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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Luca Zita e Roberto Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monza (MB) Via Amerigo
Vespucci n. 25;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], con gli Avvocati Stefano CP_1 C.F._2
Facchini e Marina Piatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Besana n. 11;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI per il ricorrente:
1) Sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Bellagio (CO), in data 20/12/2006, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Biassono (MB) al n. 15, parte II, Serie B, anno 2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Biassono (MB) e dei rispettivi Comuni di nascita di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) Responsabilità genitoriale.
I figli minori ed rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori separatamente.
I genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori nel reciproco rispetto, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ed con lo scopo Per_1 Per_2 di farli crescere nella maggiore serenità possibile.
A tal proposito entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a salvaguardare la figura, l'immagine e il ruolo genitoriale di ciascuno di loro nei loro rapporti con i figli e dunque a non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano sovrapporre la figura della madre e/o del padre con quella di terze persone.
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilavante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli, nonché relativamente ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie.
I genitori, in aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c. e/o 337 ter C.c., secondo le odierne disposizioni di cui al Capo II del titolo IX del C.c., si impegnano a prestare entrambi cura, educazione ed istruzione ai figli, consentendo ai medesimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i medesimi si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali.
3) Contatti e permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Disporre che i figli minori e resteranno collocati prevalentemente presso la madre, SI.ra Per_1 Per_2
, presso l'unità immobiliare sita 20853 Biassono (MB), Via Santa Maria Delle Selve n. 4, di CP_1 proprietà in ragione di 1000/1000 del SI. , dove conserveranno la loro residenza principale. Parte_1
Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) Durante la settimana scolastica: il SI. avrà facoltà di vedere i figli e tenerli con sé a fine settimana alternati, ovvero dal Parte_1 venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. Il padre terrà inoltre i figli con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. pagina 2 di 16 I 'ponti' scolastici saranno trascorsi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana.
Le altre festività civili e/o religiose seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza.
Le modalità di visita potranno essere sempre modificate dalle parti, previo accordo con un preavviso di almeno 24 ore, nonché secondo le esigenze, inclinazioni e volontà di ed Per_1 Per_2
b) Vacanze natalizie: le festività natalizie saranno divise in due periodi, ovvero dal 23/12 al 30/12 di ogni anno e dal 31/12 al 06/01 di ogni anno (e comunque rispettando una paritaria distribuzione dei giorni di vacanza, secondo il calendario scolastico). I genitori trascorreranno, con ed uno di tali Per_1 Per_2 periodi, alternando ogni anno il rispettivo periodo di competenza.
c) Vacanze pasquali: il periodo di Pasqua sarà trascorso interamente con uno dei due genitori, alternativamente ogni anno.
d) Vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli due settimane consecutive, a scelta tra il mese di luglio ed agosto di ogni anno, dandone comunicazione al coniuge entro il 15 maggio. Ciascun genitore dovrà essere debitamente e previamente informato del luogo di vacanza dei figli e dovrà poterli contattare telefonicamente, secondo le modalità consuete.
Nelle settimane rimanenti vige l'alternanza consueta, salvo il periodo in cui i figli saranno in vacanza con la madre, anch'esso da comunicarsi al padre entro il 15 maggio di ogni anno.
Le condizioni di visita di cui sopra potranno sempre essere modificate su comune accordo dei genitori e sempre nel rispetto della volontà, delle necessità e delle esigenze di ed Per_1 Per_2
Il SI. ha provveduto alla stesura e sottoscrizione di un Piano Genitoriale, versato in atti Parte_1 unitamente al presente ricorso e da considerarsi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, anche per quanto qui non espressamente indicato (Cfr. doc. 21).
3) Condizioni patrimoniali tra i coniugi.
Dare atto che le parti hanno già provveduto alla divisione di ogni bene mobile posseduto in comune.
Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo di adeguate risorse proprie, non avendo più nulla a pretendere l'un l'altro per il proprio mantenimento e non avendo reciprocamente alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale, anche a seguito del matrimonio e/o della convivenza.
4) Casa familiare.
Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in 20853 Biassono (MB), Via Santa Maria delle Selve n. 4, di proprietà in ragione di 1000/1000 del SI. , alla SI.ra , presso la quale la Parte_1 CP_1 prole è collocata in via prevalente, anche ai sensi dell'art. 337 sexies C.c., con impegno ed obbligo della SI.ra di provvedere, in via esclusiva, al pagamento delle spese accessorie, ovvero condominiali CP_1
pagina 3 di 16 ordinarie, utenze domestiche tutte e tasse personali (a titolo esemplificativo TARI), con decorrenza dal deposito del ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Concorso al mantenimento della prole.
Disporre l'obbligo del SI. di corrispondere, con cadenza mensile ed entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, in favore della SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente e/o CP_1 convivente con la prole, l'importo di € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori ed Persona_1 Per_2
oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza maggio 2023, ovvero quella diversa somma
[...] ritenuta di giustizia.
Disporre l'obbligo del SI. di concorrere, in ragione del 50%, al pagamento delle spese di Parte_1 carattere straordinario sostenute e/o sostenende per la prole, secondo il Protocollo vigente adottato dal
Tribunale di Monza oggi adito, da considerarsi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, con decorrenza dal deposito del ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6) Altre condizioni.
Disporre che la SI.ra percepirà, in ragione del 100%, il c.d. assegno unico per i figli, con CP_1 impegno del SI. di porre in essere ogni eventuale utile adempimento a tal fine. Parte_1
Sul punto accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, in ogni caso, rigettare la domanda ex adverso formulata diretta alla condanna del SI. “a restituire alla signora tutto quanto dallo Parte_1 CP_1 stesso” – assertivamente – “percepito dall'INPS”, anche poiché destituita di qualsivoglia fondamento e comunque non ammissibile nell'odierno giudizio.
In ogni caso:
- Respingere, per i motivi tutti di cui in atti, ogni diversa avversa domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/14, C.P.A. come per legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
Ordinare, anche ai sensi dell'art. 210 C.p.c., alla SI.ra l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi CP_1 relative agli ultimi tre anni fiscali, nonché le ultime 10 buste paga, ed ogni altra documentazione idonea a dimostrare il reddito realmente percepito dalla stessa e il suo patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di conti correnti, titoli, gestioni patrimoniali, e quant'altro sia idoneo a verificare la sua situazione patrimoniale e reddituale, disponendo che in difetto vengano effettuate indagini ed accertamenti sul patrimonio della SI.ra , sui suoi redditi professionali comunque percepiti o di altra natura, CP_1 avvalendosi, se del caso, anche degli organi di Polizia Tributaria per gli opportuni approfondimenti, anche nell'ambito delle intestazioni in capo a soggetti diversi. pagina 4 di 16 * * *
Disporsi prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) L'unità immobiliare sita nel Comune di Arco, veniva acquistata, al prezzo di € 20.000,00, con proventi della SI.ra madre del SI. , e cointestata tra la stessa ed il figlio, come da Persona_3 Parte_1 docc. sub. 25 – 26 fascicolo ricorrente che si rammostrano.
2) L'unità immobiliare in Lugano, Svizzera, è stata acquistata, anch'essa, con proventi della SI.ra
[...]
madre del ricorrente, ed intestata ai di Lei figli, e , in ragione Per_3 Parte_1 CP_2 del 50% ciascuno, al fine di poter beneficiarie di un finanziamento estero a tasso agevolato, per la durata di 50 anni, tutt'ora in essere e gravante sulla detta unità immobiliare.
3) Sul conto corrente in essere in Svizzera, ed acceso presso UBS Switzerland AG, vengono versate esclusivamente le somme necessarie a coprire le rate del finanziamento ancora insistente sull'unità immobiliare di Lugano;
detti versamenti vengono effettuati direttamente dalla SI.ra e con Persona_3 proventi della stessa.
4) L'appartamento sito in Francia è stato acquistato, nell'anno 1997 per il prezzo di Lire 27.000.000, con proventi della SI.ra ed intestato al figlio. Persona_3
5) In riferimento alle spese condominiali relative all'unità immobiliare sita in Biassono (MB), Via Santa Maria delle Selve n. 4, di proprietà in ragione di 1000/1000 del SI. ed assegnata alla SI.ra Parte_1 CP_1
, sussiste una esposizione debitoria per complessivi € 1.617,00, con conguaglio 23/02/2023, “con
[...] residuo non scaduto” per ulteriori € 1.106,20, come da doc. sub. 19 fascicolo ricorrente che si rammostra.
Si indicano quali testi:
- Su tutti i capitoli sopra articolati, la SI.ra residente in [...]
2.
- Sul capitolo 5) sopra articolato, il legale rappresentante pro tempore dello Controparte_3 con sede in 20851 Lissone (MB), Via Carlo Porta n. 25.
per la resistente:
Voglia il Tribunale di Monza, previe le declaratorie del caso tutte, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: nel merito
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 [...] in Bellagio (CO) in data 20.12.2006, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pt_1
pagina 5 di 16 Biassono (MB) al n. 15, parte II, Serie B, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Biassono (MB) e dei rispettivi Comuni di nascita di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 stabile presso la madre;
- disporre l'assegnazione alla signora della casa coniugale, sita in Biassono (MB), via Santa CP_1
Maria delle Selve n. 4, con quanto l'arreda, ed annesso box auto;
- porre a carico del signor il pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e Parte_1 straordinarie, delle tasse (incuso la tassa rifiuti) e delle utenze tutte della casa coniugale di Biassono;
- porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere mensilmente alla signora , Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per il figlio ed € 375,00 per la figlia Per_2
quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente stabilmente con la Per_1 madre), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte degli stessi;
Persona_1 Persona_2
- porre a carico del signor , nella misura del 100%, le spese straordinarie scolastiche, Parte_1 extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN dei figli e , così come Persona_1 Persona_2 individuate dal protocollo del Tribunale di Monza;
- ordinare all'Ufficiale dell'ufficio Anagrafe del Comune di Biassono (MB) la cancellazione della residenza del signor nella casa di Biassono, via Santa Maria delle Selve n 4; Parte_1
- disporre che la signora percepisca, in ragione del 100%, il c.d. assegno unico per i figli, con CP_1 obbligo del signor di porre in essere ogni eventuale utile adempimento a tal fine;
Parte_1
- accertare e dichiarare che il signor ha indebitamente percepito dall'INPS il c.d. assegno Parte_1 unico per i figli e a far data dall'1.3.2022 per importo complessivo pari Persona_1 Persona_2 all'1.3.2025 ad € 3.680,90, salvo diversa o migliore quantificazione giudiziale, e conseguentemente condannare il signor a restituire alla signora l'importo predetto;
Parte_1 CP_1
- disporre che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le Parte_1 Per_2 modalità e nei termini indicati dal ricorrente;
- respingere ogni diversa domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
-ordinare al signor , anche ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione: Parte_1
a) dell'elenco dei suoi prodotti finanziari presso istituto finanziario che non ha fornito le Controparte_4 informazioni richiestegli dalla Guardia di Finanza di Monza;
b) degli estratti conto degli ultimi tre anni del suo conto corrente presso Banco BPM S.p.A.;
c) dell'atto di vendita delle unità immobiliari di Costa Masnaga.
pagina 6 di 16 - ordinare alla società belga Belmoca NV l'esibizione di copia di tutti i pagamenti effettuati in favore del signor a far data dall'1.6.2023, anche a titolo di provvigioni;
Parte_1
- respingere l'avversaria richiesta di prova per testi. Nella denegata ipotesi di ammissione parte resistente chiede di essere ammessa a prova contraria con gli stessi testi avversari.
Condannare il signor alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
pagina 7 di 16 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.12.2006 in Bellagio. Parte_1 CP_1
- Dall'unione sono nati in data 20.4.2006, ed (in data 7.3.2010). Per_1 Per_2
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza il 19.11.2018 nel procedimento di separazione n. 7771/2018, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 22.11.2018, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati per mutuo consenso con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si comunicheranno l'un l'altro i rispettivi indirizzi ed eventuali mutamenti.
In relazione all'affidamento dei figli minori Per_ 2. I figli e rimarranno affidati a entrambi i genitori, fissando la propria residenza con la madre presso l'abitazione Per_2 familiare, in Biassono, via Santa Maria Delle Selve n. 4, che viene assegnata alla medesima.
3. I genitori si forniranno i recapiti qualora si dovessero recare con i bambini in vacanza in luoghi diversi dalle abitazioni e garantiranno le comunicazioni tra i minori e il genitore che non è con loro in quel momento.
4. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilavante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli, nonché relativamente ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie.
5. I coniugi si danno reciprocamente il consenso per l'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio.
6. I genitori, in aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., secondo le odierne disposizioni di cui al Capo II del titolo IX del
C.c., si impegnano a prestare entrambi cura, educazione ed istruzione ai figli, consentendo ai medesimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I medesimi si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali.
7. Quanto al diritto di visita i rapporti tra i minori e i genitori potranno essere così disciplinati:
a) durante la settimana scolastica: facoltà del padre di vedere i figli e tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Il padre terrà inoltre i figli con sé il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina
(quando li riaccompagnerà a scuola).
I 'ponti' saranno trascorsi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana.
Le modalità di visita potranno essere sempre modificate dalle parti previo accordo con un preavviso di almeno 24 ore.
b) vacanze natalizie: il periodo natalizio sarà diviso in due tranche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (e comunque nella eguale Per_ distribuzione dei giorni di vacanza, secondo il calendario scolastico). I genitori trascorreranno con e uno di tali Per_2 periodi alternando ogni anno il periodo di competenza, a partire dal Natale 2018, che i figli trascorreranno con la madre.
c) vacanze pasquali:
pagina 8 di 16 il periodo di Pasqua sarà trascorso interamente con uno dei due genitori, alternativamente ogni anno, con competenza del padre per la Pasqua 2019.
d) vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli due settimane consecutive a scelta tra il mese di luglio ed agosto, dandone comunicazione alla moglie entro il 15 maggio. Ciascun genitore dovrà essere informato del luogo di vacanza dei figli e dovrà poterli contattare telefonicamente secondo le modalità consuete.
Nelle settimane rimanenti vige l'alternanza consueta salvo il periodo in cui i figli saranno in vacanza con la madre.
In relazione al contributo al mantenimento per i figli minori
8. Il padre, allo stato, contribuirà al mantenimento dei minori corrispondendo l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla signora entro il giorno cinque di ogni mese. Il signor CP_1 Pt_1 corrisponderà anche alla moglie il 100% delle spese straordinarie scolastiche extrascolastiche e mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, come da protocollo del Tribunale di Monza, osservando gli accordi per eventuali spese di carattere straordinario secondo quanto previsto dal predetto protocollo. CP_ La signora verrà assunta con contratto part time a tempo indeterminato dalla società Mokitalia s.r.l., di cui il signor
è amministratore unico, con una retribuzione netta mensile di € 500,00. Pt_1
CP_ La signora beneficerà, previa la sussistenza dei requisiti di legge, degli assegni familiari, impegnandosi il SI. a Pt_1 dare autorizzazione a tal fine. CP_ Qualora la signora dovesse dimettersi dalla predetta società, o venisse licenziata, per qualsiasi ragione, ivi compresa quella del reperimento di altra e più idonea (e con retribuzione maggiore) attività lavorativa, il signor corrisponderà alla stessa Pt_1
l'importo mensile a titolo di mantenimento per i figli di € 700,00.
Altre questioni patrimoniali.
9. Non viene previsto nel presente accordo alcun assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge, stante comunque l'attuale capacità lavorativa degli stessi, dichiarandosi essi coniugi oggi economicamente autosufficienti.
10. La casa familiare, con annesso box auto, intestata in ragione di 1000/1000 al sig. resterà assegnata Parte_1 alla moglie, nella sua qualità di genitore collocatario della prole, con quanto l'arreda e correda.
Il signor assume a suo carico (nella misura del 100%) il pagamento diretto di tutte le spese condominiali ordinarie e Pt_1 straordinarie, delle tasse e delle utenze tutte della casa familiare, senza esclusione alcuna (ivi comprese le tasse legate alla persona, come la tassa sui rifiuti).
11. Con l'esatto adempimento delle prefate condizioni, che congiuntamente e consensualmente dichiarano di accettare, i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale.
- Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
20.12.2006 con;
che dalla unione nascevano (20/04/2006) ed (07/03/2010); che CP_1 Per_1 Per_2 dopo la separazione egli trasferiva il proprio domicilio a Vedano Al Lambro;
che la casa coniugale sita in
Biassono era di sua proprietà esclusiva, ed assegnata alla moglie in sede di separazione;
che la coppia si pagina 9 di 16 separava consensualmente giusto decreto di omologa n. 18845/2018 del 22/11/2018; che in sede di separazione si poneva a carico di un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di Pt_1 euro 500 oltre al 100% delle spese straordinarie;
che detto importo sarebbe aumentato ad euro 700, se CP_1 si fosse dimessa dalla società del marito, ove all'epoca lavorava con contratto part time a tempo indeterminato e retribuzione mensile di euro 500; che egli avrebbe dovuto rimborsare anche tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze della casa coniugale;
che l'assegno unico sarebbe stato percepito integralmente da;
che aveva reperito nuovo impiego più remunerativo e pretendeva comunque il CP_1 CP_1 pagamento del contributo al mantenimento nella misura di euro 700 in luogo di 500 mensili;
che ella promuoveva anche azione esecutiva nei confronti di esponeva di essere titolare della Mokitalia Pt_1
s.r.l., società che versava in una difficile condizione economico patrimoniale;
di dover rimborsare due finanziamenti con rata rispettivamente di euro 202,30 e di euro 142,30; di avere debiti con Equitalia e per spese condominiali;
domandava la cessazione degli effetti civili, l'affido condiviso di con Per_2 collocamento presso la madre e regolamentazione dei tempi e modi di permanenza presso di sé;
l'assegnazione a della casa coniugale, con obbligo per la resistente di pagare tutte le spese accessorie CP_1 relative all'immobile di carattere ordinario, nonché delle utenze domestiche e delle tasse legate alla persona;
la determinazione in euro 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dei figli, e che la resistente potesse continuare a fruire dell'assegno unico nella misura del 100%.
-Si costituiva la resistente, la quale eccepiva che le ragioni della crisi coniugale erano da ricercare in una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito;
di aver reperito occupazione come cameriera ai piani stagionale (da aprile a ottobre) presso l'Hotel du Lac di Bellagio, con stipendio mensile di circa € 1.200,00 per sette mensilità; che rapportato su 12 mesi il proprio reddito era di euro 1000 mensili, di non essere titolare di beni mobili o immobili, ad eccezione del 2% della società del marito;
che percepiva Pt_1 indebitamente l'assegno unico;
che egli era proprietario di varie unità immobiliari site nel Comune di Costa
Masnaga; di una unità immobiliare sita nel Comune di Arco, in provincia di Trento nella misura del 50%; di una unità immobiliare in Francia nella misura del 100%; di una unità immobiliare in Svizzera, nella misura del 50%; che egli era titolare anche di conto corrente presso MPS e di conto corrente in Svizzera, i cui estratti conto non erano stati prodotti in atti;
che egli era socio della On Caffè s.r.l.; che egli era agente di commercio e lavorava presso la società belga Belmoca NV;
che le utenze sulla casa coniugale ammontavano ad euro
800/900 annui e la TARI ad euro 130 annui;
domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso e collocamento di presso di sé; regolamentazione dei tempi di permanenza presso Per_2 il padre;
che fosse posto a carico del padre il pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, delle tasse (incuso la tassa rifiuti) e delle utenze tutte della casa coniugale di Biassono, nonché
l'obbligo di corrispondere mensilmente a sé l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle pagina 10 di 16 spese straordinarie;
di poter percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100%, con restituzione di quanto indebitamente percepito per il passato.
Alla udienza del 16.4.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo all'interno del mio capannone, della società Mokaitalia, la società paga un mutuo per Parte_1
l'acquisito. Sono socio al 98% di Mokaitalia e poi al 5% di OnCAfè, non vi è mai stata distribuzione di utili né per l'una nèper l'altra, anche perché ONCafè ha molti debiti e quindi cerchiamo di fare cassa. Io sono a partita IVA, sono agente di commercio, per 4 aziende, tra cui la ONCafè, che mi versa provvigioni, la Mokaitalia, e poi la Belmoka, con cui la collaborazione è finita a dicembre, e poi faccio il procacciatore d'affari per la che è fallita a novembre 2023. Quello che Pt_2 guadagno è quello che fatturo. Ho un monolocale in Francia a Beau Soleil, che era affittato, ma adesso no, poi un appartamento
a Lugano, c'è un mutuo, la stiamo affittando come AIRB&B, ma se ne occupa mia madre. L'immobile di Arco lo uso come casa vacanze. A livello di investimenti mobiliari avrò circa 70.000 euro. Vedo entrambi i miei figli a fine settimana alternati
e tutti i mercoledì. Le spese condominiali della casa coniugale che comprendono anche il riscaldamento sono circa 3000 euro.
Energia elettrica e gas saranno circa altri 100 euro al mese. L'assegno unico è di 100 euro al mese e lo sto prendendo io.
: vivo nella casa coniugale con i miei due figli e un cane, ho ricominciato a lavorare a marzo all'Hotel Du Email_1
Lac, faccio la cameriera ai piani, e il contratto è sempre stagionale fino a fine ottobre, lo stipendio quest'anno è di euro 1400 euro netti, leggermente più alto dell'anno scorso. Non ho beni immobili, non ho mai avuto utili dalla Mokaitalia, non ho nessun genere di investimenti. Per i mesi in cui non ho lavorato ho percepito circa 500 euro di NASPI.
- A scioglimento della riserva, il Giudice confermava le condizioni di separazione e disponeva accertamenti di polizia tributaria sulle parti.
-all'esito ordinava alle parti ex articolo 210 c.p.c. la produzione in giudizio di ulteriore documentazione economica e quindi rinviava per la discussione, concedendo i termini per le memorie conclusive ex articolo
473bis.28 c.p.c.
Alla udienza ex articolo 473bis.28 c.p.c. del 20.5.2025 i legali insistevano nelle rispettive domande.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Rilevato che:
TA nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne: alcuna statuizione in ordine ad affido, collocamento, tempi e modi di permanenza presso i genitori può essere assunta a suo riguardo. pagina 11 di 16 -con riferimento ad non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che possano Per_2 consentire una modifica delle disposizioni in ordine ad affido condiviso, collocamento presso la madre, tempi e modi di permanenza presso il padre concordemente assunte dalle parti all'epoca della separazione.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Le statuizioni in essere appaiono rispondenti al diritto alla bigenitorialità di ed idonee a mantenere Per_2 stabilità di vita ed abitudini per il ragazzo e devono dunque essere confermate.
- A , quale collocataria, viene assegnato il domicilio coniugale. CP_1
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a (maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto studentessa) ed la conservazione dell'ambiente ove hanno prevalentemente Per_2 vissuto in questi anni.
- Quanto agli aspetti economici, è libero professionista;
nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un Pt_1 reddito complessivo di euro 21489 pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali
– ad euro 1216 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato ricavi di euro 74.000 e redditi complessivi di euro 22.244 pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad euro 1264 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Percepisce euro 57 mensili di assegno unico;
allega di vivere nel capannone della sua società, e dunque deve ritenersi senza oneri abitativi;
di avere in corso finanziamenti con rata complessiva di euro 342 mensili;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 479.
È evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito di assumersi gli impegni di spesa di cui alla separazione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al versamento di contributo al mantenimento nella misura di euro 500, da incrementarsi ad euro 700, al pagamento di spese condominiali (euro 1900 annui, ovvero 158 mensili, documento 66 resistente) ed utenze della casa coniugale (altri 100 euro allegati). pagina 12 di 16 È proprietario esclusivo della casa coniugale, e pro quota di immobili in Arco (TN) e Costa Masnaga;
è proprietario di un immobile a Beau Soleil (Francia), del 50% di immobile a Lugano (Svizzera) e di conto corrente in Svizzera;
rimborsa mutuo con rate trimestrali di 3.000 chfr circa per l'immobile in Lugano.
La redditività di tali immobili non è documentata.
È amministratore unico e socio al 98% di Mokaitalia s.r.l., che nel 2022 ha registrato un utile di 7500 euro, e al 5% di ON Cafè srl che nel 2022 ha registrato un utile di 140.000 euro.
Dalla documentazione pervenuta dalla Polizia tributaria emerge che anche è titolare di Parte_1 ditta individuale e detiene partecipazioni in WORLD TRADE S.r.I. in liquidazione.
La sua impresa individuale è titolare di fondi di investimento presso Anima;
Mokitalia di conto corrente presso sul quale nel 2023 sono pervenuti ricavi (RIBA, bonifici da Amazon Payements, CP_5
Torrefazioni ecc..) di almeno euro 34.000.
Egli è titolare di conto corrente presso , , MPS, sul quale sono pervenuti CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 importi in entrata da On Cafè, Politec srl, Ernes s.r.l. ed altre fatture, di euro 94428 nel 2023 CP_10
(20.000 euro in più dei dichiarati) ed euro 41.753 nel primo semestre 2024.
Dall'esame degli estratti conto MPS del 2023 emergono versamenti da parte di Belmoka per euro 2.500 mensili per totali euro 17.500.
Solo nell'anno 2023 dunque le sue entrate sono state di almeno 140.000, a fronte di ricavi dichiarati in dichiarazione dei redditi di euro 74.000.
Possiede inoltre cospicui investimenti mobiliari.
La resistente lavora a tempo determinato e nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente di euro 10734 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1470 euro mensili per 6 mesi di attività; allega di aver percepito 500 euro di NASPI per i mesi di inattività e di aver rinnovato il contratto, con incremento stipendiale di circa 200 euro mensili.
Nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di euro 16314 pari – dedotti gli oneri tributari
– ad euro 1271 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dall'esame delle buste paga 2024 emergono emolumenti medi di euro 1862 netti mensili;
ella ha poi cambiato datore di lavoro e la media mensile netta delle buste paga 2024/2025 prodotte ammonta ad euro 1868.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.368.
Vive nella casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente;
è socia al 2% di Mokaitalia;
non è titolare di altri beni;
sul suo conto corrente UT BA non si registrano movimenti degni di nota.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
atteso che mediante la assegnazione della casa coniugale vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figli, attesa l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal ricorrente, visto l'importo del pagina 13 di 16 contributo al mantenimento che egli si era impegnato a versare in separazione, viene determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con effetto dalla data della domanda.
-l'assegno unico verrà percepito dalla resistente al 100%, stante la disponibilità manifestata in tale senso dal ricorrente anche nelle memorie conclusive;
-sono inammissibili nella presente sede le domande volte alla determinazione dell'obbligato al pagamento delle spese condominiali della casa coniugale ovvero alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno unico, in quanto estranei al petitum ed alla causa petendi del presente procedimento;
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro
26.000 ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario pese generali, con compensazione per la restante metà.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.144 /2024 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(MB) il 01/08/1968 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 20.12.2006 a Bellagio (atto n. 16 parte II serie A registro atti di matrimonio del Comune di Bellagio);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellagio, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_2
4. colloca il minore presso la madre;
5. assegna a la casa coniugale, CP_1
6. dispone che possa vedere e tenere con sé a) durante la settimana scolastica: a fine Pt_1 Per_2 settimana alterni dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina (quando lo riaccompagnerà a scuola); I 'ponti' saranno trascorsi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana;
Le modalità di visita potranno essere sempre modificate dalle parti previo accordo con un preavviso di almeno 24 ore. b) vacanze natalizie: il periodo natalizio sarà diviso in due tranche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (e comunque nella eguale distribuzione dei giorni di vacanza, secondo il calendario scolastico). I genitori trascorreranno con uno di tali periodi alternando ogni anno il periodo di competenza. c) vacanze pasquali: il periodo Per_2 di Pasqua sarà trascorso interamente con uno dei due genitori, alternativamente ogni anno. d) vacanze estive: pagina 14 di 16 il padre trascorrerà con due settimane consecutive a scelta tra il mese di luglio ed agosto, dandone Per_2 comunicazione alla moglie entro il 15 maggio. Ciascun genitore dovrà essere informato del luogo di vacanza dei figli e dovrà poterli contattare telefonicamente secondo le modalità consuete. Nelle settimane rimanenti vige l'alternanza consueta salvo il periodo in cui i figli saranno in vacanza con la madre.
7. Pone a carico di con decorrenza gennaio 2024 l'importo di euro 750,00, da versarsi a in Pt_1 CP_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e con riferimento al mese di gennaio 2024. Pone inoltre a carico di il 100% delle spese scolastiche, Pt_1 mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in pagina 15 di 16 origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
8. dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
9. dichiara inammissibili le restanti domande;
10.condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.538,5 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 144/2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], con gli Avvocati Parte_1 C.F._1
Luca Zita e Roberto Rinaldi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Monza (MB) Via Amerigo
Vespucci n. 25;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...], con gli Avvocati Stefano CP_1 C.F._2
Facchini e Marina Piatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Besana n. 11;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: 111011-Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI per il ricorrente:
1) Sullo status.
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
in Bellagio (CO), in data 20/12/2006, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Biassono (MB) al n. 15, parte II, Serie B, anno 2006, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Biassono (MB) e dei rispettivi Comuni di nascita di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) Responsabilità genitoriale.
I figli minori ed rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente, ad eccezione delle questioni di ordinaria amministrazione rispetto alle quali la responsabilità genitoriale verrà esercitata dai genitori separatamente.
I genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori nel reciproco rispetto, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ed con lo scopo Per_1 Per_2 di farli crescere nella maggiore serenità possibile.
A tal proposito entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a salvaguardare la figura, l'immagine e il ruolo genitoriale di ciascuno di loro nei loro rapporti con i figli e dunque a non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano sovrapporre la figura della madre e/o del padre con quella di terze persone.
I genitori si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilavante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli, nonché relativamente ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie.
I genitori, in aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c. e/o 337 ter C.c., secondo le odierne disposizioni di cui al Capo II del titolo IX del C.c., si impegnano a prestare entrambi cura, educazione ed istruzione ai figli, consentendo ai medesimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i medesimi si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali.
3) Contatti e permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Disporre che i figli minori e resteranno collocati prevalentemente presso la madre, SI.ra Per_1 Per_2
, presso l'unità immobiliare sita 20853 Biassono (MB), Via Santa Maria Delle Selve n. 4, di CP_1 proprietà in ragione di 1000/1000 del SI. , dove conserveranno la loro residenza principale. Parte_1
Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori, secondo le seguenti modalità: Parte_1
a) Durante la settimana scolastica: il SI. avrà facoltà di vedere i figli e tenerli con sé a fine settimana alternati, ovvero dal Parte_1 venerdì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. Il padre terrà inoltre i figli con sé il mercoledì dall'uscita da scuola sino al giovedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola. pagina 2 di 16 I 'ponti' scolastici saranno trascorsi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana.
Le altre festività civili e/o religiose seguiranno l'ordinario criterio dell'alternanza.
Le modalità di visita potranno essere sempre modificate dalle parti, previo accordo con un preavviso di almeno 24 ore, nonché secondo le esigenze, inclinazioni e volontà di ed Per_1 Per_2
b) Vacanze natalizie: le festività natalizie saranno divise in due periodi, ovvero dal 23/12 al 30/12 di ogni anno e dal 31/12 al 06/01 di ogni anno (e comunque rispettando una paritaria distribuzione dei giorni di vacanza, secondo il calendario scolastico). I genitori trascorreranno, con ed uno di tali Per_1 Per_2 periodi, alternando ogni anno il rispettivo periodo di competenza.
c) Vacanze pasquali: il periodo di Pasqua sarà trascorso interamente con uno dei due genitori, alternativamente ogni anno.
d) Vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli due settimane consecutive, a scelta tra il mese di luglio ed agosto di ogni anno, dandone comunicazione al coniuge entro il 15 maggio. Ciascun genitore dovrà essere debitamente e previamente informato del luogo di vacanza dei figli e dovrà poterli contattare telefonicamente, secondo le modalità consuete.
Nelle settimane rimanenti vige l'alternanza consueta, salvo il periodo in cui i figli saranno in vacanza con la madre, anch'esso da comunicarsi al padre entro il 15 maggio di ogni anno.
Le condizioni di visita di cui sopra potranno sempre essere modificate su comune accordo dei genitori e sempre nel rispetto della volontà, delle necessità e delle esigenze di ed Per_1 Per_2
Il SI. ha provveduto alla stesura e sottoscrizione di un Piano Genitoriale, versato in atti Parte_1 unitamente al presente ricorso e da considerarsi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, anche per quanto qui non espressamente indicato (Cfr. doc. 21).
3) Condizioni patrimoniali tra i coniugi.
Dare atto che le parti hanno già provveduto alla divisione di ogni bene mobile posseduto in comune.
Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti, godendo di adeguate risorse proprie, non avendo più nulla a pretendere l'un l'altro per il proprio mantenimento e non avendo reciprocamente alcuna rivendicazione di natura economica e/o patrimoniale, anche a seguito del matrimonio e/o della convivenza.
4) Casa familiare.
Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in 20853 Biassono (MB), Via Santa Maria delle Selve n. 4, di proprietà in ragione di 1000/1000 del SI. , alla SI.ra , presso la quale la Parte_1 CP_1 prole è collocata in via prevalente, anche ai sensi dell'art. 337 sexies C.c., con impegno ed obbligo della SI.ra di provvedere, in via esclusiva, al pagamento delle spese accessorie, ovvero condominiali CP_1
pagina 3 di 16 ordinarie, utenze domestiche tutte e tasse personali (a titolo esemplificativo TARI), con decorrenza dal deposito del ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Concorso al mantenimento della prole.
Disporre l'obbligo del SI. di corrispondere, con cadenza mensile ed entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, in favore della SI.ra , nella sua qualità di genitore collocatario prevalente e/o CP_1 convivente con la prole, l'importo di € 400,00 (ovvero € 200,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori ed Persona_1 Per_2
oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza maggio 2023, ovvero quella diversa somma
[...] ritenuta di giustizia.
Disporre l'obbligo del SI. di concorrere, in ragione del 50%, al pagamento delle spese di Parte_1 carattere straordinario sostenute e/o sostenende per la prole, secondo il Protocollo vigente adottato dal
Tribunale di Monza oggi adito, da considerarsi in questa sede integralmente richiamato e trascritto, con decorrenza dal deposito del ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
6) Altre condizioni.
Disporre che la SI.ra percepirà, in ragione del 100%, il c.d. assegno unico per i figli, con CP_1 impegno del SI. di porre in essere ogni eventuale utile adempimento a tal fine. Parte_1
Sul punto accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o, in ogni caso, rigettare la domanda ex adverso formulata diretta alla condanna del SI. “a restituire alla signora tutto quanto dallo Parte_1 CP_1 stesso” – assertivamente – “percepito dall'INPS”, anche poiché destituita di qualsivoglia fondamento e comunque non ammissibile nell'odierno giudizio.
In ogni caso:
- Respingere, per i motivi tutti di cui in atti, ogni diversa avversa domanda, in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/14, C.P.A. come per legge, del presente giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
In via istruttoria:
Ordinare, anche ai sensi dell'art. 210 C.p.c., alla SI.ra l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi CP_1 relative agli ultimi tre anni fiscali, nonché le ultime 10 buste paga, ed ogni altra documentazione idonea a dimostrare il reddito realmente percepito dalla stessa e il suo patrimonio immobiliare e mobiliare, comprensivo di conti correnti, titoli, gestioni patrimoniali, e quant'altro sia idoneo a verificare la sua situazione patrimoniale e reddituale, disponendo che in difetto vengano effettuate indagini ed accertamenti sul patrimonio della SI.ra , sui suoi redditi professionali comunque percepiti o di altra natura, CP_1 avvalendosi, se del caso, anche degli organi di Polizia Tributaria per gli opportuni approfondimenti, anche nell'ambito delle intestazioni in capo a soggetti diversi. pagina 4 di 16 * * *
Disporsi prova per testi sui seguenti capitoli da intendersi preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) L'unità immobiliare sita nel Comune di Arco, veniva acquistata, al prezzo di € 20.000,00, con proventi della SI.ra madre del SI. , e cointestata tra la stessa ed il figlio, come da Persona_3 Parte_1 docc. sub. 25 – 26 fascicolo ricorrente che si rammostrano.
2) L'unità immobiliare in Lugano, Svizzera, è stata acquistata, anch'essa, con proventi della SI.ra
[...]
madre del ricorrente, ed intestata ai di Lei figli, e , in ragione Per_3 Parte_1 CP_2 del 50% ciascuno, al fine di poter beneficiarie di un finanziamento estero a tasso agevolato, per la durata di 50 anni, tutt'ora in essere e gravante sulla detta unità immobiliare.
3) Sul conto corrente in essere in Svizzera, ed acceso presso UBS Switzerland AG, vengono versate esclusivamente le somme necessarie a coprire le rate del finanziamento ancora insistente sull'unità immobiliare di Lugano;
detti versamenti vengono effettuati direttamente dalla SI.ra e con Persona_3 proventi della stessa.
4) L'appartamento sito in Francia è stato acquistato, nell'anno 1997 per il prezzo di Lire 27.000.000, con proventi della SI.ra ed intestato al figlio. Persona_3
5) In riferimento alle spese condominiali relative all'unità immobiliare sita in Biassono (MB), Via Santa Maria delle Selve n. 4, di proprietà in ragione di 1000/1000 del SI. ed assegnata alla SI.ra Parte_1 CP_1
, sussiste una esposizione debitoria per complessivi € 1.617,00, con conguaglio 23/02/2023, “con
[...] residuo non scaduto” per ulteriori € 1.106,20, come da doc. sub. 19 fascicolo ricorrente che si rammostra.
Si indicano quali testi:
- Su tutti i capitoli sopra articolati, la SI.ra residente in [...]
2.
- Sul capitolo 5) sopra articolato, il legale rappresentante pro tempore dello Controparte_3 con sede in 20851 Lissone (MB), Via Carlo Porta n. 25.
per la resistente:
Voglia il Tribunale di Monza, previe le declaratorie del caso tutte, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: nel merito
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e CP_1 [...] in Bellagio (CO) in data 20.12.2006, e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pt_1
pagina 5 di 16 Biassono (MB) al n. 15, parte II, Serie B, anno 2006, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Biassono (MB) e dei rispettivi Comuni di nascita di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- disporre l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 stabile presso la madre;
- disporre l'assegnazione alla signora della casa coniugale, sita in Biassono (MB), via Santa CP_1
Maria delle Selve n. 4, con quanto l'arreda, ed annesso box auto;
- porre a carico del signor il pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e Parte_1 straordinarie, delle tasse (incuso la tassa rifiuti) e delle utenze tutte della casa coniugale di Biassono;
- porre a carico del signor l'obbligo di corrispondere mensilmente alla signora , Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per il figlio ed € 375,00 per la figlia Per_2
quest'ultima maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e convivente stabilmente con la Per_1 madre), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed , sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte degli stessi;
Persona_1 Persona_2
- porre a carico del signor , nella misura del 100%, le spese straordinarie scolastiche, Parte_1 extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN dei figli e , così come Persona_1 Persona_2 individuate dal protocollo del Tribunale di Monza;
- ordinare all'Ufficiale dell'ufficio Anagrafe del Comune di Biassono (MB) la cancellazione della residenza del signor nella casa di Biassono, via Santa Maria delle Selve n 4; Parte_1
- disporre che la signora percepisca, in ragione del 100%, il c.d. assegno unico per i figli, con CP_1 obbligo del signor di porre in essere ogni eventuale utile adempimento a tal fine;
Parte_1
- accertare e dichiarare che il signor ha indebitamente percepito dall'INPS il c.d. assegno Parte_1 unico per i figli e a far data dall'1.3.2022 per importo complessivo pari Persona_1 Persona_2 all'1.3.2025 ad € 3.680,90, salvo diversa o migliore quantificazione giudiziale, e conseguentemente condannare il signor a restituire alla signora l'importo predetto;
Parte_1 CP_1
- disporre che il signor possa vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le Parte_1 Per_2 modalità e nei termini indicati dal ricorrente;
- respingere ogni diversa domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In via istruttoria
-ordinare al signor , anche ai sensi dell'art. 210 cpc, l'esibizione: Parte_1
a) dell'elenco dei suoi prodotti finanziari presso istituto finanziario che non ha fornito le Controparte_4 informazioni richiestegli dalla Guardia di Finanza di Monza;
b) degli estratti conto degli ultimi tre anni del suo conto corrente presso Banco BPM S.p.A.;
c) dell'atto di vendita delle unità immobiliari di Costa Masnaga.
pagina 6 di 16 - ordinare alla società belga Belmoca NV l'esibizione di copia di tutti i pagamenti effettuati in favore del signor a far data dall'1.6.2023, anche a titolo di provvigioni;
Parte_1
- respingere l'avversaria richiesta di prova per testi. Nella denegata ipotesi di ammissione parte resistente chiede di essere ammessa a prova contraria con gli stessi testi avversari.
Condannare il signor alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
pagina 7 di 16 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 20.12.2006 in Bellagio. Parte_1 CP_1
- Dall'unione sono nati in data 20.4.2006, ed (in data 7.3.2010). Per_1 Per_2
- i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Monza il 19.11.2018 nel procedimento di separazione n. 7771/2018, omologato dal predetto Tribunale con decreto del 22.11.2018, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati per mutuo consenso con l'obbligo del reciproco rispetto. Gli stessi si comunicheranno l'un l'altro i rispettivi indirizzi ed eventuali mutamenti.
In relazione all'affidamento dei figli minori Per_ 2. I figli e rimarranno affidati a entrambi i genitori, fissando la propria residenza con la madre presso l'abitazione Per_2 familiare, in Biassono, via Santa Maria Delle Selve n. 4, che viene assegnata alla medesima.
3. I genitori si forniranno i recapiti qualora si dovessero recare con i bambini in vacanza in luoghi diversi dalle abitazioni e garantiranno le comunicazioni tra i minori e il genitore che non è con loro in quel momento.
4. I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilavante importanza attinenti l'educazione e lo studio dei figli, nonché relativamente ad eventuali cure mediche che dovessero rendersi necessarie.
5. I coniugi si danno reciprocamente il consenso per l'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio.
6. I genitori, in aderenza al disposto di cui all'art. 155 c.c., secondo le odierne disposizioni di cui al Capo II del titolo IX del
C.c., si impegnano a prestare entrambi cura, educazione ed istruzione ai figli, consentendo ai medesimi di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I medesimi si obbligano a cooperare nel progetto di crescita dei figli a prescindere dall'evoluzione dei loro rapporti interpersonali.
7. Quanto al diritto di visita i rapporti tra i minori e i genitori potranno essere così disciplinati:
a) durante la settimana scolastica: facoltà del padre di vedere i figli e tenerli con sé a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola. Il padre terrà inoltre i figli con sé il mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina
(quando li riaccompagnerà a scuola).
I 'ponti' saranno trascorsi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana.
Le modalità di visita potranno essere sempre modificate dalle parti previo accordo con un preavviso di almeno 24 ore.
b) vacanze natalizie: il periodo natalizio sarà diviso in due tranche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (e comunque nella eguale Per_ distribuzione dei giorni di vacanza, secondo il calendario scolastico). I genitori trascorreranno con e uno di tali Per_2 periodi alternando ogni anno il periodo di competenza, a partire dal Natale 2018, che i figli trascorreranno con la madre.
c) vacanze pasquali:
pagina 8 di 16 il periodo di Pasqua sarà trascorso interamente con uno dei due genitori, alternativamente ogni anno, con competenza del padre per la Pasqua 2019.
d) vacanze estive: il padre trascorrerà con i figli due settimane consecutive a scelta tra il mese di luglio ed agosto, dandone comunicazione alla moglie entro il 15 maggio. Ciascun genitore dovrà essere informato del luogo di vacanza dei figli e dovrà poterli contattare telefonicamente secondo le modalità consuete.
Nelle settimane rimanenti vige l'alternanza consueta salvo il periodo in cui i figli saranno in vacanza con la madre.
In relazione al contributo al mantenimento per i figli minori
8. Il padre, allo stato, contribuirà al mantenimento dei minori corrispondendo l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi alla signora entro il giorno cinque di ogni mese. Il signor CP_1 Pt_1 corrisponderà anche alla moglie il 100% delle spese straordinarie scolastiche extrascolastiche e mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, come da protocollo del Tribunale di Monza, osservando gli accordi per eventuali spese di carattere straordinario secondo quanto previsto dal predetto protocollo. CP_ La signora verrà assunta con contratto part time a tempo indeterminato dalla società Mokitalia s.r.l., di cui il signor
è amministratore unico, con una retribuzione netta mensile di € 500,00. Pt_1
CP_ La signora beneficerà, previa la sussistenza dei requisiti di legge, degli assegni familiari, impegnandosi il SI. a Pt_1 dare autorizzazione a tal fine. CP_ Qualora la signora dovesse dimettersi dalla predetta società, o venisse licenziata, per qualsiasi ragione, ivi compresa quella del reperimento di altra e più idonea (e con retribuzione maggiore) attività lavorativa, il signor corrisponderà alla stessa Pt_1
l'importo mensile a titolo di mantenimento per i figli di € 700,00.
Altre questioni patrimoniali.
9. Non viene previsto nel presente accordo alcun assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge, stante comunque l'attuale capacità lavorativa degli stessi, dichiarandosi essi coniugi oggi economicamente autosufficienti.
10. La casa familiare, con annesso box auto, intestata in ragione di 1000/1000 al sig. resterà assegnata Parte_1 alla moglie, nella sua qualità di genitore collocatario della prole, con quanto l'arreda e correda.
Il signor assume a suo carico (nella misura del 100%) il pagamento diretto di tutte le spese condominiali ordinarie e Pt_1 straordinarie, delle tasse e delle utenze tutte della casa familiare, senza esclusione alcuna (ivi comprese le tasse legate alla persona, come la tassa sui rifiuti).
11. Con l'esatto adempimento delle prefate condizioni, che congiuntamente e consensualmente dichiarano di accettare, i coniugi danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale.
- Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. esponeva di aver contratto matrimonio in data Parte_1
20.12.2006 con;
che dalla unione nascevano (20/04/2006) ed (07/03/2010); che CP_1 Per_1 Per_2 dopo la separazione egli trasferiva il proprio domicilio a Vedano Al Lambro;
che la casa coniugale sita in
Biassono era di sua proprietà esclusiva, ed assegnata alla moglie in sede di separazione;
che la coppia si pagina 9 di 16 separava consensualmente giusto decreto di omologa n. 18845/2018 del 22/11/2018; che in sede di separazione si poneva a carico di un contributo al mantenimento dei figli nella misura mensile di Pt_1 euro 500 oltre al 100% delle spese straordinarie;
che detto importo sarebbe aumentato ad euro 700, se CP_1 si fosse dimessa dalla società del marito, ove all'epoca lavorava con contratto part time a tempo indeterminato e retribuzione mensile di euro 500; che egli avrebbe dovuto rimborsare anche tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le utenze della casa coniugale;
che l'assegno unico sarebbe stato percepito integralmente da;
che aveva reperito nuovo impiego più remunerativo e pretendeva comunque il CP_1 CP_1 pagamento del contributo al mantenimento nella misura di euro 700 in luogo di 500 mensili;
che ella promuoveva anche azione esecutiva nei confronti di esponeva di essere titolare della Mokitalia Pt_1
s.r.l., società che versava in una difficile condizione economico patrimoniale;
di dover rimborsare due finanziamenti con rata rispettivamente di euro 202,30 e di euro 142,30; di avere debiti con Equitalia e per spese condominiali;
domandava la cessazione degli effetti civili, l'affido condiviso di con Per_2 collocamento presso la madre e regolamentazione dei tempi e modi di permanenza presso di sé;
l'assegnazione a della casa coniugale, con obbligo per la resistente di pagare tutte le spese accessorie CP_1 relative all'immobile di carattere ordinario, nonché delle utenze domestiche e delle tasse legate alla persona;
la determinazione in euro 400 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie del contributo al mantenimento dei figli, e che la resistente potesse continuare a fruire dell'assegno unico nella misura del 100%.
-Si costituiva la resistente, la quale eccepiva che le ragioni della crisi coniugale erano da ricercare in una relazione extraconiugale intrattenuta dal marito;
di aver reperito occupazione come cameriera ai piani stagionale (da aprile a ottobre) presso l'Hotel du Lac di Bellagio, con stipendio mensile di circa € 1.200,00 per sette mensilità; che rapportato su 12 mesi il proprio reddito era di euro 1000 mensili, di non essere titolare di beni mobili o immobili, ad eccezione del 2% della società del marito;
che percepiva Pt_1 indebitamente l'assegno unico;
che egli era proprietario di varie unità immobiliari site nel Comune di Costa
Masnaga; di una unità immobiliare sita nel Comune di Arco, in provincia di Trento nella misura del 50%; di una unità immobiliare in Francia nella misura del 100%; di una unità immobiliare in Svizzera, nella misura del 50%; che egli era titolare anche di conto corrente presso MPS e di conto corrente in Svizzera, i cui estratti conto non erano stati prodotti in atti;
che egli era socio della On Caffè s.r.l.; che egli era agente di commercio e lavorava presso la società belga Belmoca NV;
che le utenze sulla casa coniugale ammontavano ad euro
800/900 annui e la TARI ad euro 130 annui;
domandava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso e collocamento di presso di sé; regolamentazione dei tempi di permanenza presso Per_2 il padre;
che fosse posto a carico del padre il pagamento di tutte le spese condominiali ordinarie e straordinarie, delle tasse (incuso la tassa rifiuti) e delle utenze tutte della casa coniugale di Biassono, nonché
l'obbligo di corrispondere mensilmente a sé l'importo di € 750,00 (€ 375,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 100% delle pagina 10 di 16 spese straordinarie;
di poter percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100%, con restituzione di quanto indebitamente percepito per il passato.
Alla udienza del 16.4.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
: vivo all'interno del mio capannone, della società Mokaitalia, la società paga un mutuo per Parte_1
l'acquisito. Sono socio al 98% di Mokaitalia e poi al 5% di OnCAfè, non vi è mai stata distribuzione di utili né per l'una nèper l'altra, anche perché ONCafè ha molti debiti e quindi cerchiamo di fare cassa. Io sono a partita IVA, sono agente di commercio, per 4 aziende, tra cui la ONCafè, che mi versa provvigioni, la Mokaitalia, e poi la Belmoka, con cui la collaborazione è finita a dicembre, e poi faccio il procacciatore d'affari per la che è fallita a novembre 2023. Quello che Pt_2 guadagno è quello che fatturo. Ho un monolocale in Francia a Beau Soleil, che era affittato, ma adesso no, poi un appartamento
a Lugano, c'è un mutuo, la stiamo affittando come AIRB&B, ma se ne occupa mia madre. L'immobile di Arco lo uso come casa vacanze. A livello di investimenti mobiliari avrò circa 70.000 euro. Vedo entrambi i miei figli a fine settimana alternati
e tutti i mercoledì. Le spese condominiali della casa coniugale che comprendono anche il riscaldamento sono circa 3000 euro.
Energia elettrica e gas saranno circa altri 100 euro al mese. L'assegno unico è di 100 euro al mese e lo sto prendendo io.
: vivo nella casa coniugale con i miei due figli e un cane, ho ricominciato a lavorare a marzo all'Hotel Du Email_1
Lac, faccio la cameriera ai piani, e il contratto è sempre stagionale fino a fine ottobre, lo stipendio quest'anno è di euro 1400 euro netti, leggermente più alto dell'anno scorso. Non ho beni immobili, non ho mai avuto utili dalla Mokaitalia, non ho nessun genere di investimenti. Per i mesi in cui non ho lavorato ho percepito circa 500 euro di NASPI.
- A scioglimento della riserva, il Giudice confermava le condizioni di separazione e disponeva accertamenti di polizia tributaria sulle parti.
-all'esito ordinava alle parti ex articolo 210 c.p.c. la produzione in giudizio di ulteriore documentazione economica e quindi rinviava per la discussione, concedendo i termini per le memorie conclusive ex articolo
473bis.28 c.p.c.
Alla udienza ex articolo 473bis.28 c.p.c. del 20.5.2025 i legali insistevano nelle rispettive domande.
*******
Ritenuto che :
-La domanda di divorzio è fondata. Tra i ricorrenti, sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione, non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Rilevato che:
TA nelle more del giudizio è divenuta maggiorenne: alcuna statuizione in ordine ad affido, collocamento, tempi e modi di permanenza presso i genitori può essere assunta a suo riguardo. pagina 11 di 16 -con riferimento ad non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che possano Per_2 consentire una modifica delle disposizioni in ordine ad affido condiviso, collocamento presso la madre, tempi e modi di permanenza presso il padre concordemente assunte dalle parti all'epoca della separazione.
La formulazione degli art. 337 bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) una deroga al principio della bigenitorialità, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno o di entrambi i genitori, ovvero un pregiudizio del minore nell'esercizio della genitorialità condivisa.
Le statuizioni in essere appaiono rispondenti al diritto alla bigenitorialità di ed idonee a mantenere Per_2 stabilità di vita ed abitudini per il ragazzo e devono dunque essere confermate.
- A , quale collocataria, viene assegnato il domicilio coniugale. CP_1
Il disposto dell'art. 337 sexies c.c. ha quale finalità precipua quella di garantire alla prole il mantenimento di un continuum spaziale ed affettivo con l'ambiente che ha costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza dei genitori, a prescindere dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare (Cass. sent. n. 1198/2006).
Nel caso di specie deve pertanto essere garantita a (maggiorenne, ma non economicamente Per_1 autosufficiente, in quanto studentessa) ed la conservazione dell'ambiente ove hanno prevalentemente Per_2 vissuto in questi anni.
- Quanto agli aspetti economici, è libero professionista;
nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un Pt_1 reddito complessivo di euro 21489 pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali
– ad euro 1216 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità; nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato ricavi di euro 74.000 e redditi complessivi di euro 22.244 pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad euro 1264 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Percepisce euro 57 mensili di assegno unico;
allega di vivere nel capannone della sua società, e dunque deve ritenersi senza oneri abitativi;
di avere in corso finanziamenti con rata complessiva di euro 342 mensili;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 479.
È evidente che i redditi dichiarati non sono connotati da attendibilità, in quanto non gli avrebbero consentito di assumersi gli impegni di spesa di cui alla separazione, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al versamento di contributo al mantenimento nella misura di euro 500, da incrementarsi ad euro 700, al pagamento di spese condominiali (euro 1900 annui, ovvero 158 mensili, documento 66 resistente) ed utenze della casa coniugale (altri 100 euro allegati). pagina 12 di 16 È proprietario esclusivo della casa coniugale, e pro quota di immobili in Arco (TN) e Costa Masnaga;
è proprietario di un immobile a Beau Soleil (Francia), del 50% di immobile a Lugano (Svizzera) e di conto corrente in Svizzera;
rimborsa mutuo con rate trimestrali di 3.000 chfr circa per l'immobile in Lugano.
La redditività di tali immobili non è documentata.
È amministratore unico e socio al 98% di Mokaitalia s.r.l., che nel 2022 ha registrato un utile di 7500 euro, e al 5% di ON Cafè srl che nel 2022 ha registrato un utile di 140.000 euro.
Dalla documentazione pervenuta dalla Polizia tributaria emerge che anche è titolare di Parte_1 ditta individuale e detiene partecipazioni in WORLD TRADE S.r.I. in liquidazione.
La sua impresa individuale è titolare di fondi di investimento presso Anima;
Mokitalia di conto corrente presso sul quale nel 2023 sono pervenuti ricavi (RIBA, bonifici da Amazon Payements, CP_5
Torrefazioni ecc..) di almeno euro 34.000.
Egli è titolare di conto corrente presso , , MPS, sul quale sono pervenuti CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 importi in entrata da On Cafè, Politec srl, Ernes s.r.l. ed altre fatture, di euro 94428 nel 2023 CP_10
(20.000 euro in più dei dichiarati) ed euro 41.753 nel primo semestre 2024.
Dall'esame degli estratti conto MPS del 2023 emergono versamenti da parte di Belmoka per euro 2.500 mensili per totali euro 17.500.
Solo nell'anno 2023 dunque le sue entrate sono state di almeno 140.000, a fronte di ricavi dichiarati in dichiarazione dei redditi di euro 74.000.
Possiede inoltre cospicui investimenti mobiliari.
La resistente lavora a tempo determinato e nell'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito da lavoro dipendente di euro 10734 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1470 euro mensili per 6 mesi di attività; allega di aver percepito 500 euro di NASPI per i mesi di inattività e di aver rinnovato il contratto, con incremento stipendiale di circa 200 euro mensili.
Nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di euro 16314 pari – dedotti gli oneri tributari
– ad euro 1271 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Dall'esame delle buste paga 2024 emergono emolumenti medi di euro 1862 netti mensili;
ella ha poi cambiato datore di lavoro e la media mensile netta delle buste paga 2024/2025 prodotte ammonta ad euro 1868.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.368.
Vive nella casa coniugale di proprietà esclusiva del ricorrente;
è socia al 2% di Mokaitalia;
non è titolare di altri beni;
sul suo conto corrente UT BA non si registrano movimenti degni di nota.
Alla luce di quanto precede, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c. ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
atteso che mediante la assegnazione della casa coniugale vengono soddisfatte le esigenze abitative di moglie e figli, attesa l'inattendibilità dei redditi dichiarati dal ricorrente, visto l'importo del pagina 13 di 16 contributo al mantenimento che egli si era impegnato a versare in separazione, viene determinato come in dispositivo quanto il ricorrente verserà alla resistente per le causali ivi indicate, con effetto dalla data della domanda.
-l'assegno unico verrà percepito dalla resistente al 100%, stante la disponibilità manifestata in tale senso dal ricorrente anche nelle memorie conclusive;
-sono inammissibili nella presente sede le domande volte alla determinazione dell'obbligato al pagamento delle spese condominiali della casa coniugale ovvero alla restituzione degli importi percepiti a titolo di assegno unico, in quanto estranei al petitum ed alla causa petendi del presente procedimento;
-consegue alla prevalente soccombenza la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro
26.000 ed alle diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario pese generali, con compensazione per la restante metà.
P Q M
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.144 /2024 , ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1.pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra nata a [...] Parte_1
(MB) il 01/08/1968 e nato a [...] il [...] , che hanno contratto CP_1 matrimonio in data 20.12.2006 a Bellagio (atto n. 16 parte II serie A registro atti di matrimonio del Comune di Bellagio);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Bellagio, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n.
898;
3.Affida in via condivisa ad entrambi i genitori;
Per_2
4. colloca il minore presso la madre;
5. assegna a la casa coniugale, CP_1
6. dispone che possa vedere e tenere con sé a) durante la settimana scolastica: a fine Pt_1 Per_2 settimana alterni dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
dal mercoledì dall'uscita della scuola sino al giovedì mattina (quando lo riaccompagnerà a scuola); I 'ponti' saranno trascorsi con il genitore cui spetta il relativo fine settimana;
Le modalità di visita potranno essere sempre modificate dalle parti previo accordo con un preavviso di almeno 24 ore. b) vacanze natalizie: il periodo natalizio sarà diviso in due tranche, dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (e comunque nella eguale distribuzione dei giorni di vacanza, secondo il calendario scolastico). I genitori trascorreranno con uno di tali periodi alternando ogni anno il periodo di competenza. c) vacanze pasquali: il periodo Per_2 di Pasqua sarà trascorso interamente con uno dei due genitori, alternativamente ogni anno. d) vacanze estive: pagina 14 di 16 il padre trascorrerà con due settimane consecutive a scelta tra il mese di luglio ed agosto, dandone Per_2 comunicazione alla moglie entro il 15 maggio. Ciascun genitore dovrà essere informato del luogo di vacanza dei figli e dovrà poterli contattare telefonicamente secondo le modalità consuete. Nelle settimane rimanenti vige l'alternanza consueta salvo il periodo in cui i figli saranno in vacanza con la madre.
7. Pone a carico di con decorrenza gennaio 2024 l'importo di euro 750,00, da versarsi a in Pt_1 CP_1 via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da gennaio 2025 e con riferimento al mese di gennaio 2024. Pone inoltre a carico di il 100% delle spese scolastiche, Pt_1 mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi.
Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante
(es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in pagina 15 di 16 origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);;
8. dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico per i figli;
9. dichiara inammissibili le restanti domande;
10.condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.538,5 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
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