Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 2028
CASS
Sentenza 19 gennaio 2024

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In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.

Commentario1

  • 1Osservazioni sull’art. 363 bis c.p.c.Accesso limitato
    Paolalicci · https://www.judicium.it/ · 8 novembre 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2024, n. 2028
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2028
Data del deposito : 19 gennaio 2024

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