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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1205/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17539/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972015665361000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083425961000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12478/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente chiedeva annullarsi la intimazione di pagamento indicata in epigrafe in relazione alle sole sanzioni ed interessi essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale delle stesse poste,tra la notifica della cartella avvenuta il 12.2.2016 e la notifica della odierna intimazione avvenuta il 18.9.2024.Si costituiva ADE chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti di ADER,ex art.14 comma 6 bis dlgs
546/92,ed eccependo la inammissibilità della contestazione dell'importo in questa sede non potendosi impugnare la intimazione se non per vizi propri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .Va preliminarmente osservato che non ricorrono gli estremi dell'art.14 comma 6 bis invocato da parte resistente in quanto ciò che viene eccepito non è un vizio dell'atto presupposto,ma che sia decorso,tra la notifica di detto atto e la notifica della intimazione,il termine per esigere il pagamento delle sanzioni e gli interessi,ex artt 2948 cc e 20 dlgs 492/97;per cui si contesta in realtà un vizio della intimazione laddove ricomprende in sè crediti che secondo la ricorrente stessa sono prescritti,non un vizio della cartella o della sua notifica,entrambe a suo tempo legittime,per cui non ricorrono i presupposti della impugnazione della stessa cartella ma della contestazione del quantum della intimazione impugnata.Nel merito il ricorso
è fondato dato che sanzioni ed interessi non perdono la loro natura nè il termine di prescrizione quinquennale se non quando sono stati oggetto di contestazione giudiziale e quindi in tal caso oggetto di sentenza,nel qual caso il termine è decennale in quanto si agisce sulla base del giudicato.Nella specie invece il termine
è quinquennale dato che l'essere sanzioni ed interessi collegati ad un credito con termine decennale come quello per crediti erariali non muta la loro natura nè il termine di prescrizione predetto(cfr
Cass.23099/24,7486/22 sul punto).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 350,00 oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del legale antistatario. Roma il 05/12/2025
Il Presidente Dott. Giuseppe Di Martino - Il RE Dott. Luca Ghedini Ferri
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
GHEDINI FERRI LUCA, RE
FALASCHI MILENA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17539/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972015665361000 IVA-ALIQUOTE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249083425961000 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12478/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
la ricorrente chiedeva annullarsi la intimazione di pagamento indicata in epigrafe in relazione alle sole sanzioni ed interessi essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale delle stesse poste,tra la notifica della cartella avvenuta il 12.2.2016 e la notifica della odierna intimazione avvenuta il 18.9.2024.Si costituiva ADE chiedendo di integrare il contraddittorio nei confronti di ADER,ex art.14 comma 6 bis dlgs
546/92,ed eccependo la inammissibilità della contestazione dell'importo in questa sede non potendosi impugnare la intimazione se non per vizi propri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .Va preliminarmente osservato che non ricorrono gli estremi dell'art.14 comma 6 bis invocato da parte resistente in quanto ciò che viene eccepito non è un vizio dell'atto presupposto,ma che sia decorso,tra la notifica di detto atto e la notifica della intimazione,il termine per esigere il pagamento delle sanzioni e gli interessi,ex artt 2948 cc e 20 dlgs 492/97;per cui si contesta in realtà un vizio della intimazione laddove ricomprende in sè crediti che secondo la ricorrente stessa sono prescritti,non un vizio della cartella o della sua notifica,entrambe a suo tempo legittime,per cui non ricorrono i presupposti della impugnazione della stessa cartella ma della contestazione del quantum della intimazione impugnata.Nel merito il ricorso
è fondato dato che sanzioni ed interessi non perdono la loro natura nè il termine di prescrizione quinquennale se non quando sono stati oggetto di contestazione giudiziale e quindi in tal caso oggetto di sentenza,nel qual caso il termine è decennale in quanto si agisce sulla base del giudicato.Nella specie invece il termine
è quinquennale dato che l'essere sanzioni ed interessi collegati ad un credito con termine decennale come quello per crediti erariali non muta la loro natura nè il termine di prescrizione predetto(cfr
Cass.23099/24,7486/22 sul punto).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 350,00 oltre oneri di legge, da distrarsi a favore del legale antistatario. Roma il 05/12/2025
Il Presidente Dott. Giuseppe Di Martino - Il RE Dott. Luca Ghedini Ferri