio di una duplice pretesa creditoria in quanto “il pagamento dell'indennità suddetta afferisce, comunque, all'adempimento del contratto di assicurazione e non determina due distinte situazioni contrattuali, l'una con il contraente assicurato, l'altra con il creditore privilegiato, diversamente regolate, unico essendo l'obbligo dell'assicuratore di corrispondere l'indennità” (così Cass. n.
15038/2005; Cassazione civile sez. III, 05/11/2002, n. 1550).
2.2 L'eccezione sull'omessa revisione dell'automobile è parzialmente fondata e merita solo il parziale accoglimento a causa dell'omessa prova, da parte della compagnia assicurativa, che la mancata revisione abbia contribuito in modo significativo al verificarsi del sinistro o all'entità del danno, ovvero, l'omessa prova della causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (cfr. Cassazione civile sez. III 27 settembre 2011 n. 19734, Cass. 7242/05).
Com'è noto l'articolo 80 del C.d.S., quale norma presidio della sicurezza strada stradale, è diretta a limitare la circolazione in essenza di revisione stabilendo che tutti i veicoli circolanti su strade pubbliche devono essere sottoposti al controllo periodico al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione del veicolo e che, in mancanza, la circolazione deve essere sospesa.
La revisione non è un mero adempimento formale ma serve a garantire che il veicolo mantenga i 5
necessari requisiti di efficienza per una circolazione sicura.
In considerazione di ciò, mettere la circolazione di un veicolo privo di revisione costituisce un'esposizione volontaria al rischio che ai sensi dell'art 1227 c.c. determina una corresponsabilità del proprietario del danno anche quando non sia alla guida del mezzo.
Con ciò si supera l'orientamento giurisprudenziale che vedeva nella mancanza di revisione una mera violazione amministrativa e si attribuisce rilevanza causale nella produzione del danno nell'allocazione dei rischi della circolazione stradale equiparando sul piano causale la condotta di chi materialmente causa l'incidente è quella di chi permette la circolazione in un veicolo potenzialmente pericoloso.
La Corte di cassazione, infatti - nella sentenza n. 27903/2024 - ha condivisibilmente precisato che “Il proprietario che abbia consentito la circolazione di un veicolo privo della revisione obbligatoria è corresponsabile dei danni conseguenti all'incidente in cui lo stesso sia rimasto coinvolto, sempre che
l'evento dannoso rappresenti la concretizzazione del rischio che il comportamento doveroso omesso mirava ad evitare”.
L'art. 3 comma 2 lett. b) Reg. Es. C.d.A., invece, chiarisce che per "circolazione" si intende non solo il movimento del veicolo (cd. momento dinamico), ma anche l'ipotesi in cui il veicolo non è in movimento, come quando è in fermata o in sosta (cd. momento statico).
L'art. 2054 comma 3 c.c. stabilisce che il proprietario è responsabile dei danni derivanti da vizi di costruzione o difetti di manutenzione.
Dunque, nel caso di incendio, la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 122 del D.Lgs. n. 209 del 2005, anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione", con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall'incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l'assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l'evento dannoso (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3108 del 11/02/2010, Rv.
611293).
Soltanto quando l'incendio ha natura dolosa, le conseguenze dannose non possono dirsi eziologicamente riconducibili alla circolazione stradale e all'uso proprio della cosa, ovvero ad un difetto di costruzione o manutenzione.
Tanto premesso, nel caso di specie, il veicolo in sosta non ha creato danni a terzi e l'incendio non era di natura dolosa, per cui la questione verte sull'accertamento del diritto al risarcimento dei danni al veicolo assicurato nell'ipotesi in cui il difetto di manutenzione abbia concorso al verificarsi dell'evento.
Non deve sfuggire quanto sopradetto con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito 6
dei contratti di assicurazione, secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, per cui nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei
"rischi inclusi", ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. Cass. n. 1558 del 2018, Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Dall'esame della documentazione in atti, altra parte, si rinviene che l'incendio all'autovettura sia dipeso da un vizio di manutenzione intesa non come “colpa grave” dell'assicurato nella produzione dell'evento, ricompresa nelle delimitazioni previste in Polizza (3.19 – pag. 56), ma per colpa lieve.
L'assicuratore, benché onerato, non ha provato che l'incendio fosse dipeso dalla cattiva manutenzione, di contro, il a provato di avere regolarmente effettuato i tagliandi al veicolo Pt_1
e di essere intervento periodicamente nella manutenzione del veicolo al fine di preservarne le funzionalità, anche recandosi presso la Concessionaria Audi Zentrum di Lamezia Terme per individuare, invano, l'origine del guasto tecnico.
Vero è tuttavia, quanto contestato dalla compagnia assicurativa circa “le fatture prodotte perchè non riferibili in massima parte all'autovettura attorea (V. Fattura N° 206FM001290 del 01/12/2020;
Fattura N° 216FM001681 del 14/12/2021) mentre quella del 21/02/2019 fa riferimento ad un intervento riparativo a seguito di un sinistro occorso nel 2019, al pari della fattura dell'8/07/2021 che ha ad oggetto un intervento sostitutivo del parabrezza”.
Sulla base di tali dati, si può precisare che l'assicurato-danneggiato ha dimostrato che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro
(Cass. 30656/2017) mentre, non sussistendo il dolo o colpa grave del contraente, l'assicuratore non ha provato la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (in tal senso, vedi Cass.
7242/2005, 19734/ 2011).
In sostanza, dal prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto e dei vari fattori incidenti sull'evento non emergono elementi di fatto da cui desumere la sussistenza in capo al danneggiato della grave negligenza richiesta dalla legge al fine di escludere l'attivazione dell'obbligazione indennitaria in capo alla Compagnia assicurativa.
La revisione auto scaduta – infatti - non invalida automaticamente l'assicurazione.
Tuttavia, alla luce del quadro normativo suesposto e tenuto conto anche della difficoltà di provare un fatto di tipo negativo-elusivo, si ritiene che la mancanza di revisione del veicolo assuma parziale rilevanza in quanto l'assicurato avrebbe dovuto – quantomeno - evitare la circolazione. 7
Ne consegue, in ragione della concausa, una riduzione di un terzo dell'obbligazione risarcitoria.
Il risarcimento del danno è limitato in virtù del principio del concorso di colpa del danneggiato di cui all'articolo 1227 c.c. “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (Cass. Civile sent. N. 27903/2024).
3. Ai fini della quantificazione del danno da liquidare, il valore del veicolo al dì del sinistro è stato determinato dal CTP di parte attrice - dott. - in € 29.600,00, dalla Persona_1 CP_4 incaricata dalla società convenuta, in € 28.000,00.
Per il principio della ragionevole durata del processo ed ai fini dell'economia processuale, la determinazione del danno viene effettuata senza nomina del consulente tecnico d'ufficio, sulla comparazione dei valori delle parti e di tutti gli elementi probatori disponibili ed è quantificato in €
28.800,00 (29.600,00+28.000,00=57.600,00/2= 28.800,00).
Da tale cifra deve essere detratta la somma di € 2.760,00 quale valore del relitto indicato dalla compagnia assicurativa (cfr. doc. n.10 fascicolo di parte convenuta).
Non si tiene, invece, conto della fattura n. 3/A del 27.3.2023 di € 500,00 emessa dal alla Pt_1
MOTORS srls per la vendita dell'autovettura Audi tg. FL 418 HM, in quanto è stata senz'altro venduta al di sotto il valore commerciale effettivo.
Tenuto conto della riduzione di un terzo e del valore del relitto, per i motivi su indicati, la
[...] deve corrispondere a a titolo di risarcimento la somma di € CP_2 Parte_1
17.360,00.
Trattandosi di un credito risarcitorio deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria all'attualità, nonché gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
ed invero: “l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova - possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/03/2025,
n. 7216).
4. Non può, invece, trovare accoglimento la ulteriore richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attore, in quanto il danno da fermo tecnico deve essere concreto e non può riguardare la mera indisponibilità del veicolo (cfr. Cass., sez. 3, ord. n. 27389 del 2022, Cass., sez. 3-6, ord. n. 5447 del
2020 e Cass., se. 3, sent. n. 20620 del 2015).
Il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo non è mai in re ipsa e va reso 8
oggetto di prova ad hoc, rientrando nel novero dei fatti costitutivi il cui onere di asseverazione, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attore-danneggiato, il quale dovrà dimostrare di avere sostenuto una spesa per il noleggio in conseguenza del fermo del suo veicolo.
Precisa la Suprema Corte che “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 17/12/2024, n. 32946).
Sebbene il bbia prodotto n. 2 fatture attestanti il noleggio di un veicolo sostitutivo (cfr. doc. Pt_1 nn. 10 e 11; in atti), trattandosi di un danno presunto e non in re ipsa, non può prescindersi dalla necessaria attività di asseverazione delle fatture;
ciò in quanto il “danno presunto” è pur sempre un danno-conseguenza.
La mancata asseverazione delle fatture determina il rigetto di tale voce del danno.
5. Le spese di lite devono essere liquidate in favore degli allori in proporzione al minor importo liquidato e con la riduzione di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott.
Giovanni Garofalo, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Parte_2 contro la ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così Controparte_2 provvede:
- ACCOGLIE parzialmente la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento della somma di € 17.360,00 oltre interessi legali e Controparte_1 valutazione monetaria da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, in favore dell'attore;
- CONDANNA la convenuta compagnia assicurativa al pagamento delle spese legali in favore di nella misura di 2/3 che liquida in € 518,00 per esborsi ed €3.892,36 per Parte_1 compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CPA ed IVA.
Lamezia Terme, 19 novembre 2025.
Il Presidente - Giudice monocratico
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