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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/06/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 612/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 612/2025 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cusano AN, Via Matteotti n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, Via Milazzo n. 231, giusta procura in calce al ricorso;
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 27 maggio 2025 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo.
Conclusioni per Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cusano AN (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 4, parte 1, Serie A, anno 2002), facendo constare, per mezzo Parte_1 di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e non altrimenti, di darne ER comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cusano AN (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 28.01.2025 chiedeva che il Tribunale adito la Parte_1 autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Cusano
AN (MI) di rettificare il proprio certificato di nascita.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato sin dall'infanzia a sviluppare un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, avendo iniziato in particolare ad avvertire un profondo disagio rispetto ai cambiamenti del proprio corpo.
Nel maggio del 2022 avrebbe quindi deciso di rivolgersi ad uno Psicoterapeuta, dr. Persona_2 che l'avrebbe sottoposta ad una serie di colloqui clinici, test e questionari in esito ai quali ha ritenuto sussistere le condizioni per la diagnosi di disforia di genere.
Di conseguenza, il suddetto specialista nel dicembre 2022 avrebbe concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante.
Dal marzo del 2023, si sarebbe così affidata al Centro Auxologico di Milano, Parte_1 dove sarebbe stata presa in carico dalla dott.ssa medico endocrinologo, ed Persona_3 avrebbe così iniziando ad assumere la terapia ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico.
All'udienza del giorno 27 maggio 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla procedeva all'audizione dell'interessata, la quale Parte_2 dichiarava di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale dal 2023, ancora in corso, di volersi sottoporre a mastectomia e che i genitori e gli amici hanno iniziato a chiamarla circa due anni fa, ER sostenendola in questa decisione.
II. Principiando dalla domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il
Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre
2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali
e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L.
164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso che occupa parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione del dr. datata 08.07.2024, specialista che segue dall'anno 2023, nella Persona_2 Parte_1 quale si legge che: “- È possibile escludere, al momento della valutazione, concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano:
° rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico richiesto,
• Inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto allo stesso, o costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine dell'intervento chirurgico affermativo di genere, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica
Internazionale;
• Il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, Incluso il suo carattere radicale e irreversibile:
* Il periziando nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico;
- Il processo di transizione sociale e medica risulta essere stato di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità;
- Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del periziando con il genere maschile:
o l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante:
o il significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica.
- Il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere.”. Il dr. Persona_2 ha quindi concluso che “Pertanto, alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di mastectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere.” (cfr. doc. 3 ricorrente). La ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione della dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, che la segue dal 2023 per la somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione su citata la dott.ssa ha certificato che “ è assolutamente consapevole Persona_3 ER del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. È adesso in attesa di andare incontro a procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome, così da poter procedere ad eventuali interventi chirurgici di attribuzione sessuale. Non appena ottenuto il cambio anagrafico, ER procederà ad intervento di mastectomia con mascolinizzazione del torace. non ha mai ER manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di transizione. è perfettamente ER inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, lavorativo e affettivo. Nel periodo di tempo in cui ho seguito ho evidenziato un progressivo miglioramento dello Pt_3 stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a e Parte_4 benessere.” (cfr. doc. 4 ricorrente).
Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla patologia Parte_1 meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso Parte_1 di transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attore da tempo si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione.
Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, la presenta non solo Pt_1
i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce.
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi Parte_1 all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. , Persona_4 Parte_1 infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, visto il percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa tre anni fa, la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L.
164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, al prenome “ ” va sostituito il prenome Parte_1
”. ER
Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato circa tre anni fa, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere.
Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico.
III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede:
I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di Parte_1 di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il Parte_1
04.01.2002 (atto n. 4, parte I, serie A, anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il Parte_1 prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; ER
III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Cusano AN (MI) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II).
IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persone dei seguenti Magistrati dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 612/2025 promossa da:
(C.F. ) nata il [...] a [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Cusano AN, Via Matteotti n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmarco Negri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pavia, Via Milazzo n. 231, giusta procura in calce al ricorso;
contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
CONCLUSIONI
La ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del giorno 27 maggio 2025 riportandosi al contenuto del ricorso introduttivo.
Conclusioni per Parte_1
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cusano AN (MI) di rettificare l'atto di nascita di (atto n. 4, parte 1, Serie A, anno 2002), facendo constare, per mezzo Parte_1 di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come “ e non altrimenti, di darne ER comunicazione al Comune di residenza e di provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- accertare con sentenza il diritto di di sottoporsi a tutti i trattamenti medico- Parte_1 chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Monza di comunicare l'emananda Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Cusano AN (MI), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese diritti ed onorari.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con ricorso depositato in data 28.01.2025 chiedeva che il Tribunale adito la Parte_1 autorizzasse a ottenere l'attribuzione di sesso maschile - mediante sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari ad adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili – e, contestualmente, ordinasse all'Ufficio dell'Anagrafe del Comune di Cusano
AN (MI) di rettificare il proprio certificato di nascita.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente riferiva di possedere un'identità di genere maschile e di avere iniziato sin dall'infanzia a sviluppare un'identificazione nel sesso opposto a quello biologico fin dai primi anni di vita, avendo iniziato in particolare ad avvertire un profondo disagio rispetto ai cambiamenti del proprio corpo.
Nel maggio del 2022 avrebbe quindi deciso di rivolgersi ad uno Psicoterapeuta, dr. Persona_2 che l'avrebbe sottoposta ad una serie di colloqui clinici, test e questionari in esito ai quali ha ritenuto sussistere le condizioni per la diagnosi di disforia di genere.
Di conseguenza, il suddetto specialista nel dicembre 2022 avrebbe concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale mascolinizzante.
Dal marzo del 2023, si sarebbe così affidata al Centro Auxologico di Milano, Parte_1 dove sarebbe stata presa in carico dalla dott.ssa medico endocrinologo, ed Persona_3 avrebbe così iniziando ad assumere la terapia ormonale necessaria al fine di intraprendere il percorso di mutamento del proprio sesso biologico.
All'udienza del giorno 27 maggio 2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo alla procedeva all'audizione dell'interessata, la quale Parte_2 dichiarava di avere intrapreso il percorso di adeguamento della propria identità psichica a quella biologica mediante assunzione di terapia ormonale dal 2023, ancora in corso, di volersi sottoporre a mastectomia e che i genitori e gli amici hanno iniziato a chiamarla circa due anni fa, ER sostenendola in questa decisione.
II. Principiando dalla domanda di parte ricorrente di rettificazione del sesso, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 1 L. n. 164 del 14 aprile 1982 “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. La Corte di cassazione, con sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, chiamata a pronunciarsi in merito alla possibilità per il
Tribunale di autorizzare la rettificazione anagrafica del sesso in mancanza della modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ha affermato che il ricorso alla chirurgia costituisce solo uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto e ha concluso nel senso della superfluità dell'intervento rispetto alla autorizzazione alla rettificazione di sesso. A distanza di appena tre mesi dalla pronuncia della Corte di legittimità, la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 1 L. 164/1982 - con la pronuncia interpretativa di rigetto n. 221 del 21 ottobre
2015, ha affermato che la disposizione normativa di cui trattasi attribuisce al Tribunale il potere di autorizzare la rettificazione del sesso all'interno degli atti dello Stato Civile a fronte di “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”, senza specificare quale sia il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle, lasciando all'interprete il compito di individuarle caso per caso. La norma oggetto di censure di legittimità costituzionale, infatti, “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Secondo la Consulta, pertanto, “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che - in coerenza con supremi valori costituzionali - rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali
e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”. In tale quadro,
“la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” (Corte Cost. sent. 221/2015 cit.).
È, in ultima analisi, rimesso al Tribunale il rigoroso accertamento delle modalità attraverso le quali il singolo intenda pervenire all'adeguamento dei propri caratteri sessuali. La ratio dell'art. 1 L.
164/1982 cit., infatti, va ravvisata nella esigenza di garantire la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici mediante la verifica della irreversibilità della volontà dell'interessato rispetto al cambiamento di genere, accertamento che non presuppone necessariamente la domanda dell'interessato di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento di sesso.
Nel caso che occupa parte ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la relazione del dr. datata 08.07.2024, specialista che segue dall'anno 2023, nella Persona_2 Parte_1 quale si legge che: “- È possibile escludere, al momento della valutazione, concomitanti disturbi della sfera psichica e intellettiva che possano:
° rappresentare una controindicazione all'intervento chirurgico richiesto,
• Inficiare la capacità del periziando di esprimere un consenso informato rispetto allo stesso, o costituire un possibile predittore di esito negativo a lungo termine dell'intervento chirurgico affermativo di genere, sulla base di quanto stabilito dalla letteratura scientifica
Internazionale;
• Il periziando comprende la natura, la finalità e le conseguenze del trattamento chirurgico cui vuole sottoporsi per completare la transizione di genere, Incluso il suo carattere radicale e irreversibile:
* Il periziando nutre aspettative del tutto realistiche relativamente ai possibili effetti di tale intervento sul suo benessere psicologico;
- Il processo di transizione sociale e medica risulta essere stato di durata tale, secondo le linee guida internazionali, da far prevedere la sua irreversibilità;
- Alcuni elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui depongono ulteriormente a supporto dell'irreversibilità dell'identificazione del periziando con il genere maschile:
o l'assenza di alcun tipo di pentimento o di interruzione volontaria della terapia ormonale mascolinizzante:
o il significativo miglioramento della qualità di vita del periziando a seguito dell'inizio della transizione sociale e medica.
- Il periziando è attualmente nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali dell'intervento chirurgico richiesto e della correzione anagrafica del genere.”. Il dr. Persona_2 ha quindi concluso che “Pertanto, alla luce delle informazioni in possesso dello scrivente, non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di mastectomia, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere.” (cfr. doc. 3 ricorrente). La ricorrente ha altresì depositato in giudizio la relazione della dott.ssa medico Persona_3 endocrinologo, che la segue dal 2023 per la somministrazione della terapia ormonale. Nella relazione su citata la dott.ssa ha certificato che “ è assolutamente consapevole Persona_3 ER del trattamento ormonale che sta conducendo, di quali siano i risultati ottenibili dal trattamento e di quali possano essere gli effetti del trattamento protratto per un così lungo periodo sulla genesi ovocitaria (sterilità). È inoltre assolutamente consapevole dell'irreversibilità del percorso di affermazione di genere. È adesso in attesa di andare incontro a procedimento giudiziario di riattribuzione del genere anagrafico e di cambiamento del nome, così da poter procedere ad eventuali interventi chirurgici di attribuzione sessuale. Non appena ottenuto il cambio anagrafico, ER procederà ad intervento di mastectomia con mascolinizzazione del torace. non ha mai ER manifestato alcun ripensamento in merito al percorso di transizione. è perfettamente ER inserito con il suo ruolo di genere maschile dal punto di vista sociale, lavorativo e affettivo. Nel periodo di tempo in cui ho seguito ho evidenziato un progressivo miglioramento dello Pt_3 stato psicofisico con il procedere del percorso affermativo. Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con l'attribuzione del genere d'elezione per garantire a e Parte_4 benessere.” (cfr. doc. 4 ricorrente).
Dalle risultanze processuali è emerso in modo chiaro che è affetta dalla patologia Parte_1 meglio nota come “Disforia di Genere”, ovverosia da un disturbo di identità di genere che l'ha condotta a sviluppare una progressiva identificazione con il sesso opposto a quello biologico e che prescinde dall'orientamento sessuale. Per tale ragione, ha intrapreso un percorso Parte_1 di transizione dal genere femminile a quello maschile dapprima mediante l'ausilio di supporto psicoterapeutico e, quindi, farmacologico, che si trova in una fase ormai avanzata.
Dalla documentazione medica prodotta in atti, d'altronde, risulta che l'attore da tempo si comporta come se fosse un uomo e che la stessa è a conoscenza delle conseguenze del processo di transizione.
Come ha avuto modo di riscontrare lo stesso Giudice Istruttore, infine, la presenta non solo Pt_1
i modi e l'abbigliamento, ma anche i tratti somatici esteriori propri di un uomo e, in particolare, la capigliatura e la voce.
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente – che trovano riscontro univoco nella documentazione medica prodotta – è in ultima analisi emerso che la volontà di di presentarsi Parte_1 all'esterno come uomo sotto il nome di è irreversibile e seria. , Persona_4 Parte_1 infatti, già da tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che, visto il percorso di sostegno psicologico individuale iniziato circa tre anni fa, la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 1 L.
164/1982 e 31, comma 5 d.lgs. 150/2011 e, per l'effetto, deve essere accolta la domanda di parte ricorrente di rettificazione anagrafica del sesso femminile con attribuzione di quello maschile e, in conformità a quanto richiesto dalla ricorrente, al prenome “ ” va sostituito il prenome Parte_1
”. ER
Venendo quindi alla domanda di parte ricorrente di autorizzazione alla sottoposizione ai trattamenti medico-chirurgici necessari per adeguare i caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili, osserva il Tribunale che la Corte Costituzionale con sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 c. 4 del d.lgs. 150/2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Consulta, pur riconoscendo la non manifesta irragionevolezza della prescrizione normativa per cui l'intervento medico-chirurgico richiede l'autorizzazione giudiziale, tenuto conto dell'entità e dell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento sul corpo del paziente, ha osservato come il regime autorizzatorio sia divenuto irrazionale, nella sua rigidità, in seguito alla pronuncia n. 221/2015 della Consulta stessa. Come sopra osservato, infatti, il trattamento chirurgico di adeguamento è solo un possibile mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, potendo il percorso compiersi già per effetto dei trattamenti ormonali e comportamentali. Ove il percorso di transizione sia già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione all'intervento chirurgico perde la sua ragione di essere e non è più necessario per la pronuncia della sentenza di rettificazione di sesso.
Di fronte a una domanda di rettificazione di sesso il giudice del merito, successivamente all'intervento correttivo della Consulta appena richiamato, sarà dunque tenuto a verificare se il percorso di transizione da un sesso all'altro sia giunto a uno stadio tale da ritenerlo ormai giunto a perfezionamento, motivo per cui l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari non andrebbe a stravolgere un quadro identitario già definito nei suoi tratti fondamentali.
Come già sopra rilevato , in virtù del percorso iniziato circa tre anni fa, già da Parte_1 tempo si presenta ai terzi con sembianze e generalità maschili sicché può affermarsi che la ricorrente ha acquisito una nuova identità di genere.
Le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono pertanto sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, sicché non vi è luogo a provvedere in merito all'autorizzazione al richiesto trattamento medico-chirurgico.
III. Le spese del giudizio devono dichiararsi interamente irripetibili giusta la natura necessaria della pronuncia del Tribunale.
P.Q.M.
Visti gli artt. 1 L. 164/1982 e 31 d.lgs. 150/2011
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , Parte_1 ogni diversa e ulteriore domanda e eccezione rigettato e disattesa, così provvede:
I DICHIARA NON LUOGO A PROVVEDERE rispetto alla domanda di Parte_1 di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali primari ai caratteri sessuali maschili;
II DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il Parte_1
04.01.2002 (atto n. 4, parte I, serie A, anno 2002) nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in “ ” il Parte_1 prenome debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; ER
III ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Cusano AN (MI) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge in ottemperanza al precedente punto II).
IV DICHIARA irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Carmen Arcellaschi
Il Giudice estensore dott. Camilla Filauro