Trib. Sondrio, sentenza 25/01/2025, n. 27
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Sentenza 25 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice Caterina Romiti del Tribunale di Sondrio, riguarda una controversia tra una società immobiliare e una banca in merito alla restrizione di ipoteca. L'attrice ha richiesto la dichiarazione che il valore degli immobili gravati da ipoteca eccedeva il credito vantato dalla banca, chiedendo quindi la restrizione dell'ipoteca e il risarcimento di danni per un importo di € 25.000,00. Inoltre, ha chiesto l'annullamento o la riduzione di precedenti ordinanze del Tribunale di Milano. La convenuta ha contestato le domande, eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza delle pretese risarcitorie.

Il Giudice ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il credito era stato ceduto a un'altra società prima dell'introduzione del giudizio, rendendo quindi inammissibili le domande di modifica delle ordinanze cautelari. Ha argomentato che la legittimazione si determina al momento dell'introduzione del giudizio e che l'attrice non aveva insistito nel chiamare in causa la cessionaria. Pertanto, ha rigettato le domande dell'attrice e condannato quest'ultima al rimborso delle spese legali della parte convenuta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Sondrio, sentenza 25/01/2025, n. 27
    Giurisdizione : Trib. Sondrio
    Numero : 27
    Data del deposito : 25 gennaio 2025

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