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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6876/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6876/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Anna Arduino Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Carola Rossato CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e Controparte_1 [...]
in Milano in data 9.09.2022 e annotato al n. Atto 945 - parte 1 - anno 2022, alle seguenti CP_3
C O N D I Z I O N I
1. Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per cui entrambi rinunciano
a qualsivoglia richiesta di mantenimento nei confronti l'uno dell'altra a qualsivoglia tiolo, ragione o causa;
2. Dare atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica in sede di separazione, e, conseguentemente, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno
pagina 1 di 3 dall'altro e rinunciano reciprocamente ad avanzare ulteriori ed eventuali richieste a qualsivoglia titolo, ragione o causa;
3. Dichiarare compensate integralmente le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Controparte_1 CP_2
30.11.1952, contraevano matrimonio con rito civile in data 9.9.2022 a Milano (MI), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 945, parte I, anno 2022.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 11.6.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 656/2024 del 9.10.2024, pubblicata in data 11.10.2024, i Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Controparte_1 CP_2
data 9.9.2022 a Milano (MI) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 945, parte I, anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizioni riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 6876/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Anna Arduino Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. Carola Rossato CP_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i sigg.ri e Controparte_1 [...]
in Milano in data 9.09.2022 e annotato al n. Atto 945 - parte 1 - anno 2022, alle seguenti CP_3
C O N D I Z I O N I
1. Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, per cui entrambi rinunciano
a qualsivoglia richiesta di mantenimento nei confronti l'uno dell'altra a qualsivoglia tiolo, ragione o causa;
2. Dare atto che i coniugi hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica in sede di separazione, e, conseguentemente, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno
pagina 1 di 3 dall'altro e rinunciano reciprocamente ad avanzare ulteriori ed eventuali richieste a qualsivoglia titolo, ragione o causa;
3. Dichiarare compensate integralmente le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Controparte_1 CP_2
30.11.1952, contraevano matrimonio con rito civile in data 9.9.2022 a Milano (MI), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 945, parte I, anno 2022.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 11.6.2024, le parti formulavano consensualmente domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza n. 656/2024 del 9.10.2024, pubblicata in data 11.10.2024, i Tribunale di Padova pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale tra le parti omologando le condizioni di cui al ricorso suddetto – così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo.
Per l'udienza dell'8.5.2025, trattata in modalità cartolare, le parti depositavano congiuntamente note scritte chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe.
Ciò premesso la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale dell'1.10.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto in Controparte_1 CP_2
data 9.9.2022 a Milano (MI) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 945, parte I, anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto della condizioni riportate in epigrafe;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3