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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1985/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1985/2021 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 C.F._1
XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Cipriano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti attore
CONTRO
in forma contratta (C.F. Controparte_1 CP_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terni, P.IVA_1 via San Nicandro n.39, presso lo studio dell'avv. Susanna Faustini, rappresenta e difensa dall'avv.
Antonio Coaccioli, come da procura in calce in atti convenuta
OGGETTO: Pagamento somma di denaro.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 23/09/2021 conveniva in Parte_1
giudizio la esponendo di aver acceso in data Controparte_1
01/07/1997 il contratto di conto corrente n. 5146/16156 con annessa linea di credito, sul quale la convenuta aveva operato numerosi addebiti in violazione dei propri obblighi di correttezza e CP_1
buona fede, lamentando in particolare:
- La nullità del rapporto di affidamento/apertura di credito operante sul c/c in esame, per difetto di forma scritta, in violazione degli artt. 3 L. 154/1992 e 117 D.lgs. n. 385/1993 i quali hanno imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari con conseguente consegna di un loro esemplare al cliente;
- La nullità del contratto di conto corrente e delle relative clausole, stante la loro indeterminatezza e/o indeterminabilità, perché redatte in violazione delle disposizioni imperative in tema di determinazione delle condizioni economiche ex art. 4 L. 194/1992.
In particolare, l'attore affermava la natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 6 lett. c), 15, 18, 19 redatte in palese squilibrio in favore dell'istituto di credito e senza alcuna previa pattuizione con il cliente;
- Variazione in peius delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale, in violazione dei modi di cui agli artt. 4, co. 2 L. 154/1992 e 117, co. 5 D.lgs. 385/1993;
- Illegittimo addebito - come confermato dalla perizia econometrica - di interessi superiori al tasso soglia, così come determinato dall'art. 2 L. 108/1996, con conseguente necessità di applicare la sanzione della non debenza degli interessi ex art. 1815, co. 2 c.c.
In particolare affermava che, anche qualora dovesse ritenersi che gli interessi debitori applicati fossero rispettosi del tasso soglia, questi ultimi sarebbero comunque censurabili per violazione, tanto dell'art. 1284, co. 3 c.c., a mente del quale gli interessi superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto, quanto dell'art. 117, co. 6 TUB, che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi.
Sulla base delle predette deduzioni, l'attore chiedeva che venisse accertato e dichiarato il saldo effettivo del conto corrente, depurato dagli addebiti illegittimi;
- Illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120
TUB, sia per il periodo precedente l'emissione della delibera C.I.R.C. del 09/02/2000, sia per il periodo successivo all'asserito adeguamento alla stessa da parte della Banca.
A tal fine, rilevava il mancato rispetto del principio di reciprocità nel calcolo degli interessi di debito e credito del cliente, di cui alla delibera C.I.R.C. del 09/02/2000, e delle comunicazioni ed autorizzazioni scritte di cui al D.M. 343/2016. Sulla base delle predette deduzioni, l'attore chiedeva la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in €. 51.860,37 come da perizia econometrica che richiamava;
- Illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, in assenza di una preventiva clausola negoziale.
Affermava l'odierno attore che, anche qualora detto onere fosse stato introdotto nel rapporto contrattuale tra le parti, lo stesso sarebbe comunque censurabile per illiceità della causa ex artt. 1418, 1343, 1346 e 1325 c.c.;
- Nullità di tutte le ulteriori clausole sulle condizioni economiche applicabili al rapporto contrattuale, con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
- Condannarsi la al risarcimento di tutti i danni cagionati con le proprie CP_2
condotte.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha prodotto copia del contratto di conto corrente, gli estratti conto dal 1997 (anno di aperura del c/c) sino al quarto trimestre del 2021, la perizia econometrica a firma del dott. e le visure centrale rischi. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10/01/2022, si costituiva in giudizio la la quale contestava le doglianze sollevate Controparte_1 dall'attore nell'atto di citazione e nella perizia di parte ad esso allegata, concludendo per l'integrale reiezione delle avverse domande ed eccependo in particolare:
- L'inammissibilità della avversa domanda di ripetizione, per non essere il conto corrente ancora chiuso;
- La prescrizione della domanda di ripetizione in relazione alle operazioni effettuate sul c/c anteriormente al 04/05/2011;
- In relazione alla doglianza di usurarietà degli interessi, la convenuta contestava la mancata dimostrazione dell'assunto e l'adozione di un criterio di calcolo errato, per non aver tenuto in considerazione la formula indicata nelle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia.
Sulla base delle predette deduzioni, contestava l'operatività della sanzione di cui all'art. 1815, co. 2 c.c. sul rilievo che la stessa deve essere esclusa per l'ipotesi di usura sopravvenuta;
- Sull'asserita applicazione di interessi ultralegali in assenza di una preventiva pattuizione, eccepiva la mancata dimostrazione dell'assunto ed allegava di aver inviato al cliente periodici estratti e riepiloghi annuali – peraltro pubblicati in Gazzetta Ufficiale - attestanti i tassi e le condizioni applicate;
- Sulla commissione di massimo scoperto, evidenziava come la stessa fosse stata regolarmente pattuita e oggetto di pubblicità legale, rappresentando che le successive modifiche della stessa erano state comunicate al cliente, in osservanza dell'art. 118 T.U.B.
A seguito della prima udienza del 01/10/2021 il giudice designato, su istanza congiunta di entrambe le parti, concedeva i termini previsti dall'art. 183, co. 6 c.p.c. con cui parte attrice, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, chiedeva ammettersi C.t.u. tecnico contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della convenuta (memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 2, depositata in data
30/03/2022).
All'udienza del 26/05/2022 la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione emesso ex art. 210
c.p.c. nei confronti della e rinviata all'udienza dell'11/10/2022, all'esito della quale il CP_2
giudice disponeva C.t.u. tecnico contabile, nominando il dott. che in data Persona_2
30/05/2023 depositava il proprio elaborato peritale.
All'udienza dell'08/06/2023 le parti avanzavano richiesta di ulteriori chiarimenti con riferimento ai quesiti proposti al C.t.u., il quale in data 31/10/2023, depositava integrazione alla perizia contabile.
All'udienza del 25/01/2024 il G.O.P. designato in sostituzione del giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 08/05/2024, poi rinviata a nuova data dallo scrivente giudice, al quale il fascicolo veniva assegnato in data 11/04/2024.
All'udienza del 01/10/2024 il giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio risulta aver promosso, in qualità di correntista, una azione di Parte_1
accertamento del corretto saldo del conto corrente n. 5146/16156, da intendersi in termini di domanda restitutoria ex art. 2033 c.c.
Pertanto, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni e spese, ha chiesto la condanna della convenuta al versamento CP_1 dell'importo risultante a credito quale saldo del citato conto corrente.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda di “accertamento negativo” del credito, il regime dell'onere probatorio fa sì che, a norma dell'art. 2697 c.c. gravi su chi intende far valere in giudizio un diritto l'onere di dimostrare i “fatti negativi” che deduce, sul presupposto che la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte l' onus probandi che grava sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale il fatto, pur se negativo, è elemento costitutivo (Cass.n.
500/2017; n. 14854/2013; n. 384/2007; n. 23229/2004).
In questo senso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il correntista è tenuto a provare ed allegare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, e quindi sia la corresponsione delle somme alla sia l'inesistenza – originaria o sopravvenuta – del relativo titolo giustificativo. CP_1
Su di esso grava, quindi, l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nel caso di specie, si riscontra la presenza in atti di tutti i documenti riferibili al rapporto negoziale in questione, che hanno consentito al C.t.u. di ricostruire l'intero andamento del rapporto negoziale.
Va, pertanto, esaminata la prima contestazione mossa da il quale sostiene la Parte_1
nullità ex art. 1325 c.c. del contratto di c/c n. 5146/16156, per difetto di forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 117 TUB, nonché per mancata consegna di una copia al cliente.
Sul punto l'ausiliario del giudice, con perizia depositata in data 30/05/2023 poi integrata in data
31/10/2023, ravvisava “…la presenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, con la determinazione dei tassi attivi e passivi” precisando che “… non è presente in atti un contratto di apertura di credito validamente sottoscritto”.
Giova, poi, ricordare che il rapporto di apertura di credito si configura come accessorio rispetto al rapporto di conto corrente.
In particolare, il conto corrente bancario è disciplinato in parte dal Codice civile (art. 1852 c.c. e ss. che parla in realtà di operazioni bancarie in conto corrente) ed in parte dal T.U.B.
Come accennato, sul rapporto di conto corrente può essere regolato un rapporto di apertura di credito che, ai sensi dell'art. 1842 c.c., è un contratto bancario con cui la si obbliga a tenere a CP_1
disposizione del cliente una data somma di denaro per un determinato lasso temporale o a tempo indeterminato.
Se non è convenuto diversamente, il cliente affidato può utilizzare in più volte il credito secondo le forme d'uso e con successivi versamenti può ripristinare la sua responsabilità (art. 1843 c.c.).
Con riferimento al requisito della forma, con sentenza n. 7763 del 22/03/2017 la Suprema Corte ha statuito che “in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117 co. 2 del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa pretendere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che in forza della delibera del C.I.C.R. del 4/03/2003 il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di nullità” (nello stesso senso,
Cass.n. 14470/2005). Passando all'esame delle ulteriori eccezioni dedotte va osservato quanto segue.
Il sig. ha contestato l'addebito di interessi ad un tasso superiore a quello legale in difetto Parte_1
di pattuizione scritta.
A tal fine, deve essere ricordato che ai sensi dell'art. 1284 c.c. un tasso di interesse superiore a quello legale deve essere pattuito per iscritto a pena di nullità.
In tema di contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 co. 4 T.U.B. “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Nel caso di specie, come emerge dal contratto del 01/07/1997 e come correttamente rilevato dal
C.t.u., si evincono le condizioni contrattuali inziali, di conseguenza emerge che i tassi applicati sono stati decisi contrattualmente.
Sulla censura di usurarietà del tasso di interesse, come evidenziato dal C.t.u., “si rileva il non superamento del tasso soglia di usura, fissato, per il 31/12/1997 al 18,51%, contro un TAEG del conto corrente di € 10,65% se calcolato con formula computistica dell'interesse, ovvero del
10,575% se calcolato con la formula della Banca d'Italia”; “non si rileva usura pattizia né usura sopravvenuta”.
L'attore, inoltre, deduceva la nullità per indeterminatezza e difetto di causa della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla a tale titolo. CP_1
Va premesso che la commissione di massimo scoperto rappresentava un elemento retributivo per la
Banca, aggiuntivo rispetto agli interessi corrispettivi percepiti in ragione dell'utilizzo da parte del cliente della somma affidata, rappresentando il corrispettivo dovuto per tenere a disposizione del cliente la somma affidata.
La poteva legittimamente pretendere tale corrispettivo in presenza di una specifica CP_1 pattuizione che, per essere considerata valida ai sensi dell'art. 1346 c.c., doveva essere determinata
– o quantomeno determinabile – nelle condizioni economiche applicate.
Aderendo all'interpretazione accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, per essere legittima la clausola sulla commissione di massimo scoperto deve specificare la base di calcolo, il tasso e la periodicità dell'addebito.
In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla nel conto corrente de quo CP_1
devono ritenersi illegittimi (ex multis Trib. Milano, Sez. VI n. 9694/2018; Trib. Firenze, Sez. III n.
3202/2018; Trib. Bari, Sez. IV n. 41/2019) ed essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c. Merita, pertanto, di essere condivisa la ricostruzione del saldo operata dal C.t.u. secondo cui “il
C.t.u. non ha trovato traccia di pattuizione scritta relativa alla CMS (peraltro non sempre applicata dalla banca) e ha provveduto a conteggiarle, per un totale di € 21.272,15, di cui € 3.338,56 riferite
a periodo antecedente i dieci anni dalla notifica degli atti di causa”; “si ravvisa la mancata statuizione per iscritto della CMS e della commissione utilizzo fondi successiva, che vengono di conseguenza eliminate per un importo complessivo di € 21.272,15”.
Sull'eccezione di prescrizione della parte convenuta, il C.t.u. ha fornito due diverse ipotesi: la prima, per nullità del contratto di apertura del credito, la seconda per la presenza di un fido di fatto.
Aderendo alla seconda ricostruzione e richiamando le conclusioni espresse dal C.t.u, deve condividersi quanto segue “se si abbracciasse la tesi della presenza di un'apertura di credito “di fatto”, considerando un affidamento di € 51,645,69 (risultante dalla documentazione della centrale rischi), poi aumentato a € 70.000,00 dal 2008, considerando che dai calcoli del CTU non risulta la presenza di tassi usurari, verrebbero ad essere scomputate solo le spese non dovute, l'effetto anatocistico prodottisi dal 1997 al giugno 2020 e e le CMS/ CDF addebitate. Si dovrebbe inoltre tenere presente, per il periodo che va dal 1997 al maggio 2011, dell'eccezione di prescrizione che renderebbe non recuperabile quanto addebitato in tale periodo, vista la presenza di versamenti solutori maggiori degli importi recuperabili. Infatti gli illegittimi addebiti della banca sarebbero di
€ 7.948,86, ben superate dalle rimesse solutorie ante decennio, come già rilevato nell'ipotesi precedente. Tale circostanza si ripete, anche se con differenze nell'importo delle rimesse solutorie, sia tenendo conto del saldo come rettificato dalla Cass. n.9141 del 2020, sia operando con il saldo banca. Resterebbero da recuperare le illegittime spese addebitate dal maggio 2011 in avanti che ammontano a € 22.592,98, le quali determinerebbero un saldo attivo per il cliente alla data del 31 marzo 2021 di € 24.137,22, invece che € 1.544,24”.
Nella integrazione della consulenza tecnica depositata dal C.t.u. in data 31/10/2023, l'ausiliario del giudice rilevava che “si è proceduto al ricalcolo del saldo nelle due ipotesi di nullità dell'apertura di credito (inesistenza di contratto scritto valido) e di esistenza di “apertura di credito di fatto”, utilizzando per il calcolo degli interessi il tasso sostitutivo del BOT, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione di parte (periodo considerato 2011-2021), partendo dal saldo banca dell'estratto conto, alla data del 31 marzo 2021 di € 1.544,24 a favore del;
“nel caso di “fido di Parte_1 fatto” il saldo ricalcolato a favore del cliente è pari ad € 24.137,22, con una differenza a suo favore di € 22.592,98; a ciò va aggiunto l'effetto anatocistico di € 13.504,97, che porta la differenza rispetto al saldo banca a € 36.097,95”.
Per tutti questi motivi, la domanda dell'attore deve essere accolta con conseguente condanna della convenuta alla restituzione nei suoi confronti della somma di euro 36.097,95. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) in base al valore della controversia al momento del decisum, alla natura e alla complessità della controversia.
Per le medesime ragioni anche le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta come da decreto del 23.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro
36.097,95, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in €
759,00 per spese vive (C.U. e spese di notifica);
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto del 23.1.2025
Terni, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1985/2021 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Terni, via Parte_1 C.F._1
XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Francesco Cipriano, che lo rappresenta e difende come da procura in atti attore
CONTRO
in forma contratta (C.F. Controparte_1 CP_2
) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terni, P.IVA_1 via San Nicandro n.39, presso lo studio dell'avv. Susanna Faustini, rappresenta e difensa dall'avv.
Antonio Coaccioli, come da procura in calce in atti convenuta
OGGETTO: Pagamento somma di denaro.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 23/09/2021 conveniva in Parte_1
giudizio la esponendo di aver acceso in data Controparte_1
01/07/1997 il contratto di conto corrente n. 5146/16156 con annessa linea di credito, sul quale la convenuta aveva operato numerosi addebiti in violazione dei propri obblighi di correttezza e CP_1
buona fede, lamentando in particolare:
- La nullità del rapporto di affidamento/apertura di credito operante sul c/c in esame, per difetto di forma scritta, in violazione degli artt. 3 L. 154/1992 e 117 D.lgs. n. 385/1993 i quali hanno imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari con conseguente consegna di un loro esemplare al cliente;
- La nullità del contratto di conto corrente e delle relative clausole, stante la loro indeterminatezza e/o indeterminabilità, perché redatte in violazione delle disposizioni imperative in tema di determinazione delle condizioni economiche ex art. 4 L. 194/1992.
In particolare, l'attore affermava la natura vessatoria delle clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 6 lett. c), 15, 18, 19 redatte in palese squilibrio in favore dell'istituto di credito e senza alcuna previa pattuizione con il cliente;
- Variazione in peius delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale, in violazione dei modi di cui agli artt. 4, co. 2 L. 154/1992 e 117, co. 5 D.lgs. 385/1993;
- Illegittimo addebito - come confermato dalla perizia econometrica - di interessi superiori al tasso soglia, così come determinato dall'art. 2 L. 108/1996, con conseguente necessità di applicare la sanzione della non debenza degli interessi ex art. 1815, co. 2 c.c.
In particolare affermava che, anche qualora dovesse ritenersi che gli interessi debitori applicati fossero rispettosi del tasso soglia, questi ultimi sarebbero comunque censurabili per violazione, tanto dell'art. 1284, co. 3 c.c., a mente del quale gli interessi superiori al tasso legale devono essere determinati per iscritto, quanto dell'art. 117, co. 6 TUB, che sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi.
Sulla base delle predette deduzioni, l'attore chiedeva che venisse accertato e dichiarato il saldo effettivo del conto corrente, depurato dagli addebiti illegittimi;
- Illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, in violazione degli artt. 1283 c.c. e 120
TUB, sia per il periodo precedente l'emissione della delibera C.I.R.C. del 09/02/2000, sia per il periodo successivo all'asserito adeguamento alla stessa da parte della Banca.
A tal fine, rilevava il mancato rispetto del principio di reciprocità nel calcolo degli interessi di debito e credito del cliente, di cui alla delibera C.I.R.C. del 09/02/2000, e delle comunicazioni ed autorizzazioni scritte di cui al D.M. 343/2016. Sulla base delle predette deduzioni, l'attore chiedeva la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in €. 51.860,37 come da perizia econometrica che richiamava;
- Illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, in assenza di una preventiva clausola negoziale.
Affermava l'odierno attore che, anche qualora detto onere fosse stato introdotto nel rapporto contrattuale tra le parti, lo stesso sarebbe comunque censurabile per illiceità della causa ex artt. 1418, 1343, 1346 e 1325 c.c.;
- Nullità di tutte le ulteriori clausole sulle condizioni economiche applicabili al rapporto contrattuale, con conseguente condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
- Condannarsi la al risarcimento di tutti i danni cagionati con le proprie CP_2
condotte.
A sostegno delle proprie domande, l'attore ha prodotto copia del contratto di conto corrente, gli estratti conto dal 1997 (anno di aperura del c/c) sino al quarto trimestre del 2021, la perizia econometrica a firma del dott. e le visure centrale rischi. Persona_1
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 10/01/2022, si costituiva in giudizio la la quale contestava le doglianze sollevate Controparte_1 dall'attore nell'atto di citazione e nella perizia di parte ad esso allegata, concludendo per l'integrale reiezione delle avverse domande ed eccependo in particolare:
- L'inammissibilità della avversa domanda di ripetizione, per non essere il conto corrente ancora chiuso;
- La prescrizione della domanda di ripetizione in relazione alle operazioni effettuate sul c/c anteriormente al 04/05/2011;
- In relazione alla doglianza di usurarietà degli interessi, la convenuta contestava la mancata dimostrazione dell'assunto e l'adozione di un criterio di calcolo errato, per non aver tenuto in considerazione la formula indicata nelle istruzioni dettate dalla Banca d'Italia.
Sulla base delle predette deduzioni, contestava l'operatività della sanzione di cui all'art. 1815, co. 2 c.c. sul rilievo che la stessa deve essere esclusa per l'ipotesi di usura sopravvenuta;
- Sull'asserita applicazione di interessi ultralegali in assenza di una preventiva pattuizione, eccepiva la mancata dimostrazione dell'assunto ed allegava di aver inviato al cliente periodici estratti e riepiloghi annuali – peraltro pubblicati in Gazzetta Ufficiale - attestanti i tassi e le condizioni applicate;
- Sulla commissione di massimo scoperto, evidenziava come la stessa fosse stata regolarmente pattuita e oggetto di pubblicità legale, rappresentando che le successive modifiche della stessa erano state comunicate al cliente, in osservanza dell'art. 118 T.U.B.
A seguito della prima udienza del 01/10/2021 il giudice designato, su istanza congiunta di entrambe le parti, concedeva i termini previsti dall'art. 183, co. 6 c.p.c. con cui parte attrice, nel riportarsi al proprio atto introduttivo, chiedeva ammettersi C.t.u. tecnico contabile ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della convenuta (memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. n. 2, depositata in data
30/03/2022).
All'udienza del 26/05/2022 la causa veniva istruita mediante ordine di esibizione emesso ex art. 210
c.p.c. nei confronti della e rinviata all'udienza dell'11/10/2022, all'esito della quale il CP_2
giudice disponeva C.t.u. tecnico contabile, nominando il dott. che in data Persona_2
30/05/2023 depositava il proprio elaborato peritale.
All'udienza dell'08/06/2023 le parti avanzavano richiesta di ulteriori chiarimenti con riferimento ai quesiti proposti al C.t.u., il quale in data 31/10/2023, depositava integrazione alla perizia contabile.
All'udienza del 25/01/2024 il G.O.P. designato in sostituzione del giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 08/05/2024, poi rinviata a nuova data dallo scrivente giudice, al quale il fascicolo veniva assegnato in data 11/04/2024.
All'udienza del 01/10/2024 il giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio risulta aver promosso, in qualità di correntista, una azione di Parte_1
accertamento del corretto saldo del conto corrente n. 5146/16156, da intendersi in termini di domanda restitutoria ex art. 2033 c.c.
Pertanto, previa eliminazione delle annotazioni indebite per interessi ultralegali, anatocistici ed usurari, commissioni e spese, ha chiesto la condanna della convenuta al versamento CP_1 dell'importo risultante a credito quale saldo del citato conto corrente.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, in caso di domanda di “accertamento negativo” del credito, il regime dell'onere probatorio fa sì che, a norma dell'art. 2697 c.c. gravi su chi intende far valere in giudizio un diritto l'onere di dimostrare i “fatti negativi” che deduce, sul presupposto che la negatività dei fatti oggetto di prova non esclude, né inverte l' onus probandi che grava sulla parte che fa valere il diritto rispetto al quale il fatto, pur se negativo, è elemento costitutivo (Cass.n.
500/2017; n. 14854/2013; n. 384/2007; n. 23229/2004).
In questo senso, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, il correntista è tenuto a provare ed allegare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, e quindi sia la corresponsione delle somme alla sia l'inesistenza – originaria o sopravvenuta – del relativo titolo giustificativo. CP_1
Su di esso grava, quindi, l'onere di produrre il contratto di conto corrente e gli estratti conto relativi a tutto il periodo contrattuale.
Nel caso di specie, si riscontra la presenza in atti di tutti i documenti riferibili al rapporto negoziale in questione, che hanno consentito al C.t.u. di ricostruire l'intero andamento del rapporto negoziale.
Va, pertanto, esaminata la prima contestazione mossa da il quale sostiene la Parte_1
nullità ex art. 1325 c.c. del contratto di c/c n. 5146/16156, per difetto di forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 117 TUB, nonché per mancata consegna di una copia al cliente.
Sul punto l'ausiliario del giudice, con perizia depositata in data 30/05/2023 poi integrata in data
31/10/2023, ravvisava “…la presenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, con la determinazione dei tassi attivi e passivi” precisando che “… non è presente in atti un contratto di apertura di credito validamente sottoscritto”.
Giova, poi, ricordare che il rapporto di apertura di credito si configura come accessorio rispetto al rapporto di conto corrente.
In particolare, il conto corrente bancario è disciplinato in parte dal Codice civile (art. 1852 c.c. e ss. che parla in realtà di operazioni bancarie in conto corrente) ed in parte dal T.U.B.
Come accennato, sul rapporto di conto corrente può essere regolato un rapporto di apertura di credito che, ai sensi dell'art. 1842 c.c., è un contratto bancario con cui la si obbliga a tenere a CP_1
disposizione del cliente una data somma di denaro per un determinato lasso temporale o a tempo indeterminato.
Se non è convenuto diversamente, il cliente affidato può utilizzare in più volte il credito secondo le forme d'uso e con successivi versamenti può ripristinare la sua responsabilità (art. 1843 c.c.).
Con riferimento al requisito della forma, con sentenza n. 7763 del 22/03/2017 la Suprema Corte ha statuito che “in tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117 co. 2 del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa pretendere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che in forza della delibera del C.I.C.R. del 4/03/2003 il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto non deve a sua volta essere stipulato per iscritto a pena di nullità” (nello stesso senso,
Cass.n. 14470/2005). Passando all'esame delle ulteriori eccezioni dedotte va osservato quanto segue.
Il sig. ha contestato l'addebito di interessi ad un tasso superiore a quello legale in difetto Parte_1
di pattuizione scritta.
A tal fine, deve essere ricordato che ai sensi dell'art. 1284 c.c. un tasso di interesse superiore a quello legale deve essere pattuito per iscritto a pena di nullità.
In tema di contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 co. 4 T.U.B. “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Nel caso di specie, come emerge dal contratto del 01/07/1997 e come correttamente rilevato dal
C.t.u., si evincono le condizioni contrattuali inziali, di conseguenza emerge che i tassi applicati sono stati decisi contrattualmente.
Sulla censura di usurarietà del tasso di interesse, come evidenziato dal C.t.u., “si rileva il non superamento del tasso soglia di usura, fissato, per il 31/12/1997 al 18,51%, contro un TAEG del conto corrente di € 10,65% se calcolato con formula computistica dell'interesse, ovvero del
10,575% se calcolato con la formula della Banca d'Italia”; “non si rileva usura pattizia né usura sopravvenuta”.
L'attore, inoltre, deduceva la nullità per indeterminatezza e difetto di causa della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, con conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla a tale titolo. CP_1
Va premesso che la commissione di massimo scoperto rappresentava un elemento retributivo per la
Banca, aggiuntivo rispetto agli interessi corrispettivi percepiti in ragione dell'utilizzo da parte del cliente della somma affidata, rappresentando il corrispettivo dovuto per tenere a disposizione del cliente la somma affidata.
La poteva legittimamente pretendere tale corrispettivo in presenza di una specifica CP_1 pattuizione che, per essere considerata valida ai sensi dell'art. 1346 c.c., doveva essere determinata
– o quantomeno determinabile – nelle condizioni economiche applicate.
Aderendo all'interpretazione accolta dalla prevalente giurisprudenza di merito, per essere legittima la clausola sulla commissione di massimo scoperto deve specificare la base di calcolo, il tasso e la periodicità dell'addebito.
In mancanza di tali requisiti, gli addebiti annotati a tale titolo dalla nel conto corrente de quo CP_1
devono ritenersi illegittimi (ex multis Trib. Milano, Sez. VI n. 9694/2018; Trib. Firenze, Sez. III n.
3202/2018; Trib. Bari, Sez. IV n. 41/2019) ed essere espunti in sede di rideterminazione del saldo, stante la nullità parziale della clausola per indeterminatezza del suo oggetto ex artt. 1346 e 1419 c.c. Merita, pertanto, di essere condivisa la ricostruzione del saldo operata dal C.t.u. secondo cui “il
C.t.u. non ha trovato traccia di pattuizione scritta relativa alla CMS (peraltro non sempre applicata dalla banca) e ha provveduto a conteggiarle, per un totale di € 21.272,15, di cui € 3.338,56 riferite
a periodo antecedente i dieci anni dalla notifica degli atti di causa”; “si ravvisa la mancata statuizione per iscritto della CMS e della commissione utilizzo fondi successiva, che vengono di conseguenza eliminate per un importo complessivo di € 21.272,15”.
Sull'eccezione di prescrizione della parte convenuta, il C.t.u. ha fornito due diverse ipotesi: la prima, per nullità del contratto di apertura del credito, la seconda per la presenza di un fido di fatto.
Aderendo alla seconda ricostruzione e richiamando le conclusioni espresse dal C.t.u, deve condividersi quanto segue “se si abbracciasse la tesi della presenza di un'apertura di credito “di fatto”, considerando un affidamento di € 51,645,69 (risultante dalla documentazione della centrale rischi), poi aumentato a € 70.000,00 dal 2008, considerando che dai calcoli del CTU non risulta la presenza di tassi usurari, verrebbero ad essere scomputate solo le spese non dovute, l'effetto anatocistico prodottisi dal 1997 al giugno 2020 e e le CMS/ CDF addebitate. Si dovrebbe inoltre tenere presente, per il periodo che va dal 1997 al maggio 2011, dell'eccezione di prescrizione che renderebbe non recuperabile quanto addebitato in tale periodo, vista la presenza di versamenti solutori maggiori degli importi recuperabili. Infatti gli illegittimi addebiti della banca sarebbero di
€ 7.948,86, ben superate dalle rimesse solutorie ante decennio, come già rilevato nell'ipotesi precedente. Tale circostanza si ripete, anche se con differenze nell'importo delle rimesse solutorie, sia tenendo conto del saldo come rettificato dalla Cass. n.9141 del 2020, sia operando con il saldo banca. Resterebbero da recuperare le illegittime spese addebitate dal maggio 2011 in avanti che ammontano a € 22.592,98, le quali determinerebbero un saldo attivo per il cliente alla data del 31 marzo 2021 di € 24.137,22, invece che € 1.544,24”.
Nella integrazione della consulenza tecnica depositata dal C.t.u. in data 31/10/2023, l'ausiliario del giudice rilevava che “si è proceduto al ricalcolo del saldo nelle due ipotesi di nullità dell'apertura di credito (inesistenza di contratto scritto valido) e di esistenza di “apertura di credito di fatto”, utilizzando per il calcolo degli interessi il tasso sostitutivo del BOT, tenendo conto dell'eccezione di prescrizione di parte (periodo considerato 2011-2021), partendo dal saldo banca dell'estratto conto, alla data del 31 marzo 2021 di € 1.544,24 a favore del;
“nel caso di “fido di Parte_1 fatto” il saldo ricalcolato a favore del cliente è pari ad € 24.137,22, con una differenza a suo favore di € 22.592,98; a ciò va aggiunto l'effetto anatocistico di € 13.504,97, che porta la differenza rispetto al saldo banca a € 36.097,95”.
Per tutti questi motivi, la domanda dell'attore deve essere accolta con conseguente condanna della convenuta alla restituzione nei suoi confronti della somma di euro 36.097,95. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022) in base al valore della controversia al momento del decisum, alla natura e alla complessità della controversia.
Per le medesime ragioni anche le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta come da decreto del 23.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro
36.097,95, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
- Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in €
759,00 per spese vive (C.U. e spese di notifica);
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto del 23.1.2025
Terni, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Iacone