Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2268.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Zecca
CONTRO
CP_1
con il proc. avv. Tafuro
Parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo dichiararsi che ha contratto sul luogo di lavoro la malattia professionale in ricorso puntualmente individuata
(spondilodiscoartrosi lombare e cervicale con ernie, protrusioni discali multiple e radicolopatia degli arti inferiori) da cui è derivato una malattia professionale quanto meno CP_ indennizzabile, con conseguente condanna di alla liquidazione delle prestazioni ex lege oltre interessi legali e rivalutazione, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
All'uopo espone quanto segue:
di lavorare da oltre 30 anni quale autista di mezzi pesanti;
come durante lo svolgimento delle mansioni di operaio autista alle dipendenze di aziende del servizio di igiene urbana, si sia sempre occupato delle seguenti attività: - conduzione di camion cassonati adibiti alla raccolta dei rifiuti (quali: autocompattatore fino a 10 t.; autolavacassonetti;
autocarri per trasporto rifiuti, autospazzatrice, ecc.); - conduzione di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore;
come, in qualità di operatore unico, abbia provveduto alla raccolta manuale e/o meccanizzata di sacchi, di contenitori con
come durante tale periodo lavorativo, oltre all'attività di autista di mezzi pesanti, sia stato adibito ad altre mansioni, ovvero al carico e scarico di cassonetti della portata di
360 l o 500 l, al ribaltamento di contenitori di rifiuti urbani ed altre mansioni gravanti sull'apparato osteoarticolare ed in particolare sul rachide lombare;
di avere quindi contratto a causa dei lavori espletati la patologia in ricorso puntualmente individuata;
CP_ di aver invano chiesto ad il riconoscimento di malattia professionale.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, a seguito della prova testimoniale e considerata la parziale non contestazione delle circostanze di fatto indicate in ricorso, deve ritenersi offerta prova delle mansioni espletate e del quomodo di svolgimento dell'attività lavorativa siccome dedotti in ricorso.
È stata quindi disposta una consulenza tecnica d'ufficio. Ritiene questo decidente di poter far proprie (per il rigore scientifico con cui sono state tratte) le conclusioni tratte dal Ctu, affatto minate da osservazioni della parte interessata.
Sollecitata dall'Organizzazione internazionale del lavoro che ne aveva imposto nel 1925 l'introduzione agli stati aderenti tra cui Italia, il legislatore italiano ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali nel 1929 per il settore industriale e nel 1958 per il settore agricolo. Si registra pertanto un significativo ritardo rispetto all'assicurazione contro gli infortuni;
del resto sino al 1952 il sistema contava solo sei malattie professionali. Veniva comunque introdotto il principio dell'autonomia delle malattie professionali rispetto alle malattie generiche e l'esigenza di assicurare una tutela eguale a quella riservata agli infortuni. In effetti rispetto a quest'ultima tutela, quella in esame si caratterizza per una intrinseca problematicità che insiste essenzialmente sull'emergenza di uno scarto temporale tra esposizione al rischio e manifestazione dell'evento morboso. A ciò si affianca consequenzialmente la difficoltà di individuare le condizioni dell'insorgere o dell'aggravarsi della malattia, oltre che i fattori che possano imputarsi all'attività lavorativa svolta ovvero all'ambiente di lavoro;
per non parlare poi dell'assenza di un sistema capace di diffondere i risultati della ricerca scientifica. In proposito, comunque, notevole appare lo sforzo del legislatore che ha previsto, con l'art.10 Dlvo 23.2.00, n.38, un registro delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, in funzione dell'esigenza di eliminare la compresenza di fonti di informazioni sui rischi da lavoro e sulle patologie ad esso conseguenti.
Nel 1952, poi, le malattie professionali del settore industriale furono elevate da sei a 40. Invero il sistema della lista adottato dal legislatore è apparso il metodo capace di ovviare alle difficoltà di definizione puntuale della nozione di malattia professionale, agevolando per tal via il lavoratore tenuto a provare la patologia e l'attività di lavoro svolta, essendo CP_ già il nesso causale presunto salvo una prova rigorosa da parte di della dipendenza della malattia da fattori estranei all'attività lavorativa.
Siffatta agevolazione probatoria, tuttavia, non vale per le patologie ad eziologia mulifattoriale in cui il nesso causale non può essere provato per presunzioni, necessitando semmai di una specifica dimostrazione in punto di esposizione al rischio ambientale ed alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso [cfr. Cass. Sez. lav. 29.11.00,
n.12909]. Quando poi la concreta e specifica dimostrazione non può essere data in termini di certezza in considerazione delle peculiarità della singola fattispecie (non essendo possibile ottenere la certezza della eziologia), è comunque necessario che si tratti di probabilità qualificata (della incidenza causale o concausale dei fattori nocivi professionali) da verificarsi attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale.
Giova ricordare come la disciplina relativa all'inabilità permanente abbia trovato applicazione solo in relazione agli infortuni ed alle malattie denunziate in data antecedente al 25.7.00, ovvero alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto che ha definito le Tabelle di cui all'art.13 dlgs n.38 del 2000. A decorrere da tale data deve ritenersi non operante l'istituto della rendita per inabilità permanente.
Il background sociopolitico in cui è intervenuto il suddetto dlgvo appare segnato dai ripetuti interventi della Corte Costituzionale (all'uopo sollecitata dalla dottrina, specie quella pisana) tesa a distinguere tra danno patrimoniale, danno morale e danno biologico tutelabile sulla scorta del combinato disposto tra l'art.32 Cost e l'art.2043 c.c. [ma si veda il più recente trend giurisprudenziale in relazione all'art.2059 c.c.].
La Consulta aveva così evidenziato per un verso l'improponibilità di un risarcimento del danno patrimoniale derivante da fatto illecito lesivo della salute, senza il preliminare risarcimento del danno biologico (14.7.86 n.184); per l'altro l'inadeguatezza della disciplina comune in tema di responsabilità civile e del sistema di assicurazione sociale rispetto all'obiettivo di tutela del lavoratore infortunato o tecnopatico, con conseguente necessità di una espansione della copertura assicurativa dei rischi da lavoro (15.2.91 n.87).
D'altra parte, “se è vero che l'art. 32, primo comma, della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale del privato e se è vero che tale diritto è primario e pienamente operante anche nei rapporti tra privati, non sono configurabili limiti alla risarcibilità in ogni caso del danno biologico per se considerato” (C.Cost. 356 del 1991), mentre le indennità previste dal d.P.R. n. 1124 del 1965 sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psico-fisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti e agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella propria vita (cfr. anche C.Cost 485 del 1991).
Peraltro, con sentenza del 21.11.97, la Corte aveva evidenziato come la molteplicità dei profili coinvolti dalla problematica de qua e le possibili conseguenze avrebbero richiesto un intervento legislativo, “tanto più che la mera sostituzione del concetto di capacità generica con quelli di capacità specifica o di capacità attitudinale, prescindendosi da più articolate modulazioni normative, non sempre potrebbe risolversi in un vantaggio per il lavoratore”.
Sollecitato dalla Consulta, il legislatore delegato ha sostituito il sistema di cui agli artt.74ss
TU 1965 con un altro in cui il danno biologico di origine professionale costituisce oggetto principale dell'intervento indennitario ed assegna al danno patrimoniale rilevanza solo quale conseguenza dei riflessi che la menomazione dell'integrità psicofisica, se raggiunti determinati livelli di gravità, può esercitare sulla capacità dell'infortunato ovvero del tecnopatico di produrre reddito con il proprio lavoro. Invero, il legislatore avrebbe potuto anche confermare quel sistema aggiungendo la previsione di un indennizzo anche del danno biologico, ma siffatta scelta avrebbe comportato a) in determinate ipotesi anche un ingiustificato aumento della misura dell'indennizzo ed b) in altre una sua irrazionale riduzione allorchè il ridotto indennizzo corrisposto per i bassi gradi di riduzione dell'attitudine al lavoro non fosse in grado di coprire il danno biologico effettivamente sofferto.
La rendita di inabilità permanente ex art.74 TU 1965 non è di fatto destinata ad indennizzare un danno patrimoniale (sotto forma di danno emergente o lucro cessante), avendo l'assicurato diritto alla conservazione del posto di lavoro e del relativo trattamento economico ovvero potendosi avvalere, se disoccupati e portatori di una invalidità permanente di grado pari o superiore al 45%, di una corsia preferenziale per l'avviamento al lavoro.
Il dlvo citato assegna un ruolo centrale al danno biologico di origine professionale, riproponendone provvisoriamente una definizione che già si rinveniva nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 4.6.99: “lesione dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico e risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito”.
CP_
in base al suddetto dlvo, eroga l'indennizzo in capitale se la menomazione è di grado pari o superiore al 6% ma inferiore al 16% ed in rendita se la menomazione è pari o superiore al 16%.
Ebbene, il ctu ha riscontrato come parte ricorrente soffra della patologia in perizia puntualmente individuata (spondilodiscoartrosi lombosacrale) di origine anche professionale con un danno biologico del 6% dalla domanda del 18.1.22.
Occorre conseguentemente dichiarare che parte ricorrente è affetta da detta patologia di origine anche professionale, con danno biologico in misura del 6% e per l'effetto condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_1 prestazione ex lege in relazione alla riscontrata invalidità con decorrenza come per legge e da maggiorare degli interessi legali e da rivalutare esclusivamente per la parte eccedente gli interessi medesimi.
In proposito giova ricordare come sulla scorta della sentenza della Consulta n.156 del 1991, la materia degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di prestazioni previdenziali sia stata ridisegnata dal legislatore. Infatti, come è noto, l'art.16, comma VI, l.30.12.91 n.412 prevede per i crediti previdenziali la non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione monetaria, dovendo semmai l'importo dovuto a titolo di interessi essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del suo credito.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite, siccome liquidate in dispositivo, considerato il danno biologico riscontrato e l'età della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice,
definitivamente pronunziando,
disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
dichiara che parte ricorrente è affetta dalla malattia di origine professionale in parte motiva individuata, con danno biologico in misura del 6% dal 18.1.22 e per l'effetto condanna
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione CP_1 ex lege in relazione alla riscontrata invalidità con decorrenza come per legge e da maggiorare degli interessi legali e da rivalutare esclusivamente per la parte eccedente gli interessi medesimi.
Le spese di consulenza, siccome liquidate, sono poste a carico di parte resistente costituita.
CP_ Condanna a tenere indenne parte avversa per le spese legali sostenute e che liquida in euro euro 886,00 per competenze, oltre iva e cpa, da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 13/05/2025
Lorenzo Bellanova