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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 24/09/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 23.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 457/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PATRIARCA ROCCO e COSTANTINI REMO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.03.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere la domanda formulata dal ricorrente per le causali indicate nella premessa del presente atto e per l'effetto, a) accertare e dichiarare quale infortunio sul lavoro l'infezione da Sars Cov 2 contratta dalla odierna ricorrente b) accertare e dichiarare che la sig.ra
, a causa di detto infortunio, è affetta da sindrome vertiginosa associata a persistente Parte_1 cefalea oltre a iposmia e disgeusia e sindrome ansioso – depressiva su base reattiva a modico
Riverbero c) accertare e dichiarare in 150 giorni, ossia dal 03.03.2020 al 30.07.2020, l'I.T.T. patita dalla odierna ricorrente a causa del suddetto infortunio sul lavoro;
in 270 giorni (di cui 90 a totale,
90 al valore medio del 50% e 90 al valore del 25%) il danno biologico a carattere temporaneo;
d) accertare e quantificare in 12%, e/o nella che risulterà accertata nel corso del giudizio anche attraverso apposita CTU, il danno biologico permanente e la menomazione dell'integrità psico – fisica subiti dall'odierna ricorrente a causa del suddetto infortunio e, per l'effetto, e) condannare l' in persona suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Parte_1
l'indennizzo dovuto proporzionato e parametrato all'invalidità subita dalla medesima
[...] ricorrente e comunque i corrispondenti benefici, anche economici, consequenziali, sia per il danno biologico permanente e sia per l'I.T.T ed il danno biologico temporaneo. Sempre con condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente degli CP_1 interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo e della rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfetario, IVA e CPA comeper legge, da distrarsi”-
A fondamento della domanda ha dedotto di avere contratto il covid 19 durante l'esercizio della attività lavorativa (infermiera professionale) presso la struttura ospedaliera San Raffaele di Cassino.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio contestando la domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto “atteso il fatto che la ricorrente dal 3 marzo 2020 al 6 aprile 2020 non si è recata al lavoro, il lungo lasso temporale tra l'assenza dal lavoro ed il tampone positivo, ha comportato il rigetto della domanda per mancanza di nesso causale tra il contagio da covid sars 19 e l'attività lavorativa.”
La causa è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti e prova per testi.
I testi escussi hanno confermato le circostanze descritte in ricorso.
All'esito della prova testi, ritenendo confermate le mansioni descritte in ricorso è stato nominato il
CTU, nella persona del dott. il quale ha escluso l'origine professionale della malattia Persona_1 denunciata così argomentando: “In estrema sintesi, il COVID-19 è una malattia respiratoria causata da un coronavirus SARS-CoV-2. L'infezione può essere asintomatica o essere sintomatica con sintomi che vanno da lievi sintomi del tratto respiratorio superiore all'insufficienza respiratoria acuta e fino al decesso. Il COVID-19 può coinvolgere più apparati (p. es., cardiaco, renale, neurologico, coagulativo). La prevenzione si basa sulla vaccinazione e sulle precauzioni per il controllo delle infezioni (p. es., maschere facciali, lavaggio delle mani, allontanamento sociale, isolamento di individui infetti). La diagnosi si basa sull'antigene o sulla PCR (reazione a catena della polimerasi) delle secrezioni respiratorie superiori o inferiori. Il trattamento consiste in terapia di supporto, farmaci antivirali o corticosteroidi. Il periodo di incubazione (ossia, il tempo dall'esposizione alla comparsa dei sintomi) varia da 2 a 10 giorni, con una mediana stimata in soli 2 o 4 giorni per la variante Omicron. Molte persone infette non hanno sintomi o una malattia lieve;
la probabilità di questo varia a seconda della variante SARS-CoV-2 e del rischio della persona per la malattia grave, tra cui lo stato di vaccinazione contro il COVID. Fatta questa doverosa premessa risulta, dai dati di causa, che l'evento (ossia il contatto con soggetto positivo) si sia verificato il 3-3-20 con successivo isolamento fiduciario. Il tampone nasofaringeo effettuato in data 20-3-20 era risultato negativo, mentre quello del 6-4-20 risultò positivo. In data 16-4 -20 risulta nuova negativizzazione. Se utilizziamo i criteri medico legali di uso abituale quando si vuole passare al vaglio critico un possibile nesso di causalità materiale, è possibile sottolineare come, nel caso in esame, il criterio cronologico non sia rispettato. Infatti il riferito contatto in ambiente lavorativo sarebbe avvenuto il 3-3-20; il successivo tampone di controllo (effettuato a distanza di 17 giorni) era risultato negativo mentre la positivizzazione è avvenuta solo in data 6-4-20 a distanza quindi di oltre un mese dal (presunto) contatto. Considerato il periodo di incubazione, così come prima riportato, ritengo quindi che l'infezione COVID 19 contratta dalla Sig.ra nel mese di aprile 2020 NON sia di origine Pt_1 professionale.”
Il CTU ha quindi negato l'origine professionale del COVID 19 contratto dalla ricorrente stante la mancata corrispondenza tra il presunto contatto in ambito lavorativo (03.03.2020) e la successiva positivizzazione (06.04.2020); rispondendo puntualmente anche alle osservazioni dei CTP.
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese di giudizio considerano la dichiarazione di esenzione depositata in atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 24.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria
Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 23.09.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 457/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PATRIARCA ROCCO e COSTANTINI REMO Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. BONTEMPO PATRIZIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01.03.2023 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere la domanda formulata dal ricorrente per le causali indicate nella premessa del presente atto e per l'effetto, a) accertare e dichiarare quale infortunio sul lavoro l'infezione da Sars Cov 2 contratta dalla odierna ricorrente b) accertare e dichiarare che la sig.ra
, a causa di detto infortunio, è affetta da sindrome vertiginosa associata a persistente Parte_1 cefalea oltre a iposmia e disgeusia e sindrome ansioso – depressiva su base reattiva a modico
Riverbero c) accertare e dichiarare in 150 giorni, ossia dal 03.03.2020 al 30.07.2020, l'I.T.T. patita dalla odierna ricorrente a causa del suddetto infortunio sul lavoro;
in 270 giorni (di cui 90 a totale,
90 al valore medio del 50% e 90 al valore del 25%) il danno biologico a carattere temporaneo;
d) accertare e quantificare in 12%, e/o nella che risulterà accertata nel corso del giudizio anche attraverso apposita CTU, il danno biologico permanente e la menomazione dell'integrità psico – fisica subiti dall'odierna ricorrente a causa del suddetto infortunio e, per l'effetto, e) condannare l' in persona suo legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla Sig.ra CP_1 Parte_1
l'indennizzo dovuto proporzionato e parametrato all'invalidità subita dalla medesima
[...] ricorrente e comunque i corrispondenti benefici, anche economici, consequenziali, sia per il danno biologico permanente e sia per l'I.T.T ed il danno biologico temporaneo. Sempre con condanna dell' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente degli CP_1 interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo effettivo e della rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre rimborso forfetario, IVA e CPA comeper legge, da distrarsi”-
A fondamento della domanda ha dedotto di avere contratto il covid 19 durante l'esercizio della attività lavorativa (infermiera professionale) presso la struttura ospedaliera San Raffaele di Cassino.
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio contestando la domanda di cui ha CP_1 chiesto il rigetto “atteso il fatto che la ricorrente dal 3 marzo 2020 al 6 aprile 2020 non si è recata al lavoro, il lungo lasso temporale tra l'assenza dal lavoro ed il tampone positivo, ha comportato il rigetto della domanda per mancanza di nesso causale tra il contagio da covid sars 19 e l'attività lavorativa.”
La causa è stata istruita mediante acquisizione della produzione documentale delle parti e prova per testi.
I testi escussi hanno confermato le circostanze descritte in ricorso.
All'esito della prova testi, ritenendo confermate le mansioni descritte in ricorso è stato nominato il
CTU, nella persona del dott. il quale ha escluso l'origine professionale della malattia Persona_1 denunciata così argomentando: “In estrema sintesi, il COVID-19 è una malattia respiratoria causata da un coronavirus SARS-CoV-2. L'infezione può essere asintomatica o essere sintomatica con sintomi che vanno da lievi sintomi del tratto respiratorio superiore all'insufficienza respiratoria acuta e fino al decesso. Il COVID-19 può coinvolgere più apparati (p. es., cardiaco, renale, neurologico, coagulativo). La prevenzione si basa sulla vaccinazione e sulle precauzioni per il controllo delle infezioni (p. es., maschere facciali, lavaggio delle mani, allontanamento sociale, isolamento di individui infetti). La diagnosi si basa sull'antigene o sulla PCR (reazione a catena della polimerasi) delle secrezioni respiratorie superiori o inferiori. Il trattamento consiste in terapia di supporto, farmaci antivirali o corticosteroidi. Il periodo di incubazione (ossia, il tempo dall'esposizione alla comparsa dei sintomi) varia da 2 a 10 giorni, con una mediana stimata in soli 2 o 4 giorni per la variante Omicron. Molte persone infette non hanno sintomi o una malattia lieve;
la probabilità di questo varia a seconda della variante SARS-CoV-2 e del rischio della persona per la malattia grave, tra cui lo stato di vaccinazione contro il COVID. Fatta questa doverosa premessa risulta, dai dati di causa, che l'evento (ossia il contatto con soggetto positivo) si sia verificato il 3-3-20 con successivo isolamento fiduciario. Il tampone nasofaringeo effettuato in data 20-3-20 era risultato negativo, mentre quello del 6-4-20 risultò positivo. In data 16-4 -20 risulta nuova negativizzazione. Se utilizziamo i criteri medico legali di uso abituale quando si vuole passare al vaglio critico un possibile nesso di causalità materiale, è possibile sottolineare come, nel caso in esame, il criterio cronologico non sia rispettato. Infatti il riferito contatto in ambiente lavorativo sarebbe avvenuto il 3-3-20; il successivo tampone di controllo (effettuato a distanza di 17 giorni) era risultato negativo mentre la positivizzazione è avvenuta solo in data 6-4-20 a distanza quindi di oltre un mese dal (presunto) contatto. Considerato il periodo di incubazione, così come prima riportato, ritengo quindi che l'infezione COVID 19 contratta dalla Sig.ra nel mese di aprile 2020 NON sia di origine Pt_1 professionale.”
Il CTU ha quindi negato l'origine professionale del COVID 19 contratto dalla ricorrente stante la mancata corrispondenza tra il presunto contatto in ambito lavorativo (03.03.2020) e la successiva positivizzazione (06.04.2020); rispondendo puntualmente anche alle osservazioni dei CTP.
Questo giudice onorario recepisce integralmente le conclusioni del CTU, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese di giudizio considerano la dichiarazione di esenzione depositata in atti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 24.09.2025
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada