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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/11/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5639/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5639/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAURI MARIA e Parte_1 C.F._1 presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PISAPIA Controparte_1 C.F._2
CI e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 12
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.1.2019 si è rivolto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio contratto in IC, NA, il giorno 08/04/1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, Uff. 1, num. reg. 1 n.25).
A tale riguardo, dando atto della nascita di il 29.09.2005 in Avellino, Persona_1 Per_2
, in Avellino il 29.09.2005 e , in Avellino il 29.09.2005,
[...] Controparte_2 ha formulato richiesta di separazione, l'affido condiviso della prole, la previsione di un diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in uno alla prole, nulla prevedere a titolo di mantenimento della resistente e la previsione di un mantenimento, per la prole, di euro
650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
si è costituita, contestando l'avversa prospettazione dei fatti e Controparte_1 sostenendo che la separazione fosse addebitabile al marito, poco dedito ai dover coniugali e chiedendo un mantenimento per sé di euro 200,00 e per la prole di euro 800,00 (così per complessivi euro 1000,00), l'assegnazione della casa coniugale, con affidamento congiunto e previsione del diritto di visita delle figlie, come articolato dal ricorrente;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e di seguito trascritti:
a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. b.Affida i figlio minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. Attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei medesimi;
pagina 2 di 12 C.1 Autorizza la moglie a continuare a vivere nell'attuale abitazione;
d. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi:
e. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre, per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ( da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); nonché per due week end al mese, dalle ore 12,00 del sabato alle 20,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese);
E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
f. Tenuto conto : delle attuali esigenze del figlio minore, del tenore di vita dei medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento dei tre figli previa Parte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 600,00 (euro 200,00 ciascuno), da versare a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, entro il giorno 4 di ogni mese alla controparte;
F.3 Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza de__ figl__ presso il padre/madre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore
o minore);
F.4 Che inoltre il sig. contribuisca al mantenimento del coniuge, previa corresponsione Parte_1 di un assegno mensile di € 150,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite;
F.5 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici
pagina 3 di 12 ISTAT;
F.6 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno”.
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in trattazione telematica tenuto conto della vigenza del periodo emergenziale COVID e della normativa relativa (a cui, peraltro, le parti non si sono opposte):
- parte ricorrente ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni;
- parte resistente, invece, ha chiesto essere rimessa in termini, all'uopo chiedendo revocarsi l'ordinanza presidenziale, giacché, secondo la propria prospettazione, era incorsa in una decadenza a lei non imputabile, non avendo comunicato, correttamente, le note telematiche per la precitata udienza;
- sennonché, con le successive memorie di trattazione, ha insistito nelle richieste di cui alla comparsa, non reiterando l'istanza di revoca e/o modifica dei provvedimenti presidenziali, all'uopo, peraltro, chiedendone copia esecutiva e chiedendone, in via preliminare, anche la conferma (nota telematica del 12.10.2022);
- parte resistente non ha, poi, depositato la memoria di costituzione, concessa all'esito dell'udienza presidenziale, il cui provvedimento è stato, comunque, comunicato, né, peraltro, ha chiesto concedersi i termini ex art. 183 c.p.c., limitandosi a chiedere generiche indagini patrimoniali e l'audizione delle prole (sul punto, si veda infra).
Il procedimento, poi, è pervenuto al Giudice relatore solamente in data 27.04.2023, tenuto conto dei rinvii come effettuati dai GOP in sostituzione.
In tale udienza, per l'effetto, è stata avanzata la seguente proposta conciliativa: rilevato come tenuto conto: -,
della prossima maggiore età della prole;
- della circostanza che i fatti di addebito, come prospettati, appaiono, prima facie generici;
- della circostanza che parte ricorrente non abbia richiesto le memorie istruttorie, bensì il rinvio della causa per conclusioni (nota del 08.09.2021);
- dell'ulteriore circostanza che la memoria integrativa di parte resistente non sia stata depositata, né abbia chiesto espressamente concedersi i termini ex art. 183, appaia opportuno proporre alle
pagina 4 di 12 parte la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, con l'avvertimento che il rifiuto ingiustificato potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite:
- conferma integrale dei provvedimenti provvisori presidenziali;
- rinuncia ad eventuali ulteriori domande incompatibili con la proposta, ivi compreso l'addebito;
- compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale,
accettata da parte ricorrente, ma non anche da parte resistente, la quale, a sua volta, ne proponeva una propria, invero mai resa dal Giudicante.
Per l'effetto, considerato l'omesso deposito di memorie istruttorie e la tardiva articolazione delle istanze istruttorie solamente con la nota telematica del 03.09.2021, comunicata dopo la prima udienza presidenziale, all'esito dell'udienza del 27.04.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 22.05.25 e poi rimessa al Collegio per la decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗
In premessa, risulta opportuno chiarire come, nel fascicolo telematico, non risultano mai essere state inviate – correttamente – le note telematiche di trattazione da parte resistente per l'udienza presidenziale del 20.05.2022, giacché, come anche dedotto dalla ricorrente e non contestato, le stesse sarebbero state comunicate al registro errato, giusta di ricevuta di mancata ricezione, prodotta proprio da parte resistente.
Pertanto, alla luce di quanto dedotto, non ricorrono i presupposti per l'invocata remissione in termini/revoca dell'ordinanza presidenziale che, oltretutto, non risulta mai essere stata reclamata.
D'altronde, sotto il profilo istruttorio, parte resistente:
- per l'udienza di comparizione dinanzi all'Istruttore non ha depositato l'ulteriore memoria di costituzione, come pur disposto dal Presidente delegato, con l'emissione dei provvedimenti provvisori, comunicati il 25.05.2020;
- ha comunicato, unicamente, una nota telematica il 03.02.2021 che, pur volendola qualificare “comparsa di costituzione” (e tale non è), sarebbe comunque tardiva, giacché non depositata venti giorni prima, come previsto dalla normativa all'epoca vigente, con pagina 5 di 12 connessa tardività anche delle istanze istruttorie (ove si qualificassero come tali) in quella sede avanzate;
- in detta nota, peraltro, era stata richiesta l'audizione delle figlie, peraltro senza indicare capi di prova e/o articolarli in maniera specifica, come processualmente richiesto ed era stata avanzata una generica domanda di accertamento tributario, dal contenuto chiaramente esplorativo, anche tenuto conto dei documentati redditi del ricorrente;
- con la medesima nota, infine, non sono stati richiesti i termini ex art. 183 c.p.c. (nemmeno successivamente),
- né, invero, è stata reiterata l'istanza di revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale, di cui, peraltro, la resistente ha anche estratto copia conforme, presumibilmente a fini esecutivi, chiedendone, oltretutto, la conferma – nelle premesse – con la nota telematica del 12.10.2022.
Ciò precisato, bisogna passare all'esame del merito.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito.
pagina 6 di 12 La domanda di addebito della separazione proposta da contro Controparte_1 Pt_1
a rigettata per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008).
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994).
Con riguardo alla reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una consolidata separazione di fatto già instaurata tra i coniugi, concretizzatasi addirittura con una stabile relazione extraconiugale, la giurisprudenza ha affermato che tale condotta debba ritenersi particolarmente grave e rappresenti un fattore determinante per l'intollerabilità della convivenza tale da potersi considerare di regola causa della separazione tra i coniugi che legittima una pronuncia di addebito (cfr. Cass. n. 8512 del 2006).
Nel caso di specie, non è stata fornita prova della connessione causale tra il comportamento del ricorrente e la fine dell'unione matrimoniale, tanto più che nemmeno risultano specificatamente allegati i fatti e/o le circostanze che, invero, avrebbero portato alla separazione familiare per causa esclusivamente imputabile al Pt_1
Pertanto, la domanda di addebito formulata da genericamente dedotta e Controparte_1 non provata, va rigettata.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
Le figlie della coppia, oggi, sono maggiorenni, di talché nulla andrà disposto in punto di affido e diritto di visita.
pagina 7 di 12 Tuttavia, giacché non autonome, domicilieranno presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale, non essendovi, sul punto, contestazione e, peraltro, avendo avanzato analoga richiesta anche il ricorrente nel proprio ricorso introduttivo (oltre che la resistente nella propria comparsa di costituzione).
Con riguardo, poi, al mantenimento delle figlie, il Collegio ritiene congruo aumentare, da euro 600,00 ad euro 800,00 il mantenimento mensile delle figlie CI, e . Per_2 CP_2
A tal fine, infatti, dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori (20.05.2022) sono decorsi oltre cinque anni, di talché appare evidente come le esigenze della prole siano aumentate, avendo, oggi, le figlie 20 anni compiuti, con correlati costi anche in relazione al percorso formativo, o di introduzione al mondo del lavoro.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sul mantenimento del coniuge.
La domanda di assegno di separazione va, parimenti, accolta per le seguenti ragioni e nei limiti di cui alla somma indicata.
Nel caso di specie, è stato documentato come svolga la professione di Carabiniere, Parte_1 percependo un reddito mensile netto di circa euro 2350,00 (busta paga prodotta in atti) da cui,
pagina 8 di 12 peraltro, detrarre la quota di pagamento della rata del mutuo cointestato, acceso per lavori di ristrutturazione presso la casa coniugale, oltre che il prestito familiare, come documentato.
La resistente, invece, non è percettrice di reddito ed anzi, allo stato, è anche parte ammessa al gratuito patrocinio.
Preso, per l'effetto, atto:
- dell'età della resistente;
- della sproporzione reddituale in favore del Pt_1
- sotto il profilo del quantum debeatur, tuttavia, della circostanza che lo stipendio del Pt_1 risulti già gravato del mantenimento delle figlie (in tal sede aumentato sino ad euro
800,00), oltre che della rata del mutuo contratto per i lavori alla casa coniugale che, allo stato, ammonta ad euro 480,00 mensili;
- inoltre, risulta anche corrispondere il 50% della quota, ovvero euro 430,00 mensili, per un prestito ottenuto dal cognato, ovvero fratello della resistente, giusta scrittura privata, prodotta con la memoria integrativa del 17.06.2020,
sono tutti elementi che, per l'effetto, portano a riconoscere, ad il diritto al Controparte_1 mantenimento iure proprio, ma prevederlo nella minor somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT come di legge.
In relazione, infine, alla domanda di pagamento del terzo Datore di lavoro del ex art. 156 Pt_1
c.c., va precisato come la stessa sia stata proposta, per la prima volta, con la nota telematica del
12.10.2022 e, per l'effetto, oltre i termini processuali previsti della memoria di costituzione per l'udienza presidenziale o, tutt'al più, della ulteriore memoria di costituzione per la prima udienza dinanzi all'Istruttore.
Al netto di quanto precede, invero, in atti non vi è nemmeno la prova del persistente, grave e reiterato omesso mantenimento (essendo detta prova necessaria, al fine di ottenere il provvedimento richiesto), tenuto conto di come una difficoltà economica transeunte – laddove, peraltro, vi è prova del pagamento parziale del quantum debeatur insito nella richiesta di pagamento dei soli mesi di maggio 2022, residuo novembre 2021 e mese di luglio 2022 – non possa giustificare la richiesta suindicata.
D'altronde, anche il successivo atto di pignoramento presso terzi, invero, reca una somma totale
(2961,12) che, presumibilmente, è la risultante del pregresso sopra indicato (euro 1850,00), oltre pagina 9 di 12 ad un ulteriore residuo non meglio precisato che, comunque, nel suo importo complessivo è nettamente inferiore (l'importo annuo dovuto, sulla base dei provvedimenti provvisori, è di euro
9000,00 annui oltre rivalutazione come di legge) a quanto dovuto dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori e sino ad oggi.
Infine, va altresì precisato come nulla si deduca sui pagamenti come effettuati dopo l'anno 2022, limitandosi la resistente ad insistere nella richiesta ex art. 156 c.p.c., sprovvista di documentazione attuale al riguardo, da ultimo anche con le comparse conclusionali.
Va, infine, dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande di seguito indicate:
“5) ORDINARE al di restituire alla , Proprietaria, della Parte_1 Controparte_1 autovettura targata EH 376 XA , in possesso del , previa restituzione della vettura Fiat Parte_1
PANDA targata DL536 EH intestata al a in possesso della resistente” Pt_1 nonché dell'ulteriore domanda:
La stessa, infatti, oltre ad essere priva di connessione, ex art. 40 c.p.c., con il petitum di cui al presente giudizio, è stata, peraltro, tardivamente proposta, per la prima volta, oltre i termini preclusivi, ex lege previsti, ovvero con la nota telematica del 12.10.2022 (e reiterata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni), ovvero dopo la prima udienza dinanzi all'Istruttore del 17.02.2021, venti giorni prima della quale avrebbe dovuto essere depositata la memoria di costituzione.
Sennonché detta domanda non è stata riproposta nelle comparse conclusionali, laddove, invero, al punto n. 4, si chiede quanto di seguito trascritto:
““4) OBBLIGARE il ad effettuare a SUE SPESE il PASSAGGIO di PROPRIETA', della Parte_1 vettura targata EH 376 XA intestata a , ma in possesso del ricorrente, dal Controparte_1 momento che omette di pagare la tassa automobilistica, con notevoli ripercussioni sempre sulla resistente”; detta ulteriore domanda, peraltro, si sottopone alle medesime censure di quella che precede, tanto più che risulta formulata, per la prima volta, con le sole comparse conclusionali.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca (non essendo stato riconosciuto l'intero importo alla resistente, a titolo del proprio mantenimento, oltre che le ulteriori domande accessorie, sopra indicate) possono essere interamente compensate, dando atto che Controparte_1
è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del
24.09.2021.
pagina 10 di 12
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi: ato a IC (NA) il 23/03/1967 Parte_1
e ata a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 24/03/1970 Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in IC, NA, giorno 08/04/1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A,
Uff. 1, num. reg. 1 n.25).
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
dichiara inammissibile la domanda di cui al punto n. 4 delle memorie conclusionali e di cui al punto n. 5 delle note di trattazione del 12.10.2022 (come successivamente reiterata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni), per le ragioni di cui in parte motiva;
rigetta la domanda ex art. 156 c.p.c., di pagamento a carico del terzo , proposta Controparte_3 da ontro er le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1 Parte_1
rigetta la domanda di addebito proposta da contro per le Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
assegna la casa coniugale, sita in Cava de'Tirreni alla Via S. Martino n. 85, alla madre, ove vi abiterà insieme alle figlie, maggiorenni ma non autonome, Controparte_1 Per_1
, , ;
[...] Per_2 CP_2
accoglie la domanda di mantenimento, iure proprio, formulata da contro Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dispone che Parte_1 Parte_1 verserà ad entro il 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o Controparte_1
pagina 11 di 12 vaglia postale, la somma di euro 150,00 a titolo di assegno di separazione, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
dispone, inoltre che verserà a entro il 05 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 800,00 a titolo di mantenimento della prole , , , rivalutabile annualmente Persona_1 Per_2 CP_2 sulla base degli indici ISTAT;
pone a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, ponendo la restante quota del 50% a carico della madre;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per le spese di lite,
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5639/2019, avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. MAURI MARIA e Parte_1 C.F._1 presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. PISAPIA Controparte_1 C.F._2
CI e presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce alla costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 12
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 28.1.2019 si è rivolto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 affinché fosse pronunciata sentenza di separazione dal coniuge , con cui Controparte_1 aveva contratto matrimonio contratto in IC, NA, il giorno 08/04/1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A, Uff. 1, num. reg. 1 n.25).
A tale riguardo, dando atto della nascita di il 29.09.2005 in Avellino, Persona_1 Per_2
, in Avellino il 29.09.2005 e , in Avellino il 29.09.2005,
[...] Controparte_2 ha formulato richiesta di separazione, l'affido condiviso della prole, la previsione di un diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in uno alla prole, nulla prevedere a titolo di mantenimento della resistente e la previsione di un mantenimento, per la prole, di euro
650,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese.
si è costituita, contestando l'avversa prospettazione dei fatti e Controparte_1 sostenendo che la separazione fosse addebitabile al marito, poco dedito ai dover coniugali e chiedendo un mantenimento per sé di euro 200,00 e per la prole di euro 800,00 (così per complessivi euro 1000,00), l'assegnazione della casa coniugale, con affidamento congiunto e previsione del diritto di visita delle figlie, come articolato dal ricorrente;
con vittoria di spese.
Nella fase presidenziale, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e di seguito trascritti:
a. Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
b. b.Affida i figlio minori in forma condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno entrambi la potestà genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi;
c. Attribuisce il godimento della casa coniugale alla moglie, che vi abiterà insieme ai figli assumendo autonomamente soltanto le decisioni sulla vita ordinaria dei medesimi;
pagina 2 di 12 C.1 Autorizza la moglie a continuare a vivere nell'attuale abitazione;
d. Obbligo ad entrambi i genitori di conservare ai figli minori rapporti continuativi con gli ascendenti ed i parenti di entrambi:
e. Stabilisce la permanenza dei figli minori presso il padre, per tre pomeriggi infrasettimanali, dalle ore 15,00 alle ore 20,00 ( da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno 24 ore); nonché per due week end al mese, dalle ore 12,00 del sabato alle 20,00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ( dalle ore 10,00 alle ore 20,00) e dal 24 al 29 Dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10,00 del primo giorno alle ore 20,00) infine sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge con un preavviso di almeno un mese);
E.1 Fa salvi, in tale materia, diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi dei figli minori;
E.2 Attesa la situazione particolare e mancanza di un diverso interesse dei minori soprassiede, per il momento, dall'audizione dei medesimi, audizione che, nella fattispecie in esame, potrebbe addirittura rilevarsi controproducente per il figlio medesimo;
E.3 Riserva al prosieguo istruttorio ogni altra statuizione in merito.
f. Tenuto conto : delle attuali esigenze del figlio minore, del tenore di vita dei medesimo goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
dei tempi di permanenza del medesimo presso ciascuno di essi;
delle risorse economiche di entrambi i genitori, in particolare dei redditi da lavoro dei medesimi, quali risultano anche dagli statini paga;
della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
F.1 Dispone che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento del figlio in misura proporzionale al proprio reddito;
F.2 Che in particolare il signor contribuisca al mantenimento dei tre figli previa Parte_1 corresponsione di un assegno mensile di € 600,00 (euro 200,00 ciascuno), da versare a mezzo vaglia postale o bonifico bancario, entro il giorno 4 di ogni mese alla controparte;
F.3 Che l'importo di detti assegni sia ridotto di 2/3 nel periodo estivo di permanenza de__ figl__ presso il padre/madre (o in misura proporzionale nel caso di permanenza per un periodo maggiore
o minore);
F.4 Che inoltre il sig. contribuisca al mantenimento del coniuge, previa corresponsione Parte_1 di un assegno mensile di € 150,00 da versare con le stesse modalità in precedenza stabilite;
F.5 Che i predetti assegni siano adeguati in modo automatico, annualmente sulla base degli indici
pagina 3 di 12 ISTAT;
F.6 Determina che le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno”.
All'esito dell'udienza presidenziale, tenutasi in trattazione telematica tenuto conto della vigenza del periodo emergenziale COVID e della normativa relativa (a cui, peraltro, le parti non si sono opposte):
- parte ricorrente ha chiesto rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni;
- parte resistente, invece, ha chiesto essere rimessa in termini, all'uopo chiedendo revocarsi l'ordinanza presidenziale, giacché, secondo la propria prospettazione, era incorsa in una decadenza a lei non imputabile, non avendo comunicato, correttamente, le note telematiche per la precitata udienza;
- sennonché, con le successive memorie di trattazione, ha insistito nelle richieste di cui alla comparsa, non reiterando l'istanza di revoca e/o modifica dei provvedimenti presidenziali, all'uopo, peraltro, chiedendone copia esecutiva e chiedendone, in via preliminare, anche la conferma (nota telematica del 12.10.2022);
- parte resistente non ha, poi, depositato la memoria di costituzione, concessa all'esito dell'udienza presidenziale, il cui provvedimento è stato, comunque, comunicato, né, peraltro, ha chiesto concedersi i termini ex art. 183 c.p.c., limitandosi a chiedere generiche indagini patrimoniali e l'audizione delle prole (sul punto, si veda infra).
Il procedimento, poi, è pervenuto al Giudice relatore solamente in data 27.04.2023, tenuto conto dei rinvii come effettuati dai GOP in sostituzione.
In tale udienza, per l'effetto, è stata avanzata la seguente proposta conciliativa: rilevato come tenuto conto: -,
della prossima maggiore età della prole;
- della circostanza che i fatti di addebito, come prospettati, appaiono, prima facie generici;
- della circostanza che parte ricorrente non abbia richiesto le memorie istruttorie, bensì il rinvio della causa per conclusioni (nota del 08.09.2021);
- dell'ulteriore circostanza che la memoria integrativa di parte resistente non sia stata depositata, né abbia chiesto espressamente concedersi i termini ex art. 183, appaia opportuno proporre alle
pagina 4 di 12 parte la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c, con l'avvertimento che il rifiuto ingiustificato potrà comportare conseguenze in punto di regolamentazione delle spese di lite:
- conferma integrale dei provvedimenti provvisori presidenziali;
- rinuncia ad eventuali ulteriori domande incompatibili con la proposta, ivi compreso l'addebito;
- compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale,
accettata da parte ricorrente, ma non anche da parte resistente, la quale, a sua volta, ne proponeva una propria, invero mai resa dal Giudicante.
Per l'effetto, considerato l'omesso deposito di memorie istruttorie e la tardiva articolazione delle istanze istruttorie solamente con la nota telematica del 03.09.2021, comunicata dopo la prima udienza presidenziale, all'esito dell'udienza del 27.04.2023, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 22.05.25 e poi rimessa al Collegio per la decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
∗∗∗
In premessa, risulta opportuno chiarire come, nel fascicolo telematico, non risultano mai essere state inviate – correttamente – le note telematiche di trattazione da parte resistente per l'udienza presidenziale del 20.05.2022, giacché, come anche dedotto dalla ricorrente e non contestato, le stesse sarebbero state comunicate al registro errato, giusta di ricevuta di mancata ricezione, prodotta proprio da parte resistente.
Pertanto, alla luce di quanto dedotto, non ricorrono i presupposti per l'invocata remissione in termini/revoca dell'ordinanza presidenziale che, oltretutto, non risulta mai essere stata reclamata.
D'altronde, sotto il profilo istruttorio, parte resistente:
- per l'udienza di comparizione dinanzi all'Istruttore non ha depositato l'ulteriore memoria di costituzione, come pur disposto dal Presidente delegato, con l'emissione dei provvedimenti provvisori, comunicati il 25.05.2020;
- ha comunicato, unicamente, una nota telematica il 03.02.2021 che, pur volendola qualificare “comparsa di costituzione” (e tale non è), sarebbe comunque tardiva, giacché non depositata venti giorni prima, come previsto dalla normativa all'epoca vigente, con pagina 5 di 12 connessa tardività anche delle istanze istruttorie (ove si qualificassero come tali) in quella sede avanzate;
- in detta nota, peraltro, era stata richiesta l'audizione delle figlie, peraltro senza indicare capi di prova e/o articolarli in maniera specifica, come processualmente richiesto ed era stata avanzata una generica domanda di accertamento tributario, dal contenuto chiaramente esplorativo, anche tenuto conto dei documentati redditi del ricorrente;
- con la medesima nota, infine, non sono stati richiesti i termini ex art. 183 c.p.c. (nemmeno successivamente),
- né, invero, è stata reiterata l'istanza di revoca/modifica dell'ordinanza presidenziale, di cui, peraltro, la resistente ha anche estratto copia conforme, presumibilmente a fini esecutivi, chiedendone, oltretutto, la conferma – nelle premesse – con la nota telematica del 12.10.2022.
Ciò precisato, bisogna passare all'esame del merito.
Sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del rapporto coniugale.
Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione.
Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Sulla pronuncia di addebito.
pagina 6 di 12 La domanda di addebito della separazione proposta da contro Controparte_1 Pt_1
a rigettata per le seguenti ragioni.
[...]
La pronuncia di addebito, secondo costante giurisprudenza, presuppone che uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio che rappresenti la causa dell'intollerabilità della convivenza.
Come precisato in sede di legittimità, non basta la mera violazione dei doveri matrimoniali, ma è necessario che tale violazione abbia assunto un'efficacia causale nel determinare la crisi coniugale;
tale efficacia causale è esclusa quando il comportamento contrario ai doveri del matrimonio si verifichi quanto la crisi coniugale sia già conclamata e maturata fino a livelli che di per sé rappresentino indice di intollerabilità della convivenza (v. Cass. n. 2740 del 2008).
In particolare, per quanto riguarda la violazione dell'obbligo di fedeltà, la giurisprudenza ravvisa gli estremi dell'addebito nelle ipotesi di infedeltà che siano state causa o concausa della frattura coniugale, escludendo i casi in cui il tradimento sia intervenuto in una situazione di preesistente e irrimediabile rottura del rapporto coniugale (Cass. n. 6697 del 2009, ma già Cass., SS.UU., 2494 del 1994).
Con riguardo alla reiterata violazione dell'obbligo di fedeltà, in assenza di una consolidata separazione di fatto già instaurata tra i coniugi, concretizzatasi addirittura con una stabile relazione extraconiugale, la giurisprudenza ha affermato che tale condotta debba ritenersi particolarmente grave e rappresenti un fattore determinante per l'intollerabilità della convivenza tale da potersi considerare di regola causa della separazione tra i coniugi che legittima una pronuncia di addebito (cfr. Cass. n. 8512 del 2006).
Nel caso di specie, non è stata fornita prova della connessione causale tra il comportamento del ricorrente e la fine dell'unione matrimoniale, tanto più che nemmeno risultano specificatamente allegati i fatti e/o le circostanze che, invero, avrebbero portato alla separazione familiare per causa esclusivamente imputabile al Pt_1
Pertanto, la domanda di addebito formulata da genericamente dedotta e Controparte_1 non provata, va rigettata.
Sulle questioni relative all'affidamento ed al mantenimento relative alla prole.
Le figlie della coppia, oggi, sono maggiorenni, di talché nulla andrà disposto in punto di affido e diritto di visita.
pagina 7 di 12 Tuttavia, giacché non autonome, domicilieranno presso la madre, a cui è assegnata la casa coniugale, non essendovi, sul punto, contestazione e, peraltro, avendo avanzato analoga richiesta anche il ricorrente nel proprio ricorso introduttivo (oltre che la resistente nella propria comparsa di costituzione).
Con riguardo, poi, al mantenimento delle figlie, il Collegio ritiene congruo aumentare, da euro 600,00 ad euro 800,00 il mantenimento mensile delle figlie CI, e . Per_2 CP_2
A tal fine, infatti, dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori (20.05.2022) sono decorsi oltre cinque anni, di talché appare evidente come le esigenze della prole siano aumentate, avendo, oggi, le figlie 20 anni compiuti, con correlati costi anche in relazione al percorso formativo, o di introduzione al mondo del lavoro.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale.
Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del
2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24-06-
2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso
(ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie).
Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sul mantenimento del coniuge.
La domanda di assegno di separazione va, parimenti, accolta per le seguenti ragioni e nei limiti di cui alla somma indicata.
Nel caso di specie, è stato documentato come svolga la professione di Carabiniere, Parte_1 percependo un reddito mensile netto di circa euro 2350,00 (busta paga prodotta in atti) da cui,
pagina 8 di 12 peraltro, detrarre la quota di pagamento della rata del mutuo cointestato, acceso per lavori di ristrutturazione presso la casa coniugale, oltre che il prestito familiare, come documentato.
La resistente, invece, non è percettrice di reddito ed anzi, allo stato, è anche parte ammessa al gratuito patrocinio.
Preso, per l'effetto, atto:
- dell'età della resistente;
- della sproporzione reddituale in favore del Pt_1
- sotto il profilo del quantum debeatur, tuttavia, della circostanza che lo stipendio del Pt_1 risulti già gravato del mantenimento delle figlie (in tal sede aumentato sino ad euro
800,00), oltre che della rata del mutuo contratto per i lavori alla casa coniugale che, allo stato, ammonta ad euro 480,00 mensili;
- inoltre, risulta anche corrispondere il 50% della quota, ovvero euro 430,00 mensili, per un prestito ottenuto dal cognato, ovvero fratello della resistente, giusta scrittura privata, prodotta con la memoria integrativa del 17.06.2020,
sono tutti elementi che, per l'effetto, portano a riconoscere, ad il diritto al Controparte_1 mantenimento iure proprio, ma prevederlo nella minor somma mensile di euro 150,00, oltre rivalutazione ISTAT come di legge.
In relazione, infine, alla domanda di pagamento del terzo Datore di lavoro del ex art. 156 Pt_1
c.c., va precisato come la stessa sia stata proposta, per la prima volta, con la nota telematica del
12.10.2022 e, per l'effetto, oltre i termini processuali previsti della memoria di costituzione per l'udienza presidenziale o, tutt'al più, della ulteriore memoria di costituzione per la prima udienza dinanzi all'Istruttore.
Al netto di quanto precede, invero, in atti non vi è nemmeno la prova del persistente, grave e reiterato omesso mantenimento (essendo detta prova necessaria, al fine di ottenere il provvedimento richiesto), tenuto conto di come una difficoltà economica transeunte – laddove, peraltro, vi è prova del pagamento parziale del quantum debeatur insito nella richiesta di pagamento dei soli mesi di maggio 2022, residuo novembre 2021 e mese di luglio 2022 – non possa giustificare la richiesta suindicata.
D'altronde, anche il successivo atto di pignoramento presso terzi, invero, reca una somma totale
(2961,12) che, presumibilmente, è la risultante del pregresso sopra indicato (euro 1850,00), oltre pagina 9 di 12 ad un ulteriore residuo non meglio precisato che, comunque, nel suo importo complessivo è nettamente inferiore (l'importo annuo dovuto, sulla base dei provvedimenti provvisori, è di euro
9000,00 annui oltre rivalutazione come di legge) a quanto dovuto dalla data di emissione dei provvedimenti provvisori e sino ad oggi.
Infine, va altresì precisato come nulla si deduca sui pagamenti come effettuati dopo l'anno 2022, limitandosi la resistente ad insistere nella richiesta ex art. 156 c.p.c., sprovvista di documentazione attuale al riguardo, da ultimo anche con le comparse conclusionali.
Va, infine, dichiara l'inammissibilità delle ulteriori domande di seguito indicate:
“5) ORDINARE al di restituire alla , Proprietaria, della Parte_1 Controparte_1 autovettura targata EH 376 XA , in possesso del , previa restituzione della vettura Fiat Parte_1
PANDA targata DL536 EH intestata al a in possesso della resistente” Pt_1 nonché dell'ulteriore domanda:
La stessa, infatti, oltre ad essere priva di connessione, ex art. 40 c.p.c., con il petitum di cui al presente giudizio, è stata, peraltro, tardivamente proposta, per la prima volta, oltre i termini preclusivi, ex lege previsti, ovvero con la nota telematica del 12.10.2022 (e reiterata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni), ovvero dopo la prima udienza dinanzi all'Istruttore del 17.02.2021, venti giorni prima della quale avrebbe dovuto essere depositata la memoria di costituzione.
Sennonché detta domanda non è stata riproposta nelle comparse conclusionali, laddove, invero, al punto n. 4, si chiede quanto di seguito trascritto:
““4) OBBLIGARE il ad effettuare a SUE SPESE il PASSAGGIO di PROPRIETA', della Parte_1 vettura targata EH 376 XA intestata a , ma in possesso del ricorrente, dal Controparte_1 momento che omette di pagare la tassa automobilistica, con notevoli ripercussioni sempre sulla resistente”; detta ulteriore domanda, peraltro, si sottopone alle medesime censure di quella che precede, tanto più che risulta formulata, per la prima volta, con le sole comparse conclusionali.
Le spese di lite, vista la soccombenza reciproca (non essendo stato riconosciuto l'intero importo alla resistente, a titolo del proprio mantenimento, oltre che le ulteriori domande accessorie, sopra indicate) possono essere interamente compensate, dando atto che Controparte_1
è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del
24.09.2021.
pagina 10 di 12
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi: ato a IC (NA) il 23/03/1967 Parte_1
e ata a CAVA DE' TIRRENI (SA) il 24/03/1970 Controparte_1 il cui matrimonio è stato celebrato in IC, NA, giorno 08/04/1995 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1995, parte II, serie A,
Uff. 1, num. reg. 1 n.25).
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente;
dichiara inammissibile la domanda di cui al punto n. 4 delle memorie conclusionali e di cui al punto n. 5 delle note di trattazione del 12.10.2022 (come successivamente reiterata sino all'udienza di precisazione delle conclusioni), per le ragioni di cui in parte motiva;
rigetta la domanda ex art. 156 c.p.c., di pagamento a carico del terzo , proposta Controparte_3 da ontro er le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1 Parte_1
rigetta la domanda di addebito proposta da contro per le Controparte_1 Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
assegna la casa coniugale, sita in Cava de'Tirreni alla Via S. Martino n. 85, alla madre, ove vi abiterà insieme alle figlie, maggiorenni ma non autonome, Controparte_1 Per_1
, , ;
[...] Per_2 CP_2
accoglie la domanda di mantenimento, iure proprio, formulata da contro Controparte_1 per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, dispone che Parte_1 Parte_1 verserà ad entro il 05 di ogni mese, tramite bonifico bancario o postale o Controparte_1
pagina 11 di 12 vaglia postale, la somma di euro 150,00 a titolo di assegno di separazione, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
dispone, inoltre che verserà a entro il 05 di ogni mese, Parte_1 Controparte_1 tramite bonifico bancario o postale, o vaglia postale, la somma di euro 800,00 a titolo di mantenimento della prole , , , rivalutabile annualmente Persona_1 Per_2 CP_2 sulla base degli indici ISTAT;
pone a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, ponendo la restante quota del 50% a carico della madre;
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n.
396/2000).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Compensa per le spese di lite,
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
Dott.ssa Enrica De Sire
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