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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 12195/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Edilizia Residenziale Pubblica - occupazione senza titolo”
VERTENTE
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Rindori Parte_1
-Attrice- E
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Controparte_1
dagli avv.ti Maria Rosetta Fiore e Chiara Canuti
-Convenuto-
E
CP_2
-Convenuta contumace-
pagina 1 di 10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.10.2022,
[...]
vocava in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_1 CP_1
e chiedendo, previa disapplicazione, ove necessaria, del
[...] CP_2
provvedimento di rilascio dell'alloggio ERP in quanto occupato senza titolo, che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'assegnazione ordinaria del predetto alloggio sito in alla in via del Pesciolino n. 6 interno 1, CP_1
piano terra, e tanto ai sensi dell'art. 18 co 6 LR Toscana n. 96/1996.
In ipotesi, chiedeva il riconoscimento del diritto all'utilizzo autorizzato in forza del disposto di cui gli artt. 17 co 7 e 14 co 9 della Legge Regionale Toscana n.
2/2019, e per l'effetto, che venisse costituito il rapporto di locazione come disciplinato all'art. 15 co 4 della medesima legge e, in ogni caso, che venisse accertato che nulla fosse dovuto a titolo di occupazione senza titolo.
Premetteva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che dal 18 febbraio 2014 assieme alla figlia minore , Parte_1 Persona_1
risiedono nell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà del
Comune di sito in via del Pesciolino 6, interno 1, piano terra, CP_1
originariamente assegnato a nonna della deceduta il Persona_2 Parte_1
13 dicembre 2021.
Tanto premesso esponeva che a seguito di controlli eseguiti da Ente CP_2
Gestore del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica per il Comune di lo stesso Comune, con determina n. DD/2022/05748 del 16 agosto CP_1
2022, aveva accertato la presunta occupazione senza titolo dell'alloggio de quo da parte della attrice ai sensi dell'articolo 37 della Legge Regionale n. 2 del
2019 ed aveva intimato alla stessa il rilascio dell'immobile entro 30 giorni.
pagina 2 di 10 Precisamente il Comune aveva affermato che « , ente gestore del patrimonio CP_2
di edilizia residenziale pubblica per il Comune di venuto a conoscenza del decesso CP_1
dell'assegnatario, apprendeva che nello stato di famiglia anagrafico dell'anziana signora erano presenti la nipote e la pronipote della stessa, residenti al medesimo indirizzo Per_2
rispettivamente a far data dal 18 Febbraio 2014 e dal 25 ottobre 2019 (data di nascita della minore ) senza alcuna autorizzazione rilasciata dall'ente gestore e senza Persona_1
alcuna comunicazione espressa da parte dell'assegnataria».
Il aveva argomentato, in ordine alla restituzione dell'alloggio, CP_1
affermando che la non aveva alcun titolo che giustificasse la sua Parte_1
presenza nell'immobile in quanto l'assegnataria non aveva mai Persona_2
avanzato richiesta di immissione nel nucleo di altri soggetti né segnalata la presenza di terze persone fruitrici né comunicato al soggetto gestore il trasferimento della in tal modo violando il disposto ed articoli 17 Parte_1
comma due della Legge Regionale Toscana n. 2/2019 che prevede tale comunicazione come obbligatoria.
Sosteneva parte attrice come, per contro, la avesse titolo per il Parte_1
riconoscimento del diritto alla permanenza nell'alloggio di ERP quale assegnataria ordinaria, in quanto, al momento del decesso della nonna in data
13 dicembre 2021, aveva già maturato i requisiti per il subentro automatico nell'assegnazione previsti dall'art. 18 co 6 della Legge Regionale Toscana n. 96 del 1996, vigente al 18 febbraio 2014, data in cui la stessa era entrata Parte_1
a far parte del nucleo familiare della nonna assegnataria originaria, quali lo status di componente familiare dell'assegnatario deceduto e di convivenza di un anno per quanto riguarda i figli e quella di tre anni per quel che concerne la nipote e la pronipote.
Deduceva, in subordine, come la avesse diritto alla permanenza Parte_1
nell'alloggio a titolo di utilizzo autorizzato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 co. 4 e 14 co. 9 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2019, che, rinviando alle vigenti disposizioni di legge, permetterebbe il collegamento pagina 3 di 10 all'art. 6 della Legge n. 392 del 1978 che disciplina le locazioni degli immobili urbani.
Tale norma, infatti, prevede espressamente che hanno titolo al subentro nel contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il diritto di
[...]
all'assegnazione in via ordinaria, ovvero, in ipotesi, all'utilizzo Parte_1
autorizzato dell'alloggio di ERP de quo ai sensi degli artt. 17, co. 7 e 14, co. 9 della Legge Regionale Toscana n. 2/2019 e per l'effetto, alla costituzione del rapporto di locazione come disciplinato all'art. 15, co. 4 della medesima legge.
Chiedeva infine, di accertare e dichiarare che nulla fosse sia dovuto da parte della nei confronti del o dell' Parte_1 Controparte_1 CP_3 CP_2
a titolo di indennità di occupazione.
[...]
Si costituiva il il quale, contestando quanto ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Sosteneva la applicabilità della LR Toscana n. 2/2019, che aveva abrogato la
LR precedente n. 96/1996, la quale non prevede alcuna forma di subentro automatico.
Assumeva, inoltre, la legittimità del provvedimento adottato posto che era stato violato l'obbligo di comunicazione di variazione del nucleo familiare previsto dall'art. 17 co 2 LR Toscana n. 2/2019.
Non si costituiva della quale pertanto veniva dichiarata la CP_2
contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.9.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Ed invero parte attrice, al fine di vedersi riconoscere il proprio diritto al subentro automatico nell'assegnazione dell'alloggio ERP già assegnato alla nonna invoca il disposto di cui all'art. 18 LR Toscana n. Persona_2
96/1996 che, effettivamente, nella formulazione vigente al 18 febbraio 2014, giorno e anno nel quale la unitamente alla figlia, era entrata a far Parte_1
parte del nucleo familiare della nonna- fatto non contestato dallo stesso
Comune- prevedeva: «In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda o nell'assegnazione, i componenti del nucleo familiare alla data del decesso».
Il successivo co 6 prevedeva quali fossero i requisiti per l'assegnazione automatica, stabilendo testualmente: «Il subentro avviene secondo l'ordine di cui al 2 comma dell'art. 5, con eventuale cointestazione in caso di soggetti di uguale grado.
Per i requisiti temporali di convivenza, con riferimento alla data del decesso, si applicano i seguenti termini:
1 anno peri figli;
3 anni per gli altri soggetti di cui l'art. 5, 2 comma, fatta eccezione per i componenti la coppia».
Ora, prosegue parte attrice, poiché la soddisfaceva entrambi i Parte_1
requisiti previsti da predetto impianto normativo-quello di status di componente del nucleo familiare nonché quello temporale di convenienza da oltre tre anni-conseguentemente doveva operare il subentro automatico.
Tale assunto non può essere condiviso.
Infatti, la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 ha abrogato la previgente Legge
Regionale n. 96 del 1996 e conseguentemente anche il contenuto del suo art.
pagina 5 di 10 18 a cui parte attrice pretende fare riferimento in ordine al subentro dei familiari nell'assegnazione dell'alloggio.
Nel caso in questione trova applicazione, infatti, il disposto di cui all'art. 17 della Legge Regionale Toscana n. 2 del 2019 che prevede espressamente che:
«
1. All'atto dell'assegnazione dell'alloggio il comune individua i componenti del nucleo familiare titolari del diritto di assegnazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
2. Qualsiasi variazione anagrafica del nucleo familiare intervenuta successivamente all'assegnazione dell'alloggio deve essere comunicata dall'assegnatario al soggetto gestore entro sessanta giorni.
3. La variazione del nucleo familiare è autorizzata dal soggetto gestore salvo che ciò comporti una situazione di sovraffollamento di cui all'articolo 12, comma 8. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa
l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
4. Non è soggetta ad autorizzazione da parte del soggetto gestore la comunicazione di variazione riguardante i casi di matrimonio, convivenza more uxorio, convivenze di fatto e unioni civili di cui alla legge 76/2016, nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, nonché derivante da rapporto di filiazione.
5. Qualora la variazione del nucleo familiare non sia comunicata o non sia stata autorizzata o sia accertata in sede di controllo straordinario o di verifica biennale dei requisiti per la permanenza, viene applicata al nucleo assegnatario una penale pari ad una mensilità del canone come calcolato ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 3. Il soggetto gestore provvede a verificare la permanenza dei requisiti del nucleo familiare variato compresa
l'eventuale modifica del reddito familiare per il ricalcolo del canone di locazione.
6. Nel caso della perdita dei requisiti per la permanenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. Il soggetto gestore provvede alla verifiche anche su segnalazione dell'ufficio dell'anagrafe comunale.
7. In caso di decesso o di abbandono dell'alloggio da parte di tutti i componenti aventi titolo all'assegnazione, gli altri soggetti entrati successivamente a far parte del nucleo
pagina 6 di 10 familiare, ai sensi del comma 2, non hanno titolo all'assegnazione ordinaria dell'alloggio ma è consentito loro l'utilizzo autorizzato ai sensi dall'articolo 14, comma 9.
8. Nei casi di cui al comma 7 hanno comunque titolo all'assegnazione ordinaria dell'alloggio
i figli nati, adottati e in affidamento preadottivo, il coniuge, il convivente di cui alla legge
76/2016, e il convivente more uxorio, purché anagraficamente conviventi da almeno dodici mesi. Il vincolo dei dodici mesi di cui al periodo precedente non si applica se dalla convivenza sono nati figli».
Dalla norma come sopra riportata-commi 2 e 7- emerge chiaramente come non sia prevista alcuna forma di subentro automatico da parte dei familiari nell'assegnazione dell'alloggio già assegnato al familiare deceduto, ma anzi che l'assegnazione ordinaria è esclusa(non hanno titolo) ed è consentito il solo utilizzo autorizzato solo qualora vi sia la comunicazione da parte dell'assegnatario di variazione del nucleo familiare e ad essa sia seguita l'autorizzazione da parte del soggetto gestore.
Ebbene, alla predetta comunicazione era tenuta che, all'epoca Persona_2
di entrata in vigore della LR n. 2/2019, era ancora in vita- sarebbe deceduta il
13 dicembre 2021- e a tale obbligo imposto dalla legge avrebbe dovuto conformarsi.
In definitiva, soltanto previa e dovuta comunicazione di variazione anagrafica(co 2 citato), e solo nel caso di eventuale conseguente autorizzazione da parte dell'Ente Gestore(co 3), un parente entrato a far parte del nucleo familiare successivamente all'assegnazione, in caso di decesso dell'assegnatario ha il diritto non più al subentro automatico bensì all'utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 14 co 9 LR Toscana n. 2/2019(co 7).
Tuttavia, lo si ripete, la nulla ha fatto sapere all'Ente Gestore circa la Per_2
presenza della nipote e della pronipote nell'alloggio a lei assegnato, né la ha mai chiesto l'inserimento della nipote nel proprio nucleo familiare. Per_2
La comunicazione della variazione del nucleo familiare, prevista all'art. 17 co 2, rappresenta uno specifico obbligo di legge a cui è chiamato l'assegnatario che, pagina 7 di 10 così facendo, consente all'Ente Gestore il controllo sul mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'assegnazione dell'alloggio pubblico e l'eventuale ricalcolo del canone di locazione.
La infatti, non comunicando la presenza dei propri familiari Per_2
nell'alloggio, ha evitato di sottoporsi al controllo dei redditi e ha quindi impedito l'applicazione del giusto canone locativo che è invece stato calcolato tenuto conto dei soli redditi della assegnataria e non del complessivo nucleo familiare come costituitosi.
D'altra parte, che nel caso in questione sia da applicare la Legge Regionale
Toscana n. 2/2019 emerge dal fatto che sotto la vigenza della precedente LR
n. 96/1996 la non aveva maturato alcun diritto al 'subentro Parte_1
automatico', poiché nel 2018 la era ancora in vita mentre la fattispecie Per_2
legale prevista della legge regionale del 1996 subordinava il subentro automatico al decesso dell'assegnatario-non ancora verificatosi- e al possesso da parte dei componenti del nuovo nucleo familiare di requisiti personali, quali lo status di parente e di convivenza per un determinato periodo temporale.
In definitiva, non può essere invocata la abrogata legge regionale poiché gli elementi costitutivi per il subentro automatico non si erano realizzati in quanto la era ancora in vita, sarebbe deceduta sotto la vigenza della nuova LR Per_2
n. 2/2019, sì che la non aveva maturato alcun diritto al subentro Parte_1
automatico.
Solo in caso di acquisizione già avvenuta del diritto al subentro da parte della ai sensi dell'art 18 della LR n. 96/1996 la LR n. 2/2019, in forza del Parte_1
disposto di cui all'art. 11 preleggi, non avrebbe potuto spiegare alcun effetto su di una situazione soggettiva già acquisita in capo a parte attrice.
Tanto comporta il rigetto della domanda principale.
Quanto alla domanda attorea proposta in ipotesi, relativa all'accertamento del diritto di utilizzo dell'alloggio de quo ex art. 14 co. 9 LRT n. 2/2019, valgano le medesime argomentazioni esposte supra. pagina 8 di 10 L'utilizzo dell'immobile, infatti, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 17 co 2, solo ed esclusivamente ai familiari il cui ingresso nel nucleo familiare dell'assegnatario sia stato tempestivamente comunicato all'ente gestore entro sessanta giorni dal subentro.
La tuttavia, non risulta essere mai stata regolarmente inserita nel Parte_1
nucleo familiare della nonna assegnataria.
Tanto comporta il rigetto della domanda come proposta, stante il divieto ex art. 112 cpc per il giudice di pronunciarsi ultra petita e prendere in considerazione elementi impeditivi all'adozione da parte del Comune del provvedimento di rilascio, quale, ad esempio, il disposto di cui all'art 17 co 5
LR Toscana n. 2/2019 che, in caso di mancata comunicazione di variazione del nucleo familiare, prevede l'applicazione di una penale ed una verifica dei requisiti del nuovo nucleo familiare, ivi compreso quello reddituale.
Quanto alle spese processuali, queste vanno compensate attesa la assoluta novità della questione in merito alla quale non si registra alcun precedente specifico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del e di e compensa tra le parti Controparte_1 CP_2
le spese processuali.
Firenze, 17.IV.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
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