CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Arezzo, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 01808980518
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR00066018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-La Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.2025/AR/0066018, notificatole in data 10 giugno 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Arezzo, Ufficio provinciale territoriale, ha variato le rendite catastali proposte dalla società con le dichiarazioni DOCFA del giugno 2024 in relazione alle unità immobiliari site nel Comune di Bibbiena, località Fornace, rispettivamente identificate al foglio 26, particella 390, sub 3, cat. D/1 e al foglio 48, particella 287, cat. D/1, costituenti un unico impianto fotovoltaico.
In particolare, l'atto impositivo ha variato le rendite da euro 217,30 ad euro 1.230,00 per la particella 390, sub 3, e da euro 14,88 ad euro 120,00 per la particella 287.
La società ricorrente, nell'impugnare l'avviso diaccertamento, ne ha dedotto l'illegittimità per vizio motivazionale e comunque per infondatezza della rettifica di classamento.
2.-Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Arezzo, eccependo la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra le parti accordo stragiudiziale.
3. - Alla stregua di quanto esposto, non resta al Collegio che dichiarare l'estizione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere compensate, secondo quanto concordato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AREZZO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI STEFANO, Presidente e Relatore
CARIDI FRANCO, Giudice
GRANATA GIOVANNI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 211/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 01808980518
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Arezzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025AR00066018 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-La Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'avviso di accertamento catastale n.2025/AR/0066018, notificatole in data 10 giugno 2025, con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Arezzo, Ufficio provinciale territoriale, ha variato le rendite catastali proposte dalla società con le dichiarazioni DOCFA del giugno 2024 in relazione alle unità immobiliari site nel Comune di Bibbiena, località Fornace, rispettivamente identificate al foglio 26, particella 390, sub 3, cat. D/1 e al foglio 48, particella 287, cat. D/1, costituenti un unico impianto fotovoltaico.
In particolare, l'atto impositivo ha variato le rendite da euro 217,30 ad euro 1.230,00 per la particella 390, sub 3, e da euro 14,88 ad euro 120,00 per la particella 287.
La società ricorrente, nell'impugnare l'avviso diaccertamento, ne ha dedotto l'illegittimità per vizio motivazionale e comunque per infondatezza della rettifica di classamento.
2.-Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Arezzo, eccependo la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra le parti accordo stragiudiziale.
3. - Alla stregua di quanto esposto, non resta al Collegio che dichiarare l'estizione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio possono essere compensate, secondo quanto concordato tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.