TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/06/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 994/2024 R.G. Cont.
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
( ) nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] IM T.se (TO), elettivamente domiciliato in IM T.se,
Via Torino n. 16 IM T.se (TO) presso lo studio dell'avv. Arianna Scavone che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
ricorrente contro
( ) nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
pagina 1 di 4 Per parte ricorrente: ““Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor Pt_2
e la signora di cui sopra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di IM Torinese, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore
annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 4.4.2024, Parte_2
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile in IM T.se (TO) in data 15.7.2000
trascritto al n. 29 Atti di Matrimonio (doc. 1);
- dalla loro unione sono nati due figli, , nato a [...] il 17 Persona_1
giugno 2001 e , nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni Persona_2
ed autonomi sotto il profilo economico, ma ancora residenti presso la casa di proprietà
paterna;
- i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, nel procedimento per la separazione il 17.6.21, erano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con Sentenza n. 181 pubblicata il 21.2.2023 (doc. 2) passata in giudicato il 22.9.2023;
- da tale data i coniugi non avevano più convissuto e la separazione durava ininterrotta.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 15.2.2025).
All'udienza del 20 maggio 2025, nemmeno comparsa la convenuta contumace, il ricorrente intendendo ottenere la sola pronuncia sul vincolo, ha chiesto ed ottenuto di poter rassegnare le conclusioni definitive, evidenziando che non vi erano provvedimenti pagina 2 di 4 provvisori ed urgenti da adottare e nemmeno istruttori e rinunciando ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55).
In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 181 pubblicata il 21.2.2023 (doc. 2) passata in giudicato il 22.9.2023 pronunciava la separazione tra i coniugi;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al giorno il 17.6.21– cfr. primo doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 4.4.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte del ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte della resistente, rimasta contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali,
spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 22.5.2025), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_2
in IM T.se (TO) in data 15.7.2000 trascritto al n. 29 Atti di Controparte_1
Matrimonio ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 994/2024 R.G. Cont.
avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
( ) nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] IM T.se (TO), elettivamente domiciliato in IM T.se,
Via Torino n. 16 IM T.se (TO) presso lo studio dell'avv. Arianna Scavone che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,
ricorrente contro
( ) nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
resistente contumace
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
pagina 1 di 4 Per parte ricorrente: ““Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il signor Pt_2
e la signora di cui sopra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] Controparte_1
Comune di IM Torinese, a mezzo rituale comunicazione da parte della cancelleria, di
procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici con ulteriore
annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 4.4.2024, Parte_2
evocava in giudizio la moglie innanzi l'intestato Tribunale affinché Controparte_1
pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio civile in IM T.se (TO) in data 15.7.2000
trascritto al n. 29 Atti di Matrimonio (doc. 1);
- dalla loro unione sono nati due figli, , nato a [...] il 17 Persona_1
giugno 2001 e , nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni Persona_2
ed autonomi sotto il profilo economico, ma ancora residenti presso la casa di proprietà
paterna;
- i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Ivrea, nel procedimento per la separazione il 17.6.21, erano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con Sentenza n. 181 pubblicata il 21.2.2023 (doc. 2) passata in giudicato il 22.9.2023;
- da tale data i coniugi non avevano più convissuto e la separazione durava ininterrotta.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. il 15.2.2025).
All'udienza del 20 maggio 2025, nemmeno comparsa la convenuta contumace, il ricorrente intendendo ottenere la sola pronuncia sul vincolo, ha chiesto ed ottenuto di poter rassegnare le conclusioni definitive, evidenziando che non vi erano provvedimenti pagina 2 di 4 provvisori ed urgenti da adottare e nemmeno istruttori e rinunciando ai termini ex art. 473 bis.28 c.p.c..
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55).
In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea con sentenza n. 181 pubblicata il 21.2.2023 (doc. 2) passata in giudicato il 22.9.2023 pronunciava la separazione tra i coniugi;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge, a far data dall'udienza presidenziale nella procedura di separazione personale (risalente al giorno il 17.6.21– cfr. primo doc. 2 allegato al ricorso) e fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 4.4.2024), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo la convenuta rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte del ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte della resistente, rimasta contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
La ricorrente ha chiesto solo la pronuncia sul vincolo.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace, all'unica domanda della ricorrente relativa al vincolo), non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali,
spese che vanno dunque dichiarate irripetibili.
pagina 3 di 4
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 22.5.2025), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_2
in IM T.se (TO) in data 15.7.2000 trascritto al n. 29 Atti di Controparte_1
Matrimonio ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
2. dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 4 di 4