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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA ES NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA VENUTA GAETANO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VE AN , PEC: Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 35/2025, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 30/01/2025
Pag. 1 di 10 OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
In riforma della impugnata sentenza n.35/2025 pubblicata il 30.01.2025 dal Tribunale di
Sciacca, nell'ambito del procedimento civile n.235/2020 R.G., avente per oggetto la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 relativamente al punto impugnato con cui era stato imposto l'onere nei confronti della Sig.ra di versare all'ex coniuge un contributo di mantenimento a Parte_1 Controparte_1 favore della IA maggiorenne la somma di €.125,00 a mese, si chiede di: Persona_1
1. revocare e per l'effetto annullare la statuizione della sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui conferma a carico della Sig.ra l'onere di corrispondere Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, l'importo di
€.125,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% in favore della IA
[...]
Per_1
2. Con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio a carico dello per avere CP_2
l'appellante diritto al beneficio del gratuito patrocinio.
per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
In via preliminare e in rito
dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto gravame, perché infondato in fatto e in diritto, essendo legittimata passiva e comunque litisconsorte necessaria la IA Persona_2 maggiorenne;
Nel merito
rigettare l'interposto, errato gravame, per avere diritto l'appellato, il Controparte_1 percepire il modesto rateo di concorso nel mantenimento della IA somma Persona_2 estremamente modesta, per i bisogni primari della IA;
confermare la Sentenza n° 35/2025 del 30/01/2025 nel giudizio distinto dal R.G. 235/2020 emessa dal Tribunale Civile di Sciacca,
condannare parte avversa alle spese, competenze ed onorari del gravame.
Pag. 2 di 10 per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09/03/2020 – dopo aver Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio con in data Parte_1
29/7/2000, dalla cui unione erano nate, nel 2003 e nel 2007 , e che il Per_2 Per_3
Tribunale di Sciacca, con sentenza non definitiva n. 31/2018 del 18-23/1/18, aveva disposto la separazione personale dei coniugi confermando le decisioni assunte in sede presidenziale con le quali era stato previsto, oltre all'affidamento congiunto dei figli con collocamento della IA presso la madre e della IA Per_3 Per_2 presso il padre, l'obbligo per il ricorrente di corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di euro 350,00 euro (di cui 200,00 per la IA e 150,00 per Per_3
la moglie) - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Nelle more del giudizio di divorzio, con sentenza definitiva n. 364/2021 pubblicata il giorno 07/09/2021, il Tribunale di Sciacca, inoltre, confermava la separazione giudiziale tra le parti, con addebito nei confronti di Controparte_1
e dichiarava assorbite le domande accessorie relative la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'ambito del giudizio di divorzio pendente.
3. Tanto premesso, l' , ribadendo di aver dovuto provvedere, sin CP_1
dalla separazione, al mantenimento di entrambe le figlie, dal momento che la moglie era andata a vivere a Chiusa Sclafani senza portare con sé la IA , chiedeva Per_3
il collocamento di quest'ultima presso di sé, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico per il mantenimento della IA ormai presso di lui collocata e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie tenuto conto che la stessa lavorava e godeva di introiti maggiori di quelli dichiarati, mentre lo stesso godeva di una modesta pensione appena sufficiente a garantire il mantenimento delle figlie.
4. Si costituiva in giudizio la che dichiarava di non opporsi alla Parte_1 pronuncia di stato e domandava la conferma delle statuizioni rese nell'ordinanza
Pag. 3 di 10 presidenziale del 28.07.17. Segnatamente contestava quanto asserito dall'
, precisando di essersi dovuta trasferire da sola a Chiusa Sclafani per CP_1
cercare delle opportunità di lavoro, dal momento che il marito non ha mai adempiuto all'obbligo posto a suo carico per il mantenimento proprio e della IA, tanto da essere stato condannato per violazione di obblighi di assistenza familiare;
si opponeva, inoltre, al trasferimento della IA . Per_3
5. Dopo l'istruzione con prove orali, con sentenza definitiva n. 35/2025 del
30.01.2025, il Tribunale di Sciacca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, e disponeva:
- il non luogo a provvedere relativamente all'affidamento e collocamento della IA divenuta maggiorenne;
Persona_1
- la conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale del
17.11.2020 relativamente all'affidamento e collocamento della IA Per_3
presso il padre ed assegnazione della casa familiare a questi;
- la conferma dell'obbligo posto a carico della di corrispondere Parte_1
al marito, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di 250,00 euro (125,00 euro per figlio), oltre le spese straordinarie nella misura del 50%;
- la compensazione delle spese di lite.
6. Con ricorso depositato in data 3/6/2025 ha impugnato Parte_1
la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha disposto a suo carico il contributo per il mantenimento della IA , Per_2
domandandone, così, la revoca, in quanto la stessa, ormai maggiorenne, avrebbe costituito un proprio nucleo familiare vivendo presso il fidanzato e non avrebbe mai manifestato la volontà di voler proseguire gli studi o di cercare un lavoro.
7. Si è costituito che in via preliminare eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità e improcedibilità del gravame, e nel merito, chiede di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto. Segnatamente, l'appellato rileva oltre la correttezza della decisione, l'assenza di prova sia in merito all'autosufficienza
Pag. 4 di 10 economica della IA, sia con riguardo alla circostanza che conviva con il Per_2
compagno.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Sostituita l'udienza del giorno 14 novembre 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
10. Con il primo motivo di impugnazione, la censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale, in violazione degli artt. 113, 115, 116 e 246
c.p.c., pur non avendo ammesso il mezzo di prova relativo l'escussione della IA
, poichè dichiarata direttamente interessata, ha poi dato corso alla sua Per_2 assunzione, ponendola illogicamente a fondamento della sua decisione la deposizione rilasciata dalla testimone avente nella causa un interesse diretto che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio in corso.
11. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado ha errato nel fondare le proprie statuizioni sulla base dei riscontri ottenuti da una prova illegittima.
12. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico il contributo per il mantenimento della IA , assumendo che la stessa, ormai maggiorenne, sarebbe rimasta Per_2
colpevolmente inerte nella ricerca di un lavoro e che, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo da parte sua di provvedere al mantenimento della IA.
13. Segnatamente, la rileva che, all'esito dell'escussione delle Parte_1
prove testimoniali assunte, tra cui quella della IA, in sede di giudizio di prime cure, sarebbe emerso incontrovertibilmente il fatto che la IA non aveva mai Per_2
avuto alcuna intenzione di coltivare gli studi universitari, e che non avendo proseguito gli studi dopo il diploma non aveva mai dimostrato di voler continuare il suo percorso formativo, né si era mai adoperata a cercare un lavoro (come dichiarato dalla stessa), rimanendo del tutto inerte dal 2022, anno in cui aveva conseguito il diploma.
14. Sul punto, l'appellato rileva che la scelta, momentanea, della IA, divenuta maggiorenne solo nel 2021, di non voler proseguire gli studi è stata fortemente Pag. 5 di 10 influenzata dalle vicende familiari che hanno portato al divorzio dei genitori ed alla difficoltà economica dello stesso nel mantenere presso di sé entrambe le figlie con scarse risorse finanziarie.
15. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha confermato il mantenimento in favore della IA maggiorenne , ritenendo erroneamente che la stessa abiti con il padre, dal Per_2 momento che dalle prove testimoniali raccolte all'udienza del 07.02.2023 si evince invece chiaramente che la stessa ha ormai costituito un proprio nucleo familiare e vive a casa del fidanzato.
16. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche là dove non aveva tenuto conto, ponendo a suo carico l'obbligo di mantenere la IA ormai maggiorenne, della sua situazione di indigenza. Deduce, in proposito, di essere impossidente, di aver lavorato solo per tre mesi nel 2019 percependo un reddito di euro 900,00, e di non potersi dedicare al lavoro anche perché affetta da diverse patologie.
17. I motivi di appello, essendo logicamente connessi e relativi alla medesima statuizione, possono essere trattati congiuntamente.
18. Preliminarmente, occorre rigettare la generica doglianza mossa dall'appellante in ordine alla violazione degli articoli 113, 115, 116 e 246 c.p.c. relativi all'assunzione e valutazione delle prove da parte del Giudice di Prime cure, ove si consideri che il
Tribunale ha in realtà fondato un logico ed esaustivo percorso motivazionale sulla base degli argomenti di prova ottenuti non soltanto attraverso l'escussione della IA
, ma anche dal più vasto compendio probatorio a sua disposizione. Per_2
19. Orbene, quanto al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre considerare che risulta ormai consolidato il principio, espresso dalla giurisprudenza più recente, che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie
Pag. 6 di 10 ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
20. Il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro, e per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023).
21. La Corte di Cassazione ha in proposito affermato: “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il
c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino
a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
22. Premesse le superiori coordinate ermeneutiche, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, nel caso di specie, non si rinvengono elementi che inducano a discostarsi dal provvedimento del Tribunale che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
23. Difatti, il Giudice di primo grado ha condivisibilmente valorizzato alcune circostanze e, segnatamente, la ancora giovane età di (21 anni) e la mancanza Per_2 di prova in ordine alla convivenza con il compagno;
non potendo, di contro, dedursi, né dalle asserzioni dell'appellante, né dalle generiche dichiarazioni sul punto rese dai testimoni escussi, che la stessa non risulti impegnata negli studi o nella ricerca di un lavoro.
Pag. 7 di 10 24. In proposito, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni della compagna dell' , la quale ha confermato che la ragazza abita con loro, e quelle del CP_1
padre del fidanzato della ragazza, il quale ha riferito solo che era “capitato che si sia fermata ma non nel fine settimana”.
25. A tali emergenze occorre, altresì, aggiungere che dall'udienza di escussione della ragazza, avvenuta nel 2023 - in occasione della quale , appena Per_2 maggiorenne, ha dichiarato esplicitamente di voler proseguire gli studi - ad oggi, sono trascorsi solamente due anni, sicchè alla stessa non può ancora imputarsi l'assenza di autosufficienza economica, dovendosi concedere alla giovane la possibilità di intraprendere un progetto di vita e di crescita personale nonché il tempo necessario per acquisire una formazione professionale che le conceda indipendenza economica.
26. Oltretutto, non colgono nel segno le deduzioni mosse dall'appellante relativamente alla propria impossibilità a contribuire al mantenimento della IA stante l'attuale stato di indigenza e disoccupazione in cui versa, dal momento che il giudice di primo grado ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in €
125,00, avendo condivisibilmente considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dall' e il suo stato di inabilità lavorativa pari al 100%, e le spese CP_1
che questo sostiene tra cui il mantenimento delle due figlie con cui abita e, dall'altro, in riferimento alla , la sua età ancor utilmente impiegabile ed il Parte_1
godimento del reddito di cittadinanza.
27. Occorre considerare, sul punto, che anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (Cass. 12283/24).
28. Da tanto consegue che il Tribunale di Sciacca ha fatto corretta applicazione dei
Pag. 8 di 10 principi vigenti in materia e sopra richiamati, ed ha attentamente valutato le circostanze del caso concreto, dalle quali emerge l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA . Per_2
29. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello. La sentenza di prime cure merita, pertanto, integrale conferma.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 35/2025, pronunciata dal Tribunale di
Sciacca in data 30.01.2025 proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, se dovuti, da versarsi in favore dell'Erario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 15 novembre 2025
Il Consigliere est.
NA ES NC
Il Presidente
NI D'NT
Pag. 9 di 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI
D'NT e dal Consigliere relatore NA ES NC, in conformità alle prescrizioni dell'art.196quinuies dip.att.c.p.c.
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. NI D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA ES NC Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1126/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. LA VENUTA GAETANO PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
VE AN , PEC: Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 35/2025, pronunciata dal Tribunale di Sciacca, in composizione collegiale, in data 30/01/2025
Pag. 1 di 10 OGGETTO: Divorzio contenzioso – Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello
In riforma della impugnata sentenza n.35/2025 pubblicata il 30.01.2025 dal Tribunale di
Sciacca, nell'ambito del procedimento civile n.235/2020 R.G., avente per oggetto la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1 relativamente al punto impugnato con cui era stato imposto l'onere nei confronti della Sig.ra di versare all'ex coniuge un contributo di mantenimento a Parte_1 Controparte_1 favore della IA maggiorenne la somma di €.125,00 a mese, si chiede di: Persona_1
1. revocare e per l'effetto annullare la statuizione della sentenza impugnata del Tribunale nella parte in cui conferma a carico della Sig.ra l'onere di corrispondere Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, l'importo di
€.125,00, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% in favore della IA
[...]
Per_1
2. Con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio a carico dello per avere CP_2
l'appellante diritto al beneficio del gratuito patrocinio.
per l'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo
In via preliminare e in rito
dichiarare inammissibile ed improcedibile il proposto gravame, perché infondato in fatto e in diritto, essendo legittimata passiva e comunque litisconsorte necessaria la IA Persona_2 maggiorenne;
Nel merito
rigettare l'interposto, errato gravame, per avere diritto l'appellato, il Controparte_1 percepire il modesto rateo di concorso nel mantenimento della IA somma Persona_2 estremamente modesta, per i bisogni primari della IA;
confermare la Sentenza n° 35/2025 del 30/01/2025 nel giudizio distinto dal R.G. 235/2020 emessa dal Tribunale Civile di Sciacca,
condannare parte avversa alle spese, competenze ed onorari del gravame.
Pag. 2 di 10 per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 09/03/2020 – dopo aver Controparte_1
premesso di avere contratto matrimonio con in data Parte_1
29/7/2000, dalla cui unione erano nate, nel 2003 e nel 2007 , e che il Per_2 Per_3
Tribunale di Sciacca, con sentenza non definitiva n. 31/2018 del 18-23/1/18, aveva disposto la separazione personale dei coniugi confermando le decisioni assunte in sede presidenziale con le quali era stato previsto, oltre all'affidamento congiunto dei figli con collocamento della IA presso la madre e della IA Per_3 Per_2 presso il padre, l'obbligo per il ricorrente di corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di euro 350,00 euro (di cui 200,00 per la IA e 150,00 per Per_3
la moglie) - domandava la pronuncia di divorzio e chiedeva l'emissione di ogni provvedimento connesso e conseguenziale.
2. Nelle more del giudizio di divorzio, con sentenza definitiva n. 364/2021 pubblicata il giorno 07/09/2021, il Tribunale di Sciacca, inoltre, confermava la separazione giudiziale tra le parti, con addebito nei confronti di Controparte_1
e dichiarava assorbite le domande accessorie relative la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi nell'ambito del giudizio di divorzio pendente.
3. Tanto premesso, l' , ribadendo di aver dovuto provvedere, sin CP_1
dalla separazione, al mantenimento di entrambe le figlie, dal momento che la moglie era andata a vivere a Chiusa Sclafani senza portare con sé la IA , chiedeva Per_3
il collocamento di quest'ultima presso di sé, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto a suo carico per il mantenimento della IA ormai presso di lui collocata e la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della moglie tenuto conto che la stessa lavorava e godeva di introiti maggiori di quelli dichiarati, mentre lo stesso godeva di una modesta pensione appena sufficiente a garantire il mantenimento delle figlie.
4. Si costituiva in giudizio la che dichiarava di non opporsi alla Parte_1 pronuncia di stato e domandava la conferma delle statuizioni rese nell'ordinanza
Pag. 3 di 10 presidenziale del 28.07.17. Segnatamente contestava quanto asserito dall'
, precisando di essersi dovuta trasferire da sola a Chiusa Sclafani per CP_1
cercare delle opportunità di lavoro, dal momento che il marito non ha mai adempiuto all'obbligo posto a suo carico per il mantenimento proprio e della IA, tanto da essere stato condannato per violazione di obblighi di assistenza familiare;
si opponeva, inoltre, al trasferimento della IA . Per_3
5. Dopo l'istruzione con prove orali, con sentenza definitiva n. 35/2025 del
30.01.2025, il Tribunale di Sciacca pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, e disponeva:
- il non luogo a provvedere relativamente all'affidamento e collocamento della IA divenuta maggiorenne;
Persona_1
- la conferma dei provvedimenti assunti con ordinanza presidenziale del
17.11.2020 relativamente all'affidamento e collocamento della IA Per_3
presso il padre ed assegnazione della casa familiare a questi;
- la conferma dell'obbligo posto a carico della di corrispondere Parte_1
al marito, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di 250,00 euro (125,00 euro per figlio), oltre le spese straordinarie nella misura del 50%;
- la compensazione delle spese di lite.
6. Con ricorso depositato in data 3/6/2025 ha impugnato Parte_1
la predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, e censurando la decisione del Tribunale nella parte in cui ha disposto a suo carico il contributo per il mantenimento della IA , Per_2
domandandone, così, la revoca, in quanto la stessa, ormai maggiorenne, avrebbe costituito un proprio nucleo familiare vivendo presso il fidanzato e non avrebbe mai manifestato la volontà di voler proseguire gli studi o di cercare un lavoro.
7. Si è costituito che in via preliminare eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità e improcedibilità del gravame, e nel merito, chiede di rigettare il gravame poiché infondato in fatto e in diritto. Segnatamente, l'appellato rileva oltre la correttezza della decisione, l'assenza di prova sia in merito all'autosufficienza
Pag. 4 di 10 economica della IA, sia con riguardo alla circostanza che conviva con il Per_2
compagno.
8. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
9. Sostituita l'udienza del giorno 14 novembre 2025 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
10. Con il primo motivo di impugnazione, la censura la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il Tribunale, in violazione degli artt. 113, 115, 116 e 246
c.p.c., pur non avendo ammesso il mezzo di prova relativo l'escussione della IA
, poichè dichiarata direttamente interessata, ha poi dato corso alla sua Per_2 assunzione, ponendola illogicamente a fondamento della sua decisione la deposizione rilasciata dalla testimone avente nella causa un interesse diretto che avrebbe legittimato la sua partecipazione al giudizio in corso.
11. A tal fine, l'appellante, evidenzia che il giudice in primo grado ha errato nel fondare le proprie statuizioni sulla base dei riscontri ottenuti da una prova illegittima.
12. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico il contributo per il mantenimento della IA , assumendo che la stessa, ormai maggiorenne, sarebbe rimasta Per_2
colpevolmente inerte nella ricerca di un lavoro e che, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo da parte sua di provvedere al mantenimento della IA.
13. Segnatamente, la rileva che, all'esito dell'escussione delle Parte_1
prove testimoniali assunte, tra cui quella della IA, in sede di giudizio di prime cure, sarebbe emerso incontrovertibilmente il fatto che la IA non aveva mai Per_2
avuto alcuna intenzione di coltivare gli studi universitari, e che non avendo proseguito gli studi dopo il diploma non aveva mai dimostrato di voler continuare il suo percorso formativo, né si era mai adoperata a cercare un lavoro (come dichiarato dalla stessa), rimanendo del tutto inerte dal 2022, anno in cui aveva conseguito il diploma.
14. Sul punto, l'appellato rileva che la scelta, momentanea, della IA, divenuta maggiorenne solo nel 2021, di non voler proseguire gli studi è stata fortemente Pag. 5 di 10 influenzata dalle vicende familiari che hanno portato al divorzio dei genitori ed alla difficoltà economica dello stesso nel mantenere presso di sé entrambe le figlie con scarse risorse finanziarie.
15. Con il terzo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha confermato il mantenimento in favore della IA maggiorenne , ritenendo erroneamente che la stessa abiti con il padre, dal Per_2 momento che dalle prove testimoniali raccolte all'udienza del 07.02.2023 si evince invece chiaramente che la stessa ha ormai costituito un proprio nucleo familiare e vive a casa del fidanzato.
16. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato anche là dove non aveva tenuto conto, ponendo a suo carico l'obbligo di mantenere la IA ormai maggiorenne, della sua situazione di indigenza. Deduce, in proposito, di essere impossidente, di aver lavorato solo per tre mesi nel 2019 percependo un reddito di euro 900,00, e di non potersi dedicare al lavoro anche perché affetta da diverse patologie.
17. I motivi di appello, essendo logicamente connessi e relativi alla medesima statuizione, possono essere trattati congiuntamente.
18. Preliminarmente, occorre rigettare la generica doglianza mossa dall'appellante in ordine alla violazione degli articoli 113, 115, 116 e 246 c.p.c. relativi all'assunzione e valutazione delle prove da parte del Giudice di Prime cure, ove si consideri che il
Tribunale ha in realtà fondato un logico ed esaustivo percorso motivazionale sulla base degli argomenti di prova ottenuti non soltanto attraverso l'escussione della IA
, ma anche dal più vasto compendio probatorio a sua disposizione. Per_2
19. Orbene, quanto al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre considerare che risulta ormai consolidato il principio, espresso dalla giurisprudenza più recente, che “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie
Pag. 6 di 10 ambizioni” ( Cass. civ. 2056/23 e 17183/20);
20. Il principio di autoresponsabilità, come noto, postula il dovere del figlio maggiorenne di curare la propria preparazione tecnica e professionale e di impegnarsi nella ricerca di un lavoro, e per costante giurisprudenza, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (così da ultimo Cass. civ. n. 358/2023).
21. La Corte di Cassazione ha in proposito affermato: “è opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principi mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il
c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino
a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. civ. 26875/23).
22. Premesse le superiori coordinate ermeneutiche, sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, nel caso di specie, non si rinvengono elementi che inducano a discostarsi dal provvedimento del Tribunale che ha correttamente applicato i principi sopra indicati.
23. Difatti, il Giudice di primo grado ha condivisibilmente valorizzato alcune circostanze e, segnatamente, la ancora giovane età di (21 anni) e la mancanza Per_2 di prova in ordine alla convivenza con il compagno;
non potendo, di contro, dedursi, né dalle asserzioni dell'appellante, né dalle generiche dichiarazioni sul punto rese dai testimoni escussi, che la stessa non risulti impegnata negli studi o nella ricerca di un lavoro.
Pag. 7 di 10 24. In proposito, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni della compagna dell' , la quale ha confermato che la ragazza abita con loro, e quelle del CP_1
padre del fidanzato della ragazza, il quale ha riferito solo che era “capitato che si sia fermata ma non nel fine settimana”.
25. A tali emergenze occorre, altresì, aggiungere che dall'udienza di escussione della ragazza, avvenuta nel 2023 - in occasione della quale , appena Per_2 maggiorenne, ha dichiarato esplicitamente di voler proseguire gli studi - ad oggi, sono trascorsi solamente due anni, sicchè alla stessa non può ancora imputarsi l'assenza di autosufficienza economica, dovendosi concedere alla giovane la possibilità di intraprendere un progetto di vita e di crescita personale nonché il tempo necessario per acquisire una formazione professionale che le conceda indipendenza economica.
26. Oltretutto, non colgono nel segno le deduzioni mosse dall'appellante relativamente alla propria impossibilità a contribuire al mantenimento della IA stante l'attuale stato di indigenza e disoccupazione in cui versa, dal momento che il giudice di primo grado ha determinato la misura dell'assegno di mantenimento in €
125,00, avendo condivisibilmente considerato, da un lato, l'ammontare dei redditi percepiti dall' e il suo stato di inabilità lavorativa pari al 100%, e le spese CP_1
che questo sostiene tra cui il mantenimento delle due figlie con cui abita e, dall'altro, in riferimento alla , la sua età ancor utilmente impiegabile ed il Parte_1
godimento del reddito di cittadinanza.
27. Occorre considerare, sul punto, che anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, la specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (Cass. 12283/24).
28. Da tanto consegue che il Tribunale di Sciacca ha fatto corretta applicazione dei
Pag. 8 di 10 principi vigenti in materia e sopra richiamati, ed ha attentamente valutato le circostanze del caso concreto, dalle quali emerge l'insussistenza dei presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IA . Per_2
29. Le superiori considerazioni conducono al rigetto dell'appello. La sentenza di prime cure merita, pertanto, integrale conferma.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di al Patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale
- Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 35/2025, pronunciata dal Tribunale di
Sciacca in data 30.01.2025 proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, se dovuti, da versarsi in favore dell'Erario;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 15 novembre 2025
Il Consigliere est.
NA ES NC
Il Presidente
NI D'NT
Pag. 9 di 10 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. NI
D'NT e dal Consigliere relatore NA ES NC, in conformità alle prescrizioni dell'art.196quinuies dip.att.c.p.c.
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