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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 16 09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20665/2025 R.G e vertente
TRA
Parte_1 , rappresentato e difeso dall' Avv. Mario Vulcano
dall'Avv. Rosa Funciello per procura in atti (ricorrente);
E
CP_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini (resistente);
FATTO E DIRITTO Parte_1 ha convenuto inCon ricorso iscritto in data 06.06.2025
giudizio 1 CP_1 per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'assegno ex art. 1 L. n. 222/84 maturati a far tempo dalla domanda del 30.04.2020 oltre accessori, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 12.10.2023.
L'CP_1 si è costituito chiedendo di rigettare il ricorso un quanto inammissibile/improcedibile con vittoria di spese.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 12.10.2023 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio dell'assegno ex art. 1 L. n. 222/84 a far tempo dalla domanda del 30.4.2020. Contrariamente a quanto affermato nella comparsa di costituzione il ricorrente ha trasmesso all' CP_1 tutta la documentazione amministrativa necessaria ai fini del pagamento (docc. 2 e 3) e francamente non è dato comprendere la rilevanza dell'eccezione del resistente secondo il quale: "la
PEC di trasmissione della obbligatoria modulistica, non è stata prodotta nel nativo formato EML, bensì pur provenendo dallo stesso mittente della notifica dell'omologa, prodotta, anche questa scansionata risulta stampata
-
successivamente scansionata, essendo in formato PDF (linguaggio Adobe)"
Non a caso, dalla comparsa di costituzione dell' CP_1 e dalla documentazione successivamente prodotta risulta che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione, così riconoscendo che parte ricorrente era in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento datato
21.7.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso (ad agosto del 2025) e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che, come già evidenziato, parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' CP_1 il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 26/30.1.2024. Lespese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' CP_1 in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' CP_1 a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
1860,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.
Il Giudice Roma 16.09.2025
Umberto Buonassisi 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 16 09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20665/2025 R.G e vertente
TRA
Parte_1 , rappresentato e difeso dall' Avv. Mario Vulcano
dall'Avv. Rosa Funciello per procura in atti (ricorrente);
E
CP_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini (resistente);
FATTO E DIRITTO Parte_1 ha convenuto inCon ricorso iscritto in data 06.06.2025
giudizio 1 CP_1 per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'assegno ex art. 1 L. n. 222/84 maturati a far tempo dalla domanda del 30.04.2020 oltre accessori, come riconosciuto dal Tribunale di Roma con decreto di omologa del 12.10.2023.
L'CP_1 si è costituito chiedendo di rigettare il ricorso un quanto inammissibile/improcedibile con vittoria di spese.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con decreto di omologa del 12.10.2023 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio dell'assegno ex art. 1 L. n. 222/84 a far tempo dalla domanda del 30.4.2020. Contrariamente a quanto affermato nella comparsa di costituzione il ricorrente ha trasmesso all' CP_1 tutta la documentazione amministrativa necessaria ai fini del pagamento (docc. 2 e 3) e francamente non è dato comprendere la rilevanza dell'eccezione del resistente secondo il quale: "la
PEC di trasmissione della obbligatoria modulistica, non è stata prodotta nel nativo formato EML, bensì pur provenendo dallo stesso mittente della notifica dell'omologa, prodotta, anche questa scansionata risulta stampata
-
successivamente scansionata, essendo in formato PDF (linguaggio Adobe)"
Non a caso, dalla comparsa di costituzione dell' CP_1 e dalla documentazione successivamente prodotta risulta che il resistente ha messo in liquidazione la prestazione, così riconoscendo che parte ricorrente era in possesso di tutti i requisiti necessari ai fini dell'assegno ordinario di invalidità.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, in virtù di provvedimento datato
21.7.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso (ad agosto del 2025) e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che, come già evidenziato, parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' CP_1 il modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già in data 26/30.1.2024. Lespese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' CP_1 in base al principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' CP_1 a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in €
1860,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, da distrarsi.
Il Giudice Roma 16.09.2025
Umberto Buonassisi 1