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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Giovanni Maria Sacchi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1701 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 14/04/2025, con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. e vertente
TRA
, con sede legale in Pisa alla via Corte Sanac n.57, (P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentate e difesa dall'avv. D'Ignazi Daniele
- OPPONENTE -
E
, con sede legale in Cairo Montenotte (SV) alla via Brigate Controparte_1
Partigiane n.25, (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv.ti Legario Francesco e Bellini Agnese;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 11.04.2025 dichiarando di aderire integralmente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La presente opposizione al D.I. n. 438/2024 del 25.06.2024 è culminata nella integrale e congiunta adesione alla seguente proposta conciliativa formulata dal Tribunale alla prima udienza del
7.03.2025: “in sostituzione del D.I. opposto, la parte opponente versa alla convenuta l'importo di €
12.000,00 a titolo di sorta, abbandonando ogni pretesa con riferimento alla domanda riconvenzionale e compensazione delle spese della presente fase di opposizione, ferme le spese della fase monitoria che restano dovute”.
1.2. La cessazione della materia del contendere, come chiaramente indica la giurisprudenza di
1 legittimità, “costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti …” (cosi' Cass. 1.6.2004, n. 10478; parla del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite Cass. 5.12.2005, n. 26351; v. di recente Cass. 3.3.2006, n. 4714). Si osservi d'altra parte che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti,
e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”
1.3. Come è noto, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982,
n. 2463). Infatti, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che presentano i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. Per il venir meno dell'interesse ad agire risulta necessario, per dirla con Cassazione Civile, Sezione lavoro, 27 aprile
2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc”.”
1.4. Circa l'esito formale di tale situazione, la giurisprudenza appare prevalentemente attestata nel senso che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Il processo è, infatti, retto sul principio dispositivo ( della domanda) e quindi la formula ellittica di cessazione della materia del contendere (che nel processo civile a differenza di quello amministrativo non ha una specifica delimitazione) è formula che non integra un modo autonomo di definizione del processo civile, ma di un mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando tale situazione da luogo al venir meno della ragione di essere della lite in forza di un fatto sopravvenuto , idoneo a far venir meno l'interesse al giudizio . Peraltro l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura,
2 non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio
2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata). La loro esistenza è accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
1.5. Orbene facendo applicazione dei sopra citata principi al caso de quo agitur e a fronte delle determinazioni assunte dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, posto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e le parti hanno rinunziato alla pretesa sostanziale avanzata con la domanda monitoria e pertanto deve rilevarsi che è stata eliminata la posizione di contrasto tra le parti facendo venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituisce oggetto di controversia.
1.6. La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che, come affermato dalla Suprema Corte: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione" (Cass. Sez. 1 sentenza n 13085 del 22.5.2008).
1.7. È inoltre pacifico che la compensazione delle spese di lite deve essere disposta proprio per il caso che tutte le parti concordino nel senso della cessata materia del contendere senza dover neppure esaminare il giudizio in virtù di una presunta e verosimile soccombenza virtuale. Ipotesi questa che pacificamente ricorre nel caso di specie in cui le parti dell'accordo hanno reciprocamente dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, con spese legali relative al presente giudizio di opposizione interamente compensate.
P.Q.M
. il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) COMPENSA integralmente le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione.
Savona, lì 14/04/2025
Il Giudice
dr. Giovanni Maria Sacchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Giovanni Maria Sacchi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1701 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nell'udienza del 14/04/2025, con rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. e vertente
TRA
, con sede legale in Pisa alla via Corte Sanac n.57, (P.I. in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentate e difesa dall'avv. D'Ignazi Daniele
- OPPONENTE -
E
, con sede legale in Cairo Montenotte (SV) alla via Brigate Controparte_1
Partigiane n.25, (P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_2
dagli avv.ti Legario Francesco e Bellini Agnese;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale del 11.04.2025 dichiarando di aderire integralmente alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. La presente opposizione al D.I. n. 438/2024 del 25.06.2024 è culminata nella integrale e congiunta adesione alla seguente proposta conciliativa formulata dal Tribunale alla prima udienza del
7.03.2025: “in sostituzione del D.I. opposto, la parte opponente versa alla convenuta l'importo di €
12.000,00 a titolo di sorta, abbandonando ogni pretesa con riferimento alla domanda riconvenzionale e compensazione delle spese della presente fase di opposizione, ferme le spese della fase monitoria che restano dovute”.
1.2. La cessazione della materia del contendere, come chiaramente indica la giurisprudenza di
1 legittimità, “costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa dell'impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti …” (cosi' Cass. 1.6.2004, n. 10478; parla del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite Cass. 5.12.2005, n. 26351; v. di recente Cass. 3.3.2006, n. 4714). Si osservi d'altra parte che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti,
e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale”
1.3. Come è noto, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982,
n. 2463). Infatti, l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che presentano i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia. Per il venir meno dell'interesse ad agire risulta necessario, per dirla con Cassazione Civile, Sezione lavoro, 27 aprile
2000, n. 5390, che: “a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura “ad hoc”.”
1.4. Circa l'esito formale di tale situazione, la giurisprudenza appare prevalentemente attestata nel senso che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Il processo è, infatti, retto sul principio dispositivo ( della domanda) e quindi la formula ellittica di cessazione della materia del contendere (che nel processo civile a differenza di quello amministrativo non ha una specifica delimitazione) è formula che non integra un modo autonomo di definizione del processo civile, ma di un mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale, quando tale situazione da luogo al venir meno della ragione di essere della lite in forza di un fatto sopravvenuto , idoneo a far venir meno l'interesse al giudizio . Peraltro l'interesse ad agire e a contraddire devono ritenersi ancora sussistenti quando, pur non essendovi più alcun contrasto nel merito e vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di procura,
2 non vi sia però accordo sulla regolazione delle spese processuali (Cass. civ., sez. lav., 25 febbraio
2000, n. 2180 e la stessa Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000, n. 5393 già citata). La loro esistenza è accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
1.5. Orbene facendo applicazione dei sopra citata principi al caso de quo agitur e a fronte delle determinazioni assunte dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti, posto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo e le parti hanno rinunziato alla pretesa sostanziale avanzata con la domanda monitoria e pertanto deve rilevarsi che è stata eliminata la posizione di contrasto tra le parti facendo venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituisce oggetto di controversia.
1.6. La declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, considerato che, come affermato dalla Suprema Corte: "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza;
ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento dell'ingiunzione" (Cass. Sez. 1 sentenza n 13085 del 22.5.2008).
1.7. È inoltre pacifico che la compensazione delle spese di lite deve essere disposta proprio per il caso che tutte le parti concordino nel senso della cessata materia del contendere senza dover neppure esaminare il giudizio in virtù di una presunta e verosimile soccombenza virtuale. Ipotesi questa che pacificamente ricorre nel caso di specie in cui le parti dell'accordo hanno reciprocamente dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, con spese legali relative al presente giudizio di opposizione interamente compensate.
P.Q.M
. il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
b) COMPENSA integralmente le spese di lite relative al presente giudizio di opposizione.
Savona, lì 14/04/2025
Il Giudice
dr. Giovanni Maria Sacchi
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