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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.2.2025, ha pronunciato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3894/2022 R.Gen. vertente
T R A
(nato a [...] – RM – il 13.2.1993), elettivamente Parte_1
domiciliata in Tivoli, via Inversata 19/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Viviana
D'Amico e Alessia Molinari in virtù di delega in atti ricorrente
E semplificata, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore
convenuto contumace
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessia Manno, giusta procura generale in atti litiscorte necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che ha lavorato alle Parte_1
dipendenze della semplificata dal 4.11.2020 al Controparte_1
24.1.2022, contratto di apprendistato professionalizzante recante un orario di lavoro full-time e l'inquadramento nel VII livello del Ccnl Commercio (cfr. comunicazioni
1 al centro per l'impiego, lettera di risoluzione del rapporto, contratto di assunzione, modulo dimissioni e cedolini paga in atti).
Il ha sostenuto di non aver ricevuto alcuna formazione e di non Pt_1
essere mai stata affiancata da un tutor nello svolgimento della prestazione lavorativa, aggiungendo che, per l'intero periodo lavorativo, avrebbe osservato mansioni di commesso riconducibili al superiore V livello del citato Ccnl.
Denunciata la nullità del contratto di apprendistato e dedotto di non aver percepito la retribuzione dovuta per la qualità e quantità del lavoro prestato, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare
(previa, ove occorra, la declaratoria di illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia del contratto di apprendistato professionalizzante) che è intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la parte convenuta dal 04.11.2020 al
24.01.2022;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al livello 5° del CCNL Commercio-Terziario per l'intera durata del rapporto;
3. Condannare il in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Parte_1
della complessiva somma di € 8.699,12 dovuta per i titoli di cui in narrativa o della somma maggiore o minore che sarà determinata dal Giudice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per i titoli di cui in premessa e comunque ex artt. 36
Cost. e 2099 cod. civ.;
4. Condannare altresì parte convenuta indicato in epigrafe al versamento all' dei contributi previdenziali dovuti in riferimento all'attività lavorativa CP_2
svolta;
Rivalutazione ed interessi come per legge ex art. 429 c.p.c.”.
La nonostante la ritualità della notifica del Controparte_3
ricorso, è rimasta contumace.
Con provvedimento emesso all'udienza del 28.2.2023, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in relazione alla domanda CP_2
2 concernente la condanna del datore di lavoro al versamento di maggiori contributi previdenziali.
L' si è costituito in giudizio deducendo che, qualora venga accertato il CP_2
diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle rivendicate differenze retributive, parte convenuta dovrebbe essere condannata al pagamento della contribuzione dovuta nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il giudizio è stato istruito mediante l'espletamento dell'interrogatorio formale della convenuta (che è andato deserto) e l'escussione due testimoni di parte ricorrente.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene pertanto decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente ha sostenuto che, sebbene fosse stata assunta mediante un contratto di apprendistato, il datore di lavoro non avrebbe mai predisposto un piano formativo e non avrebbe in concreto impartito alcun tipo di formazione, né assegnato un tutor.
Orbene, deve rammentarsi che, in tema di contratto di formazione e lavoro,
l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza (cfr. Cass. n. 1324 del 2015).
Invero, lo scopo del contratto di apprendistato è quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità. Il datore di lavoro, nel realizzare il programma di formazione, può alternare la fase teorica con la fase
3 pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa. Tale discrezionalità non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali.
Dunque, il datore di lavoro, oltre alle normali obbligazioni connesse al rapporto di lavoro (corresponsione della retribuzione, ecc.), deve adempiere a quelle inerenti alla formazione, ossia redigere il piano formativo individuale per iscritto, individuare un tutor o referente aziendale, registrare la formazione sul libretto dell'apprendista e – soprattutto - garantire lo svolgimento della formazione da parte dell'apprendista.
A tale proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, nel contratto di apprendistato, il dato essenziale è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all'attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica (Cass. n. 14754 del
2014).
Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, spetta al datore di lavoro dimostrare di avere adempiuto le obbligazioni a suo carico, non soltanto di natura retributiva bensì anche di natura formativa;
insomma è il datore di lavoro che deve dimostrare il requisito essenziale dell'apprendistato, cioè l'insegnamento professionale impartito al lavoratore apprendista, allo scopo di farlo diventare qualificato (cfr., Cass. n. 16571 del 2018).
Nel caso di specie, la ricorrente ha compiutamente indicato l'inadempimento del datore di lavoro rispetto alla sua obbligazione di fornirle una adeguata formazione professionale.
A fronte di tale specifica allegazione, sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali a suo carico.
4 Tuttavia, tale onere non è stato concretamente assolto, stante la contumacia della società convenuta.
Ad ogni modo, dalle risultanze processuali non è emerso che il lavoratore avesse svolto attività formativa sia teorica che pratica e, infatti, i testi ascoltati hanno decisamente escluso che la società convenuta avesse provveduto alla formazione del il quale ha ricevuto istruzioni lavorative impartite dal Pt_1
datore di lavoro nell'ordinaria dinamica di un rapporto di lavoro subordinato.
In base a quanto esposto, deve affermarsi che l'assenza di attività formativa rivolta in favore del ricorrente e tale inadempimento riveste carattere di particolare gravità, poiché la formazione è stata inesistente.
Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve essere dichiarata la nullità del contratto di apprendistato intercorso tra le parti, difettando la prova, che incombeva sul datore di lavoro della sussistenza di tutti i presupposti per il regolare svolgimento del rapporto di apprendistato.
Deve ritenersi pertanto essere intercorso tra le parti un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 4.11.2020 al 24.1.2022 (data di cessazione del rapporto) con inquadramento al V livello del CCNL Commercio.
Ed invero i due testi citati hanno confermato che il ha lavorato presso Pt_1
il minimarket di Vicovaro occupandosi delle attività inerenti alla gestione del magazzino, quali scarico merce, gestione degli ordini e sistemazione degli scaffali.
Tra l'altro, ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati si traggono dalla mancata risposta del legale rappresentante della società convenuta all'interrogatorio formale (regolarmente notificatogli).
Infatti, l'art. 232 cod. proc. civ., pur non ricollegando, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, riconosce tuttavia al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti, in presenza di ulteriori elementi probatori (cfr. Cass. n. 12487 del 2020), ravvisabili – nella specie – nelle esaustive appena analizzate dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi.
5 Orbene, le mansioni sopra descritte sono riconducibili al V livello del Ccnl
Commercio Terziario che ricomprende i “lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, quali – tra gli altri – “l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci..”.
Spettano quindi al ricorrente le differenze retributive conseguenti alla trasformazione del rapporto di apprendistato in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a far data dall'assunzione e sino alla cessazione del rapporto.
Per il calcolo di tali differenze possono essere presi in considerazione, i conteggi di parte ricorrente, che sono stati elaborati sulla base del suddetto inquadramento e includendo le voci retributive costituite dalla retribuzione ordinaria mensile, dalla tredicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, festività e tfr.
Ebbene, le differenze retributive dovute al ricorrente, tenendo conto di quanto percepito dalla lavoratrice in costanza di rapporto come dalla stesso, ammontano complessivamente ad euro 8.699,12.
La convenuta va condannata, pertanto, al pagamento, in favore del ricorrente, della suddetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge.
Segue la condanna della convenuta alla regolarizzazione della posizione previdenziale in relazione accertate differenze retributive (ove non ancora prescritti i contributi dovuti).
In applicazione del principio della soccombenza, la società convenuta va condannata alla rifusione, in favore degli avvocati di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, seppur tenendo conto della non particolare complessità della controversia.
Il recente orientamento giurisprudenziale sull'esistenza di un litisconsorzio con gli Istituti previdenziali impone la compensazione delle spese processuali tra le
6 parti originarie e l' anche tenuto conto della marginalità della posizione di CP_2
quest'ultimo.
P.Q.M.
- dichiara che tra e Parte_1 Controparte_3
intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato dal 4.11.2020 al 24.1.2022 con inquadramento del lavoratore nel V livello del Ccnl Commercio Terziario e servizi;
- condanna la al pagamento in favore del Controparte_3
ricorrente della somma di € 8.699,12, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna la società convenuta a versare agli enti previdenziali i contributi dovuti, ove non ancora prescritti, in relazione alle accertate differenze retributive;
- condanna la convenuta a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 2.697,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché al rimborso del contributo unificato versato (euro
118,50);
- compensa interamente le spese processuali tra la parte convenuta e l'
[...]
CP_4 CP_2
Tivoli, 20.2.2025.
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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