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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1578 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4418/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in ISOLA DELLE FEMMINE (PA), VIA LIBERTÀ N.56, presso lo studio dell'Avv. SCAFFIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NICOLO' TURRISI N. 13, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 19/05/2008 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Evangelista di Blasi n.167/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente CP_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia rimarrà nella propria residenza ovvero Persona_1 prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 21:00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da
2 concordarsi entro il 05 Giugno di ogni anno.
Modalità di gestione del diritto di visita
Il Signor terrà con sè la figlia minore il martedì ed il Parte_1 giovedì dalle 15:00 alle ore 21.00. In tale fascia oraria, il Signor Pt_1 si prenderà carico di tutte le esigenze della minore che riterrà più
[...] opportune per la sua serenità di crescita. La figlia potrà restare a cena col padre che la riaccompagnerà dalla madre prima possibile e comunque non più tardi delle 21:00. Il sabato e la domenica, per tutto il giorno, verrà applicato il principio dell'alternanza, al fine di favorire i rapporti affettivi con le rispettive famiglie d'origine, e seguendo i principi ispiratori dell'art.337-bis c.c. Gli stessi principi si applicheranno per le vacanze estive e invernali e/o alle festività.
Entrambi i genitori dovranno prendersi carico nell'accompagnare e riprendere la propria figlia a scuola con le seguenti modalità: Tutte le mattine la minore sarà accompagnata dalla madre a scuola. Per quanto riguarda l'uscita dalla scuola la minore sarà ripresa il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla madre, mentre il padre prenderà da scuola la figlia il Martedì e Giovedì e la terrà con sè fino alle ore 21.00.
Il Signor verserà alla IG tramite Parte_1 CP_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad €300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico dovrà essere percepito dalla IG con esplicita attribuzione e/o CP_1 rinuncia da parte dell'altro coniuge. Dell'assegno unico si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, rappresentando una voce aggiuntiva.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del
Signor e della IG ciascuno nella Parte_1 CP_1 misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
3 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Modalità di gestione delle spese straordinarie
Le spese straordinarie dovranno essere documentate e concertate.
Nell'ipotesi di anticipazioni, entrambi i coniugi, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro
30 giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per la figlia, è opportuno che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra. I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
Le deduzioni per la figlia a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al
50% tra i genitori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I ricorrenti dichiarano di avere una stabile occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
8. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia vanno riconosciuti ad entrambi i genitori tenuto conto che ciascuno si accollerà nella misura del
50% le spese extra assegno.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
4 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 13 P. 1, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4418/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in ISOLA DELLE FEMMINE (PA), VIA LIBERTÀ N.56, presso lo studio dell'Avv. SCAFFIA MASSIMO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], CP_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NICOLO' TURRISI N. 13, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 19/05/2008 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Palermo in Via Evangelista di Blasi n.167/A, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla IG nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente CP_1 convivente, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
3. La figlia , resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. La figlia rimarrà nella propria residenza ovvero Persona_1 prevalentemente presso la dimora materna;
il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal sabato mattina e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando la riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 21:00; previsione di ulteriori frequentazioni durante i giorni infrasettimanali il martedì ed il giovedì dalle 15:00 alle 21:00;
4/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e
Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da
2 concordarsi entro il 05 Giugno di ogni anno.
Modalità di gestione del diritto di visita
Il Signor terrà con sè la figlia minore il martedì ed il Parte_1 giovedì dalle 15:00 alle ore 21.00. In tale fascia oraria, il Signor Pt_1 si prenderà carico di tutte le esigenze della minore che riterrà più
[...] opportune per la sua serenità di crescita. La figlia potrà restare a cena col padre che la riaccompagnerà dalla madre prima possibile e comunque non più tardi delle 21:00. Il sabato e la domenica, per tutto il giorno, verrà applicato il principio dell'alternanza, al fine di favorire i rapporti affettivi con le rispettive famiglie d'origine, e seguendo i principi ispiratori dell'art.337-bis c.c. Gli stessi principi si applicheranno per le vacanze estive e invernali e/o alle festività.
Entrambi i genitori dovranno prendersi carico nell'accompagnare e riprendere la propria figlia a scuola con le seguenti modalità: Tutte le mattine la minore sarà accompagnata dalla madre a scuola. Per quanto riguarda l'uscita dalla scuola la minore sarà ripresa il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalla madre, mentre il padre prenderà da scuola la figlia il Martedì e Giovedì e la terrà con sè fino alle ore 21.00.
Il Signor verserà alla IG tramite Parte_1 CP_1 accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad €300,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. L'assegno unico dovrà essere percepito dalla IG con esplicita attribuzione e/o CP_1 rinuncia da parte dell'altro coniuge. Dell'assegno unico si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, rappresentando una voce aggiuntiva.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico del
Signor e della IG ciascuno nella Parte_1 CP_1 misura del 50% secondo il seguente criterio:
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
3 6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Modalità di gestione delle spese straordinarie
Le spese straordinarie dovranno essere documentate e concertate.
Nell'ipotesi di anticipazioni, entrambi i coniugi, entro 30 giorni dall'effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro genitore dovrà provvedere entro
30 giorni dalla richiesta. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per la figlia, è opportuno che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra. I documenti fiscali di ogni spesa extra sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
Le deduzioni per la figlia a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al
50% tra i genitori.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. I ricorrenti dichiarano di avere una stabile occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
8. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative alla figlia vanno riconosciuti ad entrambi i genitori tenuto conto che ciascuno si accollerà nella misura del
50% le spese extra assegno.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
4 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 13 P. 1, Anno 2008) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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