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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1524 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria ed ivi elettivamente domiciliato, in Villa San Giovanni, via R. Larussa, trav. priv.
Zagarella, presso lo studio dell'avv. Alessandra Zagarella dalla quale è rappresentato e difeso in giudizio come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
, C.F. in persona del Sindaco p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Piazza Italia, elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 Controparte_1
Sant'Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Tripodi giusta procura in atti;
- convenuto-
Nonché
, C.F. in persona del Presidente p.t., con sede al viale Controparte_2 P.IVA_2
Europa, Cittadella regionale località Germaneto, Catanzaro, elettivamente domiciliata in
, via Cardinale Portanova, Palazzo «Tommaso Campanella» s.n.c, presso la Controparte_1
Sezione decentrata dell'Avvocatura regionale e rappresentata e difesa in giudizio dell'avv.
Antonio Ferraro come da mandato in atti;
- convenuta -
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 17.9.2024
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio il e la Parte_1 Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti in seguito
[...]
all'occorso del 19.3.2013.
Esponeva:
-che alle ore 00:33, circa, del 19.3.2013, mentre era in servizio come vigile del fuoco,
effettuava personalmente, quale coordinatore della squadra intervenuta, l'opera di spegnimento di un incendio divampato tra i rifiuti e l'immondizia posti sulla via Petrarca della frazione Gallico di;
Controparte_1
-che, improvvisamente, mentre si accingeva, con l'ausilio di strumenti ad alta pressione, ad operare lo spegnimento delle fiamme divenute piuttosto alte, veniva colpito da un getto di olio bollente nella zona anteriore di entrambe le gambe, cadendo rovinosamente a terra;
-che, più precisamente, l'olio si trovava all'interno di un barile di latta, abbandonato tra i rifiuti posti sul ciglio della strada ed a seguito della pressione dell'acqua, il contenuto della latta andava in ebollizione, così facendo saltare il tappo e provocando il getto di olio ardente che lo colpiva in pieno;
-che sul posto intervenivano gli agenti di polizia ed un'ambulanza del 118 che trasportava l'attore presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di ove Controparte_1
veniva ricoverato e gli venivano diagnosticate “ustione di II e III grado regione anteriore coscia destra e sinistra;
frattura composta al terzo diafisario della clavicola destra;
varici arti inferiori”;
- che a causa delle lesioni riportate all'esito del sinistro l'istante subiva un pregiudizio alla salute e, quindi, un danno biologico da invalidità permanente (10%) e temporanea, per come meglio quantificato e descritto nella CTP allegata in atti, oltre che un danno morale ed esistenziale;
- che la responsabilità dell'accaduto è da ascriversi ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità
di custodi, - e/o per violazione del principio del neminem leadere ex art. 2034 c.c.- al
[...]
e alla i quali avrebbero dovuto fronteggiare l'emergenza Controparte_1 Controparte_2
rifiuti nel periodo in cui è occorso l'incendio adottato tutte le cautele prescritte da norme di comune diligenza e prudenza atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
- che, in particolare, la responsabilità per la raccolta rifiuti è ascrivibile alla CP_2
in forza dell'ordinanza n. 57/2013 del 14.3.2013 con la quale è stato disposto il
[...]
subentro della Regione Calabria – Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani;
- che, pertanto, entrambe le Amministrazioni devono essere condannate, ognuna per le proprie responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal a causa dell'occorso. Pt_1
Tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni in favore del Sig. per tutti i danni non Parte_1
patrimoniali, morali, esistenziali da questi patiti a seguito dei fatti così per come indicati in
premessa. Danni che possono quantificarsi in complessivi €. 49.973,00, così come sopra
specificati, o a quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data dell'evento lesivo al soddisfo, rivalutazione monetaria come per legge, spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendo il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
chiedeva, in subordine, la riduzione del quantum richiesto.
Resisteva, altresì, la la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto Controparte_2
di giurisdizione del giudice ordinario rientrando, a suo avviso, la controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel merito, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ammessi i mezzi istruttori richiesti, la causa veniva istruita a mezzo di prova documentale, testimoniale e veniva, altresì,
espletata, CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Quindi, all'udienza del 19.01.2021 i procuratori delle parti chiedevano di precisare le conclusioni ed il GI si riservava.
Con ordinanza del 30. 1.2021 il precedente GI sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lett. p), del c.p.a., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, comma 1, 102, 103, comma 1, 111 e 113, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui, per come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, divenuta vero e proprio “diritto vivente”, devolve alla cognizione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, promosse ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione custode dei rifiuti, per i danni conseguenti a comportamenti meramente omissivi della stessa pubblica amministrazione, posti in essere in via di mero fatto,
nelle quali la stessa non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà
di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere. Disponeva, pertanto, la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti, a cura della
Cancelleria, alla Corte Costituzionale.
Con sentenza del 9.6.2022, depositata in data 15.7.2022, la Corte Costituzionale
dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in data 25.3.2024, parte attrice chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio rappresentando che la sentenza della
Corte Costituzionale veniva trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria e inserita nel fascicolo del presente giudizio, tuttavia, non veniva comunicata alle parti pur sussistendo l'obbligo di tale adempimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e notificato ricorso e pedissequo decreto, il procedimento veniva riassunto. Con comparsa in riassunzione del 5.7.2024, si costituiva il Controparte_1
insistendo per il rigetto della pretesa attorea. Concludeva, quindi, chiedendo “Voglia l'On.le
Tribunale adito: - nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in
fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
- in subordine ridurre il quantum debeatur richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che l'On. Tribunale riterrà provata e congrua. Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa del 25.7.2024 si costituiva, altresì, la eccependo Controparte_2
l'intervenuta estinzione del giudizio per aver la parte attrice riassunto il procedimento oltre il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 297, comma I c.p.c., e richiamando, per il resto, le difese già svolte. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “[…]voglia, preliminarmente ed in via principale, statuire
e dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 4, c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione nei termini o, comunque, rigettare nel merito la domanda risarcitoria come
sopra inammissibilmente azionata (anche) nei confronti della ai sensi degli artt. CP_2
2051 o 2043 c.c., in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non
provata, con la statuizione che le somme pretese a qualsiasi titolo da parte attrice non sono
affatto dovute dalla medesima, stante peraltro il difetto di legittimazione passiva CP_2
della stessa ovvero ridurre gli importi pretesi, a qualsiasi titolo, nei limiti del giusto e del
legalmente dovuto ed in ogni caso nell'ammontare effettivamente dimostrato. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio”.
All'udienza del 17.9.2024, prima celebrata dalla scrivente, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla giurisdizione del giudice ordinario;
Deve, anzitutto, affermarsi la giurisdizione del giudice adito.
La ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_2
rientrando, a suo dire, la presente controversia nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a. in forza del quale “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze
e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti
e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del
1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei
rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative
a diritti costituzionalmente tutelati”.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, si condividono le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale (sent.
n. 178/2022) adita dal precedente GI in occasione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lett. p), del c.p.a. in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, comma 1, 102, 103, comma 1, 111 e 113, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui, per come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, divenuta vero e proprio “diritto vivente”, devolve alla cognizione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, promosse ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione custode dei rifiuti, per i danni conseguenti a comportamenti meramente omissivi della stessa pubblica amministrazione, posti in essere in via di mero fatto,
nelle quali la stessa non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà
di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere (cfr. ord. del
30.1.2021).
Per come rilevato dalla Consulta, la giurisprudenza di legittimità - ivi compresa quella invocata dallo stesso giudice rimettente (Cass. civ. 22009 del 2017) - ha più volte chiarito che affinché la fattispecie dannosa ai sensi dell'art. 2051 c.c. possa rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che rilevi un comportamento posto in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici riconducibile, nella specie, all'omessa adozione dei provvedimenti organizzativi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti idonei a prevenire il pericolo segnalato.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte nella sentenza del 2017 - ove l'attore ha invocato la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per danni CP_1 causati dall'incendio di alcuni cassonetti siti nei pressi dell'abitazione di un privato - la causa petendi è stata identificata, ai fini del riparto di giurisdizione, “nella congiunta circostanza
della pericolosità della collocazione dei cassonetti a ridosso della casa di abitazione e nell'inerzia della PA a dispetto delle segnalazioni di merito inviate” cosicché la domanda
“aveva coinvolto il corretto esercizio del potere di sorveglianza, anche sotto il profilo della custodia”, dei “manufatti deputati” alla raccolta dei rifiuti con conseguente preponderante considerazione dei cassonetti “quali oggetto di poteri di organizzazione e di gestione” del servizio di raccolta dei rifiuti anziché quali “oggetto di custodia” al punto da giustificare la giurisdizione del GA stante il coinvolgimento dell'esercizio di un potere pubblico.
Coerentemente con l'indirizzo sopra richiamato, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario in una fattispecie risarcitoria per danni causati dalla collocazione di un punto di raccolta dei rifiuti nelle immediate vicinanze di un'abitazione privata, la Suprema Corte, a
Sezioni Unite, ha negato l'esistenza di un “reale contrasto” con le sue precedenti sentenze n.
16304 del 2013 - invocata dalla convenuta - e n. 26913/2014 “solo Controparte_2
apparentemente di segno contrario stante la non sovrapponibilità delle vicende portate al
vaglio del giudice. Invero, nei casi da ultimo evocati si trattava di domande con le quali il
privato contestava la complessiva gestione comunale del ciclo dei rifiuti, alla quale si addebitava di avere leso, in definitiva, la salubrità del territorio comunale” (Cass. civ. sez. un., 21.7.2021, n.20824).
Ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto “In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in
virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n.
205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del
2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle
concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per
la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure
necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che
la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa,
allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere” (Cass. civ., sez. un., 21.7.2021, n.20824).
Pertanto, in forza dell'invocato art. 133, comma 1, lett. p) del c.p.a. al Giudice amministrativo non spetta la giurisdizione di tutte le controversie meramente risarcitorie per danni causati dai rifiuti in custodia della PA giacché - per come ribadito dalla Suprema Corte
in ossequio alle indicazioni fornite dalle storiche sentenze della Corte Costituzionale n.
204/2004 e n. 196/2006 sui limiti della giurisdizione esclusiva - il Giudice amministrativo può conoscere solo dei comportamenti posti in essere dalla PA nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici.
Restano, quindi, fuori dell'ambito di applicazione della richiamata disposizione le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili all'esercizio di poter pubblici, che rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Applicando i superi e condivisi canoni ermeneutici alla presente controversia deve dichiararsi la giurisdizione del Tribunale adito.
Difatti, per come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nella vicenda in esame viene in rilievo una domanda di risarcimento danni conseguente a comportamenti meramente materiali della PA, non ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. p del c.p.a., dal momento che l'attore si limita a prospettare, secondo lo schema della responsabilità civile ex artt. 2043 e 2051 c.c., la relazione causale tra le cose in custodia della
PA e l'evento lesivo da cui sarebbe scaturito il danno ingiusto, senza che in alcun modo venga dato conto di azioni o omissioni della PA, in relazione alle quali detto comportamento possa essere ricondotto, ancorché in via mediata, al novero dei poteri della PA.
3. Sull'eccezione di estinzione per mancata tempestiva riassunzione;
La convenuta solleva, altresì, l'eccezione di estinzione del presente Controparte_2
giudizio ex art. art. 307, comma IV, c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa che ha determinato la sospensione del procedimento. A sostegno del proprio assunto deduce che la sentenza della Corte Costituzionale è
stata pubblicata il 22.7.2022 mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato da parte attrice solamente in data 25.3.2024 e, quindi, ben oltre il termine perentorio trimestrale.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 297, comma I, c.p.c. cessata la causa che ha determinato la sospensione del processo questo deve, necessariamente, essere riassunto nel termine di tre mesi.
Nel caso in cui la sospensione del processo avvenga a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, occorre distinguere le ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso- relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità- il dies a quo del termine per la riassunzione è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa;
mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice - esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. n. 2028/2024).
Orbene, il caso in esame è inquadrabile nella prima fattispecie descritta di talché il termine per la riassunzione del processo inizia a decorrere dal giorno della comunicazione alle parti, a cura della Cancelleria, della pronuncia della Consulta.
Al riguardo, si osserva che benché sia prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, la pubblicità legale, così
attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione,
determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine di riassunzione del processo sospeso per trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale (Cass. civ. n. 2616/2006). Ciò posto, nel caso di specie, dagli atti del fascicolo telematico non risulta alcuna comunicazione dell'avvenuto deposito della pronuncia della Consulta alle parti a cura della
Cancelleria.
La sentenza n. 178 del 15.7.2022 con la quale la Consulta ha definito il giudizio incidentale di legittimità costituzionale a suo tempo sollevato dal Tribunale di Reggio
Calabria è stata, infatti, inserita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 21.7.2022
ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 22.7.2022. Essa, di certo, era visibile e conoscibile, ma, comunque, non ha costituito oggetto di comunicazione da parte della
Cancelleria, adempimento previsto (cfr. Cass. civ. n. 2028/2024; Cass. civ. n. 7580/2013).
L'omissione, da parte della Cancelleria, di un adempimento ad essa riservato non può pregiudicare il diritto della parte a riassumere il giudizio precedentemente sospeso.
Pertanto, nessuna doglianza in ordine all'omessa tempestiva riassunzione del presente giudizio può essere mossa stante il difetto di comunicazione da parte della cancelleria della sentenza della Corte costituzionale.
4. Sul difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_2
Sempre in via preliminare, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta si osserva quanto segue. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 (istitutiva del servizio nazionale di protezione civile) che così recita al comma 1: “Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio
o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque
acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse
finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la
spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5- quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2”.
Nella vicenda in esame, per quanto più di rilievo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12.9.1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione
in ordine alla situazione di crisi socio - economico - ambientale determinatasi nel CP_2
settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani.
Al fine del superamento di tale contesto di criticità, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha individuato, con apposite ordinanze, un Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi necessari a far fronte allo stato di emergenza ed a risolverlo.
In particolare, con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile della stessa
Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 2696 del 21.10.1997, è stata disposta, per la prima volta, la nomina di un Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani ed assimilabili e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte all'emergenza.
La gestione commissariale ha avuto inizio, quindi, nel 1997 e si è conclusa il
31.12.2012, quando, l'ultimo Commissario, il Prefetto ha cessato le proprie Pt_2
funzioni.
Nello specifico, con l'ordinanza n. 4011 del 22.3.2012 il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato il dott. quale Pt_2
Commissario Delegato “a provvedere , in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le
iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel settore
dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione (art. 2 comma I); con successiva CP_2
ordinanza n. 57 del 14.3.2013 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha nominato il Dirigente generale del Dipartimento regionale
“Politiche dell'ambiente” quale responsabile iniziative finalizzate al subentro dell'assessorato regionale delle politiche ambientali nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione. Precisamente, con la predetta ordinanza 57/2013 è stato disposto che “a decorrere dal
1° gennaio 2013, la Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali è individuata
quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli intervenuti da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione (art. 1 comma I).”
Ciò posto, cessato lo stato di emergenza rifiuti e, quindi venuta meno, la necessità di una gestione commissariale, il governo del settore dello smaltimento dei rifiuti è rientrato nella sfera di competenza dell'amministrazione regionale, la quale, in forza della suddetta ordinanza n. 57/2013, è stata individuata altresì quale ente responsabile per il completamento degli interventi predisposti per il superamento del contesto di criticità.
In tale contesto normativo è, poi, intervenuta la legge regionale n. 18 del 12.4.2013 all'art. 1, comma I, così disponendo “a seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'Ordinanza di
Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo
2013, la prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle Controparte_2
iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività
rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa ordinanza.”.
Parte attrice deduce che la responsabilità per l'occorso è ascrivile alla Controparte_2
proprio in forza della predetta ordinanza n. 57/2013.
La , di contro, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
evidenziando:
i) che gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 4011/2012 hanno prorogato il termine per il completamento da parte del Commissario Delegato degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari per la chiusura delle attività emergenziali, ma non hanno determinato il subentro
ipso iure della nelle funzioni, nelle iniziative e nei procedimenti pendenti;
CP_2
ii) che l'art. 1, comma 2, dell'ulteriore ordinanza n. 57/2013 prevede una specifica fase transitoria, durante la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale «Politiche dell'Ambiente» opera non già come responsabile di tale Dipartimento, ma quale
“Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della nel Controparte_2 coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani”, ed è preposto a tali compiti e funzioni dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile, di cui è quindi organo;
iii) che in esecuzione di tale incarico, poi, il Dirigente generale del Dipartimento adotta le “iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento CP_2
degli interventi”, di talché solo al termine della predetta fase transitoria potrà considerarsi avvenuto il subentro della di volta in volta, nelle iniziative e nei procedimenti in CP_2
corso, che saranno effettivamente trasferiti;
iv) che l'art. 1, commi 3 e 4, ordinanza n. 57/2013 prevedono un apposito passaggio di consegne da parte del Commissario delegato, mediante il trasferimento di “tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione commissariale”;
v) che il Dirigente generale del Dipartimento regionale «Politiche dell'Ambiente», nell'esercizio delle funzioni di cui alla citata ordinanza n. 57/2013 dispone delle “risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.
2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013” e riferisce in merito direttamente al Dipartimento della Protezione Civile (art. 1, comma 6), di talché la sua attività non è altro che una continuazione, seppure in via transitoria, delle funzioni del Commissario delegato
Con le superiori difese, quindi, la evidenzia che la prima ordinanza Controparte_2
(n. 411/2012) non ha previsto alcun subentro ipso iure della nei rapporti facenti capo CP_2
all'ufficio del Commissario Delegato, mentre la seconda (n. 57/2013) pur prevedendo il subentro lo ha condizionato al completamento di una fase transitoria, non ancora terminata con il completo passaggio di consegne. Ha rilevato, altresì, che il Direttore generale è stato nominato per operare nell'interesse e sotto la direzione del Dipartimento della protezione civile e, quindi, quale organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per tutte le superiori ragioni, la eccepisce il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva nel presente giudizio.
Più precisamente, sotto l'aspetto sostanziale, esclude che la predetta amministrazione regionale possa considerarsi successore universale del Commissario Delegato e, che, pertanto, non risponde delle obbligazioni da questo contratte non essendo, tra l'altro, mai stata immessa in possesso della documentazione relativa al rapporto di che trattasi perché non è mai stata fatta alcuna consegna alla CP_2
A sostegno del superiore assunto, rileva che le ordinanze emesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri non hanno mai disposto l'immediato subentro della nei CP_2
rapporti giuridici del Commissario delegato e che, in particolare, la legge n. 147/2013 (che all'art. 1 c. 422 ha previsto che “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni
e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi,
nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di
procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5
della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della
medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti
ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”) ha limitato il subentro all'ipotesi in cui l'incarico di Commissario Delegato sia stato rivestito da rappresentanti delle amministrazioni ordinariamente competenti (nel nostro caso la ). Controparte_2
Pertanto, ove l'ufficio di commissario è stato svolto da un rappresentante della CP_2
quest'ultima subentra in tutti i suoi rapporti, al contrario, non è ravvisabile alcun
[...]
subentro della se la nomina di commissario abbia interessato soggetti quali CP_2
funzionari statali, dirigenti statali o prefetti.
Conclude, quindi, che, nella specie, il Commissario delegato è stato direttamente individuato e nominato a livello ministeriale nella persona del Prefetto Persona_1
già Questore di Calabria, con la conseguenza che deve escludersi - sulla scorta
[...] CP_1
della normativa sopra indicata art. 1, comma 422, l. n. 147/2013 - che la sia Controparte_2
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso Commissario delegato.
4.1. Le doglianze non meritano accoglimento. Occorre, invero, rilevare che nel caso che ci occupa non ricorre un'ipotesi di successione della nei rapporti facenti capo al Commissario Delegato, in Controparte_2
quanto sorti nella fase emergenziale e ancora pendenti, dal momento che l'infortunio è occorso nel 2013 quando era già cessato lo stato di emergenza rifiuti, venuto meno l'ufficio del Commissario Delegato e la gestione del settore rifiuti era rientrata nella sfera di governo dell'amministrazione regionale ordinariamente competente.
In altri termini, nella presente vicenda non si tratta di vagliare un fenomeno di successione della nei rapporti giuridici attivi e passivi (e nei processi Controparte_2
pendenti ad essi relativi) del Commissario Delegato sorti nella fase dell'emergenza giacché, si ribadisce, l'evento lesivo si è verificato in epoca successiva (19.3.2013) alla cessazione dello stato emergenziale (31.12.2012). Ne consegue che viene in rilievo un'obbligazione risarcitoria, e conseguente rapporto giuridico, non ancora sorto durante la gestione commissariale. Occorre, quindi, vagliare non già la successione di rapporti ancora pendenti una volta cessato lo stato emergenziale bensì la riespansione delle ordinarie competenze e attribuzioni della durante la successiva fase transitoria. Controparte_2
Per tali ragioni, la statuizione di cui all'art. 1 comma 422 della l. n. 147/2013, invocata dalla convenuta, in forza della quale ai fini della successione universale della CP_2
è necessario che l'ufficio di commissario sia svolto da un rappresentante delle CP_2
amministrazioni o dell'ente ordinariamente competenti soggetti dagli stessi designati, non può trovare applicazione nel caso di specie ove, si ripete, non si controverte di rapporti giuridici sorti durante la fase emergenziale e ancora pendenti una volta cessato lo stato di emergenza – per i quali si pone un problema di successione - bensì di obbligazione risarcitoria sorta dopo la cessazione dello stato emergenziale.
In ogni caso, per completezza, deve evidenziarsi che, contrariamente da quanto rilevato dalla , la Suprema Corte si è da ultimo pronunciata (sent. 18.10.2023 n. Controparte_2
28970) sulla questione relativa alla successione della nei rapporti facenti Controparte_2
capo alla gestione commissariale e, più precisamente, si è occupata di una fattispecie relativa a rapporti obbligatori insorti nella fase emergenziale, previa dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani della , in cui era Controparte_2
resistente/controricorrente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno riconosciuto “il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri”, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di successione tra enti pubblici, all'Ufficio del "Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel
territorio della ", già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testo Controparte_2
ratione temporis vigente) e soppresso in virtù di o.p.c.m. n. 4011 del 2012, è subentrata, in
tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale,
compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la , avendo quest'ultima, Controparte_2
quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione - così
soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi dell'art. 1, comma 422, secondo
periodo, della l. n. 147 del 2013 - del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico” (Cfr. Cass. civ. sez. lav., 18.10.2023 n. 28970).
Orbene, proprio nell'esaminare siffatta questione, la Suprema Corte, premesse la cessazione dell'operatività dell'Ufficio commissariale al 31.12.2012, l'intervento della L.
147/2013 ed il positivo superamento dello scrutinio di legittimità costituzionale, cfr. Corte
Cost. 8/2016, ha considerato che “come evidenziato anche dal Giudice Amministrativo (v.
Consiglio di Stato, Sez. Quarta, 21 novembre 2022 n. 10242; Consiglio di Stato, Sez. III, 10
aprile 2015, n. 1832), in forza delle citate disposizioni gli organi commissariali nominati ex
Lege n. 225 del 1992, restano pienamente autonomi e distinti (anche, ovviamente, sul piano
della legittimazione processuale) sia dagli enti territoriali competenti che dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri competenti. Il Commissario delegato, pertanto,
risulta essere un centro d'imputazione autonomo sia rispetto agli enti territoriali competenti
(id est, ) sia rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri interessati,
stante l'autonomia operativa, decisionale ed organizzativa della struttura commissariale,
competendo alla Presidenza del Consiglio il solo procedimento di nomina e la prodromica attività istruttoria relativa all'accertamento dei presupposti per disporre l'intervento sostituivo” (Cfr. Cass. civ. sez. lav., 18.10.2023 n. 28970).
Richiamato che, nel territorio della , il Commissario Delegato per Controparte_2
l'emergenza ambientale aveva definitivamente cessato tutte le proprie funzioni alla data del
31.12.2012, in forza della O.P.C.M. 22.03.2012 n. 4011 e che, con successiva O.P.C.M.
14.03.2013, n. 57, erano state stabilite le modalità di trasferimento delle relative competenze in capo agli organi ordinariamente deputati alla gestione delle operazioni di gestione dei rifiuti, è stato dalla Suprema Corte considerato che “il combinato disposto delle fonti appena citate, interpretate alla luce del chiaro tenore testuale consente di affermare, […], che la
sia l'unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio, in quanto Controparte_2
individuato dal Legislatore nazionale come successore universale in tutti i rapporti facenti
capo al cessato ufficio commissariale, quest'ultimo a sua volta nominato su designazione
della stessa, se non identificato nello stesso Presidente della giunta regionale” […] Nella
puntuale ricostruzione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 10242/2022 sopra
citata, per il periodo dal 1997 sino al 2004, le funzioni di commissario sono state sempre
attribuite al Presidente della giunta regionale della , per cui trova applicazione l'art. CP_2
1, comma 422, cit., con la conseguente titolarità passiva del rapporto giuridico in capo
all'ente regionale;
a decorrere dall'anno 2004 e sino alla cessazione dello stato emergenziale
(31 dicembre 2012), tutti i commissari risultano designati dall'ente regionale, il quale ha
sempre indicato i nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico,
anche se la procedura di nomina è stata poi formalmente compiuta dall'amministrazione
statale. Alle nomine, dunque, la , ordinariamente competente, non è mai Controparte_2
rimasta estranea pur in un contesto di stato di emergenza, così realizzando quella "intesa" ai
fini delle deliberazioni del Governo nonché quel "raccordo" con lo Stato valorizzati dalla
Corte Cost. nella citata sentenza n. 8 del 2016 […] Si deve, quindi, concludere per
l'individuazione della come soggetto in concreto subentrato in tutti i Controparte_2
rapporti sostanziali in precedenza astrattamente riferibili al cessato Ufficio commissariale,
con relativo rigetto del motivo di ricorso […]”. Pertanto, se, per le superiori e condivisibili ragioni, deve ritenersi che la CP_2
succeda, a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi sorti in pendenza dello
[...]
stato emergenziale e in precedenza astrattamente riferibili al cessato Ufficio commissariale a
fortiori alcun dubbio può esservi che alla predetta amministrazione fanno capo, altresì, i rapporti giuridici, come quello in esame, sorti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza e, dunque, nel periodo transitorio.
D'altronde è la stessa L.R. – - 12 aprile 2013, n. 18 recante: Controparte_2
“Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi” a prevedere all'art. 1, comma 1, che “A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore
rifiuti disposta dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, pubblicata sulla
GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la prosegue, in regime ordinario, la Controparte_2
gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto,
nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa ordinanza”.
Cessato lo stato di emergenza, pertanto, spetta alla proseguire in Controparte_2
regime ordinario, ed in conformità a quanto disposto dall'ordinanza 57/2013, la gestione degli interventi finalizzati al superamento delle criticità ancora in corso nonché di svolgere tutte le attività che rientrano nella propria competenza.
In altri termini, per come anche ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 18/2016), le competenze e tutte le attribuzioni della – quale soggetto già coinvolto CP_2
nell'organizzazione complessiva dello stato di emergenza –si riespandono naturalmente al cessare della situazione eccezionale, derogatoria dell'assetto ordinamentale il cui venir meno non può che determinare, in capo all'ente cui spetta la gestione dell'“ordinario”.
4.2. Acclarata la titolarità della dei rapporti giuridici sorti una volta cessato lo CP_2
stato di emergenza, occorre verificare se sussiste la legittimazione passiva rispetto al presente procedimento in cui parte attrice chiede la condanna al risarcimento dei danni subiti allorquando all'atto di spegnere, quale Vigile del Fuoco, un incendio divampato tra i rifiuti e l'immondizia posta sul manto stradale veniva colpito da un gettito di olio bollente allocato dentro un barile di latta posto tra i rifiuti ed esploso a causa della pressione dell'acqua.
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è oggetto di apposita normativa e rientra nelle attribuzioni sia della che del Controparte_2 CP_1
Invero il D.L.gs n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) parte IV- rubricata norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati- artt. 196 e ss. dispone che rientra nella competenza delle Regioni, tra le tante, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti, l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, la promozione della gestione integrata dei rifiuti,
l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi
Il predetto Codice individua, inoltre, le competenze dei Comuni i quali in forza dell'art. 199 concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti con cui stabiliscono le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità
del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, ecc.
Ancora, si ribadisce, che con la più volte citata ordinanza n. 57/2013 è stato disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, la Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli intervenuti da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore
dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione (art. 1 comma I).
Da quanto sopra esposto, discende che tanto la tanto il Controparte_2 [...]
sono stati correttamente individuati da quali soggetti legittimati Controparte_1 Pt_1
passivamente nel presente giudizio per le ragioni di seguito meglio dettagliate.
5. Sulla responsabilità delle amministrazioni convenute;
chiede la condanna del e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
, al risarcimento dei danni subiti allorquando all'atto di spegnere, quale Vigile del
[...]
Fuoco, un incendio divampato tra i rifiuti e l'immondizia posta sul manto stradale veniva colpito da un gettito di olio bollente allocato dentro un barile di latta posto tra i rifiuti ed esploso a causa della pressione dell'acqua.
A fondamento della pretesa risarcitoria, invoca la responsabilità delle amministrazioni convenute, ex art. 2051 c.c., in qualità di custodi e/o per violazione del principio del neminem
laedere ex art. 2043 c.c. non essendo state poste in essere le norme di comune diligenza e prudenza atte a salvaguardare la pubblica incolumità.
5.1. Come noto, in materia di responsabilità per i danni da cosa in custodia ex art. 2051
c.c. il danneggiato che invoca tale fattispecie è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso ed il relativo onere probatorio involge sia la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quello che è effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento tenuto dal danneggiato, sia che la cosa versava in condizione tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo utilizzo.
Di contro, il custode per andare esente da simile responsabilità deve provare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è,
dunque, la sussistenza di un rapporto di custodia in ragione del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa.
Tale rapporto si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della “res” ad un determinato soggetto in via esclusiva: il soggetto tenuto alla “custodia” è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione (Cass. civ., sez. III n. 10983/2023; Cass. civ., sez. III, n. 38089/2021).
L'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è ormai, da tempo, pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico (si v., ex multis, Cass. civ. n. 24419/2009).
Orbene, con riferimento al quale gestore del manto stradale interessato CP_1
dall'incendio divampato tra i rifiuti, deve ritenersi senz'altro sussistente - né tale elemento risulta contestato - il rapporto di custodia nei termini sopra indicati con la conseguenza che spetta al predetto ente, nella qualità di custode, di provvedere alla sua manutenzione e messa in sicurezza della strada al fine di evitare che la stessa possa essere fonte di pericolo per gli utenti.
Invero, in forza dell'art. 14 del C.d.S. al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Parimenti, deve ravvisarsi un obbligo di custodia in capo alla tenuto Controparte_2
conto che, per come già sopra rilevato, con la più volte citata ordinanza n. 57/2013 è stato disposto che “a decorrere dal 1 gennaio 2013, la Regione Calabria – Assessorato alle
Politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione” e, quindi, in quanto ente competente al completamento degli interventi da eseguirsi nel settore dei rifiuti urbani.
Tanto premesso, applicati alla vicenda in esame i canoni ermeneutici di riferimento sopra richiamati in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia ed esaminato il compendio probatorio in atti, deve affermarsi che il abbia assolto l'onere probatorio Pt_1
sul medesimo incombente.
Invero, la verificazione dell'evento dannoso secondo la modalità descritta dall'attore è riscontrata dalla produzione documentale in atti e, nello specifico, dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco (all. 4 fascicolo di parte attrice), dal certificato del pronto soccorso ( all.
2 fascicolo di parte attrice) ed è, altresì, confermata dai testi escussi all'udienza del 20.10.2015 e , colleghi del presenti al momento del sinistro (cfr. Tes_1 Testimone_2 Pt_1
verbale di udienza del 20.10.2015).
In particolari, i predetti testi hanno rappresentato che alla data del 19.3.2013 nella frazione di Gallico “bruciava un grosso cumulo di immondizia” ( e che hanno dovuto Tes_1
spegnere “una massa di rifiuti enorme” ( ); hanno riferito riguardo all'esplosione di Tes_2
un barile che nascosto dall'immondizia e che a causa di ciò riportava ustioni;
Pt_3 Pt_1
hanno, infine, evidenziato che in quel periodo i rifiuti “venivano ammassati nelle strade impedendo a volte la circolazione” ( e che “le strade cittadine erano letteralmente Tes_1
invase da rifiuti che impedivano il passaggio e molto spesso venivano incendiati” ( ). Tes_2
Risulta, quindi, comprovato che l'evento lesivo è stato causato da un barile nascosto dall'immondizia esploso a causa della pressione e, dunque, la sussistenza del nesso causale tra l'occorso e l'omessa manutenzione e messa in sicurezza della strada invasa dai rifiuti.
5.2.A fronte della prova offerta dall'attore circa l'an debeatur sotto il duplice profilo della verificazione dell'incidente e del nesso eziologico, il convenuto non ha fornito CP_1
la prova del caso fortuito.
Invero il predetto ente ha qualificato l'abbandono dei rifiuti sulla strada comunale quale fatto terzo idoneo ad interrompere il nesso causale.
Ebbene, si osserva che il fatto del terzo costituisce caso fortuito allorché sia estraneo alla sfera soggettiva del custode e sia connotato dai caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 26209/2023).
Nel caso di specie, l'abbandono dei rifiuti, al momento della verificazione dell'occorso, non era un fatto sconosciuto all'amministrazione ma, anzi, costituiva una vera e propria problematica cittadina per come affermato dal medesimo ente convenuto. Stante la pregressa situazione emergenziale, l'abbandono di immondizia nelle strade, compiutamente dimostrato dai testi escussi, non era un fatto improvviso, eccezionale e quindi imprevedibile ed inevitabile.
Non valgono, poi, ad escludere la responsabilità del tutte le circostanze CP_1
addotte dal predetto convenuto (irregolare funzionamento dell'impianto di trattamento di
Sambatello; mancanza di altre discariche tenuto conto che quelle di GN e Per_2 erano sottoposte a sequestro giudiziario;
rallentamenti di conferimento presso la discarica di
Pianopoli) quali evenienze che hanno pregiudicato le operazioni di raccolta incrementando le giacenze a terra di parecchie tonnellate di rifiuti in quanto spettava, in ogni caso, al CP_1
quale custode della strada, garantire la sicurezza degli utenti della strada e quindi rimuovere tutte le fonti di possibili pericolo (come ad esempio del materiale combustibile) e garantire la pubblica incolumità.
Ancora, deve rammentarsi che, sempre in materia di caso fortuito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a più riprese, che il custode rimane liberato dalla responsabilità ex
art. 2051 c.c. ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(cfr. Cass. civ. 6101/2013 e, più di recente, anche Cass. civ. n. 7805/2017. Ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Spetta all'ente custode convenuto (e non all'attore) dimostrare che l'evento sia stato determinato dalle dette cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza dall'ente, ovvero la ricorrenza di un fattore di pericolo qualificabile come
“fortuito” avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'Ente custode (cfr. Cass. civ. n. 6703/2018).
Nella specie alcuna prova è stata fornita dal il quale, Controparte_1
altresì, non ha dimostrato che la latta contenente l'olio bollente è stata collocata in strada nell'immediatezza dell'occorso o comunque prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Per le superiori ragioni, deve, quindi, escludersi il caso fortuito invocato dall'ente convenuto.
5.3. Parimenti, deve escludersi il concorso colposo, ex art. 1227 c.c., dell'odierno attore nella causazione dell'evento lesivo, per come eccepito sia dalla che dal Controparte_2
CP_1 In particolare, l'ente comunale deduce un concorso del per non aver adottato Pt_1
nei propri confronti le misure idonee a prevenire le conseguenze riportate. A sostegno del proprio assunto rileva che non risulta provato che l'attore al momento del fatto indossasse tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per proteggersi dai rischi del caso e se li indossasse in maniera corretta, né se avesse valutato bene le condizioni dell'ambiente in cui operava.
La doglianza è priva pregio.
Invero, anzitutto, spetta al danneggiante che eccepisce il concorso colposo provare il comportamento del danneggiato contrario alle cautele necessarie imposte dall'ordinaria diligenza, evenienza, nella specie, in alcun modo comprovata dal CP_1
Anzi, dalla deposizione testimoniale è emerso che “l'attore è rimasto ustionato alle gambe anche se indossava la tuta ignifuga di servizio” (cfr. deposizione del teste Tes_1
, verbale di udienza del 20.10.2015).
[...]
Ancora, deve escludersi che l'attore non abbia correttamente valutato le condizioni dell'ambiente in cui operava per come eccepito dal unitamente alla la quale, CP_1 CP_2
in particolare, deduce che il non avrebbe adottato la normale diligenza richiesta nel Pt_1
corso dello spegnimento di un incendio nei pressi di un cumulo eccezionali di rifiuti e che avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione essendo più che probabile anche la presenza di materiale altamente infiammabili e pronti allo scoppio.
In ordine al concorso colposo del danneggiato, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ.
sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ.,
01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass.
civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori principi, deve escludersi che nella vicenda in esame l'attore abbia concorso con la sua condotta alla verificazione del sinistro tenuto conto delle peculiari circostanze del caso concreto.
Va, difatti, evidenziato che l'incendio è scoppiato alle ore 00:33, circa, in condizioni di scarsa visibilità tanto che il teste ha così riferito “ADR: […] abbiamo Testimone_2
cominciato a spegnere l'incendio che riguardava una massa di rifiuti enorme. Ricordo che era buio perché era il turno notturno e che c'era poca luce e c'era anche tanto fumo”. (cfr. verbale di udienza del 20.10.2015).
Ancora, il teste ha riferito che il barile di latta, che esplodendo ha Tes_1
cagionato le ustioni del “era nascosto dall'immondizia” (cfr. verbale di udienza del Pt_1
20.10.2015).
Pertanto, nessun rimprovero può essere mosso nei confronti dell'odierno attore tenuto conto che l'ambiente in cui ha operato era caratterizzato da scarsa visibilità (in ragione della poca luce e del fumo) nonché dell'impossibilità di avvedersi per tempo dal barile d'olio
(altamente combustibile) essendo lo stesso nascosto dall'immondizia.
Per tutte le superiori ragioni, in difetto di caso fortuito e di concorso colposo del Pt_1
deve affermarsi l'esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., del e della per omessa custodia del tratto stradale Controparte_1 Controparte_2
interessato dal sinistro non avendo adottato tutte le cautele imposte dalle peculiari circostanze del caso concreto atte a salvaguardare la pubblica incolumità degli utenti della strada.
Le predette amministrazioni convenute vanno, pertanto, condannate, in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
6. Sul quantum debeatur;
Quanto ai pregiudizi patiti a causa dell'occorso, l'attore deduce di aver subito un danno biologico e un pregiudizio morale ed esistenziale.
Nessun dubbio in ordine alla sussistenza del danno biologico.
Al riguardo questo Giudice condivide le conclusioni cui è giunto il CTU, Dott.
[...]
, nel suo elaborato peritale redatto con rigore metodologico ed argomentazioni Per_3
motivate.
L'ausiliario ha, anzitutto, riscontrato che a causa del sinistro l'attore ha riportato le seguenti lesioni: “Esiti di ustione coscia destra e sinistra. Pregressa frattura composta clavicola destra” confermando, poi, la compatibilità sotto il profilo causale tra le lesioni riscontrate e l'occorso infortunio alla luce dei criteri medico legali (criteri: cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, adeguatezza quantitativa, idoneità lesiva, continuità
fenomenica ed esclusione di altre cause).
Dalla perizia in atti emerge che in seguito all'incidente il ha riportato un danno Pt_1
biologico permanente pari al 7%, un'invalidità temporanea assoluta per gg. 25, un'invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 80, al 50% giorni 60, al 25%, giorni 150.
Ora, al fine di quantificare l'entità dei pregiudizi accertati, si precisa che nel caso in esame occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle c.d. Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico, aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità - che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione- tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard ( cfr.
Cass. civ. n. 1553/2019).
Non si può invece fare applicazione, pur trattandosi di lesioni micropermanenti, dei più contenuti importi previsti ex art. 139 Codice Assicurazioni Private, giacché il fatto in esame non è riconducibile alla circolazione stradale, trovando invero la sua causa nella responsabilità da cose in custodia (v., e.g., Cass., n. 4509/2022 “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 24.996,00 di cui € 11.411,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, dal momento che l'attore all'epoca dell'occorso aveva 45 anni, ed € 13.585,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che nella vicenda in esame il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea è pari ad € 84
(così determinata: invalidità temporanea totale, € 2.875,00; invalidità temporanea parziale al
75%, € 5.040,00; invalidità temporanea parziale al 50%, € 2.520,00; invalidità temporanea parziale al 25%, € 3.150,00).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Non essendo stato dimostrato né dedotto alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con
termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Invero, contrariamente da quanto sostenuto dall'odierno attore, non si individuano altre significative voci di danno non patrimoniale né in termini di danno morale né di personalizzazione.
Come noto, la Suprema Corte con la pronuncia n. 25164 del 2020, ha fatto chiarezza sulla distinzione tra danno morale e personalizzazione del danno biologico esplicitando il relativo regime probatorio e rilevando, altresì, l'erroneità delle Tabelle di Milano allorché
prevedono una somma complessiva per il danno alla salute e il danno morale.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico è stato precisato che trattandosi di un pregiudizio inerente ad aspetti dinamico relazionali “deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione […]” (Si v. Cass civ., sez. III, n.
25164 /2020).
Più precisamente, a seguito della famosa ordinanza decalogo sul danno non patrimoniale, è ius receptum il principio in base al quale “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità
non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cfr. punto 7 ord. decalogo Cass. civ. n. 7513/2018.).
Quanto, invece, al danno morale, inteso quale pretium doloris (vergogna, disperazione,
sensazione di angoscia) i giudici di legittimità hanno ribadito, che trattasi di un pregiudizio che “[…] mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un
compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme Cass. civ. n. 910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019) sancendo così “il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno
morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella
rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.” (Cass civ, sez. III, n. 25164 /2020).
Acclarata la sua autonomia rispetto al danno biologico, quanto all'onere probatorio viene precisato che il danno morale non può essere riconosciuto in re ipsa.
Tuttavia, considerata la dimensione soggettiva di tale pregiudizio e che alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata,
la prova può avvenire anche mediante un percorso presuntivo.
In altri termini, fermo restando l'onere di parte danneggiata di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento [ “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli
causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass civ., sez. III, n.
25164 /2020)], la Suprema Corte legittima un ragionamento probatorio di tipo presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione sulla base delle massime di esperienza.
Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Pertanto,
al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo fondato sulle massime di esperienza.
In applicazione dei principi sopra richiamati, questo giudice ritiene di dover escludere la personalizzazione del danno biologico atteso che l'attore si è limitato a richiedere tale incremento senza dedurre, prima ancora che provare, di aver subito specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alle menomazioni subite.
Invero, il ha richiesto il riconoscimento della personalizzazione deducendo Pt_1
esclusivamente che l'inabilità temporanea gli ha impedito di svolgere ogni attività e lo ha condizionato anche nei suoi movimenti e spostamenti. Ebbene, trattasi, tutte, di conseguenze non eccezionali bensì ordinariamente riconducibili alle lesioni riportate a causa dell'infortunio e, come tali, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico e non anche soggette a personalizzazione.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al pregiudizio morale. Difatti, l'attore non ha né articolato, in maniera specifica, le concrete sofferenze psichiche di cui richiede la riparazione. Pertanto, la relativa domanda va rigettata non avendo parte attrice assolto l'onere assertivo sulla stessa incombente, onere che non viene certamente meno in virtù del meccanismo presuntivo legittimato dalla Suprema Corte.
Quanto, infine, al danno esistenziale, il lamenta che l'infortunio occorso ha Pt_1
alterato le sue abitudini di vita precedente essendo stato costretto a mutamenti nei rapporti di relazione e nella manifestazione della sua personalità con il mondo esterno.
Le superiori deduzioni non solo non appaiono sufficientemente circostanziate, ma sono del tutto prive di elementi di riscontro probatorio.
A ciò si aggiunge che i giudici di legittimità hanno più volte precisato che la perduta,
modificata o ridotta possibilità di mantenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità
permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 23778 del 7.11.2014; Cass. civ., sez.
III, n. 21716/2013; Cass. civ., sez. III, n. 11950/2013; Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. n. 15414/2011,
Rv. 619223; Cass. civ., sez. 3, n. 24864 del 9.12.2010, Rv. 614875; Cass. civ., n. 25236/2009).
In definitiva, l'unico danno risarcibile all'odierno attore è esclusivamente il pregiudizio non patrimoniale, biologico, pari alla somma sopra indicata di € 24.996,00.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza
(cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez.
Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995). Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro (19.3.2013) sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Esse si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile
(tenuto conto del valore della causa determinato dal decisum) cui per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) in ragione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
e la , in solido, al pagamento in favore di di della somma Controparte_2 Parte_1
di € 24.996,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21 maggio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto
(19.3.2013) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali 2. condanna il e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese e competenze di lite che liquida in € Parte_1
5.077,00 oltre spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandra Zagarella
dichiaratosi antistatario;
3. pone spese e compensi di CTU, già liquidati in atti, definitivamente a carico del e della in solido. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Reggio Calabria, 23 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1524 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria ed ivi elettivamente domiciliato, in Villa San Giovanni, via R. Larussa, trav. priv.
Zagarella, presso lo studio dell'avv. Alessandra Zagarella dalla quale è rappresentato e difeso in giudizio come da procura in atti;
-attore-
CONTRO
, C.F. in persona del Sindaco p.t., con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Piazza Italia, elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 Controparte_1
Sant'Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Tripodi giusta procura in atti;
- convenuto-
Nonché
, C.F. in persona del Presidente p.t., con sede al viale Controparte_2 P.IVA_2
Europa, Cittadella regionale località Germaneto, Catanzaro, elettivamente domiciliata in
, via Cardinale Portanova, Palazzo «Tommaso Campanella» s.n.c, presso la Controparte_1
Sezione decentrata dell'Avvocatura regionale e rappresentata e difesa in giudizio dell'avv.
Antonio Ferraro come da mandato in atti;
- convenuta -
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 17.9.2024
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio il e la Parte_1 Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non da lui subiti in seguito
[...]
all'occorso del 19.3.2013.
Esponeva:
-che alle ore 00:33, circa, del 19.3.2013, mentre era in servizio come vigile del fuoco,
effettuava personalmente, quale coordinatore della squadra intervenuta, l'opera di spegnimento di un incendio divampato tra i rifiuti e l'immondizia posti sulla via Petrarca della frazione Gallico di;
Controparte_1
-che, improvvisamente, mentre si accingeva, con l'ausilio di strumenti ad alta pressione, ad operare lo spegnimento delle fiamme divenute piuttosto alte, veniva colpito da un getto di olio bollente nella zona anteriore di entrambe le gambe, cadendo rovinosamente a terra;
-che, più precisamente, l'olio si trovava all'interno di un barile di latta, abbandonato tra i rifiuti posti sul ciglio della strada ed a seguito della pressione dell'acqua, il contenuto della latta andava in ebollizione, così facendo saltare il tappo e provocando il getto di olio ardente che lo colpiva in pieno;
-che sul posto intervenivano gli agenti di polizia ed un'ambulanza del 118 che trasportava l'attore presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di ove Controparte_1
veniva ricoverato e gli venivano diagnosticate “ustione di II e III grado regione anteriore coscia destra e sinistra;
frattura composta al terzo diafisario della clavicola destra;
varici arti inferiori”;
- che a causa delle lesioni riportate all'esito del sinistro l'istante subiva un pregiudizio alla salute e, quindi, un danno biologico da invalidità permanente (10%) e temporanea, per come meglio quantificato e descritto nella CTP allegata in atti, oltre che un danno morale ed esistenziale;
- che la responsabilità dell'accaduto è da ascriversi ai sensi dell'art. 2051 c.c., in qualità
di custodi, - e/o per violazione del principio del neminem leadere ex art. 2034 c.c.- al
[...]
e alla i quali avrebbero dovuto fronteggiare l'emergenza Controparte_1 Controparte_2
rifiuti nel periodo in cui è occorso l'incendio adottato tutte le cautele prescritte da norme di comune diligenza e prudenza atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
- che, in particolare, la responsabilità per la raccolta rifiuti è ascrivibile alla CP_2
in forza dell'ordinanza n. 57/2013 del 14.3.2013 con la quale è stato disposto il
[...]
subentro della Regione Calabria – Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani;
- che, pertanto, entrambe le Amministrazioni devono essere condannate, ognuna per le proprie responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal a causa dell'occorso. Pt_1
Tutto quanto premesso, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni in favore del Sig. per tutti i danni non Parte_1
patrimoniali, morali, esistenziali da questi patiti a seguito dei fatti così per come indicati in
premessa. Danni che possono quantificarsi in complessivi €. 49.973,00, così come sopra
specificati, o a quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi dalla data dell'evento lesivo al soddisfo, rivalutazione monetaria come per legge, spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva il contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendo il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto;
chiedeva, in subordine, la riduzione del quantum richiesto.
Resisteva, altresì, la la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto Controparte_2
di giurisdizione del giudice ordinario rientrando, a suo avviso, la controversia nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel merito, deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e ammessi i mezzi istruttori richiesti, la causa veniva istruita a mezzo di prova documentale, testimoniale e veniva, altresì,
espletata, CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
Quindi, all'udienza del 19.01.2021 i procuratori delle parti chiedevano di precisare le conclusioni ed il GI si riservava.
Con ordinanza del 30. 1.2021 il precedente GI sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lett. p), del c.p.a., in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, comma 1, 102, 103, comma 1, 111 e 113, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui, per come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, divenuta vero e proprio “diritto vivente”, devolve alla cognizione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, promosse ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione custode dei rifiuti, per i danni conseguenti a comportamenti meramente omissivi della stessa pubblica amministrazione, posti in essere in via di mero fatto,
nelle quali la stessa non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà
di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere. Disponeva, pertanto, la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti, a cura della
Cancelleria, alla Corte Costituzionale.
Con sentenza del 9.6.2022, depositata in data 15.7.2022, la Corte Costituzionale
dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Con ricorso ex art. 297 c.p.c., depositato in data 25.3.2024, parte attrice chiedeva la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio rappresentando che la sentenza della
Corte Costituzionale veniva trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria e inserita nel fascicolo del presente giudizio, tuttavia, non veniva comunicata alle parti pur sussistendo l'obbligo di tale adempimento.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e notificato ricorso e pedissequo decreto, il procedimento veniva riassunto. Con comparsa in riassunzione del 5.7.2024, si costituiva il Controparte_1
insistendo per il rigetto della pretesa attorea. Concludeva, quindi, chiedendo “Voglia l'On.le
Tribunale adito: - nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata in
fatto e in diritto, oltre che lacunosa e non provata;
- in subordine ridurre il quantum debeatur richiesto dall'attore per il risarcimento, riportandolo alla cifra che l'On. Tribunale riterrà provata e congrua. Con vittoria di spese e compensi”.
Con comparsa del 25.7.2024 si costituiva, altresì, la eccependo Controparte_2
l'intervenuta estinzione del giudizio per aver la parte attrice riassunto il procedimento oltre il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 297, comma I c.p.c., e richiamando, per il resto, le difese già svolte. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “[…]voglia, preliminarmente ed in via principale, statuire
e dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 307, comma 4, c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione nei termini o, comunque, rigettare nel merito la domanda risarcitoria come
sopra inammissibilmente azionata (anche) nei confronti della ai sensi degli artt. CP_2
2051 o 2043 c.c., in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non
provata, con la statuizione che le somme pretese a qualsiasi titolo da parte attrice non sono
affatto dovute dalla medesima, stante peraltro il difetto di legittimazione passiva CP_2
della stessa ovvero ridurre gli importi pretesi, a qualsiasi titolo, nei limiti del giusto e del
legalmente dovuto ed in ogni caso nell'ammontare effettivamente dimostrato. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio”.
All'udienza del 17.9.2024, prima celebrata dalla scrivente, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla giurisdizione del giudice ordinario;
Deve, anzitutto, affermarsi la giurisdizione del giudice adito.
La ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Controparte_2
rientrando, a suo dire, la presente controversia nella giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a. in forza del quale “le controversie aventi ad oggetto le ordinanze
e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti
e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del
1992 e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei
rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, quand'anche relative
a diritti costituzionalmente tutelati”.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, si condividono le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale (sent.
n. 178/2022) adita dal precedente GI in occasione della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 133, comma 1, lett. p), del c.p.a. in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, comma 1, 102, 103, comma 1, 111 e 113, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui, per come univocamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, divenuta vero e proprio “diritto vivente”, devolve alla cognizione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie, quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, promosse ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., nei confronti della pubblica amministrazione custode dei rifiuti, per i danni conseguenti a comportamenti meramente omissivi della stessa pubblica amministrazione, posti in essere in via di mero fatto,
nelle quali la stessa non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà
di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere (cfr. ord. del
30.1.2021).
Per come rilevato dalla Consulta, la giurisprudenza di legittimità - ivi compresa quella invocata dallo stesso giudice rimettente (Cass. civ. 22009 del 2017) - ha più volte chiarito che affinché la fattispecie dannosa ai sensi dell'art. 2051 c.c. possa rientrare nella giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che rilevi un comportamento posto in essere dalla pubblica amministrazione nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici riconducibile, nella specie, all'omessa adozione dei provvedimenti organizzativi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti idonei a prevenire il pericolo segnalato.
In particolare, nella fattispecie sottoposta al vaglio della Suprema Corte nella sentenza del 2017 - ove l'attore ha invocato la responsabilità del ex art. 2051 c.c. per danni CP_1 causati dall'incendio di alcuni cassonetti siti nei pressi dell'abitazione di un privato - la causa petendi è stata identificata, ai fini del riparto di giurisdizione, “nella congiunta circostanza
della pericolosità della collocazione dei cassonetti a ridosso della casa di abitazione e nell'inerzia della PA a dispetto delle segnalazioni di merito inviate” cosicché la domanda
“aveva coinvolto il corretto esercizio del potere di sorveglianza, anche sotto il profilo della custodia”, dei “manufatti deputati” alla raccolta dei rifiuti con conseguente preponderante considerazione dei cassonetti “quali oggetto di poteri di organizzazione e di gestione” del servizio di raccolta dei rifiuti anziché quali “oggetto di custodia” al punto da giustificare la giurisdizione del GA stante il coinvolgimento dell'esercizio di un potere pubblico.
Coerentemente con l'indirizzo sopra richiamato, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario in una fattispecie risarcitoria per danni causati dalla collocazione di un punto di raccolta dei rifiuti nelle immediate vicinanze di un'abitazione privata, la Suprema Corte, a
Sezioni Unite, ha negato l'esistenza di un “reale contrasto” con le sue precedenti sentenze n.
16304 del 2013 - invocata dalla convenuta - e n. 26913/2014 “solo Controparte_2
apparentemente di segno contrario stante la non sovrapponibilità delle vicende portate al
vaglio del giudice. Invero, nei casi da ultimo evocati si trattava di domande con le quali il
privato contestava la complessiva gestione comunale del ciclo dei rifiuti, alla quale si addebitava di avere leso, in definitiva, la salubrità del territorio comunale” (Cass. civ. sez. un., 21.7.2021, n.20824).
Ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto “In materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonostante sussista la giurisdizione esclusiva amministrativa, già in
virtù dell'art. 33, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n.
205 del 2000, ed oggi dell'art. 133, comma 1, lett. p), dell'allegato 1, del d.lgs. n. 104 del
2010, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda del privato che si dolga delle
concrete modalità di esercizio del relativo ciclo produttivo, assumendone la pericolosità per
la salute o altri diritti fondamentali della persona e chiedendo l'adozione delle misure
necessarie per eliminare i danni attuali e potenziali e le immissioni intollerabili, atteso che
la condotta contestata integra la materiale estrinsecazione di un'ordinaria attività di impresa,
allorquando non siano dettate particolari regole esecutive o applicative tecniche direttamente nei provvedimenti amministrativi, sicché non risulta in alcun modo coinvolto il pubblico potere” (Cass. civ., sez. un., 21.7.2021, n.20824).
Pertanto, in forza dell'invocato art. 133, comma 1, lett. p) del c.p.a. al Giudice amministrativo non spetta la giurisdizione di tutte le controversie meramente risarcitorie per danni causati dai rifiuti in custodia della PA giacché - per come ribadito dalla Suprema Corte
in ossequio alle indicazioni fornite dalle storiche sentenze della Corte Costituzionale n.
204/2004 e n. 196/2006 sui limiti della giurisdizione esclusiva - il Giudice amministrativo può conoscere solo dei comportamenti posti in essere dalla PA nell'esercizio, anche in via mediata, di poteri pubblici.
Restano, quindi, fuori dell'ambito di applicazione della richiamata disposizione le controversie risarcitorie per danni cagionati da meri comportamenti in nessun modo riconducibili all'esercizio di poter pubblici, che rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.
Applicando i superi e condivisi canoni ermeneutici alla presente controversia deve dichiararsi la giurisdizione del Tribunale adito.
Difatti, per come evidenziato dalla Corte Costituzionale, nella vicenda in esame viene in rilievo una domanda di risarcimento danni conseguente a comportamenti meramente materiali della PA, non ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. p del c.p.a., dal momento che l'attore si limita a prospettare, secondo lo schema della responsabilità civile ex artt. 2043 e 2051 c.c., la relazione causale tra le cose in custodia della
PA e l'evento lesivo da cui sarebbe scaturito il danno ingiusto, senza che in alcun modo venga dato conto di azioni o omissioni della PA, in relazione alle quali detto comportamento possa essere ricondotto, ancorché in via mediata, al novero dei poteri della PA.
3. Sull'eccezione di estinzione per mancata tempestiva riassunzione;
La convenuta solleva, altresì, l'eccezione di estinzione del presente Controparte_2
giudizio ex art. art. 307, comma IV, c.p.c. per mancata tempestiva riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa che ha determinato la sospensione del procedimento. A sostegno del proprio assunto deduce che la sentenza della Corte Costituzionale è
stata pubblicata il 22.7.2022 mentre il ricorso in riassunzione è stato depositato da parte attrice solamente in data 25.3.2024 e, quindi, ben oltre il termine perentorio trimestrale.
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell'art. 297, comma I, c.p.c. cessata la causa che ha determinato la sospensione del processo questo deve, necessariamente, essere riassunto nel termine di tre mesi.
Nel caso in cui la sospensione del processo avvenga a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, occorre distinguere le ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso- relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità- il dies a quo del termine per la riassunzione è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa;
mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice - esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. n. 2028/2024).
Orbene, il caso in esame è inquadrabile nella prima fattispecie descritta di talché il termine per la riassunzione del processo inizia a decorrere dal giorno della comunicazione alle parti, a cura della Cancelleria, della pronuncia della Consulta.
Al riguardo, si osserva che benché sia prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del testo integrale di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, la pubblicità legale, così
attuata, resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della sentenza da parte dei soggetti specificamente interessati alla prosecuzione del giudizio, per cui solo la comunicazione di detta sentenza, da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione,
determinando la conoscenza concreta della pronunzia medesima, costituisce il dies a quo del termine di riassunzione del processo sospeso per trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale (Cass. civ. n. 2616/2006). Ciò posto, nel caso di specie, dagli atti del fascicolo telematico non risulta alcuna comunicazione dell'avvenuto deposito della pronuncia della Consulta alle parti a cura della
Cancelleria.
La sentenza n. 178 del 15.7.2022 con la quale la Consulta ha definito il giudizio incidentale di legittimità costituzionale a suo tempo sollevato dal Tribunale di Reggio
Calabria è stata, infatti, inserita dalla Cancelleria nel fascicolo telematico in data 21.7.2022
ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 22.7.2022. Essa, di certo, era visibile e conoscibile, ma, comunque, non ha costituito oggetto di comunicazione da parte della
Cancelleria, adempimento previsto (cfr. Cass. civ. n. 2028/2024; Cass. civ. n. 7580/2013).
L'omissione, da parte della Cancelleria, di un adempimento ad essa riservato non può pregiudicare il diritto della parte a riassumere il giudizio precedentemente sospeso.
Pertanto, nessuna doglianza in ordine all'omessa tempestiva riassunzione del presente giudizio può essere mossa stante il difetto di comunicazione da parte della cancelleria della sentenza della Corte costituzionale.
4. Sul difetto di legittimazione passiva della;
Controparte_2
Sempre in via preliminare, sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla convenuta si osserva quanto segue. Controparte_2
Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 (istitutiva del servizio nazionale di protezione civile) che così recita al comma 1: “Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio
o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque
acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone
l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e
disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse
finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la
spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5- quinquies, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dalla lettera a) del comma 2”.
Nella vicenda in esame, per quanto più di rilievo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 12.9.1997 è stato dichiarato lo stato di emergenza nella Regione
in ordine alla situazione di crisi socio - economico - ambientale determinatasi nel CP_2
settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani.
Al fine del superamento di tale contesto di criticità, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha individuato, con apposite ordinanze, un Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi necessari a far fronte allo stato di emergenza ed a risolverlo.
In particolare, con ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile della stessa
Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 2696 del 21.10.1997, è stata disposta, per la prima volta, la nomina di un Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani ed assimilabili e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte all'emergenza.
La gestione commissariale ha avuto inizio, quindi, nel 1997 e si è conclusa il
31.12.2012, quando, l'ultimo Commissario, il Prefetto ha cessato le proprie Pt_2
funzioni.
Nello specifico, con l'ordinanza n. 4011 del 22.3.2012 il Dipartimento della Protezione
Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato il dott. quale Pt_2
Commissario Delegato “a provvedere , in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, di tutte le
iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità nel settore
dei rifiuti solidi urbani nel territorio della regione (art. 2 comma I); con successiva CP_2
ordinanza n. 57 del 14.3.2013 il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha nominato il Dirigente generale del Dipartimento regionale
“Politiche dell'ambiente” quale responsabile iniziative finalizzate al subentro dell'assessorato regionale delle politiche ambientali nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione. Precisamente, con la predetta ordinanza 57/2013 è stato disposto che “a decorrere dal
1° gennaio 2013, la Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali è individuata
quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al
completamento degli intervenuti da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione (art. 1 comma I).”
Ciò posto, cessato lo stato di emergenza rifiuti e, quindi venuta meno, la necessità di una gestione commissariale, il governo del settore dello smaltimento dei rifiuti è rientrato nella sfera di competenza dell'amministrazione regionale, la quale, in forza della suddetta ordinanza n. 57/2013, è stata individuata altresì quale ente responsabile per il completamento degli interventi predisposti per il superamento del contesto di criticità.
In tale contesto normativo è, poi, intervenuta la legge regionale n. 18 del 12.4.2013 all'art. 1, comma I, così disponendo “a seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore rifiuti disposta dall'Ordinanza di
Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, pubblicata sulla GURI S.O. n. 69 del 22 marzo
2013, la prosegue, in regime ordinario, la gestione degli interventi e delle Controparte_2
iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto, nonché a svolgere tutte le attività
rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa ordinanza.”.
Parte attrice deduce che la responsabilità per l'occorso è ascrivile alla Controparte_2
proprio in forza della predetta ordinanza n. 57/2013.
La , di contro, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_2
evidenziando:
i) che gli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 4011/2012 hanno prorogato il termine per il completamento da parte del Commissario Delegato degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari per la chiusura delle attività emergenziali, ma non hanno determinato il subentro
ipso iure della nelle funzioni, nelle iniziative e nei procedimenti pendenti;
CP_2
ii) che l'art. 1, comma 2, dell'ulteriore ordinanza n. 57/2013 prevede una specifica fase transitoria, durante la quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale «Politiche dell'Ambiente» opera non già come responsabile di tale Dipartimento, ma quale
“Responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della nel Controparte_2 coordinamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani”, ed è preposto a tali compiti e funzioni dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione civile, di cui è quindi organo;
iii) che in esecuzione di tale incarico, poi, il Dirigente generale del Dipartimento adotta le “iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima nel coordinamento CP_2
degli interventi”, di talché solo al termine della predetta fase transitoria potrà considerarsi avvenuto il subentro della di volta in volta, nelle iniziative e nei procedimenti in CP_2
corso, che saranno effettivamente trasferiti;
iv) che l'art. 1, commi 3 e 4, ordinanza n. 57/2013 prevedono un apposito passaggio di consegne da parte del Commissario delegato, mediante il trasferimento di “tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione commissariale”;
v) che il Dirigente generale del Dipartimento regionale «Politiche dell'Ambiente», nell'esercizio delle funzioni di cui alla citata ordinanza n. 57/2013 dispone delle “risorse disponibili sulla contabilità speciale istituita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.
2696/1997 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013” e riferisce in merito direttamente al Dipartimento della Protezione Civile (art. 1, comma 6), di talché la sua attività non è altro che una continuazione, seppure in via transitoria, delle funzioni del Commissario delegato
Con le superiori difese, quindi, la evidenzia che la prima ordinanza Controparte_2
(n. 411/2012) non ha previsto alcun subentro ipso iure della nei rapporti facenti capo CP_2
all'ufficio del Commissario Delegato, mentre la seconda (n. 57/2013) pur prevedendo il subentro lo ha condizionato al completamento di una fase transitoria, non ancora terminata con il completo passaggio di consegne. Ha rilevato, altresì, che il Direttore generale è stato nominato per operare nell'interesse e sotto la direzione del Dipartimento della protezione civile e, quindi, quale organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per tutte le superiori ragioni, la eccepisce il difetto di legittimazione Controparte_2
passiva nel presente giudizio.
Più precisamente, sotto l'aspetto sostanziale, esclude che la predetta amministrazione regionale possa considerarsi successore universale del Commissario Delegato e, che, pertanto, non risponde delle obbligazioni da questo contratte non essendo, tra l'altro, mai stata immessa in possesso della documentazione relativa al rapporto di che trattasi perché non è mai stata fatta alcuna consegna alla CP_2
A sostegno del superiore assunto, rileva che le ordinanze emesse dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri non hanno mai disposto l'immediato subentro della nei CP_2
rapporti giuridici del Commissario delegato e che, in particolare, la legge n. 147/2013 (che all'art. 1 c. 422 ha previsto che “Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni
e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi,
nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di
procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5
della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della
medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti
ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati”) ha limitato il subentro all'ipotesi in cui l'incarico di Commissario Delegato sia stato rivestito da rappresentanti delle amministrazioni ordinariamente competenti (nel nostro caso la ). Controparte_2
Pertanto, ove l'ufficio di commissario è stato svolto da un rappresentante della CP_2
quest'ultima subentra in tutti i suoi rapporti, al contrario, non è ravvisabile alcun
[...]
subentro della se la nomina di commissario abbia interessato soggetti quali CP_2
funzionari statali, dirigenti statali o prefetti.
Conclude, quindi, che, nella specie, il Commissario delegato è stato direttamente individuato e nominato a livello ministeriale nella persona del Prefetto Persona_1
già Questore di Calabria, con la conseguenza che deve escludersi - sulla scorta
[...] CP_1
della normativa sopra indicata art. 1, comma 422, l. n. 147/2013 - che la sia Controparte_2
subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi dello stesso Commissario delegato.
4.1. Le doglianze non meritano accoglimento. Occorre, invero, rilevare che nel caso che ci occupa non ricorre un'ipotesi di successione della nei rapporti facenti capo al Commissario Delegato, in Controparte_2
quanto sorti nella fase emergenziale e ancora pendenti, dal momento che l'infortunio è occorso nel 2013 quando era già cessato lo stato di emergenza rifiuti, venuto meno l'ufficio del Commissario Delegato e la gestione del settore rifiuti era rientrata nella sfera di governo dell'amministrazione regionale ordinariamente competente.
In altri termini, nella presente vicenda non si tratta di vagliare un fenomeno di successione della nei rapporti giuridici attivi e passivi (e nei processi Controparte_2
pendenti ad essi relativi) del Commissario Delegato sorti nella fase dell'emergenza giacché, si ribadisce, l'evento lesivo si è verificato in epoca successiva (19.3.2013) alla cessazione dello stato emergenziale (31.12.2012). Ne consegue che viene in rilievo un'obbligazione risarcitoria, e conseguente rapporto giuridico, non ancora sorto durante la gestione commissariale. Occorre, quindi, vagliare non già la successione di rapporti ancora pendenti una volta cessato lo stato emergenziale bensì la riespansione delle ordinarie competenze e attribuzioni della durante la successiva fase transitoria. Controparte_2
Per tali ragioni, la statuizione di cui all'art. 1 comma 422 della l. n. 147/2013, invocata dalla convenuta, in forza della quale ai fini della successione universale della CP_2
è necessario che l'ufficio di commissario sia svolto da un rappresentante delle CP_2
amministrazioni o dell'ente ordinariamente competenti soggetti dagli stessi designati, non può trovare applicazione nel caso di specie ove, si ripete, non si controverte di rapporti giuridici sorti durante la fase emergenziale e ancora pendenti una volta cessato lo stato di emergenza – per i quali si pone un problema di successione - bensì di obbligazione risarcitoria sorta dopo la cessazione dello stato emergenziale.
In ogni caso, per completezza, deve evidenziarsi che, contrariamente da quanto rilevato dalla , la Suprema Corte si è da ultimo pronunciata (sent. 18.10.2023 n. Controparte_2
28970) sulla questione relativa alla successione della nei rapporti facenti Controparte_2
capo alla gestione commissariale e, più precisamente, si è occupata di una fattispecie relativa a rapporti obbligatori insorti nella fase emergenziale, previa dichiarazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani della , in cui era Controparte_2
resistente/controricorrente la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In tale pronuncia, i giudici di legittimità hanno riconosciuto “il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri”, affermando il seguente principio di diritto: “In tema di successione tra enti pubblici, all'Ufficio del "Commissario delegato per il definitivo superamento del contesto di criticità dei rifiuti solidi urbani nel
territorio della ", già previsto dall'art. 5 della l. n. 225 del 1992 (nel testo Controparte_2
ratione temporis vigente) e soppresso in virtù di o.p.c.m. n. 4011 del 2012, è subentrata, in
tutti i rapporti sostanziali attivi e passivi già facenti capo alla struttura commissariale,
compresi i procedimenti giurisdizionali pendenti, la , avendo quest'ultima, Controparte_2
quale ente territoriale ordinariamente competente, partecipato alla designazione - così
soddisfacendo la condizione prevista per il subentro ai sensi dell'art. 1, comma 422, secondo
periodo, della l. n. 147 del 2013 - del titolare dell'Ufficio in questione, mediante indicazione dei nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico” (Cfr. Cass. civ. sez. lav., 18.10.2023 n. 28970).
Orbene, proprio nell'esaminare siffatta questione, la Suprema Corte, premesse la cessazione dell'operatività dell'Ufficio commissariale al 31.12.2012, l'intervento della L.
147/2013 ed il positivo superamento dello scrutinio di legittimità costituzionale, cfr. Corte
Cost. 8/2016, ha considerato che “come evidenziato anche dal Giudice Amministrativo (v.
Consiglio di Stato, Sez. Quarta, 21 novembre 2022 n. 10242; Consiglio di Stato, Sez. III, 10
aprile 2015, n. 1832), in forza delle citate disposizioni gli organi commissariali nominati ex
Lege n. 225 del 1992, restano pienamente autonomi e distinti (anche, ovviamente, sul piano
della legittimazione processuale) sia dagli enti territoriali competenti che dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri competenti. Il Commissario delegato, pertanto,
risulta essere un centro d'imputazione autonomo sia rispetto agli enti territoriali competenti
(id est, ) sia rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri interessati,
stante l'autonomia operativa, decisionale ed organizzativa della struttura commissariale,
competendo alla Presidenza del Consiglio il solo procedimento di nomina e la prodromica attività istruttoria relativa all'accertamento dei presupposti per disporre l'intervento sostituivo” (Cfr. Cass. civ. sez. lav., 18.10.2023 n. 28970).
Richiamato che, nel territorio della , il Commissario Delegato per Controparte_2
l'emergenza ambientale aveva definitivamente cessato tutte le proprie funzioni alla data del
31.12.2012, in forza della O.P.C.M. 22.03.2012 n. 4011 e che, con successiva O.P.C.M.
14.03.2013, n. 57, erano state stabilite le modalità di trasferimento delle relative competenze in capo agli organi ordinariamente deputati alla gestione delle operazioni di gestione dei rifiuti, è stato dalla Suprema Corte considerato che “il combinato disposto delle fonti appena citate, interpretate alla luce del chiaro tenore testuale consente di affermare, […], che la
sia l'unico soggetto legittimato passivo nel presente giudizio, in quanto Controparte_2
individuato dal Legislatore nazionale come successore universale in tutti i rapporti facenti
capo al cessato ufficio commissariale, quest'ultimo a sua volta nominato su designazione
della stessa, se non identificato nello stesso Presidente della giunta regionale” […] Nella
puntuale ricostruzione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 10242/2022 sopra
citata, per il periodo dal 1997 sino al 2004, le funzioni di commissario sono state sempre
attribuite al Presidente della giunta regionale della , per cui trova applicazione l'art. CP_2
1, comma 422, cit., con la conseguente titolarità passiva del rapporto giuridico in capo
all'ente regionale;
a decorrere dall'anno 2004 e sino alla cessazione dello stato emergenziale
(31 dicembre 2012), tutti i commissari risultano designati dall'ente regionale, il quale ha
sempre indicato i nominativi dei soggetti ritenuti idonei per lo svolgimento dell'incarico,
anche se la procedura di nomina è stata poi formalmente compiuta dall'amministrazione
statale. Alle nomine, dunque, la , ordinariamente competente, non è mai Controparte_2
rimasta estranea pur in un contesto di stato di emergenza, così realizzando quella "intesa" ai
fini delle deliberazioni del Governo nonché quel "raccordo" con lo Stato valorizzati dalla
Corte Cost. nella citata sentenza n. 8 del 2016 […] Si deve, quindi, concludere per
l'individuazione della come soggetto in concreto subentrato in tutti i Controparte_2
rapporti sostanziali in precedenza astrattamente riferibili al cessato Ufficio commissariale,
con relativo rigetto del motivo di ricorso […]”. Pertanto, se, per le superiori e condivisibili ragioni, deve ritenersi che la CP_2
succeda, a titolo universale, in tutti i rapporti attivi e passivi sorti in pendenza dello
[...]
stato emergenziale e in precedenza astrattamente riferibili al cessato Ufficio commissariale a
fortiori alcun dubbio può esservi che alla predetta amministrazione fanno capo, altresì, i rapporti giuridici, come quello in esame, sorti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza e, dunque, nel periodo transitorio.
D'altronde è la stessa L.R. – - 12 aprile 2013, n. 18 recante: Controparte_2
“Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi” a prevedere all'art. 1, comma 1, che “A seguito della cessazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, dello stato di emergenza nel settore
rifiuti disposta dall'Ordinanza di Protezione Civile n. 57 del 14 marzo 2013, pubblicata sulla
GURI S.O. n. 69 del 22 marzo 2013, la prosegue, in regime ordinario, la Controparte_2
gestione degli interventi e delle iniziative finalizzate al superamento delle criticità in atto,
nonché a svolgere tutte le attività rientrate nella propria competenza, nel rispetto di quanto stabilito nella stessa ordinanza”.
Cessato lo stato di emergenza, pertanto, spetta alla proseguire in Controparte_2
regime ordinario, ed in conformità a quanto disposto dall'ordinanza 57/2013, la gestione degli interventi finalizzati al superamento delle criticità ancora in corso nonché di svolgere tutte le attività che rientrano nella propria competenza.
In altri termini, per come anche ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 18/2016), le competenze e tutte le attribuzioni della – quale soggetto già coinvolto CP_2
nell'organizzazione complessiva dello stato di emergenza –si riespandono naturalmente al cessare della situazione eccezionale, derogatoria dell'assetto ordinamentale il cui venir meno non può che determinare, in capo all'ente cui spetta la gestione dell'“ordinario”.
4.2. Acclarata la titolarità della dei rapporti giuridici sorti una volta cessato lo CP_2
stato di emergenza, occorre verificare se sussiste la legittimazione passiva rispetto al presente procedimento in cui parte attrice chiede la condanna al risarcimento dei danni subiti allorquando all'atto di spegnere, quale Vigile del Fuoco, un incendio divampato tra i rifiuti e l'immondizia posta sul manto stradale veniva colpito da un gettito di olio bollente allocato dentro un barile di latta posto tra i rifiuti ed esploso a causa della pressione dell'acqua.
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è oggetto di apposita normativa e rientra nelle attribuzioni sia della che del Controparte_2 CP_1
Invero il D.L.gs n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) parte IV- rubricata norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati- artt. 196 e ss. dispone che rientra nella competenza delle Regioni, tra le tante, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti, l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, la promozione della gestione integrata dei rifiuti,
l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi
Il predetto Codice individua, inoltre, le competenze dei Comuni i quali in forza dell'art. 199 concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti con cui stabiliscono le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, le modalità
del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, ecc.
Ancora, si ribadisce, che con la più volte citata ordinanza n. 57/2013 è stato disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2013, la Regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività
necessarie al completamento degli intervenuti da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore
dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione (art. 1 comma I).
Da quanto sopra esposto, discende che tanto la tanto il Controparte_2 [...]
sono stati correttamente individuati da quali soggetti legittimati Controparte_1 Pt_1
passivamente nel presente giudizio per le ragioni di seguito meglio dettagliate.
5. Sulla responsabilità delle amministrazioni convenute;
chiede la condanna del e della Parte_1 Controparte_1 CP_2
, al risarcimento dei danni subiti allorquando all'atto di spegnere, quale Vigile del
[...]
Fuoco, un incendio divampato tra i rifiuti e l'immondizia posta sul manto stradale veniva colpito da un gettito di olio bollente allocato dentro un barile di latta posto tra i rifiuti ed esploso a causa della pressione dell'acqua.
A fondamento della pretesa risarcitoria, invoca la responsabilità delle amministrazioni convenute, ex art. 2051 c.c., in qualità di custodi e/o per violazione del principio del neminem
laedere ex art. 2043 c.c. non essendo state poste in essere le norme di comune diligenza e prudenza atte a salvaguardare la pubblica incolumità.
5.1. Come noto, in materia di responsabilità per i danni da cosa in custodia ex art. 2051
c.c. il danneggiato che invoca tale fattispecie è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso ed il relativo onere probatorio involge sia la prova dell'effettiva dinamica dell'evento dannoso con peculiare riguardo sia alla individuazione di quello che è effettivamente è stato, nel caso concreto, l'apporto causale della cosa, rispetto al comportamento tenuto dal danneggiato, sia che la cosa versava in condizione tali da renderne potenzialmente pericoloso il suo utilizzo.
Di contro, il custode per andare esente da simile responsabilità deve provare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Presupposto indefettibile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. è,
dunque, la sussistenza di un rapporto di custodia in ragione del quale il custode è ritenuto responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa.
Tale rapporto si sostanzia in una mera situazione di appartenenza della “res” ad un determinato soggetto in via esclusiva: il soggetto tenuto alla “custodia” è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione (Cass. civ., sez. III n. 10983/2023; Cass. civ., sez. III, n. 38089/2021).
L'applicabilità della menzionata disposizione nei confronti della Pubblica
Amministrazione, allorché si tratti - come nel caso di specie - di danni cagionati a terzi da beni di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, è ormai, da tempo, pacificamente riconosciuta nel nostro ordinamento giuridico (si v., ex multis, Cass. civ. n. 24419/2009).
Orbene, con riferimento al quale gestore del manto stradale interessato CP_1
dall'incendio divampato tra i rifiuti, deve ritenersi senz'altro sussistente - né tale elemento risulta contestato - il rapporto di custodia nei termini sopra indicati con la conseguenza che spetta al predetto ente, nella qualità di custode, di provvedere alla sua manutenzione e messa in sicurezza della strada al fine di evitare che la stessa possa essere fonte di pericolo per gli utenti.
Invero, in forza dell'art. 14 del C.d.S. al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
Parimenti, deve ravvisarsi un obbligo di custodia in capo alla tenuto Controparte_2
conto che, per come già sopra rilevato, con la più volte citata ordinanza n. 57/2013 è stato disposto che “a decorrere dal 1 gennaio 2013, la Regione Calabria – Assessorato alle
Politiche ambientali è individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle
attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione” e, quindi, in quanto ente competente al completamento degli interventi da eseguirsi nel settore dei rifiuti urbani.
Tanto premesso, applicati alla vicenda in esame i canoni ermeneutici di riferimento sopra richiamati in materia di responsabilità per danni da cosa in custodia ed esaminato il compendio probatorio in atti, deve affermarsi che il abbia assolto l'onere probatorio Pt_1
sul medesimo incombente.
Invero, la verificazione dell'evento dannoso secondo la modalità descritta dall'attore è riscontrata dalla produzione documentale in atti e, nello specifico, dal rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco (all. 4 fascicolo di parte attrice), dal certificato del pronto soccorso ( all.
2 fascicolo di parte attrice) ed è, altresì, confermata dai testi escussi all'udienza del 20.10.2015 e , colleghi del presenti al momento del sinistro (cfr. Tes_1 Testimone_2 Pt_1
verbale di udienza del 20.10.2015).
In particolari, i predetti testi hanno rappresentato che alla data del 19.3.2013 nella frazione di Gallico “bruciava un grosso cumulo di immondizia” ( e che hanno dovuto Tes_1
spegnere “una massa di rifiuti enorme” ( ); hanno riferito riguardo all'esplosione di Tes_2
un barile che nascosto dall'immondizia e che a causa di ciò riportava ustioni;
Pt_3 Pt_1
hanno, infine, evidenziato che in quel periodo i rifiuti “venivano ammassati nelle strade impedendo a volte la circolazione” ( e che “le strade cittadine erano letteralmente Tes_1
invase da rifiuti che impedivano il passaggio e molto spesso venivano incendiati” ( ). Tes_2
Risulta, quindi, comprovato che l'evento lesivo è stato causato da un barile nascosto dall'immondizia esploso a causa della pressione e, dunque, la sussistenza del nesso causale tra l'occorso e l'omessa manutenzione e messa in sicurezza della strada invasa dai rifiuti.
5.2.A fronte della prova offerta dall'attore circa l'an debeatur sotto il duplice profilo della verificazione dell'incidente e del nesso eziologico, il convenuto non ha fornito CP_1
la prova del caso fortuito.
Invero il predetto ente ha qualificato l'abbandono dei rifiuti sulla strada comunale quale fatto terzo idoneo ad interrompere il nesso causale.
Ebbene, si osserva che il fatto del terzo costituisce caso fortuito allorché sia estraneo alla sfera soggettiva del custode e sia connotato dai caratteri di imprevedibilità ed inevitabilità
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 26209/2023).
Nel caso di specie, l'abbandono dei rifiuti, al momento della verificazione dell'occorso, non era un fatto sconosciuto all'amministrazione ma, anzi, costituiva una vera e propria problematica cittadina per come affermato dal medesimo ente convenuto. Stante la pregressa situazione emergenziale, l'abbandono di immondizia nelle strade, compiutamente dimostrato dai testi escussi, non era un fatto improvviso, eccezionale e quindi imprevedibile ed inevitabile.
Non valgono, poi, ad escludere la responsabilità del tutte le circostanze CP_1
addotte dal predetto convenuto (irregolare funzionamento dell'impianto di trattamento di
Sambatello; mancanza di altre discariche tenuto conto che quelle di GN e Per_2 erano sottoposte a sequestro giudiziario;
rallentamenti di conferimento presso la discarica di
Pianopoli) quali evenienze che hanno pregiudicato le operazioni di raccolta incrementando le giacenze a terra di parecchie tonnellate di rifiuti in quanto spettava, in ogni caso, al CP_1
quale custode della strada, garantire la sicurezza degli utenti della strada e quindi rimuovere tutte le fonti di possibili pericolo (come ad esempio del materiale combustibile) e garantire la pubblica incolumità.
Ancora, deve rammentarsi che, sempre in materia di caso fortuito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, a più riprese, che il custode rimane liberato dalla responsabilità ex
art. 2051 c.c. ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità
offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(cfr. Cass. civ. 6101/2013 e, più di recente, anche Cass. civ. n. 7805/2017. Ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Spetta all'ente custode convenuto (e non all'attore) dimostrare che l'evento sia stato determinato dalle dette cause estrinseche ed estemporanee, non conoscibili né eliminabili nell'immediatezza dall'ente, ovvero la ricorrenza di un fattore di pericolo qualificabile come
“fortuito” avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'Ente custode (cfr. Cass. civ. n. 6703/2018).
Nella specie alcuna prova è stata fornita dal il quale, Controparte_1
altresì, non ha dimostrato che la latta contenente l'olio bollente è stata collocata in strada nell'immediatezza dell'occorso o comunque prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Per le superiori ragioni, deve, quindi, escludersi il caso fortuito invocato dall'ente convenuto.
5.3. Parimenti, deve escludersi il concorso colposo, ex art. 1227 c.c., dell'odierno attore nella causazione dell'evento lesivo, per come eccepito sia dalla che dal Controparte_2
CP_1 In particolare, l'ente comunale deduce un concorso del per non aver adottato Pt_1
nei propri confronti le misure idonee a prevenire le conseguenze riportate. A sostegno del proprio assunto rileva che non risulta provato che l'attore al momento del fatto indossasse tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per proteggersi dai rischi del caso e se li indossasse in maniera corretta, né se avesse valutato bene le condizioni dell'ambiente in cui operava.
La doglianza è priva pregio.
Invero, anzitutto, spetta al danneggiante che eccepisce il concorso colposo provare il comportamento del danneggiato contrario alle cautele necessarie imposte dall'ordinaria diligenza, evenienza, nella specie, in alcun modo comprovata dal CP_1
Anzi, dalla deposizione testimoniale è emerso che “l'attore è rimasto ustionato alle gambe anche se indossava la tuta ignifuga di servizio” (cfr. deposizione del teste Tes_1
, verbale di udienza del 20.10.2015).
[...]
Ancora, deve escludersi che l'attore non abbia correttamente valutato le condizioni dell'ambiente in cui operava per come eccepito dal unitamente alla la quale, CP_1 CP_2
in particolare, deduce che il non avrebbe adottato la normale diligenza richiesta nel Pt_1
corso dello spegnimento di un incendio nei pressi di un cumulo eccezionali di rifiuti e che avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione essendo più che probabile anche la presenza di materiale altamente infiammabili e pronti allo scoppio.
In ordine al concorso colposo del danneggiato, la Suprema Corte ha più volte ribadito che la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa
- dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.
Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile,
sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cfr., Cass. civ., n. 9863/2023; Cass. civ, ord. n. 456/2021; Cass. civ.
sez. III, 29.01. 2019, n.2345, in senso conforme, Cass. civ., 01.02.2018, n. 2477; Cass. civ.,
01.02.2018, n. 2478; Cass. civ., 01.02. 2018, n. 2479; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2480; Cass.
civ., 01.02.2018, n. 2481; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482 Cass. civ. n. 22898/2012).
Richiamati i superiori principi, deve escludersi che nella vicenda in esame l'attore abbia concorso con la sua condotta alla verificazione del sinistro tenuto conto delle peculiari circostanze del caso concreto.
Va, difatti, evidenziato che l'incendio è scoppiato alle ore 00:33, circa, in condizioni di scarsa visibilità tanto che il teste ha così riferito “ADR: […] abbiamo Testimone_2
cominciato a spegnere l'incendio che riguardava una massa di rifiuti enorme. Ricordo che era buio perché era il turno notturno e che c'era poca luce e c'era anche tanto fumo”. (cfr. verbale di udienza del 20.10.2015).
Ancora, il teste ha riferito che il barile di latta, che esplodendo ha Tes_1
cagionato le ustioni del “era nascosto dall'immondizia” (cfr. verbale di udienza del Pt_1
20.10.2015).
Pertanto, nessun rimprovero può essere mosso nei confronti dell'odierno attore tenuto conto che l'ambiente in cui ha operato era caratterizzato da scarsa visibilità (in ragione della poca luce e del fumo) nonché dell'impossibilità di avvedersi per tempo dal barile d'olio
(altamente combustibile) essendo lo stesso nascosto dall'immondizia.
Per tutte le superiori ragioni, in difetto di caso fortuito e di concorso colposo del Pt_1
deve affermarsi l'esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., del e della per omessa custodia del tratto stradale Controparte_1 Controparte_2
interessato dal sinistro non avendo adottato tutte le cautele imposte dalle peculiari circostanze del caso concreto atte a salvaguardare la pubblica incolumità degli utenti della strada.
Le predette amministrazioni convenute vanno, pertanto, condannate, in solido ex art. 2055 c.c., al risarcimento dei danni subiti dall'attore.
6. Sul quantum debeatur;
Quanto ai pregiudizi patiti a causa dell'occorso, l'attore deduce di aver subito un danno biologico e un pregiudizio morale ed esistenziale.
Nessun dubbio in ordine alla sussistenza del danno biologico.
Al riguardo questo Giudice condivide le conclusioni cui è giunto il CTU, Dott.
[...]
, nel suo elaborato peritale redatto con rigore metodologico ed argomentazioni Per_3
motivate.
L'ausiliario ha, anzitutto, riscontrato che a causa del sinistro l'attore ha riportato le seguenti lesioni: “Esiti di ustione coscia destra e sinistra. Pregressa frattura composta clavicola destra” confermando, poi, la compatibilità sotto il profilo causale tra le lesioni riscontrate e l'occorso infortunio alla luce dei criteri medico legali (criteri: cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa, adeguatezza quantitativa, idoneità lesiva, continuità
fenomenica ed esclusione di altre cause).
Dalla perizia in atti emerge che in seguito all'incidente il ha riportato un danno Pt_1
biologico permanente pari al 7%, un'invalidità temporanea assoluta per gg. 25, un'invalidità temporanea parziale al 75%, giorni 80, al 50% giorni 60, al 25%, giorni 150.
Ora, al fine di quantificare l'entità dei pregiudizi accertati, si precisa che nel caso in esame occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle c.d. Tabelle di Milano per il calcolo del danno biologico, aggiornate al 2024, a cui la Corte di Cassazione riconosce la valenza di parametro guida nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale salvo che il caso concreto presenti specificità - che il Giudice ha comunque l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione- tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard ( cfr.
Cass. civ. n. 1553/2019).
Non si può invece fare applicazione, pur trattandosi di lesioni micropermanenti, dei più contenuti importi previsti ex art. 139 Codice Assicurazioni Private, giacché il fatto in esame non è riconducibile alla circolazione stradale, trovando invero la sua causa nella responsabilità da cose in custodia (v., e.g., Cass., n. 4509/2022 “i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione
analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale)”.
Il danno biologico, pertanto, è pari a € 24.996,00 di cui € 11.411,00 a titolo di liquidazione del danno biologico permanente, dal momento che l'attore all'epoca dell'occorso aveva 45 anni, ed € 13.585,00 a titolo di danno biologico temporaneo, tenuto conto che nella vicenda in esame il valore monetario per ogni giorno di invalidità temporanea è pari ad € 84
(così determinata: invalidità temporanea totale, € 2.875,00; invalidità temporanea parziale al
75%, € 5.040,00; invalidità temporanea parziale al 50%, € 2.520,00; invalidità temporanea parziale al 25%, € 3.150,00).
Sotto quest'ultimo specifico profilo, infatti, le tabelle di Milano del 2024 nel prevedere in via generale che il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per ogni giorno di inabilità assoluta sia pari ad € 115 distinguono la quota riferibile al solo danno biologico/dinamico-relazionale (pari a € 84, appunto), dalla quota riferibile al danno morale o, secondo una più recente terminologia, da sofferenza soggettiva interiore (pari ai restanti €
31).
Non essendo stato dimostrato né dedotto alcun pregiudizio riconducibile nell'alveo del danno morale appare dunque corretto (i.e. rispondente alle ragioni equitative sottese al parametro pretorio costituito dalla tabelle) considerare nella stima dell'invalidità permanente solo la quota relativa al danno biologico/dinamico-relazionale, come del resto statuito in una recente pronuncia (relativa a un caso di danno non patrimoniale da perdita parentale, ma certamente suscettibile di applicazione analogica per la evidente identità di ratio) dalla Corte di legittimità, secondo cui “il giudice di merito (…) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione, della componente morale del danno, deve considerare la sola voce del danno biologico, automaticamente depurata dall'aumento tabellare previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate attraverso un semplice calcolo aritmetico con
termini prefissati, così che nessun margine di incertezza o imprevedibilità della decisione possa essere legittimamente predicabile” (v. Cass., n. 10579/2021, § 1.1.6 della motivazione).
Invero, contrariamente da quanto sostenuto dall'odierno attore, non si individuano altre significative voci di danno non patrimoniale né in termini di danno morale né di personalizzazione.
Come noto, la Suprema Corte con la pronuncia n. 25164 del 2020, ha fatto chiarezza sulla distinzione tra danno morale e personalizzazione del danno biologico esplicitando il relativo regime probatorio e rilevando, altresì, l'erroneità delle Tabelle di Milano allorché
prevedono una somma complessiva per il danno alla salute e il danno morale.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico è stato precisato che trattandosi di un pregiudizio inerente ad aspetti dinamico relazionali “deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione […]” (Si v. Cass civ., sez. III, n.
25164 /2020).
Più precisamente, a seguito della famosa ordinanza decalogo sul danno non patrimoniale, è ius receptum il principio in base al quale “In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo
uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto
variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità
non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cfr. punto 7 ord. decalogo Cass. civ. n. 7513/2018.).
Quanto, invece, al danno morale, inteso quale pretium doloris (vergogna, disperazione,
sensazione di angoscia) i giudici di legittimità hanno ribadito, che trattasi di un pregiudizio che “[…] mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un
compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (Cass civ., sez. III, n. 25164 /2020; in senso conforme Cass. civ. n. 910/2018, Cass. civ. n. 7513/2018, Cass. civ. n. 28989/2019) sancendo così “il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno
morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella
rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato.” (Cass civ, sez. III, n. 25164 /2020).
Acclarata la sua autonomia rispetto al danno biologico, quanto all'onere probatorio viene precisato che il danno morale non può essere riconosciuto in re ipsa.
Tuttavia, considerata la dimensione soggettiva di tale pregiudizio e che alla sua esistenza non corrisponde sempre una fenomenologia suscettibile di percezione immediata,
la prova può avvenire anche mediante un percorso presuntivo.
In altri termini, fermo restando l'onere di parte danneggiata di allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento [ “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli
causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione” (Cass civ., sez. III, n.
25164 /2020)], la Suprema Corte legittima un ragionamento probatorio di tipo presuntivo in forza del quale al giudice è consentito di riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione sulla base delle massime di esperienza.
Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Pertanto,
al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio presuntivo fondato sulle massime di esperienza.
In applicazione dei principi sopra richiamati, questo giudice ritiene di dover escludere la personalizzazione del danno biologico atteso che l'attore si è limitato a richiedere tale incremento senza dedurre, prima ancora che provare, di aver subito specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alle menomazioni subite.
Invero, il ha richiesto il riconoscimento della personalizzazione deducendo Pt_1
esclusivamente che l'inabilità temporanea gli ha impedito di svolgere ogni attività e lo ha condizionato anche nei suoi movimenti e spostamenti. Ebbene, trattasi, tutte, di conseguenze non eccezionali bensì ordinariamente riconducibili alle lesioni riportate a causa dell'infortunio e, come tali, già ricomprese nella liquidazione del danno biologico e non anche soggette a personalizzazione.
Analoghe considerazioni valgono in ordine al pregiudizio morale. Difatti, l'attore non ha né articolato, in maniera specifica, le concrete sofferenze psichiche di cui richiede la riparazione. Pertanto, la relativa domanda va rigettata non avendo parte attrice assolto l'onere assertivo sulla stessa incombente, onere che non viene certamente meno in virtù del meccanismo presuntivo legittimato dalla Suprema Corte.
Quanto, infine, al danno esistenziale, il lamenta che l'infortunio occorso ha Pt_1
alterato le sue abitudini di vita precedente essendo stato costretto a mutamenti nei rapporti di relazione e nella manifestazione della sua personalità con il mondo esterno.
Le superiori deduzioni non solo non appaiono sufficientemente circostanziate, ma sono del tutto prive di elementi di riscontro probatorio.
A ciò si aggiunge che i giudici di legittimità hanno più volte precisato che la perduta,
modificata o ridotta possibilità di mantenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità
permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex multis, Cass. civ., sez. III, n. 23778 del 7.11.2014; Cass. civ., sez.
III, n. 21716/2013; Cass. civ., sez. III, n. 11950/2013; Cass. civ., sez. 6 - 3, ord. n. 15414/2011,
Rv. 619223; Cass. civ., sez. 3, n. 24864 del 9.12.2010, Rv. 614875; Cass. civ., n. 25236/2009).
In definitiva, l'unico danno risarcibile all'odierno attore è esclusivamente il pregiudizio non patrimoniale, biologico, pari alla somma sopra indicata di € 24.996,00.
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza
(cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez.
Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995). Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base delle tabelle aggiornate al 21 maggio
2024, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro (19.3.2013) sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. civ. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Esse si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione applicabile
(tenuto conto del valore della causa determinato dal decisum) cui per le cause di valore fino ad € 26.000,00 (DM 55/2014 e succ. mod.) in ragione delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
e la , in solido, al pagamento in favore di di della somma Controparte_2 Parte_1
di € 24.996,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dal 21 maggio 2024 sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto
(19.3.2013) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali 2. condanna il e la in solido, al Controparte_1 Controparte_2
pagamento, in favore di delle spese e competenze di lite che liquida in € Parte_1
5.077,00 oltre spese, IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Alessandra Zagarella
dichiaratosi antistatario;
3. pone spese e compensi di CTU, già liquidati in atti, definitivamente a carico del e della in solido. Controparte_1 Controparte_2
Così deciso in Reggio Calabria, 23 marzo 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)