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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/12/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa SE CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3414/2022, vertente tra:
Controparte_1 opponente
e
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
SE CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3414/2022 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adinolfi, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore in Caserta, Via Roma n. 11 – Parco Europa;
opponente
e
, , e , rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 difesi dagli Avv.ti Vincenzo Teresi e Massimo Teresi, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli, Via Foria n. 93;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto - fondato sulla sentenza n. 3535/2021, emessa dall'intestato Tribunale in data 14-28.10.2021, munita della formula esecutiva in data 10.3.2022 – , Controparte_2 CP_3
, e intimavano a il pagamento
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 delle somme ivi rispettivamente indicate per ciascuno dei creditori (cfr. copia atto di precetto).
2 Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimata, che contestava la legittimità della notificazione dell'atto di precetto, stante l'offerta di pagamento del dovuto (cfr. copie assegni allegate sub C), recanti data antecedente alla notificazione dell'atto di precetto).
Sulla base di tale argomentazione, insisteva per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la parte creditrice/opposta che, contestando l'avverso dedotto, evidenziava che “… le somme indicate nella sentenza posta in executivis – non contestate da essa opponente – non sono state mai corrisposte e tantomeno offerte, né realmente né informalmente, ai comparenti per cui non sono mai entrate nel loro patrimonio o quanto meno nella loro disponibilità di ricezione.
…” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione); assumendo la condotta dilatoria della controparte, domandava il rigetto della opposizione, così come della istanza cautelare avanzata.
Con ordinanza del 13.9.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione – rigettava la istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; in particolare, nella motivazione di essa ordinanza si legge: “… considerato che – in disparte la diversa prospettazione della vicenda in punto di fatto resa dalle parti – nell'ottica della presente delibazione, non rileva alcun fatto estintivo della pretesa azionata: non risulta che la opponente abbia fatto formale ricorso al procedimento di cui all'art. 1208 c.c. …”.
All'esito, il procedimento - dapprima rinviato per la precisazione delle conclusioni - veniva poi fissato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va detto che, nelle more del giudizio, veniva dato atto che l'importo richiesto con il precetto oggetto della odierna opposizione veniva soddisfatto nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi distinta con n. Rg 4239/2022 (cfr. deposito del 14.4.2024).
In ragione di ciò, il difensore della parte opposta dava atto della cessazione della materia del contendere (cfr. note depositate in data 30.1.2025).
Successivamente, stante l'avvicendamento di altro difensore nell'interesse della parte opponente
(costituitosi in data 10.9.2025), veniva fissata l'udienza del 14.10.2025, ove in prosieguo della quale l'Avv. Adinolfi (nell'interesse della parte opponente), deduceva quanto segue: “… preso atto di quanto dichiarato da controparte nelle note illustrative finali relative all'udienza a trattazione scritta del 4.03.2025 con le quali rappresentava che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento in data 27.4.2023 degli importi precettati, evidenziando l'intervenuto adempimento all'obbligazione vantata dagli esecutanti, aderisce alla riferita dichiarazione e dichiara anch'ella l'intervenuta cessata materia del contendere. …”; l'Avv. Teresi (nell'interesse della parte opposta) rinnovava la richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 1)
Dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento addì 27.4.2023 degli
3 importi precettati. 2) Riconoscere, ai fini del regolamento delle spese e competenze del presente giudizio, la soccombenza potenziale della Sig.ra per inammissibilità della Controparte_1 proposta opposizione o comunque per la sua infondatezza e pretestuosità e quindi condannare la opponente al pagamento di quelle come da nota specifica depositata il Controparte_1
30.1.2025, oltre cpa e iva, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Teresi, che ne ha fatto anticipo.4)
Ritenuto che il presente giudizio è stato proposto dalla in mala fede o colpa grave, CP_1 condannarla ex art. 96, 1° comma c.p.c. al risarcimento dei danni nell'importo di € 2.000,00. …”
Tanto posto, il Tribunale reputa che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
4 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ebbene, il Tribunale reputa che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza virtuale di parte opponente, avuto riguardo della verosimile infondatezza della censura avanzata dalla predetta parte (già oggetto di delibazione di carattere sommario, in funzione della istanza cautelare avanzata) e tenuto conto del fatto che la pretesa azionata in executivis ha trovato soddisfazione solo nelle more del presente giudizio.
Esse si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4 D.M. come successivamente modificato, attesi il grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'esito del giudizio.
Si reputa, invece, che la domanda di cui all'art. 96, comma I c.p.c., avanzata dalla opposta non possa trovare accoglimento: la Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del
6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 3414/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
5 - RIGETTA la domanda ex art. 96, comma I c.p.c. avanzata dalla parte opposta;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta, che liquida (al netto della riduzione indicata in parte motiva) in euro 6.817,00, di cui euro
1.215,00 per studio controversia, euro 775,00 per fase introduttiva, euro 2.700,00 per fase istruttoria ed 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte opposta, Avv. Vincenzo Teresi, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa SE CH
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa SE CH
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3414/2022, vertente tra:
Controparte_1 opponente
e
, , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
opposti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
SE CH, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3414/2022 R.G., vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adinolfi, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio del difensore in Caserta, Via Roma n. 11 – Parco Europa;
opponente
e
, , e , rappresentati e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 difesi dagli Avv.ti Vincenzo Teresi e Massimo Teresi, elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Napoli, Via Foria n. 93;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con atto di precetto - fondato sulla sentenza n. 3535/2021, emessa dall'intestato Tribunale in data 14-28.10.2021, munita della formula esecutiva in data 10.3.2022 – , Controparte_2 CP_3
, e intimavano a il pagamento
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_1 delle somme ivi rispettivamente indicate per ciascuno dei creditori (cfr. copia atto di precetto).
2 Avverso tale atto di precetto spiegava opposizione l'intimata, che contestava la legittimità della notificazione dell'atto di precetto, stante l'offerta di pagamento del dovuto (cfr. copie assegni allegate sub C), recanti data antecedente alla notificazione dell'atto di precetto).
Sulla base di tale argomentazione, insisteva per la sospensione della efficacia esecutiva del titolo e concludeva per l'accoglimento della opposizione.
Si costituiva in giudizio la parte creditrice/opposta che, contestando l'avverso dedotto, evidenziava che “… le somme indicate nella sentenza posta in executivis – non contestate da essa opponente – non sono state mai corrisposte e tantomeno offerte, né realmente né informalmente, ai comparenti per cui non sono mai entrate nel loro patrimonio o quanto meno nella loro disponibilità di ricezione.
…” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione); assumendo la condotta dilatoria della controparte, domandava il rigetto della opposizione, così come della istanza cautelare avanzata.
Con ordinanza del 13.9.2022, la scrivente – ritenuta l'insussistenza prima facie dei presupposti per disporre l'invocata sospensione – rigettava la istanza cautelare e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.; in particolare, nella motivazione di essa ordinanza si legge: “… considerato che – in disparte la diversa prospettazione della vicenda in punto di fatto resa dalle parti – nell'ottica della presente delibazione, non rileva alcun fatto estintivo della pretesa azionata: non risulta che la opponente abbia fatto formale ricorso al procedimento di cui all'art. 1208 c.c. …”.
All'esito, il procedimento - dapprima rinviato per la precisazione delle conclusioni - veniva poi fissato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va detto che, nelle more del giudizio, veniva dato atto che l'importo richiesto con il precetto oggetto della odierna opposizione veniva soddisfatto nell'ambito della procedura di espropriazione mobiliare presso terzi distinta con n. Rg 4239/2022 (cfr. deposito del 14.4.2024).
In ragione di ciò, il difensore della parte opposta dava atto della cessazione della materia del contendere (cfr. note depositate in data 30.1.2025).
Successivamente, stante l'avvicendamento di altro difensore nell'interesse della parte opponente
(costituitosi in data 10.9.2025), veniva fissata l'udienza del 14.10.2025, ove in prosieguo della quale l'Avv. Adinolfi (nell'interesse della parte opponente), deduceva quanto segue: “… preso atto di quanto dichiarato da controparte nelle note illustrative finali relative all'udienza a trattazione scritta del 4.03.2025 con le quali rappresentava che andava dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento in data 27.4.2023 degli importi precettati, evidenziando l'intervenuto adempimento all'obbligazione vantata dagli esecutanti, aderisce alla riferita dichiarazione e dichiara anch'ella l'intervenuta cessata materia del contendere. …”; l'Avv. Teresi (nell'interesse della parte opposta) rinnovava la richiesta di accoglimento delle seguenti conclusioni: “… 1)
Dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso il pagamento addì 27.4.2023 degli
3 importi precettati. 2) Riconoscere, ai fini del regolamento delle spese e competenze del presente giudizio, la soccombenza potenziale della Sig.ra per inammissibilità della Controparte_1 proposta opposizione o comunque per la sua infondatezza e pretestuosità e quindi condannare la opponente al pagamento di quelle come da nota specifica depositata il Controparte_1
30.1.2025, oltre cpa e iva, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Teresi, che ne ha fatto anticipo.4)
Ritenuto che il presente giudizio è stato proposto dalla in mala fede o colpa grave, CP_1 condannarla ex art. 96, 1° comma c.p.c. al risarcimento dei danni nell'importo di € 2.000,00. …”
Tanto posto, il Tribunale reputa che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere – come noto - è istituto di elaborazione giurisprudenziale, cui si fa ricorso tutte le volte in cui nell'ambito del giudizio si verifichino eventi, vuoi di natura processuale che sostanziale, tali da incidere sull'oggetto e di rendere inutile la pronuncia del giudice sulla domanda originaria (cfr. in tal senso Trib. Vicenza Sez. II, 27.1.2016 in Leggi d'Italia –
Repertorio di Giurisprudenza).
La Suprema Corte (cfr. sul punto sentenza n. 10553 del 07/05/2009), ha affermato che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese”.
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto tra le parti anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Una pronuncia di tale tenore neppure è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 4884 del 27.5.1996), dovendo al riguardo il giudice di merito fare applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 28.3.2001, n. 4442).
4 La giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni.” (cfr. Cass. civ., Sez. II, 29/11/2016, n. 24234).
Ebbene, il Tribunale reputa che le spese del presente procedimento debbano seguire la soccombenza virtuale di parte opponente, avuto riguardo della verosimile infondatezza della censura avanzata dalla predetta parte (già oggetto di delibazione di carattere sommario, in funzione della istanza cautelare avanzata) e tenuto conto del fatto che la pretesa azionata in executivis ha trovato soddisfazione solo nelle more del presente giudizio.
Esse si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, applicata la riduzione nella misura del 50% ex art. 4 D.M. come successivamente modificato, attesi il grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e l'esito del giudizio.
Si reputa, invece, che la domanda di cui all'art. 96, comma I c.p.c., avanzata dalla opposta non possa trovare accoglimento: la Suprema Corte ha, difatti, chiarito che “Ai fini della condanna alle spese per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni, accanto alla totale soccombenza e all'esistenza del danno stesso - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.” (cfr. in tal senso Cass. civ., Sez. III, n. 9060 del
6.6.2003).
Inoltre, la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. postula la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an”, sia del “quantum debeatur” o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (cfr. Cass. civ., Sez. III, 08/06/2007,
n.13395). Nella specie, di tali elementi non vi è specifica traccia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nel procedimento iscritto al n. R.G. 3414/2022, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA cessata la materia del contendere;
5 - RIGETTA la domanda ex art. 96, comma I c.p.c. avanzata dalla parte opposta;
- CONDANNA la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di quella opposta, che liquida (al netto della riduzione indicata in parte motiva) in euro 6.817,00, di cui euro
1.215,00 per studio controversia, euro 775,00 per fase introduttiva, euro 2.700,00 per fase istruttoria ed 2.127,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte opposta, Avv. Vincenzo Teresi, dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa SE CH
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