Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/05/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 313/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Dascola
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/04/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 18/08/2010 in AR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4, part II serie A anno
2010) e che dall'unione è nato il figlio (28/07/2012), hanno riferito che con Per_1 provvedimento dell'8/03/2019 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi a prestarsi reciproco rispetto anche nell'interesse del figlio, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga;
2. il figlio continuerà a vivere con la madre, è affidato in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio della potestà genitoriale in modalità congiunta per tutte le ipotesi di decisioni di rilevante interesse (es.
3. l'abitazione coniugale, di proprietà della IG.ra , rimarrà nella sua Pt_2 disponibilità, unitamente ai mobili ed ai suppellettili ivi presenti;
4. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento del figlio un assegno mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il giorno 20 di ciascun mese;
5. il padre potrà vedere il figlio in qualsiasi momento, previo Per_1 preavviso telefonico, compatibilmente con gli impegni scolastici e non del minore e gli impegni dell'altro coniuge. Durante le festività natalizie e pasquali il figlio vivrà presso l'uno o l'altro genitore per periodi uguali ed annualmente alternati (es. dalla vigilia di Natale al 30 Dicembre con la madre e dal 31 Dicembre all'Epifania con il padre), mentre i compleanni o le altre ricorrenze verranno festeggiati in maniera concordata tra i genitori. Durante le vacanze estive il piccolo potrà trascorrere 15 giorni consecutivi Per_1 con il padre;
6. le spese scolastiche, mediche e quelle straordinarie (da concordare preventivamente) da sostenere nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
7. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
8. il IG. , qualora la IG.ra dovesse trasferirsi fuori sede per Pt_1 Pt_2 eIGenze lavorative, sin d'ora, presta il consenso affinchè la madre porti con sè il minore In tal caso il padre, fermo restando quanto previsto al Per_1 precedente punto n. 5, avrà la facoltà di far visita al minore ogni 15 giorni e di trascorrere con lo stesso il fine settimana;
9. le parti si danno il consenso reciproco al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio;
10. le parti dichiarano, infine, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni. Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
18/08/2010 in AR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4, part II serie A anno 2010) e che dall'unione è nato il figlio (28/07/2012), Per_1 hanno riferito che con provvedimento dell'8/03/2019 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 18/08/2010 in Parte_1 Parte_2
AR (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 4, part
II serie A anno 2010) alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati impegnandosi a prestarsi reciproco rispetto anche nell'interesse del figlio, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenga;
2. il figlio continuerà a vivere con la madre, è affidato in maniera Per_1 condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio della potestà genitoriale in modalità congiunta per tutte le ipotesi di decisioni di rilevante interesse (es. in materia di salute, di istruzione e per le scelte educative) e disgiunta per l'ordinaria amministrazione durante i periodi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore;
3. l'abitazione coniugale, di proprietà della IG.ra , rimarrà nella sua Pt_2 disponibilità, unitamente ai mobili ed ai suppellettili ivi presenti;
4. il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo per il Pt_1 Pt_2 mantenimento del figlio un assegno mensile di € 200,00, da corrispondersi entro il giorno 20 di ciascun mese;
5. il padre potrà vedere il figlio in qualsiasi momento, previo Per_1 preavviso telefonico, compatibilmente con gli impegni scolastici e non del minore e gli impegni dell'altro coniuge. Durante le festività natalizie e pasquali il figlio vivrà presso l'uno o l'altro genitore per periodi uguali ed annualmente alternati (es. dalla vigilia di Natale al 30 Dicembre con la madre e dal 31 Dicembre all'Epifania con il padre), mentre i compleanni o le altre ricorrenze verranno festeggiati in maniera concordata tra i genitori. Durante le vacanze estive il piccolo potrà trascorrere 15 giorni consecutivi Per_1 con il padre;
6. le spese scolastiche, mediche e quelle straordinarie (da concordare preventivamente) da sostenere nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
7. i coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
8. il IG. , qualora la IG.ra dovesse trasferirsi fuori sede per Pt_1 Pt_2 eIGenze lavorative, sin d'ora, presta il consenso affinchè la madre porti con sè il minore In tal caso il padre, fermo restando quanto previsto al Per_1 precedente punto n. 5, avrà la facoltà di far visita al minore ogni 15 giorni e di trascorrere con lo stesso il fine settimana;
9. le parti si danno il consenso reciproco al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio con l'inserimento del nominativo del figlio;
10. le parti dichiarano, infine, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conIGlio del 7 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola