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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18477 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 20627/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20627/2024 promossa da:
nata in MAROCCO, il 18/03/1992, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZO MINOTTI;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
cittadino marocchino, ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale la Questura di Frosinone ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 29 dicembre 2022. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, riportandosi ai motivi contenuti nella nota della Questura di Frosinone allegata alla comparsa di costituzione.
Il ricorrente esponeva che, contrariamente a quanto sostenuto nel parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale sulla base del quale la Questura aveva adottato il provvedimento di rigetto, aveva avviato in Italia un positivo percorso di integrazione;
da subito, infatti, si era ben inserito nel contesto sociale nel quale viveva, ottenendo un attestato di frequenza relativamente al corso “Formazione Lavoratori Parte Generale”, della durata di 4 ore, avente ad oggetto “Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
organizzazione della prevenzione aziendale;
diritti e dovere dei vari soggetti aziendali;
organi di vigilanza, controllo assistenza”, nonché un attestato di frequenza relativamente al corso “Addetto allo scarico merci con carrello elevatore”, della durata di 80 ore, avente ad oggetto
“Carrello elevatore semovente con conducente a bordo;
Diritti e Doveri dei lavoratori in somministrazione;
Elementi teorici per la gestione del magazzino;
Introduzione al mercato del lavoro e team building;
Presentazione e visita aziendale;
Salute e sicurezza generale”; dal 2023 è stato assunto come dipendente dalla ditta OS HA e nel mese di marzo 2024 ha ottenuto il rinnovo del contratto trasformato a tempo indeterminato. Chiedeva, dunque, che venisse ordinato alla Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale, al fine di poter continuare a svolgere la propria regolare attività lavorativa e poter continuare ad aiutare economicamente i propri familiari.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: attestati di frequenza dei corsi di formazione;
copia certificazione unica 2024; copia unilav e buste paga mesi da novembre 2023 a febbraio 2024; copia busta paga mese marzo 2024; copia busta paga mese settembre 2024; ricevute invio denaro ai propri familiari.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 LE c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione, svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato che gli consente di condurre una vita dignitosa e di aiutare economicamente la sua famiglia.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
non è documentato che nella fase amministrativa il ricorrente avesse documentato la propria integrazione sociale e lavorativa sul territorio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
il Presidente
Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20627/2024 promossa da:
nata in MAROCCO, il 18/03/1992, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. LORENZO MINOTTI;
- ricorrente -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex Controparte_1 lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente -
OGGETTO: impugnazione rifiuto del permesso di soggiorno per protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
cittadino marocchino, ha impugnato il Parte_1 provvedimento con il quale la Questura di Frosinone ha respinto l'istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 29 dicembre 2022. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda, riportandosi ai motivi contenuti nella nota della Questura di Frosinone allegata alla comparsa di costituzione.
Il ricorrente esponeva che, contrariamente a quanto sostenuto nel parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale sulla base del quale la Questura aveva adottato il provvedimento di rigetto, aveva avviato in Italia un positivo percorso di integrazione;
da subito, infatti, si era ben inserito nel contesto sociale nel quale viveva, ottenendo un attestato di frequenza relativamente al corso “Formazione Lavoratori Parte Generale”, della durata di 4 ore, avente ad oggetto “Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
organizzazione della prevenzione aziendale;
diritti e dovere dei vari soggetti aziendali;
organi di vigilanza, controllo assistenza”, nonché un attestato di frequenza relativamente al corso “Addetto allo scarico merci con carrello elevatore”, della durata di 80 ore, avente ad oggetto
“Carrello elevatore semovente con conducente a bordo;
Diritti e Doveri dei lavoratori in somministrazione;
Elementi teorici per la gestione del magazzino;
Introduzione al mercato del lavoro e team building;
Presentazione e visita aziendale;
Salute e sicurezza generale”; dal 2023 è stato assunto come dipendente dalla ditta OS HA e nel mese di marzo 2024 ha ottenuto il rinnovo del contratto trasformato a tempo indeterminato. Chiedeva, dunque, che venisse ordinato alla Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale, al fine di poter continuare a svolgere la propria regolare attività lavorativa e poter continuare ad aiutare economicamente i propri familiari.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: attestati di frequenza dei corsi di formazione;
copia certificazione unica 2024; copia unilav e buste paga mesi da novembre 2023 a febbraio 2024; copia busta paga mese marzo 2024; copia busta paga mese settembre 2024; ricevute invio denaro ai propri familiari.
*** Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e CA c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 LE c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere avviato sul territorio nazionale un positivo percorso di integrazione, svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato che gli consente di condurre una vita dignitosa e di aiutare economicamente la sua famiglia.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
non è documentato che nella fase amministrativa il ricorrente avesse documentato la propria integrazione sociale e lavorativa sul territorio, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- Dichiara il diritto di al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020; dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
il Presidente
Francesco Crisafulli