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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 25/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARIELLO LUIGI (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via S. C.F._1
Vittore al Teatro n. 3
ATTORE/I contro
Controparte_1
, “ (C.F.
[...] Controparte_1 Controparte_2
), ora C.F. , con il P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. MAIROV MAXIMILIAN (C.F. ) e C.F._2
dell'avv. GIOMI GIORGIA LORENZA ( ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso il loro studio in VIA LORENZO MASCHERONI, 5 20123 MILANO
CONVENUTO/I
Oggetto: restrizione di ipoteca
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“voglia l'adito ed intestato Tribunale di Sondrio, così giudicare:
– DICHIARARE che il valore dei beni su cui è stata iscritta l'ipoteca del 23/09/2020 al
n. 12 di presentazione (Reg. Gen. 17311; Reg. Part. 2781) a favore della
[...]
, oggi unitamente all'ipoteca di primo Controparte_1 Controparte_4
grado in data 30/07/2020 al n. 68 di presentazione, eccedano di un quinto ovvero di un terzo il credito vantato dal , nei Controparte_1 Controparte_4
confronti di e, per l'effetto, ORDINARE alla la restrizione dell'ipoteca Pt_1 CP_1
con dispensa da ogni responsabilità del Conservatore del registro immobiliare onerato dell'ordine e con ogni spesa da addebitare all'onerato;
- ACCERTARE che il comportamento della , oggi Controparte_1 [...]
sia al momento della iscrizione delle due ipoteche che nel resistere Controparte_4
nei giudizi cautelari instaurati dalla abbia causato a quest'ultima società un Pt_1
danno ingiusto e, per l'effetto, CONDANNARE la al risarcimento di tale danno CP_1
quantificato in € 25.000,00 o nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche rimettendone al Giudice la determinazione in via equitativa;
- ANNULLARE o RIDURRE perché erronee o manifestamente sproporzionate le condanne contenute sia nell'ordinanza emessa dal Tribunale monocratico di Milano,
Giudice dr. Antonio S. Stefani, nel procedimento n. 9598/2021 RG dell'11.03.2021 che quella emessa dal Collegio del Tribunale di Milano, Giudice relatore dr.ssa Ambra
Carla Tombesi, nel procedimento n. 15113/2021 RG del 5.05.2021;
– CONDANNARE la , oggi Controparte_1 Controparte_4
al rimborso delle spese a favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”
Per parte convenuta: pagina 2 di 7 “Voglia il Tribunale adito così giudicare:
NEL MERITO: respingere le domande avanzate da parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir accertare che il valore dei beni sui cui sono state iscritte le Controparte_1
ipoteche del 30.07.2020 e del 23.09.2020 eccede un quinto ovvero un terzo del credito vantato da nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, ordinare Controparte_1
alla BA convenuta la restrizione dell'ipoteca e sentirla condannare al risarcimento del danno patito, quantificato in € 25.000,00, nonché per sentir annullare o ridurre le condanne contenute nell'ordinanza 11.03.2021 (R.G. 9598/2021) e nell'ordinanza collegiale 05.05.2021 (R.G. 15113/2021) del Tribunale di Milano.
1.1 Parte attrice esponeva di essere proprietaria di un complesso immobiliare in Vicenza, via Alberi, n. 10 e n. 6, consistente in un fabbricato composto da 25 unità residenziali e di essere venuta a conoscenza che esso era gravato, oltre che da ipoteca volontaria iscritta il 22.06.2009 in favore di BA SA (relativamente alla quale residuava un debito di € 389.344,00), anche da ipoteca del 23.09.2020 in favore di
[...]
Inoltre, era emerso che quest'ultimo istituto di credito aveva iscritto Controparte_1
ipoteca in data 30.07.2020 anche su altro immobile di proprietà dell'attrice sito in
Milano. Entrambe le iscrizioni (effettuate per la complessiva somma di € 162.661,72) risultavano essere state eseguite in forza di decreto ingiuntivo del 09.12.2019 emesso dal
Tribunale di Sondrio per € 122.661,73 oltre interessi e spese, a fronte di un valore degli immobili ipotecati stimato in € 1.722.100,00 come da perizia tecnica di parte. rappresentava, dunque, di aver domandato la restrizione dell'ipoteca Parte_2
pagina 3 di 7 avanti al Tribunale di Milano, che però aveva rigettato il ricorso cautelare (R.G.
9598/2021) e poi, in sede di successivo reclamo (R.G. 15113/2021), aveva dichiarato la propria incompetenza. Pertanto, aveva riassunto il procedimento cautelare Parte_1
avanti all'intestato Tribunale (R.G. 950/2021) che, con ordinanza 11.11.2021, aveva totalmente accolto le domande di parte ricorrente, ordinando a Controparte_1
di prestare il consenso alla restrizione dell'ipoteca. evidenziava altresì di aver sofferto dei danni a cagione dell'indebita Parte_3
iscrizione di un'ipoteca così ampia da parte di avendo dovuto Controparte_1
differire la vendita di uno degli appartamenti (per il quale era già stato stipulato contratto preliminare con l'inquilina alla quale – per non perdere l'affare – Controparte_5
era stato riconosciuto di poter imputare i canoni ad anticipo del prezzo) ed essendosi trovata costretta, per onorare i pagamenti del mutuo contratto per la costruzione dell'intero fabbricato, ad accedere ad un ulteriore finanziamento esterno, con conseguenti oneri. Lamentava, altresì, di aver perso numerose possibilità di vendita degli appartamenti in Vicenza, non avendo potuto coltivare le manifestazioni di interesse ricevute.
1.4 Richiamato il dettato dell'art. 2874 c.c., secondo cui le ipoteche “devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta”, Parte_1
domandava, ai sensi dell'art. 2872 co. 1 c.c., di restringere l'ipoteca al solo immobile di
Milano, comunque di valore ampiamente superiore rispetto al credito vantato dalla
Chiedeva, inoltre, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti, CP_1
nonché ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., avendo resistito nel giudizio cautelare con malafede o colpa grave.
2. Con comparsa di risposta depositata il 21.04.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese. Controparte_1
pagina 4 di 7 2.1 In via preliminare, ella eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del fatto che il credito per il quale l'ipoteca era stata iscritta era stato oggetto di cessione, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta in data 03.12.2021, in favore di Controparte_6
La BA deduceva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di modifica delle ordinanze cautelari del Tribunale di Milano.
2.2 Nel merito, contestava le risultanze della relazione di parte prodotta, che peraltro aveva ad oggetto la stima del valore di mercato e non il valore cauzionale o il presumibile valore di realizzo in sede esecutiva, da accertarsi mediante apposita indagine tecnica.
Quanto alle richieste risarcitorie, evidenziava di aver spontaneamente ottemperato all'ordinanza del Tribunale di Sondrio e che comunque alcun danno era stato documentato da controparte, non essendo agli atti né il contratto di locazione dell'appartamento né la documentazione relativa al finanziamento, peraltro ottenuto dal socio di maggioranza e quindi naturalmente privo di oneri.
3. Alla prima udienza del 11.05.2022, la convenuta dava atto dell'intervenuta fusione di in mentre l'attrice domandava di Controparte_1 Controparte_4
essere autorizzata a chiamare in causa Il Giudice dott. Michele Posio, Controparte_6
tuttavia, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, le parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che si teneva il 19.06.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti si limitavano al deposito delle comparse conclusionali.
4. Quanto alle domande relative alla modifica delle ordinanze rese dal Tribunale di
Milano in sede cautelare, esse devono essere dichiarate inammissibili, non avendo l'intestato Tribunale alcun potere di incidere su un altro procedimento, peraltro già pagina 5 di 7 concluso, ed essendo rimessa ogni censura ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
5. Deve, poi, essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
(ora , atteso che la cessione del Controparte_1 Controparte_4
credito e delle relative garanzie a non è contestata ed è avvenuta Controparte_6
pacificamente in data anteriore all'introduzione del presente giudizio.
5.1 Appare privo di pregio il rilievo per cui la fase di cognizione è stata preceduta da una fase cautelare intentata nei confronti di (all'epoca titolare del Controparte_1
credito). Infatti, la legittimazione si determina nel momento di introduzione del giudizio, che nel caso di specie è quello di merito. Del resto, nulla avrebbe impedito all'attrice di coinvolgere nella causa, pur avendo svolto la fase cautelare nei confronti Controparte_6
della sola cedente.
Sul punto, occorre notare che, sebbene parte attrice abbia richiesto in prima udienza di essere autorizzata a chiamare in causa la cessionaria, ella non ha insistito in tal senso negli atti successivi né in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi pertanto ritenere rinunciata l'istanza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione della fase di trattazione in ragione dell'assenza di attività istruttoria.
6.1 Deve, infine, ritenersi assorbita la domanda di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande attoree di modifica delle ordinanze del Tribunale di
Milano; pagina 6 di 7 dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a (ora Controparte_1
e, per l'effetto, Controparte_4
rigetta le rimanenti domande attoree;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.237,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
25/01/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARIELLO LUIGI (C.F. Parte_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via S. C.F._1
Vittore al Teatro n. 3
ATTORE/I contro
Controparte_1
, “ (C.F.
[...] Controparte_1 Controparte_2
), ora C.F. , con il P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
patrocinio dell'avv. MAIROV MAXIMILIAN (C.F. ) e C.F._2
dell'avv. GIOMI GIORGIA LORENZA ( ), elettivamente C.F._3
domiciliata presso il loro studio in VIA LORENZO MASCHERONI, 5 20123 MILANO
CONVENUTO/I
Oggetto: restrizione di ipoteca
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da note in sostituzione d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“voglia l'adito ed intestato Tribunale di Sondrio, così giudicare:
– DICHIARARE che il valore dei beni su cui è stata iscritta l'ipoteca del 23/09/2020 al
n. 12 di presentazione (Reg. Gen. 17311; Reg. Part. 2781) a favore della
[...]
, oggi unitamente all'ipoteca di primo Controparte_1 Controparte_4
grado in data 30/07/2020 al n. 68 di presentazione, eccedano di un quinto ovvero di un terzo il credito vantato dal , nei Controparte_1 Controparte_4
confronti di e, per l'effetto, ORDINARE alla la restrizione dell'ipoteca Pt_1 CP_1
con dispensa da ogni responsabilità del Conservatore del registro immobiliare onerato dell'ordine e con ogni spesa da addebitare all'onerato;
- ACCERTARE che il comportamento della , oggi Controparte_1 [...]
sia al momento della iscrizione delle due ipoteche che nel resistere Controparte_4
nei giudizi cautelari instaurati dalla abbia causato a quest'ultima società un Pt_1
danno ingiusto e, per l'effetto, CONDANNARE la al risarcimento di tale danno CP_1
quantificato in € 25.000,00 o nella somma minore o maggiore che risulterà in corso di causa, anche rimettendone al Giudice la determinazione in via equitativa;
- ANNULLARE o RIDURRE perché erronee o manifestamente sproporzionate le condanne contenute sia nell'ordinanza emessa dal Tribunale monocratico di Milano,
Giudice dr. Antonio S. Stefani, nel procedimento n. 9598/2021 RG dell'11.03.2021 che quella emessa dal Collegio del Tribunale di Milano, Giudice relatore dr.ssa Ambra
Carla Tombesi, nel procedimento n. 15113/2021 RG del 5.05.2021;
– CONDANNARE la , oggi Controparte_1 Controparte_4
al rimborso delle spese a favore della parte opponente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa e accessori di legge”
Per parte convenuta: pagina 2 di 7 “Voglia il Tribunale adito così giudicare:
NEL MERITO: respingere le domande avanzate da parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
per sentir accertare che il valore dei beni sui cui sono state iscritte le Controparte_1
ipoteche del 30.07.2020 e del 23.09.2020 eccede un quinto ovvero un terzo del credito vantato da nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, ordinare Controparte_1
alla BA convenuta la restrizione dell'ipoteca e sentirla condannare al risarcimento del danno patito, quantificato in € 25.000,00, nonché per sentir annullare o ridurre le condanne contenute nell'ordinanza 11.03.2021 (R.G. 9598/2021) e nell'ordinanza collegiale 05.05.2021 (R.G. 15113/2021) del Tribunale di Milano.
1.1 Parte attrice esponeva di essere proprietaria di un complesso immobiliare in Vicenza, via Alberi, n. 10 e n. 6, consistente in un fabbricato composto da 25 unità residenziali e di essere venuta a conoscenza che esso era gravato, oltre che da ipoteca volontaria iscritta il 22.06.2009 in favore di BA SA (relativamente alla quale residuava un debito di € 389.344,00), anche da ipoteca del 23.09.2020 in favore di
[...]
Inoltre, era emerso che quest'ultimo istituto di credito aveva iscritto Controparte_1
ipoteca in data 30.07.2020 anche su altro immobile di proprietà dell'attrice sito in
Milano. Entrambe le iscrizioni (effettuate per la complessiva somma di € 162.661,72) risultavano essere state eseguite in forza di decreto ingiuntivo del 09.12.2019 emesso dal
Tribunale di Sondrio per € 122.661,73 oltre interessi e spese, a fronte di un valore degli immobili ipotecati stimato in € 1.722.100,00 come da perizia tecnica di parte. rappresentava, dunque, di aver domandato la restrizione dell'ipoteca Parte_2
pagina 3 di 7 avanti al Tribunale di Milano, che però aveva rigettato il ricorso cautelare (R.G.
9598/2021) e poi, in sede di successivo reclamo (R.G. 15113/2021), aveva dichiarato la propria incompetenza. Pertanto, aveva riassunto il procedimento cautelare Parte_1
avanti all'intestato Tribunale (R.G. 950/2021) che, con ordinanza 11.11.2021, aveva totalmente accolto le domande di parte ricorrente, ordinando a Controparte_1
di prestare il consenso alla restrizione dell'ipoteca. evidenziava altresì di aver sofferto dei danni a cagione dell'indebita Parte_3
iscrizione di un'ipoteca così ampia da parte di avendo dovuto Controparte_1
differire la vendita di uno degli appartamenti (per il quale era già stato stipulato contratto preliminare con l'inquilina alla quale – per non perdere l'affare – Controparte_5
era stato riconosciuto di poter imputare i canoni ad anticipo del prezzo) ed essendosi trovata costretta, per onorare i pagamenti del mutuo contratto per la costruzione dell'intero fabbricato, ad accedere ad un ulteriore finanziamento esterno, con conseguenti oneri. Lamentava, altresì, di aver perso numerose possibilità di vendita degli appartamenti in Vicenza, non avendo potuto coltivare le manifestazioni di interesse ricevute.
1.4 Richiamato il dettato dell'art. 2874 c.c., secondo cui le ipoteche “devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta”, Parte_1
domandava, ai sensi dell'art. 2872 co. 1 c.c., di restringere l'ipoteca al solo immobile di
Milano, comunque di valore ampiamente superiore rispetto al credito vantato dalla
Chiedeva, inoltre, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patiti, CP_1
nonché ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., avendo resistito nel giudizio cautelare con malafede o colpa grave.
2. Con comparsa di risposta depositata il 21.04.2022, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese. Controparte_1
pagina 4 di 7 2.1 In via preliminare, ella eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce del fatto che il credito per il quale l'ipoteca era stata iscritta era stato oggetto di cessione, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avvenuta in data 03.12.2021, in favore di Controparte_6
La BA deduceva, inoltre, l'inammissibilità della domanda di modifica delle ordinanze cautelari del Tribunale di Milano.
2.2 Nel merito, contestava le risultanze della relazione di parte prodotta, che peraltro aveva ad oggetto la stima del valore di mercato e non il valore cauzionale o il presumibile valore di realizzo in sede esecutiva, da accertarsi mediante apposita indagine tecnica.
Quanto alle richieste risarcitorie, evidenziava di aver spontaneamente ottemperato all'ordinanza del Tribunale di Sondrio e che comunque alcun danno era stato documentato da controparte, non essendo agli atti né il contratto di locazione dell'appartamento né la documentazione relativa al finanziamento, peraltro ottenuto dal socio di maggioranza e quindi naturalmente privo di oneri.
3. Alla prima udienza del 11.05.2022, la convenuta dava atto dell'intervenuta fusione di in mentre l'attrice domandava di Controparte_1 Controparte_4
essere autorizzata a chiamare in causa Il Giudice dott. Michele Posio, Controparte_6
tuttavia, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, le parti chiedevano congiuntamente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, che si teneva il 19.06.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Entrambe le parti si limitavano al deposito delle comparse conclusionali.
4. Quanto alle domande relative alla modifica delle ordinanze rese dal Tribunale di
Milano in sede cautelare, esse devono essere dichiarate inammissibili, non avendo l'intestato Tribunale alcun potere di incidere su un altro procedimento, peraltro già pagina 5 di 7 concluso, ed essendo rimessa ogni censura ai mezzi di impugnazione previsti dalla legge.
5. Deve, poi, essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da
(ora , atteso che la cessione del Controparte_1 Controparte_4
credito e delle relative garanzie a non è contestata ed è avvenuta Controparte_6
pacificamente in data anteriore all'introduzione del presente giudizio.
5.1 Appare privo di pregio il rilievo per cui la fase di cognizione è stata preceduta da una fase cautelare intentata nei confronti di (all'epoca titolare del Controparte_1
credito). Infatti, la legittimazione si determina nel momento di introduzione del giudizio, che nel caso di specie è quello di merito. Del resto, nulla avrebbe impedito all'attrice di coinvolgere nella causa, pur avendo svolto la fase cautelare nei confronti Controparte_6
della sola cedente.
Sul punto, occorre notare che, sebbene parte attrice abbia richiesto in prima udienza di essere autorizzata a chiamare in causa la cessionaria, ella non ha insistito in tal senso negli atti successivi né in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi pertanto ritenere rinunciata l'istanza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00, con riconoscimento di tutte le fasi nei valori medi ad eccezione della fase di trattazione in ragione dell'assenza di attività istruttoria.
6.1 Deve, infine, ritenersi assorbita la domanda di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibili le domande attoree di modifica delle ordinanze del Tribunale di
Milano; pagina 6 di 7 dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a (ora Controparte_1
e, per l'effetto, Controparte_4
rigetta le rimanenti domande attoree;
condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in
€ 4.237,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
25/01/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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