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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 259/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 12.03.25 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Saccoccia giusta mandato in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore, in Cappelle sul Tavo (PE), via Umberto I n. 16;
APPELLANTE contro
, , , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
difesi dagli avv.ti Gaspare Lorenzo Venditti e Antonio Luigi Venditti, Foro di Foggia, giusta mandato in calce all'atto di comparsa e risposta, tutti domiciliati presso lo studio dei difensori, in
San Severo (FG), via 2 Giugno n. 373;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello così come formulato in narrativa per i motivi ivi dedotti e, per
l'effetto, NEL MERITO - in via principale, accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dei sigg. , e , tutti a titolo di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi della sig.ra e dei sigg. e anche in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
proprio, nella causazione di tutti i danni subiti dalla sig.ra , così come dedotti Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento dei predetti danni in favore dell'attrice mediante il pagamento della complessiva somma di € 43.390,52, di cui € 25.991,52 per danno figurativo, € 16.939,00 per danno biologico ed
€ 460,00 per esborsi, ovvero mediante il pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità dei predetti nella causazione dei danni subiti dalla sig.ra ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare gli appellati, in solido, Parte_1
al pagamento delle medesime somme innanzi indicate ovvero mediante il pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare gli appellati, nelle spiegate qualità, in solido, al pagamento integrale delle spese di CTP, CTU e delle spese e dei compensi di giudizio dei procedimenti di istruzione preventiva e cautelare, così come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, mediante il pagamento della somma di € 4.124,41, oltre spese forfettarie ed oneri, di cui € 1.751,41 per il giudizio ex art. 696 bis cpc (R.G. 10/16) ed € 2.373,00 per il giudizio di denuncia di danno temuto (123/19 R.G.), € 300,00 quale rimborso costo della CTU ed €
1.268,80, oltre oneri, per spese di CTP, ovvero mediante il pagamento di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
IN VIA ISTRUTTORIA accogliere le richieste istruttorie così come formulate nella memoria di parte appellante ex art. 183 n.2 cpc e pertanto, A) disporre l'acquisizione presso la Cancelleria del
Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona - dei Fascicoli d'Ufficio R.G. n. 10/16
(procedimento ex art. 696 bis cpc) ed R.G. 123/19 (procedimento per danno temuto); B) ammettere
l'interrogatorio formale degli appellati e la prova per testi così come indicato da pag. 5 a pag. 9 di detta memoria;
C) disporre, si opus sit, idonea CTU, eventualmente anche a mezzo del medesimo
Consulente Arch. , affinché, preso atto della precedente CTU nonché di tutta la Persona_1
documentazione agli atti, indichi e quantifichi i danni relativi al limitato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni nel periodo tra il 3.2.2014 e il 6.11.2020, data di ripristino dei locali ed esecuzione dei lavori sul terrazzo sovrastante (danni indiretti/figurativo); D) disporre la rinnovazione della CTU medico – legale a mezzo di altro consulente, possibilmente pneumologo, affinché, preso atto di tutta la documentazione medica e sanitaria agli atti, accerti e quantifichi in capo alla sig.ra il danno biologico subito ed in nesso eziologico tra detto danno e Parte_1 la situazione ambientale dell'abitazione della sig.ra così come risultante agli atti. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. >> Per la parte appellata:
<In considerazione di quanto precede, gli scriventi concludono, pertanto, per il rigetto dell'appello e di tutte le istanze, anche di natura istruttoria, in esso contenute, nonché per la condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.>>
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, n.
140/2023 pubblicata in data 18/12/2023 nel giudizio n. 119/2022 RG.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ortona così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della prima domanda formulata dall'attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della prima, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 1.500,00 più IVA, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, con decorrenza dal 27/6/2016, fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
b) rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento del danno figurativo;
c) rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento del danno biologico;
d) dichiara inammissibile la domanda di modifica dell'ordinanza del 28/12/2021
e) compensa le spese di questo giudizio e di quello di ATP di cui al r.g. n. 10/2016;
f) spese per la CTU svolta in sede di ATP poste a carico delle parti in egual misura tra di loro nei rapporti interni;
g) spese per la CTU medico legale svolta in questo giudizio poste definitivamente a carico di parte attrice, nei rapporti interni.
Questi lo svolgimento del giudizio e i fatti come sintetizzati dal primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e , esponendo di essere proprietaria di un Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
immobile sito in Francavilla al Mare, via dei Sanniti n. 1, meglio identificato in atti, che si trova al piano inferiore rispetto all'appartamento dei convenuti. Secondo la prospettazione attorea, sin dall'anno 2014 il suo appartamento presentava macchie di acqua nei locali soggiorno, cucina ed ingresso, dovute ad infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante.
L'attrice ha quindi promosso un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696 bis (r.g. n. 10/2016) nei confronti della RA (all'epoca proprietaria Controparte_5 dell'immobile sovrastante quello dell'attrice), all'esito del quale il CTU ha riconosciuto la sussistenza dei danni lamentati all'attrice e la riconducibilità al predetto appartamento.
In seguito, l'attrice ha promosso un'azione di danno temuto contro la RA;
in Controparte_5
tale giudizio è stato accertato che quest'ultima, con atto di donazione del 27/02/2016, ha trasferito l'immobile, dal quale provenivano le asserite infiltrazioni, ai suoi figli e Controparte_1
, nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio. Controparte_2
Nell'anno 2020, inoltre, la RA è deceduta, per cui, ad avviso dell'attrice, i danni CP_5 sarebbero imputabili ai tre figli ( , e ) in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi e ai due figli e anche in proprio. Controparte_1 Controparte_2
Pertanto, l'attrice chiede il risarcimento dei danni per la riparazione del suo immobile pari ad euro
1500 più iva, nonché il danno figurativo, dovuto all'impossibilità di usare le stanze soggette a tali infiltrazioni, ed il danno biologico per danni alla salute che avrebbe subito a causa della situazione esposta.
Si sono costituiti i convenuti, resistendo alle domande avverse.
In particolare, gli stessi sostengono che la consulenza svolta in sede di atp (nella quale è stata convenuta la sola ), non è utilizzabile nei loro confronti, posto che gli stessi non Controparte_5
hanno partecipato a tale procedura.
In ogni caso, contestano la quantificazione dei danni in quanto eccessiva, ed in subordine eccepiscono anche la responsabilità concorrente del per i danni provenienti dal CP_6
terrazzo.”
Il Tribunale, espletata CTU medico-legale, tratteneva la causa in decisione il 18.12.23 e, procedendo ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda di risarcimento del danno figurativo e del danno biologico, asseritamente cagionati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile posto al piano superiore di parte convenuta, e accoglieva, invece, la sola domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito dall' attrice;
dichiarava inammissibile, altresì, la domanda di modifica dell'ordinanza del 28/12/21.
La sentenza è stata impugnata dalla , la quale ne ha chiesto la riforma affidando il Parte_1
gravame a quattro motivi, tesi a contestare il provvedimento di primo grado quanto al rigetto delle domande risarcimento del danno figurativo e biologico, alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di modifica dell'ordinanza del 28/12/21 e alla compensazione delle spese di giudizio decisa dal Tribunale.
Con comparsa di risposta si sono costituite le parti appellate, le quali eccepiscono la infondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.03.25 questa Corte ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado è passata in giudicato sia riguardo al disposto risarcimento del danno patrimoniale di 1500 euro, sia quanto alla ritenuta legittimazione passiva degli eredi CP_5
Ciò posto, valga quanto segue.
PRIMO MOTIVO: Violazione dell'art.112 c.p.c. (“Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”) e dell'art. 115 c.p.c. (“Disponibilità delle prove”) in relazione al capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno figurativo.
Il Tribunale così ebbe a decidere:
“Venendo ora all'esame della domanda di risarcimento del danno figurativo, per indisponibilità del mobile, si osserva che la stessa è infondata. Infatti, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, il danno da inutilizzabilità dell'immobile deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato, non sussistendo quindi una risarcibilità in re ipsa di tale pregiudizio (cfr., in termini, Cass., Sez. un., sent. n. 33645/2022, Corte di Appello di Napoli, sent. n. 607/2023). Nel caso di specie, si rileva che il consulente tecnico, in risposta al quesito C posto dal giudice della procedura di istruzione preventiva, ha affermato che “a causa dei fenomeni descritti nel responso al Quesito A, deve esservi stato impedimento per l'utilizzo dei locali interessati e dipendentemente dal tempo di azione delle cause di danno e della loro rispettiva estinzione. Da quanto si è potuto vedere dalle conseguenze apprezzabili sul posto, l'impedimento non deve aver ecceduto la giornata. Questo vale sia per il soggiorno (in particolare della zona su cui si pranza) che per l'ingresso, rimasto fruibile nella sua funzione. Per quanto riguarda l'impianto elettrico, momentaneamente e opportunamente disattivato negli specificati frangenti di azione delle cause perturbanti, deve esservi stata una rapida ripresa delle condizioni di efficienza che di fatto, a meno di parziali disattivazioni facilmente gestibili, non possono aver comportato l'impossibilità di fruire dell'unità abitativa. In virtù di tali osservazioni, non è possibile ritenere dimostrato alcun pregiudizio dovuto all'inutilizzabilità parziale dell'immobile, anche perché non è stata certamente allegata la necessità per l'attrice di trasferirsi in altro immobile, o comunque la sua volontà di dare in locazione alcune stanze dello stesso. Di conseguenza la domanda risarcitoria va rigettata.” Con la prima censura, l'appellante vuol precisare che la domanda verteva sin dall'inizio sul risarcimento del danno cd. “da disagio abitativo”, piuttosto che, come dedotto dal Giudice di primo grado, del “danno figurativo”: ella vuol distinguere quello da questo, poiché in realtà ciò che si lamenta è solo una parziale compressione del diritto al godimento dell'immobile, e non già una totale impossibilità ad usufruirne con conseguente necessità di abbandonare del tutto l'appartamento a favore di altra collocazione abitativa.
Il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Innanzitutto, corre l'obbligo di dare esatta qualificazione giuridica alla domanda risarcitoria, contestata da parte appellata come nuova o diversa rispetto a quella originaria.
La Corte ritiene necessario, dunque, ricordare preliminarmente il principio di diritto, consolidato e noto, secondo cui il giudice ha il potere – dovere di indagare e di considerare il contenuto della sostanziale della domanda, non essendo vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti
(Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n.
18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331, in linea con quanto chiarito dalle SS.UU. già nel 2000, con la sentenza n. 27: “…nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, con i soli limiti di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.” ).
Ora, il Tribunale, seppur in maniera sintetica, ha correttamente sfiorato quale fosse l'oggetto della domanda, ossia il “pregiudizio dovuto all'inutilizzabilità parziale dell'immobile”, che tuttavia ha considerato privo di sufficiente sostegno probatorio.
La , in realtà, sul piano sostanziale ha sempre chiesto il risarcimento del nocumento patito Parte_1
a ragione delle condizioni di ammaloramento di parte del proprio appartamento, concretatosi nel disagio di abitare in una casa in cui era reale il pericolo di distacco di pezzi di intonaco dal tetto, così come era già in atto la difficoltà di servirsi delle utenze collegate all'impianto elettrico, dal momento che le infiltrazioni d'acqua andavano a tangere parte dello stesso;
infiltrazioni che si traducevano in vero e proprio stillicidio dal soffitto delle stanze interessate.
L'esposizione dei fatti e la loro correlazione logica, in altri termini, sono state esposte con chiarezza sin dall'inizio del giudizio e negli atti difensivi successivi, come compendiato a seguire: a)
“l'inutilizzabilità dell'immobile può essere completa e assoluta oppure può essere relativa e ridotta fino a giungere senza renderle inutilizzabili e quindi senza pregiudicare l'abitabilità del ben più ampio dell'intero appartamento o di una singola stanza.”; b) “…infiltrazioni provenienti dal terrazzo ad uso esclusivo della sig.ra e dalla rottura della braga dello scarico della cucina CP_5 della stessa, determinavano nella zona giorno dell'appartamento della sig.ra ed in Parte_1
particolare nei locali cucina, soggiorno e ingresso macchie di umidità di vaste proporzioni che nel corso del tempo subivano un peggioramento tale da determinare, come si evince in particolare dai video agli atti, veri e propri stillicidi di acqua tali da arrecare significativi disagi alla deducente.”;
c) “…impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici, frigorifero in particolare, al fine di scongiurare pericoli connessi a possibili incendi a causa di corto circuito. (Cfr. memoria ex art. 183 n. 1, c.p.c.).
Se ne deve concludere, pertanto, che l'eccezione relativa alla qualificazione giuridica, o per meglio dire didascalica, del tipo di danno di cui si chiede il risarcimento – sulla base della quale se ne dovrebbe dedurre l'inammissibilità perché la domanda sarebbe da classificare come diversa rispetto all'origine – è priva di pregio, dal momento che i fatti dedotti dall'attrice/appellante a sostegno delle proprie istanze di ristoro sono chiari, come avanti visto;
da tali fatti esposti, peraltro, non emerge mai che la abbia chiesto ristoro perché costretta ad abbandonare la propria dimora, men Parte_1
che meno per il fatto di aver perduto la facoltà di concederla in locazione.
Il riferimento, pertanto, che il Giudice di primo grado fa in sentenza all'insussistenza del danno, poiché “non è stata allegata la necessità per l'attrice di trasferirsi in altro immobile, o comunque la sua volontà di dare in locazione alcune stanze dello stesso” non coglie nel segno: il richiamo alla figura del cd. danno “figurativo”, infatti, nel caso di specie sarebbe stato motivato solo in riferimento alla modalità di liquidazione del quantum, considerato che, per consolidato orientamento di legittimità, anche per la quantificazione del danno da cd. “disagio abitativo” il giudice può ben fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 27/07/1988, n. 4779). (Così Cass. sez. II, sent. n. 33439/19).
Dunque, nel caso che ne occupa il richiamo alla fattispecie “figurativa” è tato operato in funzione liquidativa ( ben potendosi, peraltro, anche procedere per via equitativa pura ), ma non può essere dirimente per escludere l' esistenza stessa del danno, se è vero che “certamente la compressione o la limitazione del diritto di proprietà […] che siano causate dall'altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.” (Cass.2623/21 richiamata in appello).
Riguardo, poi, l'onere probatorio sul danno patito, che grava in ogni caso sul danneggiato per immutata regola generale, è da osservare che esso può essere assolto anche per via di presunzioni semplici, come da orientamento consolidato ed in questa sede condiviso ( vd Cass., ibidem: “Anche, tuttavia, a voler convenire sulla necessità dogmatica di ampliare il catalogo dei diritti inviolabili che consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali, includendovi pure il diritto di proprietà, in nome di un'interpretazione (non solo) costituzionalmente e (quindi anche) comunitariamente orientata (ex art. 117 Cost., in relazione all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU), e perciò nell'ambito di una rinnovata visione dell'art. 2059 c.c., che attribuisca rilevanza, ai fini dell'ingiustizia del pregiudizio arrecato dal terzo, alla relazione di strumentalità tra il bene leso e le utilità potenzialmente realizzatrici di interessi fondamentali della persona, resta onere dell'attore
l'allegazione del fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio.” ), ossia attraverso una deduzione logica, desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'id quod plerumque accidit.
Ora, il fatto produttivo dell'evento di danno è emerso chiaramente sia dalle deduzioni di parte, sia dalla CTU svolta in sede cautelare ex art. 696 bis c.p.c., la quale descrive chiaramente le condizioni di ammaloramento del soffitto e delle pareti di alcune camere dell'appartamento di parte appellante, in particolare del vano soggiorno-cucina e del vano d'ingresso.
Nella relazione peritale, più in dettaglio, tanto è accertato per quanto riguarda le condizioni del vano soggiorno e le cause che le hanno cagionate: a) Una porzione del plafone di soggiorno e cucina e parte delle pareti del soggiorno si presentano con orlature facilmente riconducibili a pregressa presenza di acqua nell'interno delle componenti…; b) In sostanza, quello che si vede è derivato da importante afflusso di acqua nel solaio e che ha dato luogo ai gocciolamenti di cui si parla negli atti di parte ricorrente. Non si è trattato di infiltrazioni di modesta entità…; c) Circa la diffusione dell'acqua sugli apparati elettrici, questa deve aver interessato i soli cavi terminali dell'alimentazione del lampadario del soggiorno.; d) In sostanza, il sistema di evacuazione in relazione alle dimensioni del terrazzo (conformato a vasca con bordo che non consente la funzione di troppo-pieno a sfioro, essendo più alto del livello delle soglie), unitamente alla mancanza di manutenzione continuativa dello scarico e dalla mancata vigilanza, si rivelano concause circostanziate legate alle precipitazioni meteoriche che hanno comportato la copiosa infiltrazione nel plafone del locale soggiorno. (Relazione del 27.06.2016, risposta a quesito A, sub 1 e 2 )
Riguardo il vano d'ingresso si aggiunge ancora: a) Come per il soggiorno, il quadro manifesto è riconducibile ad una copiosa infiltrazione diffusasi nelle compagini tra parete e solaio fino a provocare gocciolamenti nei punti di possibile uscita dell'acqua, leggibili quali settori con maggior distacco degli strati di finitura post asciugatura. Le porzioni di parquet sottoposte a gocciolamento risultano leggermente deformate e con deterioramento (vistosa azione di muffe allo stato asciutto) e distacco dello strato protettivo superficiale; b) …si è potuto stabilire che la sorgente si trova a livello di calpestio del piano secondo (essendo integre le compagini superiori) e in prossimità dello scarico della cucina, che evacua a mezzo di braga di collegamento con la colonna posta tra le pareti di cucina (corridoio/ingresso a livello di prop. . Parte_1
Da tali risultanze è evidente la sussistenza dell'evento dannoso occorso all'immobile della
[...]
, per fatto illecito altrui, concretatosi in una cattiva manutenzione del terrazzo soprastante, Pt_1
soggetto ad allagamento in occasione delle piogge e delle tubature di scolo della cucina del medesimo appartamento posto al piano superiore;
risulta altresì provato il nesso causale tra la res del proprietario/custode e il danno all'immobile come avanti detto.
Devono considerarsi altrettanto provati i disagi, che la parte appellante ha dovuto soffrire nel tempo in cui ha abitato nella sua dimora in tali condizioni, non certo per una sola giornata, per l'effetto della scrostatura del soffitto, con il concreto e giustificato timore che si potessero staccare tratti di soffitto;
timore, peraltro, rinnovato ogni qual volta avevano a ripetersi precipitazioni meteoriche.
Uguali considerazioni sono da trarre in ordine al pericolo di corto circuito all'impianto elettrico: le copiose e continuative infiltrazioni, infatti, hanno verosimilmente indotto in ansia la , Parte_1 tanto da a provvedere cautelativamente a disattivare l'impianto ogni qualvolta si presentasse lo stillicidio.
Sul punto, invero, la Corte rileva che lo stesso consulente del Tribunale ha rilevato la opportunità di disattivare momentaneamente l'impianto elettrico durante le piogge (cfr. relazione, risposta a quesito C), ancorché egli abbia aggiunto che deve esservi stata una rapida ripresa delle condizioni di efficienza che di fatto, a meno di parziali disattivazioni facilmente gestibili, non possono aver comportato l'impossibilità di fruire dell'unità abitativa.
Orbene, se è ragionevole affermare che le disattivazioni fossero facilmente gestibili, ancorché opportune, e che esse non abbiano determinato l'impossibilità di fruire dell'intero immobile, di certo esse hanno contribuito a comprometterne parzialmente il libero godimento.
In definitiva, si mostra del tutto condivisibile la conclusione a cui è giunto il CTU, secondo cui il ripetersi di eventi che vadano a condizionare l'igiene ambientale e gli apparati tecnologici come sopra descritti ove non si proceda alla celere eliminazione della cagione di ulteriore danno futuro nel soggiorno e alla necessaria pulizia degli ambienti interessati (anche dell'ingresso), possano costituire nocumento alla libera fruizione in sicurezza dell'appartamento ( relazione peritale, risp. quesito C). Ora, alla luce del fatto che i lavori di ripristino e di messa in sicurezza sono stati eseguiti solo nel
2020, è da ritenersi provato che il disagio abitativo vi sia stato, anche se limitato nello spazio (ossia ai soli vani interessati dallo stillicidio, soggiorno-cucina e ingresso), potendosi con certezza escludere che negli anni tra il 2016 e il 2020 non sia più piovuto.
In punto di liquidazione danno, tuttavia, non è possibile accogliere l'istanza di parte appellante nei termini in cui è posta.
In realtà, l'assimilazione della fattispecie per cui è causa a quella del danno figurativo anche solo al fine di quantificare il ristoro non è condivisibile, dovendosi piuttosto procedere per via equitativa, stante la natura sostanzialmente personalistica della lesione al godimento agevole e decoroso del diritto di proprietà, non configurabile nella doppia ottica del danno emergente e del lucro cessante, che caratterizza la figura del danno figurativo da privazione del bene in proprietà e che fa riferimento al prezzo di locazione medio, utilizzabile solo come criterio da cui prendere le mosse.
Pertanto, considerata la natura della lesione siccome delineata, personalistica nonché limitata all'uso di solo una parte dell'immobile, si reputa necessario procedere con metodo equitativo puro, alla luce della risposta del CTU al quesito” verifichi altresì se esse abbiano potuto impedire la fruizione, in tutto o in parte, dell'immobile della ricorrente”, ovvero la seguente: “ In ragione di quanto descritto in relazione e di quanto specificato nel responso esteso, può essere associata una impedita fruizione ai soli locali della ricorrente interessati dai fenomeni e dipendentemente dal tempo di azione delle cause di danno e della loro rispettiva estinzione. Questo vale per il soggiorno e in particolare della zona su cui si pranza, mentre l'ingresso è rimasto fruibile nella sua funzione.”
Orbene, considerato che il valore locativo dei locali ingresso, cucina e soggiorno (complessivi mq.
51,90) venne indicato in euro 25.991,52 in relazione di parte del 14.12.2020 che ha preso in esame il periodo di 6 anni ed 8 mesi intercorrente tra il 3.2.2014 e il 6.11.2020, data di eliminazione delle fonti di danno, tale valore, parametrato al mero disagio abitativo, deve essere abbattuto del 50% e quindi si ha che il danno in esame vada liquidato in euro 12.995,76 a tutto il 14.12.2020, con devalutazione al 27.6.2016 e successiva rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta, anno dopo anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
In detti termini il motivo va accolto.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell'art. 116 c.p.c. (Valutazione delle prove) e dell'art. 196 c.p.c.
(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente) in relazione al capo della sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico.
Il Tribunale così ebbe a pronunciare: “Analoga sorte deve subire la domanda di risarcimento del danno biologico. Sul punto, infatti, il giudice ritiene pienamente condivisibile la conclusione a cui è giunta la consulente d'ufficio nominata dal tribunale. L'esperta, infatti, dopo aver effettuato una puntuale e precisa disamina delle malattie respiratorie, ha escluso la sussistenza di un possibile nesso causale tra le infiltrazioni
e le patologie da cui è affetta l'attrice. Sul punto, la consulente ha affermato che “date queste premesse, si evidenzia, in sintesi, che risulta assente una diagnosi precisa in quanto, come evidenziato, l'espressione “broncopneumopatia cronico ostruttiva” in realtà include varie patologie. Inoltre, i parametri riferiti come alterati lo sono minimamente e quindi risultano poco significativi. Nella situazione oggetto della presente consulenza tecnica d'ufficio, non risulta certo, da un punto di vista medico-legale, né il danno alla salute (sub specie di danno all'integrità psico- fisica) lamentato da parte attrice né il nesso causale tra la dedotta inalazione di muffe e polveri, da un lato, e tale danno, dall'altro lato. In mancanza di certezza medico legale di un danno respiratorio significativo e di un nesso di causalità tra l'inalazione di muffe e polveri e tale danno, non è possibile quantificare il danno alla persona: danno alla salute, danni morali, danni patrimoniali da lucro cessante” (cfr. pag. 11 della relazione). In ogni caso si richiama integralmente la relazione tecnica, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, che il giudice ritiene pienamente condivisibile.” in quanto basata su ragionamenti congrui, scevri da vizi logici e da contraddizioni.”
Il secondo motivo di appello è teso a ribadire le ragioni, già esposte in primo grado, della sussistenza del danno biologico subito a causa dell'ammaloramento delle pareti dell'appartamento conseguente alle infiltrazioni d'acqua dal piano superiore, dal momento che la parte assume esserne stato provato il nesso eziologico.
Più in particolare, viene contestato che il Tribunale, ignorando le osservazioni della relazione medico legale di parte, abbia recepito acriticamente la CTU espletata, nella quale il consulente non ha ravvisato il nesso causale tra le muffe e lo scrostamento dell'intonaco, generate dalle infiltrazioni, e la patologia respiratoria lamentata dall'appellante.
La censura non appare fondata.
Essa, in realtà, mira esclusivamente a far accogliere l'istanza di rinnovazione della CTU medico legale sulla base di asseriti fatti nuovi, i quali consistono nella documentazione medica depositata in primo grado e analiticamente riprodotta in atto di appello.
In via preliminare, pertanto, occorre osservare che sul punto la sentenza impugnata non merita riforma, né si ravvisa la necessità di rinnovazione della CTU in questa sede. L'orientamento giurisprudenziale a cui la parte fa riferimento, infatti, che pone l'obbligo di rinnovazione in presenza di “specifici fatti nuovi di portata imponente” (Cass. sez. II, n. 18422/13), non può essere utilmente invocata nel caso di specie.
La documentazione prodotta, in realtà, inerente in particolare ad un esame spirometrico del
21.09.23 e ad una visita pneumologica del 23.09.23 ( restando per il resto del tutto prive di significato per ciò che qui serve sia la prescrizione di farmaci del 14.09.23, sia lo scontrino di acquisto dei medesimi dello stesso giorno ), non può rappresentare un fatto nuovo, che deve intendersi anche sopravvenuto e dunque indisponibile all'inizio del giudizio, dal momento che essa rappresenta degli esami clinici eseguiti per accertare le conseguenze dell'ammaloramento dell'abitazione, il quale aveva avuto termine già nel 2020 per l'effetto dei lavori di ripristino sia della proprietà da cui provenivano le infiltrazioni, sia dell'appartamento di . Parte_1
In altri termini, è documentazione di accertamenti clinici finalizzati ad evidenziare ciò che la parte avrebbe ben potuto evidenziare già prima del giudizio (instaurato nel 2022), soprattutto in costanza,
o comunque vicinanza, del danno che li avrebbe causati, e non a tre anni di distanza dalla sua risoluzione.
Il lungo lasso di tempo trascorso, peraltro, non potrebbe giammai provare il nesso eziologico tra la patologia respiratoria lamentata dalla parte e le muffe e le polveri d'intonaco, generate dalle infiltrazioni d'acqua, nesso categoricamente escluso dalla CTU.
In conclusione, non ci sono elementi per privare di affidabilità scientifica la CTU già eseguita, secondo la quale è troppo generica l'espressione “broncopneumopatia cronico-ostruttiva”, diagnosticata e dedotta dalla peraltro accompagnata da parametri clinici solo Parte_1
minimamente alterati, e pertanto non sussiste evidenza medico-legale del nesso causale tra l'evento di danno e gli effetti lesivi alla salute lamentati.
La Corte ritiene coerenti tali osservazioni del consulente anche in rapporto logico con la limitatezza del fatto dannoso e la sua possibile portata lesiva: l'estensione della rovina ha interessato solo una parte della dimora ( soggiorno-cucina e in misura più ridotta l'ingresso, il cui soffitto, peraltro, come si evince anche dalla documentazione fotografica in atti, risulta rovinato solo in parte e non per tutta la sua estensione ), il che è chiaramente coerente con la scarsa significatività emersa in
CTU sia della lesione, sia del nesso che legherebbe questa all'inalazione delle muffe.
Il motivo, quindi, va respinto.
TERZO MOTIVO: Violazione dell'art. 669-septies c.p.c. così come novellato della L. n. 69 del
2009 in relazione al capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di modifica dell'ordinanza del 28.12.2021. Il Tribunale così ebbe a decidere:
“Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice di modifica dell'ordinanza del 28/12/2021, in quanto tale richiesta si sarebbe dovuta proporre con reclamo ex art. 669 terdecies avverso il predetto provvedimento, che, nel caso di specie, non è stato proposto.”
Parte attrice, prima di formulare le domande di risarcimento danni, aveva precedentemente proposto sia ricorso ex art. 696 bis cpc (R.G. 10/16), che ricorso per danno temuto ex art. 1172 c.c. (R.G.
123/19).
All'esito del secondo procedimento, il giudice, con l'ordinanza del 28.12.2021, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere, compensava tra le parti tutte le spese di entrambi i predetti procedimenti così statuendo: “dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate le spese di questo giudizio e di quello per ATP di cui al r.g. n. 50/2016 di questo tribunale;
c) spese per la CTU svolta nel giudizio di ATP, poste a carico della ricorrente e della resistente , in egual misura tra di loro”. Controparte_4
Con il gravame, l'appellante intende sostenere l'ammissibilità della domanda, sulla base del principio secondo cui, una volta instaurato il giudizio di merito, resterebbe impregiudicato il potere del giudice di merito di rivalutare la pronuncia sulle spese adottata in fase cautelare.
Il motivo è infondato nel merito in quanto, pur volendosi ritenere ammissibile la richiesta, si ha che la censura non si confronta con gli argomenti che il Giudice dei due cautelari espose a supporto della decisione di compensare, nè espone in concretole ragioni che il Tribunale nel giudizio di merito avrebbe dovuto valutare per attribuirle le spese, a ciò non bastando asserire che “l'avrebbe senz'altro accolta, attesa la sua evidente fondatezza già in limine litis”.
Ed invero, l'ordinanza del 28.12.2021 così argomentava: “Non si è poi formalizzato un accordo tra le parti circa le spese della presente procedura;
al riguardo va osservato che la necessità di effettuare i lavori per eliminare le lamentate infiltrazioni era stata dimostrata dalla relazione svolta nel giudizio di ATP di cui al r.g. n. 10/2016 di questo Tribunale. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che la resistente non era più proprietaria dell'immobile nel quale si dovevano Controparte_4
effettuare i lavori richiesti;
infatti, successivamente è stato ampliato il contraddittorio ai nuovi proprietari. Non vi è dubbio, quindi, che originariamente il ricorrente aveva convenuto in giudizio un soggetto che non era legittimato passivo sostanziale. Al riguardo la Cassazione, con Sentenza n.
5336/2016 ha statuito che “nell'azione di danno temuto è legittimato passivo, non solo il titolare del diritto reale, ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa”. Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa la sussistenza di una disponibilità sostanziale dell'immobile in capo alla originaria resistente. Si deve inoltre escludere la possibilità di rendere opponibile la relazione della CTU svolta in sede di ATP ai nuovi proprietari, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto, come già chiarito dall'ordinanza del 14.09.2020, la norma parla di successione nel processo, mentre in questo caso vi è una procedura meramente istruttoria, la cui consulenza tecnica non è opponibile a soggetti che non vi hanno partecipato. Occorre, inoltre, tener conto del fatto che i lavori sono stati effettuati, seppure in epoca successiva al ricorso, prima dell'espletamento della CTU diretta ad accertare la sussistenza della situazione di pericolo. Ne consegue che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese sia di questo giudizio che di quello per ATP di cui al n. r.g. 10/2016, ponendo le spese di CTU preventiva a carico del ricorrente e della sola resistente Controparte_4
(all'epoca proprietaria dell'immobile) in egual misura tra loro”.
Dette argomentazioni, sulle quali nulla è osservato in appello, giustificavano la decisione di compensare con argomenti logici ed evidenzianti le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, sicché anche il terzo motivo di appello va rigettato.
QUARTO MOTIVO: Violazione dell'art.91 c.p.c. in relazione al capo della sentenza in cui viene statuita la compensazione delle spese di giudizio e di quello di ATP.
Così la sentenza impugnata:
“Vista la soccombenza reciproca, le spese di questo giudizio e di quello per ATP vanno compensate;
tuttavia, le spese per la CTU medico legale vanno poste esclusivamente a carico di parte attrice, in quanto soccombente sul punto”.
Tale, ultimo motivo è teso a contraddire la sentenza di primo grado per la ragione secondo la quale le spese della CTU, eseguita in sede cautelare e finalizzata ad accertare l'eventuale danno patrimoniale all'immobile dalla , andrebbero poste totalmente a carico delle odierne parti Parte_1
appellate, stante la pronuncia di condanna e, dunque, la loro soccombenza su tale specifica domanda.
Circa la compensazione delle spese di ATP si è già trattato nell'esaminare il terzo motivo;
si può ad ogni modo aggiungere che in esito all' ATP l'allora convenuta madre degli appellati non risultò totalmente soccombente perché, a fronte del riconoscimento di un danno quantificato in soli €
1.500,00, venne escluso che le infiltrazioni avrebbero potuto impedire (ma solo limitare) il parziale godimento dell'immobile.
Quanto alla contestata condanna dell'attrice al pagamento delle spese di CTU medico legale, che il
Tribunale ha giustificato sulla base del principio della soccombenza sul punto, vale a dire del rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, l'appellante stessa rileva come la censura in parola non potrebbe che derivare dall'accoglimento della censura del capo 2) della sentenza, sicchè va respinta in ragione del rigetto del secondo motivo.
Né, infine, risulta che l'appellante abbia espressamente contestato la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Anche il quarto motivo di appello, quindi, va rigettato.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto in relazione al primo motivo e respinto nel resto.
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate nella misura del 50% in conseguenza della parziale soccombenza reciproca, per il resto vanno poste a carico degli appellati: esse si liquidano per l'intero in euro 9.991,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 140/2023 data dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, così decide:
1)accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna gli appellati in solido al risarcimento del danno da disagio abitativo in favore dell'appellante nella misura di euro 12.995,76 a tutto il 14.12.2020, con devalutazione di detta somma al 27.6.2016 e successiva rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta, anno dopo anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo,
2)regola le spese del presente grado come in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Federico Ria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello n. 259/2024 R.G., trattenuta in decisione con ordinanza del 12.03.25 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Saccoccia giusta mandato in calce Parte_1 all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso difensore, in Cappelle sul Tavo (PE), via Umberto I n. 16;
APPELLANTE contro
, , , rappresentati e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
difesi dagli avv.ti Gaspare Lorenzo Venditti e Antonio Luigi Venditti, Foro di Foggia, giusta mandato in calce all'atto di comparsa e risposta, tutti domiciliati presso lo studio dei difensori, in
San Severo (FG), via 2 Giugno n. 373;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
<Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello così come formulato in narrativa per i motivi ivi dedotti e, per
l'effetto, NEL MERITO - in via principale, accertata e dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dei sigg. , e , tutti a titolo di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi della sig.ra e dei sigg. e anche in Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2
proprio, nella causazione di tutti i danni subiti dalla sig.ra , così come dedotti Parte_1 nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento dei predetti danni in favore dell'attrice mediante il pagamento della complessiva somma di € 43.390,52, di cui € 25.991,52 per danno figurativo, € 16.939,00 per danno biologico ed
€ 460,00 per esborsi, ovvero mediante il pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità dei predetti nella causazione dei danni subiti dalla sig.ra ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannare gli appellati, in solido, Parte_1
al pagamento delle medesime somme innanzi indicate ovvero mediante il pagamento di quella maggiore o minore somma che sarà quantificata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
- condannare gli appellati, nelle spiegate qualità, in solido, al pagamento integrale delle spese di CTP, CTU e delle spese e dei compensi di giudizio dei procedimenti di istruzione preventiva e cautelare, così come dedotti nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, mediante il pagamento della somma di € 4.124,41, oltre spese forfettarie ed oneri, di cui € 1.751,41 per il giudizio ex art. 696 bis cpc (R.G. 10/16) ed € 2.373,00 per il giudizio di denuncia di danno temuto (123/19 R.G.), € 300,00 quale rimborso costo della CTU ed €
1.268,80, oltre oneri, per spese di CTP, ovvero mediante il pagamento di quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
IN VIA ISTRUTTORIA accogliere le richieste istruttorie così come formulate nella memoria di parte appellante ex art. 183 n.2 cpc e pertanto, A) disporre l'acquisizione presso la Cancelleria del
Tribunale di Chieti – Sezione Distaccata di Ortona - dei Fascicoli d'Ufficio R.G. n. 10/16
(procedimento ex art. 696 bis cpc) ed R.G. 123/19 (procedimento per danno temuto); B) ammettere
l'interrogatorio formale degli appellati e la prova per testi così come indicato da pag. 5 a pag. 9 di detta memoria;
C) disporre, si opus sit, idonea CTU, eventualmente anche a mezzo del medesimo
Consulente Arch. , affinché, preso atto della precedente CTU nonché di tutta la Persona_1
documentazione agli atti, indichi e quantifichi i danni relativi al limitato utilizzo dei locali interessati dalle infiltrazioni nel periodo tra il 3.2.2014 e il 6.11.2020, data di ripristino dei locali ed esecuzione dei lavori sul terrazzo sovrastante (danni indiretti/figurativo); D) disporre la rinnovazione della CTU medico – legale a mezzo di altro consulente, possibilmente pneumologo, affinché, preso atto di tutta la documentazione medica e sanitaria agli atti, accerti e quantifichi in capo alla sig.ra il danno biologico subito ed in nesso eziologico tra detto danno e Parte_1 la situazione ambientale dell'abitazione della sig.ra così come risultante agli atti. Con Parte_1
vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. >> Per la parte appellata:
<In considerazione di quanto precede, gli scriventi concludono, pertanto, per il rigetto dell'appello e di tutte le istanze, anche di natura istruttoria, in esso contenute, nonché per la condanna dell'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.>>
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, n.
140/2023 pubblicata in data 18/12/2023 nel giudizio n. 119/2022 RG.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ortona così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) in accoglimento della prima domanda formulata dall'attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della prima, a titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 1.500,00 più IVA, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, con decorrenza dal 27/6/2016, fino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
b) rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento del danno figurativo;
c) rigetta la domanda dell'attrice di risarcimento del danno biologico;
d) dichiara inammissibile la domanda di modifica dell'ordinanza del 28/12/2021
e) compensa le spese di questo giudizio e di quello di ATP di cui al r.g. n. 10/2016;
f) spese per la CTU svolta in sede di ATP poste a carico delle parti in egual misura tra di loro nei rapporti interni;
g) spese per la CTU medico legale svolta in questo giudizio poste definitivamente a carico di parte attrice, nei rapporti interni.
Questi lo svolgimento del giudizio e i fatti come sintetizzati dal primo Giudice.
“Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, e , esponendo di essere proprietaria di un Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
immobile sito in Francavilla al Mare, via dei Sanniti n. 1, meglio identificato in atti, che si trova al piano inferiore rispetto all'appartamento dei convenuti. Secondo la prospettazione attorea, sin dall'anno 2014 il suo appartamento presentava macchie di acqua nei locali soggiorno, cucina ed ingresso, dovute ad infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante.
L'attrice ha quindi promosso un ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696 bis (r.g. n. 10/2016) nei confronti della RA (all'epoca proprietaria Controparte_5 dell'immobile sovrastante quello dell'attrice), all'esito del quale il CTU ha riconosciuto la sussistenza dei danni lamentati all'attrice e la riconducibilità al predetto appartamento.
In seguito, l'attrice ha promosso un'azione di danno temuto contro la RA;
in Controparte_5
tale giudizio è stato accertato che quest'ultima, con atto di donazione del 27/02/2016, ha trasferito l'immobile, dal quale provenivano le asserite infiltrazioni, ai suoi figli e Controparte_1
, nei cui confronti è stato esteso il contraddittorio. Controparte_2
Nell'anno 2020, inoltre, la RA è deceduta, per cui, ad avviso dell'attrice, i danni CP_5 sarebbero imputabili ai tre figli ( , e ) in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi e ai due figli e anche in proprio. Controparte_1 Controparte_2
Pertanto, l'attrice chiede il risarcimento dei danni per la riparazione del suo immobile pari ad euro
1500 più iva, nonché il danno figurativo, dovuto all'impossibilità di usare le stanze soggette a tali infiltrazioni, ed il danno biologico per danni alla salute che avrebbe subito a causa della situazione esposta.
Si sono costituiti i convenuti, resistendo alle domande avverse.
In particolare, gli stessi sostengono che la consulenza svolta in sede di atp (nella quale è stata convenuta la sola ), non è utilizzabile nei loro confronti, posto che gli stessi non Controparte_5
hanno partecipato a tale procedura.
In ogni caso, contestano la quantificazione dei danni in quanto eccessiva, ed in subordine eccepiscono anche la responsabilità concorrente del per i danni provenienti dal CP_6
terrazzo.”
Il Tribunale, espletata CTU medico-legale, tratteneva la causa in decisione il 18.12.23 e, procedendo ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava la domanda di risarcimento del danno figurativo e del danno biologico, asseritamente cagionati dalle infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile posto al piano superiore di parte convenuta, e accoglieva, invece, la sola domanda di risarcimento del danno patrimoniale patito dall' attrice;
dichiarava inammissibile, altresì, la domanda di modifica dell'ordinanza del 28/12/21.
La sentenza è stata impugnata dalla , la quale ne ha chiesto la riforma affidando il Parte_1
gravame a quattro motivi, tesi a contestare il provvedimento di primo grado quanto al rigetto delle domande risarcimento del danno figurativo e biologico, alla dichiarazione di inammissibilità della domanda di modifica dell'ordinanza del 28/12/21 e alla compensazione delle spese di giudizio decisa dal Tribunale.
Con comparsa di risposta si sono costituite le parti appellate, le quali eccepiscono la infondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 12.03.25 questa Corte ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado è passata in giudicato sia riguardo al disposto risarcimento del danno patrimoniale di 1500 euro, sia quanto alla ritenuta legittimazione passiva degli eredi CP_5
Ciò posto, valga quanto segue.
PRIMO MOTIVO: Violazione dell'art.112 c.p.c. (“Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”) e dell'art. 115 c.p.c. (“Disponibilità delle prove”) in relazione al capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno figurativo.
Il Tribunale così ebbe a decidere:
“Venendo ora all'esame della domanda di risarcimento del danno figurativo, per indisponibilità del mobile, si osserva che la stessa è infondata. Infatti, va rilevato che, secondo la giurisprudenza, il danno da inutilizzabilità dell'immobile deve essere oggetto di prova da parte del danneggiato, non sussistendo quindi una risarcibilità in re ipsa di tale pregiudizio (cfr., in termini, Cass., Sez. un., sent. n. 33645/2022, Corte di Appello di Napoli, sent. n. 607/2023). Nel caso di specie, si rileva che il consulente tecnico, in risposta al quesito C posto dal giudice della procedura di istruzione preventiva, ha affermato che “a causa dei fenomeni descritti nel responso al Quesito A, deve esservi stato impedimento per l'utilizzo dei locali interessati e dipendentemente dal tempo di azione delle cause di danno e della loro rispettiva estinzione. Da quanto si è potuto vedere dalle conseguenze apprezzabili sul posto, l'impedimento non deve aver ecceduto la giornata. Questo vale sia per il soggiorno (in particolare della zona su cui si pranza) che per l'ingresso, rimasto fruibile nella sua funzione. Per quanto riguarda l'impianto elettrico, momentaneamente e opportunamente disattivato negli specificati frangenti di azione delle cause perturbanti, deve esservi stata una rapida ripresa delle condizioni di efficienza che di fatto, a meno di parziali disattivazioni facilmente gestibili, non possono aver comportato l'impossibilità di fruire dell'unità abitativa. In virtù di tali osservazioni, non è possibile ritenere dimostrato alcun pregiudizio dovuto all'inutilizzabilità parziale dell'immobile, anche perché non è stata certamente allegata la necessità per l'attrice di trasferirsi in altro immobile, o comunque la sua volontà di dare in locazione alcune stanze dello stesso. Di conseguenza la domanda risarcitoria va rigettata.” Con la prima censura, l'appellante vuol precisare che la domanda verteva sin dall'inizio sul risarcimento del danno cd. “da disagio abitativo”, piuttosto che, come dedotto dal Giudice di primo grado, del “danno figurativo”: ella vuol distinguere quello da questo, poiché in realtà ciò che si lamenta è solo una parziale compressione del diritto al godimento dell'immobile, e non già una totale impossibilità ad usufruirne con conseguente necessità di abbandonare del tutto l'appartamento a favore di altra collocazione abitativa.
Il motivo è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Innanzitutto, corre l'obbligo di dare esatta qualificazione giuridica alla domanda risarcitoria, contestata da parte appellata come nuova o diversa rispetto a quella originaria.
La Corte ritiene necessario, dunque, ricordare preliminarmente il principio di diritto, consolidato e noto, secondo cui il giudice ha il potere – dovere di indagare e di considerare il contenuto della sostanziale della domanda, non essendo vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti
(Cass., 21 maggio 2019 n. 13602; Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n.
18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331, in linea con quanto chiarito dalle SS.UU. già nel 2000, con la sentenza n. 27: “…nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, con i soli limiti di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.” ).
Ora, il Tribunale, seppur in maniera sintetica, ha correttamente sfiorato quale fosse l'oggetto della domanda, ossia il “pregiudizio dovuto all'inutilizzabilità parziale dell'immobile”, che tuttavia ha considerato privo di sufficiente sostegno probatorio.
La , in realtà, sul piano sostanziale ha sempre chiesto il risarcimento del nocumento patito Parte_1
a ragione delle condizioni di ammaloramento di parte del proprio appartamento, concretatosi nel disagio di abitare in una casa in cui era reale il pericolo di distacco di pezzi di intonaco dal tetto, così come era già in atto la difficoltà di servirsi delle utenze collegate all'impianto elettrico, dal momento che le infiltrazioni d'acqua andavano a tangere parte dello stesso;
infiltrazioni che si traducevano in vero e proprio stillicidio dal soffitto delle stanze interessate.
L'esposizione dei fatti e la loro correlazione logica, in altri termini, sono state esposte con chiarezza sin dall'inizio del giudizio e negli atti difensivi successivi, come compendiato a seguire: a)
“l'inutilizzabilità dell'immobile può essere completa e assoluta oppure può essere relativa e ridotta fino a giungere senza renderle inutilizzabili e quindi senza pregiudicare l'abitabilità del ben più ampio dell'intero appartamento o di una singola stanza.”; b) “…infiltrazioni provenienti dal terrazzo ad uso esclusivo della sig.ra e dalla rottura della braga dello scarico della cucina CP_5 della stessa, determinavano nella zona giorno dell'appartamento della sig.ra ed in Parte_1
particolare nei locali cucina, soggiorno e ingresso macchie di umidità di vaste proporzioni che nel corso del tempo subivano un peggioramento tale da determinare, come si evince in particolare dai video agli atti, veri e propri stillicidi di acqua tali da arrecare significativi disagi alla deducente.”;
c) “…impossibilità di utilizzare gli elettrodomestici, frigorifero in particolare, al fine di scongiurare pericoli connessi a possibili incendi a causa di corto circuito. (Cfr. memoria ex art. 183 n. 1, c.p.c.).
Se ne deve concludere, pertanto, che l'eccezione relativa alla qualificazione giuridica, o per meglio dire didascalica, del tipo di danno di cui si chiede il risarcimento – sulla base della quale se ne dovrebbe dedurre l'inammissibilità perché la domanda sarebbe da classificare come diversa rispetto all'origine – è priva di pregio, dal momento che i fatti dedotti dall'attrice/appellante a sostegno delle proprie istanze di ristoro sono chiari, come avanti visto;
da tali fatti esposti, peraltro, non emerge mai che la abbia chiesto ristoro perché costretta ad abbandonare la propria dimora, men Parte_1
che meno per il fatto di aver perduto la facoltà di concederla in locazione.
Il riferimento, pertanto, che il Giudice di primo grado fa in sentenza all'insussistenza del danno, poiché “non è stata allegata la necessità per l'attrice di trasferirsi in altro immobile, o comunque la sua volontà di dare in locazione alcune stanze dello stesso” non coglie nel segno: il richiamo alla figura del cd. danno “figurativo”, infatti, nel caso di specie sarebbe stato motivato solo in riferimento alla modalità di liquidazione del quantum, considerato che, per consolidato orientamento di legittimità, anche per la quantificazione del danno da cd. “disagio abitativo” il giudice può ben fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato (cfr. ad esempio Cass. Sez. 2, 27/07/1988, n. 4779). (Così Cass. sez. II, sent. n. 33439/19).
Dunque, nel caso che ne occupa il richiamo alla fattispecie “figurativa” è tato operato in funzione liquidativa ( ben potendosi, peraltro, anche procedere per via equitativa pura ), ma non può essere dirimente per escludere l' esistenza stessa del danno, se è vero che “certamente la compressione o la limitazione del diritto di proprietà […] che siano causate dall'altrui fatto dannoso (nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale) sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (cosiddetto danno emergente) o di perdite dei frutti della cosa (lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio.” (Cass.2623/21 richiamata in appello).
Riguardo, poi, l'onere probatorio sul danno patito, che grava in ogni caso sul danneggiato per immutata regola generale, è da osservare che esso può essere assolto anche per via di presunzioni semplici, come da orientamento consolidato ed in questa sede condiviso ( vd Cass., ibidem: “Anche, tuttavia, a voler convenire sulla necessità dogmatica di ampliare il catalogo dei diritti inviolabili che consentono la risarcibilità dei danni non patrimoniali, includendovi pure il diritto di proprietà, in nome di un'interpretazione (non solo) costituzionalmente e (quindi anche) comunitariamente orientata (ex art. 117 Cost., in relazione all'art. 1, Protocollo n. 1, CEDU), e perciò nell'ambito di una rinnovata visione dell'art. 2059 c.c., che attribuisca rilevanza, ai fini dell'ingiustizia del pregiudizio arrecato dal terzo, alla relazione di strumentalità tra il bene leso e le utilità potenzialmente realizzatrici di interessi fondamentali della persona, resta onere dell'attore
l'allegazione del fatto produttivo del danno-evento alla cosa di proprietà, che possa essere posto a base del ragionamento deduttivo da accertare in giudizio.” ), ossia attraverso una deduzione logica, desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'id quod plerumque accidit.
Ora, il fatto produttivo dell'evento di danno è emerso chiaramente sia dalle deduzioni di parte, sia dalla CTU svolta in sede cautelare ex art. 696 bis c.p.c., la quale descrive chiaramente le condizioni di ammaloramento del soffitto e delle pareti di alcune camere dell'appartamento di parte appellante, in particolare del vano soggiorno-cucina e del vano d'ingresso.
Nella relazione peritale, più in dettaglio, tanto è accertato per quanto riguarda le condizioni del vano soggiorno e le cause che le hanno cagionate: a) Una porzione del plafone di soggiorno e cucina e parte delle pareti del soggiorno si presentano con orlature facilmente riconducibili a pregressa presenza di acqua nell'interno delle componenti…; b) In sostanza, quello che si vede è derivato da importante afflusso di acqua nel solaio e che ha dato luogo ai gocciolamenti di cui si parla negli atti di parte ricorrente. Non si è trattato di infiltrazioni di modesta entità…; c) Circa la diffusione dell'acqua sugli apparati elettrici, questa deve aver interessato i soli cavi terminali dell'alimentazione del lampadario del soggiorno.; d) In sostanza, il sistema di evacuazione in relazione alle dimensioni del terrazzo (conformato a vasca con bordo che non consente la funzione di troppo-pieno a sfioro, essendo più alto del livello delle soglie), unitamente alla mancanza di manutenzione continuativa dello scarico e dalla mancata vigilanza, si rivelano concause circostanziate legate alle precipitazioni meteoriche che hanno comportato la copiosa infiltrazione nel plafone del locale soggiorno. (Relazione del 27.06.2016, risposta a quesito A, sub 1 e 2 )
Riguardo il vano d'ingresso si aggiunge ancora: a) Come per il soggiorno, il quadro manifesto è riconducibile ad una copiosa infiltrazione diffusasi nelle compagini tra parete e solaio fino a provocare gocciolamenti nei punti di possibile uscita dell'acqua, leggibili quali settori con maggior distacco degli strati di finitura post asciugatura. Le porzioni di parquet sottoposte a gocciolamento risultano leggermente deformate e con deterioramento (vistosa azione di muffe allo stato asciutto) e distacco dello strato protettivo superficiale; b) …si è potuto stabilire che la sorgente si trova a livello di calpestio del piano secondo (essendo integre le compagini superiori) e in prossimità dello scarico della cucina, che evacua a mezzo di braga di collegamento con la colonna posta tra le pareti di cucina (corridoio/ingresso a livello di prop. . Parte_1
Da tali risultanze è evidente la sussistenza dell'evento dannoso occorso all'immobile della
[...]
, per fatto illecito altrui, concretatosi in una cattiva manutenzione del terrazzo soprastante, Pt_1
soggetto ad allagamento in occasione delle piogge e delle tubature di scolo della cucina del medesimo appartamento posto al piano superiore;
risulta altresì provato il nesso causale tra la res del proprietario/custode e il danno all'immobile come avanti detto.
Devono considerarsi altrettanto provati i disagi, che la parte appellante ha dovuto soffrire nel tempo in cui ha abitato nella sua dimora in tali condizioni, non certo per una sola giornata, per l'effetto della scrostatura del soffitto, con il concreto e giustificato timore che si potessero staccare tratti di soffitto;
timore, peraltro, rinnovato ogni qual volta avevano a ripetersi precipitazioni meteoriche.
Uguali considerazioni sono da trarre in ordine al pericolo di corto circuito all'impianto elettrico: le copiose e continuative infiltrazioni, infatti, hanno verosimilmente indotto in ansia la , Parte_1 tanto da a provvedere cautelativamente a disattivare l'impianto ogni qualvolta si presentasse lo stillicidio.
Sul punto, invero, la Corte rileva che lo stesso consulente del Tribunale ha rilevato la opportunità di disattivare momentaneamente l'impianto elettrico durante le piogge (cfr. relazione, risposta a quesito C), ancorché egli abbia aggiunto che deve esservi stata una rapida ripresa delle condizioni di efficienza che di fatto, a meno di parziali disattivazioni facilmente gestibili, non possono aver comportato l'impossibilità di fruire dell'unità abitativa.
Orbene, se è ragionevole affermare che le disattivazioni fossero facilmente gestibili, ancorché opportune, e che esse non abbiano determinato l'impossibilità di fruire dell'intero immobile, di certo esse hanno contribuito a comprometterne parzialmente il libero godimento.
In definitiva, si mostra del tutto condivisibile la conclusione a cui è giunto il CTU, secondo cui il ripetersi di eventi che vadano a condizionare l'igiene ambientale e gli apparati tecnologici come sopra descritti ove non si proceda alla celere eliminazione della cagione di ulteriore danno futuro nel soggiorno e alla necessaria pulizia degli ambienti interessati (anche dell'ingresso), possano costituire nocumento alla libera fruizione in sicurezza dell'appartamento ( relazione peritale, risp. quesito C). Ora, alla luce del fatto che i lavori di ripristino e di messa in sicurezza sono stati eseguiti solo nel
2020, è da ritenersi provato che il disagio abitativo vi sia stato, anche se limitato nello spazio (ossia ai soli vani interessati dallo stillicidio, soggiorno-cucina e ingresso), potendosi con certezza escludere che negli anni tra il 2016 e il 2020 non sia più piovuto.
In punto di liquidazione danno, tuttavia, non è possibile accogliere l'istanza di parte appellante nei termini in cui è posta.
In realtà, l'assimilazione della fattispecie per cui è causa a quella del danno figurativo anche solo al fine di quantificare il ristoro non è condivisibile, dovendosi piuttosto procedere per via equitativa, stante la natura sostanzialmente personalistica della lesione al godimento agevole e decoroso del diritto di proprietà, non configurabile nella doppia ottica del danno emergente e del lucro cessante, che caratterizza la figura del danno figurativo da privazione del bene in proprietà e che fa riferimento al prezzo di locazione medio, utilizzabile solo come criterio da cui prendere le mosse.
Pertanto, considerata la natura della lesione siccome delineata, personalistica nonché limitata all'uso di solo una parte dell'immobile, si reputa necessario procedere con metodo equitativo puro, alla luce della risposta del CTU al quesito” verifichi altresì se esse abbiano potuto impedire la fruizione, in tutto o in parte, dell'immobile della ricorrente”, ovvero la seguente: “ In ragione di quanto descritto in relazione e di quanto specificato nel responso esteso, può essere associata una impedita fruizione ai soli locali della ricorrente interessati dai fenomeni e dipendentemente dal tempo di azione delle cause di danno e della loro rispettiva estinzione. Questo vale per il soggiorno e in particolare della zona su cui si pranza, mentre l'ingresso è rimasto fruibile nella sua funzione.”
Orbene, considerato che il valore locativo dei locali ingresso, cucina e soggiorno (complessivi mq.
51,90) venne indicato in euro 25.991,52 in relazione di parte del 14.12.2020 che ha preso in esame il periodo di 6 anni ed 8 mesi intercorrente tra il 3.2.2014 e il 6.11.2020, data di eliminazione delle fonti di danno, tale valore, parametrato al mero disagio abitativo, deve essere abbattuto del 50% e quindi si ha che il danno in esame vada liquidato in euro 12.995,76 a tutto il 14.12.2020, con devalutazione al 27.6.2016 e successiva rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta, anno dopo anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo.
In detti termini il motivo va accolto.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell'art. 116 c.p.c. (Valutazione delle prove) e dell'art. 196 c.p.c.
(Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente) in relazione al capo della sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico.
Il Tribunale così ebbe a pronunciare: “Analoga sorte deve subire la domanda di risarcimento del danno biologico. Sul punto, infatti, il giudice ritiene pienamente condivisibile la conclusione a cui è giunta la consulente d'ufficio nominata dal tribunale. L'esperta, infatti, dopo aver effettuato una puntuale e precisa disamina delle malattie respiratorie, ha escluso la sussistenza di un possibile nesso causale tra le infiltrazioni
e le patologie da cui è affetta l'attrice. Sul punto, la consulente ha affermato che “date queste premesse, si evidenzia, in sintesi, che risulta assente una diagnosi precisa in quanto, come evidenziato, l'espressione “broncopneumopatia cronico ostruttiva” in realtà include varie patologie. Inoltre, i parametri riferiti come alterati lo sono minimamente e quindi risultano poco significativi. Nella situazione oggetto della presente consulenza tecnica d'ufficio, non risulta certo, da un punto di vista medico-legale, né il danno alla salute (sub specie di danno all'integrità psico- fisica) lamentato da parte attrice né il nesso causale tra la dedotta inalazione di muffe e polveri, da un lato, e tale danno, dall'altro lato. In mancanza di certezza medico legale di un danno respiratorio significativo e di un nesso di causalità tra l'inalazione di muffe e polveri e tale danno, non è possibile quantificare il danno alla persona: danno alla salute, danni morali, danni patrimoniali da lucro cessante” (cfr. pag. 11 della relazione). In ogni caso si richiama integralmente la relazione tecnica, anche in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, che il giudice ritiene pienamente condivisibile.” in quanto basata su ragionamenti congrui, scevri da vizi logici e da contraddizioni.”
Il secondo motivo di appello è teso a ribadire le ragioni, già esposte in primo grado, della sussistenza del danno biologico subito a causa dell'ammaloramento delle pareti dell'appartamento conseguente alle infiltrazioni d'acqua dal piano superiore, dal momento che la parte assume esserne stato provato il nesso eziologico.
Più in particolare, viene contestato che il Tribunale, ignorando le osservazioni della relazione medico legale di parte, abbia recepito acriticamente la CTU espletata, nella quale il consulente non ha ravvisato il nesso causale tra le muffe e lo scrostamento dell'intonaco, generate dalle infiltrazioni, e la patologia respiratoria lamentata dall'appellante.
La censura non appare fondata.
Essa, in realtà, mira esclusivamente a far accogliere l'istanza di rinnovazione della CTU medico legale sulla base di asseriti fatti nuovi, i quali consistono nella documentazione medica depositata in primo grado e analiticamente riprodotta in atto di appello.
In via preliminare, pertanto, occorre osservare che sul punto la sentenza impugnata non merita riforma, né si ravvisa la necessità di rinnovazione della CTU in questa sede. L'orientamento giurisprudenziale a cui la parte fa riferimento, infatti, che pone l'obbligo di rinnovazione in presenza di “specifici fatti nuovi di portata imponente” (Cass. sez. II, n. 18422/13), non può essere utilmente invocata nel caso di specie.
La documentazione prodotta, in realtà, inerente in particolare ad un esame spirometrico del
21.09.23 e ad una visita pneumologica del 23.09.23 ( restando per il resto del tutto prive di significato per ciò che qui serve sia la prescrizione di farmaci del 14.09.23, sia lo scontrino di acquisto dei medesimi dello stesso giorno ), non può rappresentare un fatto nuovo, che deve intendersi anche sopravvenuto e dunque indisponibile all'inizio del giudizio, dal momento che essa rappresenta degli esami clinici eseguiti per accertare le conseguenze dell'ammaloramento dell'abitazione, il quale aveva avuto termine già nel 2020 per l'effetto dei lavori di ripristino sia della proprietà da cui provenivano le infiltrazioni, sia dell'appartamento di . Parte_1
In altri termini, è documentazione di accertamenti clinici finalizzati ad evidenziare ciò che la parte avrebbe ben potuto evidenziare già prima del giudizio (instaurato nel 2022), soprattutto in costanza,
o comunque vicinanza, del danno che li avrebbe causati, e non a tre anni di distanza dalla sua risoluzione.
Il lungo lasso di tempo trascorso, peraltro, non potrebbe giammai provare il nesso eziologico tra la patologia respiratoria lamentata dalla parte e le muffe e le polveri d'intonaco, generate dalle infiltrazioni d'acqua, nesso categoricamente escluso dalla CTU.
In conclusione, non ci sono elementi per privare di affidabilità scientifica la CTU già eseguita, secondo la quale è troppo generica l'espressione “broncopneumopatia cronico-ostruttiva”, diagnosticata e dedotta dalla peraltro accompagnata da parametri clinici solo Parte_1
minimamente alterati, e pertanto non sussiste evidenza medico-legale del nesso causale tra l'evento di danno e gli effetti lesivi alla salute lamentati.
La Corte ritiene coerenti tali osservazioni del consulente anche in rapporto logico con la limitatezza del fatto dannoso e la sua possibile portata lesiva: l'estensione della rovina ha interessato solo una parte della dimora ( soggiorno-cucina e in misura più ridotta l'ingresso, il cui soffitto, peraltro, come si evince anche dalla documentazione fotografica in atti, risulta rovinato solo in parte e non per tutta la sua estensione ), il che è chiaramente coerente con la scarsa significatività emersa in
CTU sia della lesione, sia del nesso che legherebbe questa all'inalazione delle muffe.
Il motivo, quindi, va respinto.
TERZO MOTIVO: Violazione dell'art. 669-septies c.p.c. così come novellato della L. n. 69 del
2009 in relazione al capo della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di modifica dell'ordinanza del 28.12.2021. Il Tribunale così ebbe a decidere:
“Va infine dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dall'attrice di modifica dell'ordinanza del 28/12/2021, in quanto tale richiesta si sarebbe dovuta proporre con reclamo ex art. 669 terdecies avverso il predetto provvedimento, che, nel caso di specie, non è stato proposto.”
Parte attrice, prima di formulare le domande di risarcimento danni, aveva precedentemente proposto sia ricorso ex art. 696 bis cpc (R.G. 10/16), che ricorso per danno temuto ex art. 1172 c.c. (R.G.
123/19).
All'esito del secondo procedimento, il giudice, con l'ordinanza del 28.12.2021, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere, compensava tra le parti tutte le spese di entrambi i predetti procedimenti così statuendo: “dichiara cessata la materia del contendere;
b) dichiara compensate le spese di questo giudizio e di quello per ATP di cui al r.g. n. 50/2016 di questo tribunale;
c) spese per la CTU svolta nel giudizio di ATP, poste a carico della ricorrente e della resistente , in egual misura tra di loro”. Controparte_4
Con il gravame, l'appellante intende sostenere l'ammissibilità della domanda, sulla base del principio secondo cui, una volta instaurato il giudizio di merito, resterebbe impregiudicato il potere del giudice di merito di rivalutare la pronuncia sulle spese adottata in fase cautelare.
Il motivo è infondato nel merito in quanto, pur volendosi ritenere ammissibile la richiesta, si ha che la censura non si confronta con gli argomenti che il Giudice dei due cautelari espose a supporto della decisione di compensare, nè espone in concretole ragioni che il Tribunale nel giudizio di merito avrebbe dovuto valutare per attribuirle le spese, a ciò non bastando asserire che “l'avrebbe senz'altro accolta, attesa la sua evidente fondatezza già in limine litis”.
Ed invero, l'ordinanza del 28.12.2021 così argomentava: “Non si è poi formalizzato un accordo tra le parti circa le spese della presente procedura;
al riguardo va osservato che la necessità di effettuare i lavori per eliminare le lamentate infiltrazioni era stata dimostrata dalla relazione svolta nel giudizio di ATP di cui al r.g. n. 10/2016 di questo Tribunale. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che la resistente non era più proprietaria dell'immobile nel quale si dovevano Controparte_4
effettuare i lavori richiesti;
infatti, successivamente è stato ampliato il contraddittorio ai nuovi proprietari. Non vi è dubbio, quindi, che originariamente il ricorrente aveva convenuto in giudizio un soggetto che non era legittimato passivo sostanziale. Al riguardo la Cassazione, con Sentenza n.
5336/2016 ha statuito che “nell'azione di danno temuto è legittimato passivo, non solo il titolare del diritto reale, ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume che derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa”. Nel caso di specie, non è stata fornita alcuna prova circa la sussistenza di una disponibilità sostanziale dell'immobile in capo alla originaria resistente. Si deve inoltre escludere la possibilità di rendere opponibile la relazione della CTU svolta in sede di ATP ai nuovi proprietari, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in quanto, come già chiarito dall'ordinanza del 14.09.2020, la norma parla di successione nel processo, mentre in questo caso vi è una procedura meramente istruttoria, la cui consulenza tecnica non è opponibile a soggetti che non vi hanno partecipato. Occorre, inoltre, tener conto del fatto che i lavori sono stati effettuati, seppure in epoca successiva al ricorso, prima dell'espletamento della CTU diretta ad accertare la sussistenza della situazione di pericolo. Ne consegue che si ravvisano giusti motivi per compensare le spese sia di questo giudizio che di quello per ATP di cui al n. r.g. 10/2016, ponendo le spese di CTU preventiva a carico del ricorrente e della sola resistente Controparte_4
(all'epoca proprietaria dell'immobile) in egual misura tra loro”.
Dette argomentazioni, sulle quali nulla è osservato in appello, giustificavano la decisione di compensare con argomenti logici ed evidenzianti le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, sicché anche il terzo motivo di appello va rigettato.
QUARTO MOTIVO: Violazione dell'art.91 c.p.c. in relazione al capo della sentenza in cui viene statuita la compensazione delle spese di giudizio e di quello di ATP.
Così la sentenza impugnata:
“Vista la soccombenza reciproca, le spese di questo giudizio e di quello per ATP vanno compensate;
tuttavia, le spese per la CTU medico legale vanno poste esclusivamente a carico di parte attrice, in quanto soccombente sul punto”.
Tale, ultimo motivo è teso a contraddire la sentenza di primo grado per la ragione secondo la quale le spese della CTU, eseguita in sede cautelare e finalizzata ad accertare l'eventuale danno patrimoniale all'immobile dalla , andrebbero poste totalmente a carico delle odierne parti Parte_1
appellate, stante la pronuncia di condanna e, dunque, la loro soccombenza su tale specifica domanda.
Circa la compensazione delle spese di ATP si è già trattato nell'esaminare il terzo motivo;
si può ad ogni modo aggiungere che in esito all' ATP l'allora convenuta madre degli appellati non risultò totalmente soccombente perché, a fronte del riconoscimento di un danno quantificato in soli €
1.500,00, venne escluso che le infiltrazioni avrebbero potuto impedire (ma solo limitare) il parziale godimento dell'immobile.
Quanto alla contestata condanna dell'attrice al pagamento delle spese di CTU medico legale, che il
Tribunale ha giustificato sulla base del principio della soccombenza sul punto, vale a dire del rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, l'appellante stessa rileva come la censura in parola non potrebbe che derivare dall'accoglimento della censura del capo 2) della sentenza, sicchè va respinta in ragione del rigetto del secondo motivo.
Né, infine, risulta che l'appellante abbia espressamente contestato la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Anche il quarto motivo di appello, quindi, va rigettato.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto in relazione al primo motivo e respinto nel resto.
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate nella misura del 50% in conseguenza della parziale soccombenza reciproca, per il resto vanno poste a carico degli appellati: esse si liquidano per l'intero in euro 9.991,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 140/2023 data dal Tribunale di Chieti, sez. distaccata di Ortona, così decide:
1)accoglie in parte l'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna gli appellati in solido al risarcimento del danno da disagio abitativo in favore dell'appellante nella misura di euro 12.995,76 a tutto il 14.12.2020, con devalutazione di detta somma al 27.6.2016 e successiva rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sulla somma così ottenuta, anno dopo anno, fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo,
2)regola le spese del presente grado come in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Consigliere estensore
Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Silvia Rita Fabrizio