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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 05/01/2026, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 82/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6483/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13756881002 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 5/4/25. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice monocratico indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo all'ecotassa per l'anno
2019 deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'autovettura sottoposta a tassazione gli sarebbe stata fraudolentemente intestata.
L'Agenzia delle Entrate insiste nella pretesa.
Il ricorso è fondato. Invero, il ricorrente si duole del fatto che sia stata falsificata la sua sottoscrizione in calce al certificato di prima iscrizione al PRA (a seguito di importazione dall'estero) e al successivo certificato di trascrizione della vendita a tale Nominativo_1; vicenda per la quale egli ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti in data 22/1/25.
Orbene, rilevato che il procedimento penale risulta tuttora pendente, osserva questo Giudice che le tempistiche con cui l'autovettura risulta essere stata intestata al ricorrente evidenziano l'apparente fondatezza della sua denuncia: egli, infatti, risulta essere stato proprietario dell'autovettura per soli due giorni, dal 10 al 12 giugno 2019, data in cui ha l'formalmente venduta a tale Nominativo_1.
Se si considera, poi, che quest'ultimo è l'importatore del veicolo in Italia, risulta vieppiù verosimile il carattere fraudolento dell'intestazione del veicolo al ricorrente.
La riconducibilità dell'operazione all'azione dolosa di terzi costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IL RI
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6483/2025 depositato il 05/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13756881002 ECOTASSA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate.
Il ricorrente Ricorrente_1 si è costituito in giudizio il 5/4/25. La resistente si è a sua volta costituita con controdeduzioni. Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXXIII sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice monocratico indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 9/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge le parti null'altro hanno depositato.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento di cui in epigrafe relativo all'ecotassa per l'anno
2019 deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'autovettura sottoposta a tassazione gli sarebbe stata fraudolentemente intestata.
L'Agenzia delle Entrate insiste nella pretesa.
Il ricorso è fondato. Invero, il ricorrente si duole del fatto che sia stata falsificata la sua sottoscrizione in calce al certificato di prima iscrizione al PRA (a seguito di importazione dall'estero) e al successivo certificato di trascrizione della vendita a tale Nominativo_1; vicenda per la quale egli ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti in data 22/1/25.
Orbene, rilevato che il procedimento penale risulta tuttora pendente, osserva questo Giudice che le tempistiche con cui l'autovettura risulta essere stata intestata al ricorrente evidenziano l'apparente fondatezza della sua denuncia: egli, infatti, risulta essere stato proprietario dell'autovettura per soli due giorni, dal 10 al 12 giugno 2019, data in cui ha l'formalmente venduta a tale Nominativo_1.
Se si considera, poi, che quest'ultimo è l'importatore del veicolo in Italia, risulta vieppiù verosimile il carattere fraudolento dell'intestazione del veicolo al ricorrente.
La riconducibilità dell'operazione all'azione dolosa di terzi costituisce ragionevole motivo per compensare le spese
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 9 dicembre 2025
Il giudice monocratico
IL RI