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1 gennaio 2014
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14 settembre 2016
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27 gennaio 2018
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Art. 62-ter. (Anagrafe nazionale degli assistiti). 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall' articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui ((all'articolo 60, comma 2-bis,)) del presente Codice.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. (28)
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall' articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all' articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . (28)
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi ((le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta)) , il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi del presente Codice.
------------ AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica».
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell' articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui ((all'articolo 60, comma 2-bis,)) del presente Codice.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall' articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Codice, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate. (28)
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall' articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le finalita' di cui all' articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 . (28)
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi ((le scelte del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta)) , il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai sensi del presente Codice.
------------ AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l'art. 61, comma 2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica».
Commentari • 13
- 1. Verso la riforma del processo tributario: il “rinvio pregiudiziale” ed il ricorso del P.G. nell’interesse della legge di Luigi SalvatoLuigi Salvato · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
di Luigi Salvato Sommario: 1. Premessa – 2. L'efficienza del processo tra riforme organizzative e procedurali – 3. Il rinvio pregiudiziale come strumento deflattivo: la riforma in ambito civile e tributario e l'esperienza francese – 3.1. L'efficacia del principio di diritto enunciato in sede di rinvio pregiudiziale – 4. Il ricorso del P.G. nell'interesse della legge in materia tributaria. 1. Premessa Non appena è stata acquisita la consapevolezza della dirompenza degli effetti negativi della pandemia da Covid-19, si è levato l'auspicio che la «grande crisi economica» (e non solo) da questa innescata preludesse, come in cicli storici precedenti, ad un grande sviluppo per quei Paesi in …
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Giurisprudenza • 18
- 1. Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 06/04/2016, n. 881Provvedimento: […] Il comma 6 prevede che il sistema Tessera Sanitaria, nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti, istituita ai sensi dell'articolo 62-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisca al Ministero della salute un servizio di verifica della validità del codice identificativo e di aggiornamento dei dati, con modalità indicate nel disciplinare tecnico.Leggi di più...