Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4624/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA NCIOLÒ TURRISI n. 13, presso lo studio dell'Avv. GIUDICE ANGELO LUCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a CASTELVETRANO (TP), in [...] Controparte_1
19/09/1966, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PIETRO D'ASARO
N. 13, presso lo studio dell'Avv. LOMBARDO MARIA TIZIANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 16/10/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 23/05/1992); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. le parti convengono di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia forma di mantenimento personale, potendo entrambi continuare a vivere separatamente mantenendo un tenore di vita sufficientemente dignitoso, del tutto similare a quello tenuto in costanza di matrimonio, alle condizioni seguenti.
2. la Sig.ra continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare sita Pt_1 in Palermo, via Serraglio Vecchio n. 28, dalla stessa condotta in locazione, insieme alla figlia . A tal fine, lo stipendio percepito dalla Sig.ra CP_2 di Euro 1.200,00 mensili sarà utile in parte al pagamento delle spese Pt_1 relative ai canoni pari a 400,00 euro mensili, nonché agli altri bisogni personali, pagamento utenze, etc.
3. il Sig. Figlio di Dio, invece, vista l'attuale inoccupazione, andrà a vivere presso l'abitazione della figlia Maria, sita in Palermo, via Filangeri, la quale provvederà alle spese necessarie per il mantenimento del di lei padre in attesa che lo stesso trovi occupazione o sussidio e quindi altra sistemazione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 56 P. 2, S. A, Anno 1992) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025.
2 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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