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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/08/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 766/2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 766 del ruolo generale per l'anno 2023 promosso da
, (codice fiscale ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv Piero
Paciaroni ricorrente
Contro
, codice fiscale , nato a Controparte_1 C.F._1
Montecassiano (MC) il 22-7-1945, residente in [...]
Località Annunziata n. 26; , codice fiscale Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F._2 residente in [...] Località Annunziata n. 26, rappresentati e difesi dall'Avv Corrado Brancati
Resistenti
Conclusioni:
Pagina 1 per il ricorrente:
“Voglia la Corte di Appello in accoglimento del presente ricorso dichiarare che l'indennità di esproprio che compete ai convenuti ammonta a complessivi euro 6.750,00, come stabilito dal CTU, con vittoria di spese di causa. “.
Per i resistenti:
“In via preliminare: determini l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione;
Nel merito: Respinga il ricorso siccome infondato;
-E per l'effetto ordini il deposito delle somme come sopra determinate, presso la Cassa Depositi e Prestiti detratto quanto già depositato e corrisposto, ove sussista una differenza a favore degli espropriati;
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il
[...]
proponeva opposizione avverso la perizia di stima Parte_1 redatta dalla commissione di tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con la quale veniva determinata l'indennità di esproprio da corrispondersi in favore dei resistenti, proprietari di una piccola porzione di mq. 535 della particella 222 del
Foglio 27 del , oggetto di esproprio per la Parte_1 realizzazione dell'opera pubblica denominata “Pista ciclopedonale – tratto Loc. Fontanelle - Sambucheto”, nella somma complessiva di euro
15.100,00, perché ritenuta manifestamente eccessiva.
In particolare, deduceva:
- Di aver inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022-2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 21.12.2021 e successivi aggiornamenti, l'intervento per la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo e la Frazione di Sambucheto;
Pagina 2 - Di aver regolarmente seguito tutto l'iter amministrativo, determinando l'indennità di esproprio comunicata agli interessati in euro 3430.72, procedendo alla redazione dei verbali di costatazione ed immissione nel possesso delle aree oggetto di occupazione, le cui formalità sono state effettuate nei giorni 13,
14 e 15 marzo 2023.
- Che i resistenti hanno comunicato di non accettare l'indennità stabilita dal ed hanno richiesto di avvalersi, per la Pt_1 determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, del procedimento previsto dall'art. 21, comma 2 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, all'esito del quale è stata emessa la stima impugnata, non ritenuta corretta perché lontana dai reali valori di mercato che hanno i terreni agricoli della zona, anche in considerazione del fatto che non vi è stata alcuna diminuzione di valore dell'intera area residua, atteso che la stessa rimane pienamente servibile per la coltivazione
Si sono costituiti e , che hanno Parte_2 Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, per mancata emissione del decreto di esproprio;
nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la stima operata.
Espletata una CTU, le parti hanno svolto le rispettive argomentazioni difensive ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per il deposito di memorie difensive.
Va in primo luogo disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti, basata sul fatto che questo è stato proposto in assenza di decreto di esproprio.
Detta eccezione è infondata, atteso che, in data 3.5.2024, nel corso del giudizio, è intervenuto il decreto di esproprio definitivo.
Orbene, sul punto, va osservato che:
a) l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la
Pagina 3 pronuncia del decreto ablativo, il quale, segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante, nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo di cui all'art. 42
Cost., costituisce un'indefettibile condizione dell'azione suddetta per qualsiasi tipologia di espropriazione, risolvendosi in un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva (Cass., sez. un.,
4241/2004, 833/1999; 818/1999);
b) la pronuncia del decreto di espropriazione non si pone, infatti, quale presupposto processuale, cui sia subordinata l'esperibilità della domanda, ma si configura quale evento fattuale e, nel contempo, giuridico che condiziona il diritto all'indennità; per cui, seppure insussistente al momento della proposizione della domanda, consente
(e, nel contempo, impone) al giudice di esaminare il merito della controversia se, al tempo della decisione, risulta essersi verificato
(Cass. 1504/1993; 8555/1994; 1626/1996; 746/1999; 9382/1999;
12408/2006);
Ciò premesso, si osserva che, nella fattispecie in esame, sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze di fatto, verificate dal CTU in base alla documentazione prodotta:
- il terreno che è stato acquisito dal Comune con il Decreto di esproprio, ha una estensione pari a mq. 893 (erroneamente indicati nel decreto di esproprio in mq 428) e faceva parte di un'area più ampia di complessivi mq 14.880 (a tal fine, è stato effettuato un frazionamento della Part. 222, che, tra le altre, ha generato la Particella 527 F. 27 di mq 893);
- al momento dell'immissione in possesso (avvenuta il 13.3.2023, come da relativo verbale), la superficie occupata temporaneamente era pari a mq 1.515 (mq 535 da espropriare + mq 980 da occupare temporaneamente= mq1.515);
Pagina 4 - l'area residua di proprietà dei resistenti, dopo l'esproprio, è pari a mq 13.987 (mq 14.880-mq 893);
- l'area, al momento dell'emissione del Decreto di esproprio, risulta ricadente all'interno dello Strumento urbanistico vigente, PRG adeguato al PPAR che destina l'area a Zona Agricola Normale “EN” regolamentata dall'art. 27 delle NTA, e, quindi, si tratta di zona agricola, inedificabile, ricadente, tra l'altro, in fascia di rispetto stradale.
Orbene, il ctu nominato, alle cui valutazioni, in assenza peraltro di contestazioni da parte di entrambe le parti, il collegio intende far riferimento, ha correttamente operato la stima dell'area secondo quanto previsto dall'art 40 del DPR 327/01, applicando, trattandosi di esproprio parziale di bene unitario, i dettami dell'art. 33, comma 1, del citato T.U. e, confrontando i prezzi di altri beni oggetto di compravendita aventi caratteristiche simili a quello da stimare, Parte mediato con i (Valori Agricoli Medi) per l'anno 2022 della provincia di Macerata, ha stabilito l'importo di stima unitario di €/mq2,98, con la conseguenza che il valore venale dell'area espropriata sarà quindi: mq 893x €/mq 2,98= €2.661,14
A questo valore vanno aggiunti i soprassuoli, che sono stati individuati, al momento dell'occupazione, in n. 02 piante di ulivo, valutati a corpo in complessivi €. 700,00 che le parti hanno concordemente ritenuto corretto.
Quanto all'indennità per occupazione temporanea ed occupazione d'urgenza, che i resistenti lamentano non essere stata conteggiata dal
CTU, deve osservarsi che, premesso che l'occupazione d'urgenza si ha tutte le volte in cui l'ente espropriante entra nel possesso dei beni prima dell'emanazione del decreto di esproprio e, quindi, prima di diventarne proprietario, mentre l'occupazione temporanea si ha in relazione a quelle aree che sono occupate solo momentaneamente dall'ente espropriante e che, quindi, verranno restituite al proprietario
Pagina 5 al termine dei lavori, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'indennità di occupazione d'urgenza come calcolata dal ctu non si appalesa corretta dal momento che prende come riferimento 1515 mq a fronte degli 980 mq oggetto di occupazione temporanea come risultanti dal verbale di immissione in possesso.
Ne discende che, essendo pacifico il diritto dei resistenti all'indennità di occupazione temporanea per un periodo di 1 anno e 2 mesi
(l'occupazione è avvenuta in data 13/03/2023 ed il decreto di esproprio
è stato emesso in data 03/05/2024) che deve essere stimata in base ai criteri stabiliti dall'art. 49 T.U. espropri, in complessivi €. 283.93
(assumendo come valore unitario, già determinato per l'area, di €/mq
2,98, si ha che il valore dell'area occupata temporaneamente è: mq 980 x €/mq 2,98= €2920.40
Per cui l'indennizzo per occupazione temporanea è di:
(€2920.40/12) x1 anno+(2920.40/12)/12)x2 mesi= €283.93
Quanto all'occupazione d'urgenza, da calcolarsi sempre con riferimento ai criteri dui cui all'art 50 dpr 327/2001 per l'area espropriata pari a mq 893, va premesso che il periodo da tenere in considerazione– in base ai principi affermati dalla Suprema Corte - tenuto conto del fatto che detta indennità “essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati” (Cass. civ. n. 32415/2019; Cass. civ.
n. 13203/2020) è proprio quello del deposito dell'indennità di esproprio.
Ne discende che, nel caso in esame, l'indennità di occupazione di urgenza fino alla data odierna, luglio 2025, ammonta ad euro 1054.58
Mq 893x 2.98 =2661.14
Pagina 6 (2661.14/12)/12)x52 mesi= €960.96
a cui va aggiunta l'ulteriore somma di euro 18.48 per ogni mese a partire da agosto 2025 e sino alla data dell'effettivo pagamento della indennità, da individuare nella data di deposito dell'importo presso la
Cassa Depositi e Prestiti.
A ciò deve aggiungersi che, essendo stata espropriata solo una parte della Particella 222, in base al citato art. 33 del T.U. espropri deve essere riconosciuto agli espropriati un indennizzo pari alla perdita di valore dell'area non espropriata, che sicuramente si è verificato per effetto della presenza della pista ciclabile, perdita di valore che il ctu, senza contestazione sul punto delle parti, ha determinato in misura del
6,5%, con la conseguenza che l'indennizzo che può essere riconosciuto
è quantificabile in euro 2.797,40 (considerando che la superficie della
Particella 222 che rimane di proprietà di è stata Parte_4 individuata in mq 13.987, il valore prima dell'esproprio era: mq 13.987
x €/mq 2.98= €41.681,26 Mentre dopo l'esproprio il valore diviene: mq 13.987 x €/mq 2.78= €38.883,86Da cui la perdita di valore risulterà: €41.681,26-€38.883,86= €2.797,40)
Gli aspetti delineati, in mancanza di contestazioni tra le parti, non richiedono ulteriori argomentazioni e possono essere tenuti in considerazione ai fini della decisione.
Di conseguenza, in base alle risultanze della CTU, la complessiva (ed unica) indennità di esproprio- che riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo (Cass. civ. n. 15696/2018) – va riconosciuta nella misura di €. 7403.43 a cui va aggiunta l'ulteriore somma di euro 18.48 per ogni mese a partire da agosto 2025 e sino alla data dell'effettivo pagamento della indennità, da individuare nella data di deposito dell'importo presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Pagina 7 Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione temporanea dall'ente espropriante presso la Cassa DD.PP. dalla data del decreto di esproprio fino alla data del pagamento.
Sulla somma dovuta a titolo di indennità occupazione di urgenza sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni anno, sull'importo maturato in detto anno, dalla data di immissione in possesso fino al pagamento, limitatamente alla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate.
In merito alle spese di lite, la reciproca soccombenza rispetto ai valori rispettivamente prospettati dalle parti e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione, legittimano la regolamentazione degli oneri in questione in termini di integrale compensazione, apparendo opportuno rilevare come la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale della domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (tra le altre, Cass. civ. n. 21684/2013).
Pone le spese di ctu, liquidate con autonomo decreto, a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte determina l'indennità spettante a e Controparte_1 [...]
in euro €. 7403.43 a cui va aggiunta l'ulteriore somma di Parte_2 euro 18.48 per ogni mese a partire da agosto 2025 e sino alla data dell'effettivo pagamento della indennità, da individuare nella data di
Pagina 8 deposito dell'importo presso la Cassa Depositi e Prestiti oltre agli interessi al tasso legale come da parte motiva.
dispone che la differenza risultante sia depositata presso la Cassa
Deposti e Prestiti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali,
Pone le spese di ctu, liquidate con autonomo decreto, a carico solidale di tutte le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr. ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
Pagina 9
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere rel. esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 766 del ruolo generale per l'anno 2023 promosso da
, (codice fiscale ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv Piero
Paciaroni ricorrente
Contro
, codice fiscale , nato a Controparte_1 C.F._1
Montecassiano (MC) il 22-7-1945, residente in [...]
Località Annunziata n. 26; , codice fiscale Parte_2
, nata a [...] il [...], C.F._2 residente in [...] Località Annunziata n. 26, rappresentati e difesi dall'Avv Corrado Brancati
Resistenti
Conclusioni:
Pagina 1 per il ricorrente:
“Voglia la Corte di Appello in accoglimento del presente ricorso dichiarare che l'indennità di esproprio che compete ai convenuti ammonta a complessivi euro 6.750,00, come stabilito dal CTU, con vittoria di spese di causa. “.
Per i resistenti:
“In via preliminare: determini l'inammissibilità/improcedibilità dell'opposizione;
Nel merito: Respinga il ricorso siccome infondato;
-E per l'effetto ordini il deposito delle somme come sopra determinate, presso la Cassa Depositi e Prestiti detratto quanto già depositato e corrisposto, ove sussista una differenza a favore degli espropriati;
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., il
[...]
proponeva opposizione avverso la perizia di stima Parte_1 redatta dalla commissione di tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 comma 2 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, con la quale veniva determinata l'indennità di esproprio da corrispondersi in favore dei resistenti, proprietari di una piccola porzione di mq. 535 della particella 222 del
Foglio 27 del , oggetto di esproprio per la Parte_1 realizzazione dell'opera pubblica denominata “Pista ciclopedonale – tratto Loc. Fontanelle - Sambucheto”, nella somma complessiva di euro
15.100,00, perché ritenuta manifestamente eccessiva.
In particolare, deduceva:
- Di aver inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2022-2024, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 21.12.2021 e successivi aggiornamenti, l'intervento per la realizzazione di una pista ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo e la Frazione di Sambucheto;
Pagina 2 - Di aver regolarmente seguito tutto l'iter amministrativo, determinando l'indennità di esproprio comunicata agli interessati in euro 3430.72, procedendo alla redazione dei verbali di costatazione ed immissione nel possesso delle aree oggetto di occupazione, le cui formalità sono state effettuate nei giorni 13,
14 e 15 marzo 2023.
- Che i resistenti hanno comunicato di non accettare l'indennità stabilita dal ed hanno richiesto di avvalersi, per la Pt_1 determinazione dell'indennità definitiva di esproprio, del procedimento previsto dall'art. 21, comma 2 del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, all'esito del quale è stata emessa la stima impugnata, non ritenuta corretta perché lontana dai reali valori di mercato che hanno i terreni agricoli della zona, anche in considerazione del fatto che non vi è stata alcuna diminuzione di valore dell'intera area residua, atteso che la stessa rimane pienamente servibile per la coltivazione
Si sono costituiti e , che hanno Parte_2 Controparte_1 eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione, per mancata emissione del decreto di esproprio;
nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo corretta la stima operata.
Espletata una CTU, le parti hanno svolto le rispettive argomentazioni difensive ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termini per il deposito di memorie difensive.
Va in primo luogo disattesa la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti, basata sul fatto che questo è stato proposto in assenza di decreto di esproprio.
Detta eccezione è infondata, atteso che, in data 3.5.2024, nel corso del giudizio, è intervenuto il decreto di esproprio definitivo.
Orbene, sul punto, va osservato che:
a) l'azione di determinazione dell'indennità di esproprio trova causa nella procedura espropriativa ritualmente definita mediante la
Pagina 3 pronuncia del decreto ablativo, il quale, segnando il momento del trasferimento della proprietà dell'immobile a titolo originario dall'espropriato all'ente espropriante, nonché della sostituzione del diritto reale del primo in diritto al giusto indennizzo di cui all'art. 42
Cost., costituisce un'indefettibile condizione dell'azione suddetta per qualsiasi tipologia di espropriazione, risolvendosi in un fatto indispensabile per integrarne la fattispecie costitutiva (Cass., sez. un.,
4241/2004, 833/1999; 818/1999);
b) la pronuncia del decreto di espropriazione non si pone, infatti, quale presupposto processuale, cui sia subordinata l'esperibilità della domanda, ma si configura quale evento fattuale e, nel contempo, giuridico che condiziona il diritto all'indennità; per cui, seppure insussistente al momento della proposizione della domanda, consente
(e, nel contempo, impone) al giudice di esaminare il merito della controversia se, al tempo della decisione, risulta essersi verificato
(Cass. 1504/1993; 8555/1994; 1626/1996; 746/1999; 9382/1999;
12408/2006);
Ciò premesso, si osserva che, nella fattispecie in esame, sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze di fatto, verificate dal CTU in base alla documentazione prodotta:
- il terreno che è stato acquisito dal Comune con il Decreto di esproprio, ha una estensione pari a mq. 893 (erroneamente indicati nel decreto di esproprio in mq 428) e faceva parte di un'area più ampia di complessivi mq 14.880 (a tal fine, è stato effettuato un frazionamento della Part. 222, che, tra le altre, ha generato la Particella 527 F. 27 di mq 893);
- al momento dell'immissione in possesso (avvenuta il 13.3.2023, come da relativo verbale), la superficie occupata temporaneamente era pari a mq 1.515 (mq 535 da espropriare + mq 980 da occupare temporaneamente= mq1.515);
Pagina 4 - l'area residua di proprietà dei resistenti, dopo l'esproprio, è pari a mq 13.987 (mq 14.880-mq 893);
- l'area, al momento dell'emissione del Decreto di esproprio, risulta ricadente all'interno dello Strumento urbanistico vigente, PRG adeguato al PPAR che destina l'area a Zona Agricola Normale “EN” regolamentata dall'art. 27 delle NTA, e, quindi, si tratta di zona agricola, inedificabile, ricadente, tra l'altro, in fascia di rispetto stradale.
Orbene, il ctu nominato, alle cui valutazioni, in assenza peraltro di contestazioni da parte di entrambe le parti, il collegio intende far riferimento, ha correttamente operato la stima dell'area secondo quanto previsto dall'art 40 del DPR 327/01, applicando, trattandosi di esproprio parziale di bene unitario, i dettami dell'art. 33, comma 1, del citato T.U. e, confrontando i prezzi di altri beni oggetto di compravendita aventi caratteristiche simili a quello da stimare, Parte mediato con i (Valori Agricoli Medi) per l'anno 2022 della provincia di Macerata, ha stabilito l'importo di stima unitario di €/mq2,98, con la conseguenza che il valore venale dell'area espropriata sarà quindi: mq 893x €/mq 2,98= €2.661,14
A questo valore vanno aggiunti i soprassuoli, che sono stati individuati, al momento dell'occupazione, in n. 02 piante di ulivo, valutati a corpo in complessivi €. 700,00 che le parti hanno concordemente ritenuto corretto.
Quanto all'indennità per occupazione temporanea ed occupazione d'urgenza, che i resistenti lamentano non essere stata conteggiata dal
CTU, deve osservarsi che, premesso che l'occupazione d'urgenza si ha tutte le volte in cui l'ente espropriante entra nel possesso dei beni prima dell'emanazione del decreto di esproprio e, quindi, prima di diventarne proprietario, mentre l'occupazione temporanea si ha in relazione a quelle aree che sono occupate solo momentaneamente dall'ente espropriante e che, quindi, verranno restituite al proprietario
Pagina 5 al termine dei lavori, deve osservarsi che, nel caso in esame, l'indennità di occupazione d'urgenza come calcolata dal ctu non si appalesa corretta dal momento che prende come riferimento 1515 mq a fronte degli 980 mq oggetto di occupazione temporanea come risultanti dal verbale di immissione in possesso.
Ne discende che, essendo pacifico il diritto dei resistenti all'indennità di occupazione temporanea per un periodo di 1 anno e 2 mesi
(l'occupazione è avvenuta in data 13/03/2023 ed il decreto di esproprio
è stato emesso in data 03/05/2024) che deve essere stimata in base ai criteri stabiliti dall'art. 49 T.U. espropri, in complessivi €. 283.93
(assumendo come valore unitario, già determinato per l'area, di €/mq
2,98, si ha che il valore dell'area occupata temporaneamente è: mq 980 x €/mq 2,98= €2920.40
Per cui l'indennizzo per occupazione temporanea è di:
(€2920.40/12) x1 anno+(2920.40/12)/12)x2 mesi= €283.93
Quanto all'occupazione d'urgenza, da calcolarsi sempre con riferimento ai criteri dui cui all'art 50 dpr 327/2001 per l'area espropriata pari a mq 893, va premesso che il periodo da tenere in considerazione– in base ai principi affermati dalla Suprema Corte - tenuto conto del fatto che detta indennità “essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati” (Cass. civ. n. 32415/2019; Cass. civ.
n. 13203/2020) è proprio quello del deposito dell'indennità di esproprio.
Ne discende che, nel caso in esame, l'indennità di occupazione di urgenza fino alla data odierna, luglio 2025, ammonta ad euro 1054.58
Mq 893x 2.98 =2661.14
Pagina 6 (2661.14/12)/12)x52 mesi= €960.96
a cui va aggiunta l'ulteriore somma di euro 18.48 per ogni mese a partire da agosto 2025 e sino alla data dell'effettivo pagamento della indennità, da individuare nella data di deposito dell'importo presso la
Cassa Depositi e Prestiti.
A ciò deve aggiungersi che, essendo stata espropriata solo una parte della Particella 222, in base al citato art. 33 del T.U. espropri deve essere riconosciuto agli espropriati un indennizzo pari alla perdita di valore dell'area non espropriata, che sicuramente si è verificato per effetto della presenza della pista ciclabile, perdita di valore che il ctu, senza contestazione sul punto delle parti, ha determinato in misura del
6,5%, con la conseguenza che l'indennizzo che può essere riconosciuto
è quantificabile in euro 2.797,40 (considerando che la superficie della
Particella 222 che rimane di proprietà di è stata Parte_4 individuata in mq 13.987, il valore prima dell'esproprio era: mq 13.987
x €/mq 2.98= €41.681,26 Mentre dopo l'esproprio il valore diviene: mq 13.987 x €/mq 2.78= €38.883,86Da cui la perdita di valore risulterà: €41.681,26-€38.883,86= €2.797,40)
Gli aspetti delineati, in mancanza di contestazioni tra le parti, non richiedono ulteriori argomentazioni e possono essere tenuti in considerazione ai fini della decisione.
Di conseguenza, in base alle risultanze della CTU, la complessiva (ed unica) indennità di esproprio- che riguarda l'intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo, ivi compresa la perdita di valore della porzione rimanente derivata dalla parziale ablazione del fondo (Cass. civ. n. 15696/2018) – va riconosciuta nella misura di €. 7403.43 a cui va aggiunta l'ulteriore somma di euro 18.48 per ogni mese a partire da agosto 2025 e sino alla data dell'effettivo pagamento della indennità, da individuare nella data di deposito dell'importo presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Pagina 7 Sono inoltre dovuti gli interessi legali sulla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione temporanea dall'ente espropriante presso la Cassa DD.PP. dalla data del decreto di esproprio fino alla data del pagamento.
Sulla somma dovuta a titolo di indennità occupazione di urgenza sono dovuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni anno, sull'importo maturato in detto anno, dalla data di immissione in possesso fino al pagamento, limitatamente alla differenza tra le somme così come complessivamente riconosciute e quelle già versate.
In merito alle spese di lite, la reciproca soccombenza rispetto ai valori rispettivamente prospettati dalle parti e la presenza di obiettive difficoltà di determinazione delle indennità in questione, legittimano la regolamentazione degli oneri in questione in termini di integrale compensazione, apparendo opportuno rilevare come la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale della domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (tra le altre, Cass. civ. n. 21684/2013).
Pone le spese di ctu, liquidate con autonomo decreto, a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte determina l'indennità spettante a e Controparte_1 [...]
in euro €. 7403.43 a cui va aggiunta l'ulteriore somma di Parte_2 euro 18.48 per ogni mese a partire da agosto 2025 e sino alla data dell'effettivo pagamento della indennità, da individuare nella data di
Pagina 8 deposito dell'importo presso la Cassa Depositi e Prestiti oltre agli interessi al tasso legale come da parte motiva.
dispone che la differenza risultante sia depositata presso la Cassa
Deposti e Prestiti;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali,
Pone le spese di ctu, liquidate con autonomo decreto, a carico solidale di tutte le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dr. ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico
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