Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 13.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1108 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 gli Avv.ti Gilda Avena, Francesco Muscari Tomaioli e Umberto Ferrato
appellato
E
Controparte_2
appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Ricostruzione della carriera personale Ata.
Spese di lite.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha accolto la domanda proposta il 7.9.21 da in servizio come collaboratore scolastico alle dipendenze del Parte_1 Controparte_2
dal 1990, a tempo determinato, e dall'1.9.09, a tempo indeterminato, per la condanna
[...] dell'amministrazione scolastica sia al pagamento delle differenze retributive dovute sulla base di
2) Il tribunale ha inoltre condannato il convenuto al pagamento delle spese di lite, che ha CP_2 liquidato nell'importo di euro 700,00, oltre accessori di legge.
3) ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata denunciando: Parte_1
3.1) omessa pronuncia in ordine al diritto della ricorrente, durante il servizio preruolo, alla medesima progressione stipendiale del corrispondente personale di ruolo, con condanna del CP_2 convenuto al pagamento delle corrispondenti differenze retributive. Sul punto l'appellante ha evidenziato che: il Giudice di I grado, fin dalla individuazione in sentenza delle domande formulate da parte ricorrente, non ha menzionato in alcun modo la domanda inerente al riconoscimento del diritto della ricorrente alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del
[...]
alla corresponsione delle relative differenze retributive, oltre interessi legali. Di Controparte_2 conseguenza, nulla ha statuito in ordine a siffatta domanda, sebbene ritualmente formulata in ricorso. Invero, il Giudice di I grado, in aggiunta a quanto statuito in sentenza ed in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, avrebbe dovuto accogliere la specifica domanda formulata dalla ricorrente e, per l'effetto, avrebbe dovuto dichiarare illegittimo e, quindi, disapplicare, l'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999; conseguentemente, avrebbe dovuto dichiarare il diritto della ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo e, quindi, condannare il convenuto alla corresponsione delle relative differenze CP_2 retributive, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
3.2) l'errore del tribunale per aver liquidato le spese di lite nell'importo di euro 700,00, in tal modo scendendo al di sotto dei minimi previsti dal DM 55/14 come integrato dal DM 37/18. Il valore della controversia era stato indicato in euro 15.000,00, per cui le spese dovevano essere liquidate tenendo conto dello scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00. Pur tenendo conto dei valori minimi previsti dai citati DD.MM, le spese di lite non potevano essere liquidate in un importo inferiore ad euro 2.342,30 atteso l'avvenuto svolgimento di tutte le fasi del primo grado di giudizio.
4) L'appellante ha quindi concluso, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, nei seguenti termini:
1) dichiarare il diritto della ricorrente, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del in persona del Ministro Controparte_2 pro -tempore a corrispondere in favore della stessa ricorrente le relative differente retributive, oltre al maggior importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
2) quantificare le competenze del I grado di giudizio poste a carico della parte soccombente, nel rispetto dei parametri fissati dal D.M. 37/2018 con riferimento alle cause di valore ricompreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00 e condannare, quindi, il resistente al pagamento in favore della CP_2 ricorrente, odierna appellante, delle corrispondenti somme, non inferiori, in ogni caso, ad € 2.342,30, con distrazione in favore dei costituiti ex art. 93 c.p.c.; 3) condannare controparte alle spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei costituiti procuratori ex art. 93
c.p.c.. 5) Il non si è costituito nonostante la regolare notifica Controparte_2 dell'appello ai sensi della Legge 53/94 all'indirizzo pec dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro in data 15.5.24. Dell'amministrazione scolastica deve dunque dichiararsi la contumacia.
CP_ 6) L' si è costituito concludendo affinché: in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale dell'appellante, condannare il datore di lavoro, al pagamento nei confronti CP_ dell' di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di accertamento giudiziale.
7) L'appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
8) L'appello va accolto nei limiti di seguito chiariti.
9) Il primo motivo deve essere accolto perché, in effetti, la lavoratrice aveva rivendicato (cfr. il sesto capo delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio) anche il differenziale retributivo maturato durante il servizio preruolo per effetto della medesima progressione economica riservata al personale che l'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 le aveva precluso1. Su questa specifica domanda il tribunale non si è pronunciato e, pertanto, compete al giudice di appello delibarla 2.
10) La domanda va accolta alla stregua dell'insegnamento nomofilattico impartito dalla sentenza n. 22558 del 2016 della Cassazione e ormai consolidatosi3, secondo il quale la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo4.
11) Le differenze retributive maturate dalla appellante non devono essere contenute nei limiti della prescrizione quinquennale, che il ministero convenuto, restando contumace, non ha eccepito. Sicché le vanno riconosciute tutte le eventuali differenze retributive maturate per effetto dell'anzianità conseguita nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale di ruolo. A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/2001, il dipendente matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via proseguendo alle cadenze stabilite. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio fino a otto anni.
12) Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori previsto dall'art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724.
CP_ 13) Tuttavia, il ministero appellato non può essere condannato a versare all' anche le corrispondenti differenze contributive maturate nel periodo di servizio preruolo. Ciò in quanto tale domanda non era stata proposta né nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio, né nel sesto capo, non esaminato dal tribunale, di cui alle conclusioni del ricorso.
14) Quanto al secondo motivo di appello relativo alle spese di lite, non si conviene con l'appellante quando afferma che il valore della controversia nel primo grado di giudizio era pari ad euro 15.000,00.
Un tale valore non era stato in alcun modo chiarito nel ricorso di primo grado, né nella nota di iscrizione a ruolo, sicché risulta più corretto assumere a valore della causa l'importo di euro 3.688,22, che la stessa ricorrente aveva indicato nei suoi conteggi allegati al ricorso introduttivo (cfr. documento indicato come “prospetto contabile”). Né risulta in alcun modo che il valore della controversia superi il valore di euro 5.201,00 alla luce delle differenze contributive che, come visto, la ricorrente ha chiesto solo in relazione al periodo successivo alla sua stabilizzazione.
15) La conseguenza è che il tribunale avrebbe dovuto liquidare i compensi tenendo conto dello scaglione del DM n° 55/14 per le cause di lavoro di valore compreso da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00.
16) Ora, tenendo conto dei valori minimi del succitato scaglione e delle 4 fasi indicate dall'appellante, il tribunale avrebbe dovuto liquidare l'importo di euro 1.350,00, mentre le spese sono state liquidate nell'importo di euro 700,00, ovvero inferiore ai limiti minimi di legge.
17) Ciò contrasta con l'insegnamento di legittimità (Cass. n° 9815/23) secondo cui: In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
18) Ne consegue che le spese di lite di primo grado devono essere rideterminate in euro 1.350,00, tenendo conto che nelle conclusioni dell'appello lo stesso ricorrente, pur avendo fatto riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 ha chiesto di non scendere al di sotto del relativo minimo di legge.
19) Ad ogni modo, il compenso nei minimi di legge si giustifica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DM 55/14 tenuto conto che l'unica questione giuridica sottesa alla controversia era stata ormai definitivamente risolta dalla Corte di Cassazione già con pronuncia n° 31150/19.
20) L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione per metà delle spese di questo grado di giudizio, nella cui liquidazione deve farsi sempre riferimento allo scaglione del DM 55/14 per le cause di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00.
CP_ 21) Spese compensate tra l'appellante ed perché con l'atto di appello non si avanzano domande nei confronti dell'ente previdenziale, che era parte anche del giudizio di primo grado, con la conseguenza che la notifica dell'appello costituisce nei suoi confronti una mera litis denuntiatio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 763/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata: a) dichiara il diritto dell'appellante, in relazione a tutti i servizi resi in forza di contratti a termine, alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al corrispondente personale di ruolo sulla base dei
CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del appellato a corrispondere le relative CP_2 differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese del primo grado di Controparte_2 giudizio, rideterminate in euro 1.350,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
2) compensa per metà le spese di appello e pone la restante metà, liquidata in euro 750,00, a carico del , oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. Controparte_2 CP_
3) compensa le spese di lite tra l'appellante e l'
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 3.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Recita infatti la norma del primo comma: “Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”. 2 Cass. 13705/2007: “Il vizio di omessa pronunzia non rientra fra quelli che determinano la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito. 3 Cfr. Cass. 20918/2019: “Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. 4 Così al paragrafo 3.8 della motivazione di Cass. 22558/2016.