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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/09/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1757 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1757/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti BECHERI Parte_1 C.F._1
LUIGISTELIO e BERTUZZI JENNIFER, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Brescia, Via Solferino, n. 28
e
(c.f. ), con l'avv. DELBARBA ROSSANA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Capriolo, Via Calepio, n. 56
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 25.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) la casa coniugale di proprietà della sig.ra , sita in Montirone (BS), Via Foppa Parte_2
10, viene assegnata alla medesima con tutti i relativi arredi;
2) affidamento condiviso dei figli minori e con residenza degli stessi e collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso il domicilio materno.
3) il genitore non collocatario che si trasferirà in altro Comune dovrà comunicare all'altro, entro 30 giorni, il proprio cambio di residenza.
Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli.
Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita della scuola, sino alle ore 21.30 della domenica nonché un giorno infrasettimanale, nella specie il martedì per la cena, oltre ad una sera aggiuntiva, sempre per la cena, durante il periodo estivo o comunque nei periodi in cui i figli saranno liberi dagli impegni scolastici. Il padre si rende disponibile a collaborare con la madre nella gestione degli incombenti relativi al trasporto dei figli da e per la scuola nelle mattinate di mercoledì, giovedì e venerdì e nella mattinata di sabato nei weekend in cui i figli resteranno con il padre, nonché per il trasporto relativo allo svolgimento delle attività extra scolastiche nelle giornate di lunedì e martedì, oltre che, eventualmente, in caso di impossibilità oggettiva della Signora anche in altre giornate;
Parte_2
4) vacanze estive: i figli potranno trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
5) vacanze natalizie e pasquali: i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
6) considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi, la maggiore permanenza dei figli presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, il sig. corrisponderà, a far data dal mese di gennaio 2025, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la
[...] somma mensile di euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), € 275,00 (euro duecentosettantacinque/00) per ciascun figlio, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei predetti. L'importo predetto sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
7) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli che sono, in ogni caso, da a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario, secondo il seguente schema, come da Protocollo del 14.07.2016 attualmente vigente presso il Tribunale di Brescia:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
8) nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
9) l'assegno unico, come previsto dal regime legale operante in presenza di affidamento condiviso che contempla la suddivisione della provvidenza fra i due genitori, così come previsto dall'art. 6, comma 4, D.lgs. 230/2021, verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
10) i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
11) i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti;
12) i coniugi concordano nel valutare l'ascolto dei figli nella presente sede manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 337-octies c.c.;
13) spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 28.1.2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TE (BS) il 9.9.2000, da cui erano nati i figli il 27.12.2007 e Persona_3 [...] il 1.12.2011, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 22.11.2016 dinanzi Per_4 al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 1.12.2016 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a TE (BS) il 9.9.2000, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, parte II^, serie A, n. 19;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE
COSTANZA TETI GIUDICE relatore
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1757/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con gli avv.ti BECHERI Parte_1 C.F._1
LUIGISTELIO e BERTUZZI JENNIFER, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in
Brescia, Via Solferino, n. 28
e
(c.f. ), con l'avv. DELBARBA ROSSANA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Capriolo, Via Calepio, n. 56
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 25.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) la casa coniugale di proprietà della sig.ra , sita in Montirone (BS), Via Foppa Parte_2
10, viene assegnata alla medesima con tutti i relativi arredi;
2) affidamento condiviso dei figli minori e con residenza degli stessi e collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso il domicilio materno.
3) il genitore non collocatario che si trasferirà in altro Comune dovrà comunicare all'altro, entro 30 giorni, il proprio cambio di residenza.
Le parti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le parti concordano che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé i figli.
Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal venerdì, dall'uscita della scuola, sino alle ore 21.30 della domenica nonché un giorno infrasettimanale, nella specie il martedì per la cena, oltre ad una sera aggiuntiva, sempre per la cena, durante il periodo estivo o comunque nei periodi in cui i figli saranno liberi dagli impegni scolastici. Il padre si rende disponibile a collaborare con la madre nella gestione degli incombenti relativi al trasporto dei figli da e per la scuola nelle mattinate di mercoledì, giovedì e venerdì e nella mattinata di sabato nei weekend in cui i figli resteranno con il padre, nonché per il trasporto relativo allo svolgimento delle attività extra scolastiche nelle giornate di lunedì e martedì, oltre che, eventualmente, in caso di impossibilità oggettiva della Signora anche in altre giornate;
Parte_2
4) vacanze estive: i figli potranno trascorrere le vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 Maggio di ogni anno) a fini programmativi.
5) vacanze natalizie e pasquali: i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
6) considerate le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di entrambi, la maggiore permanenza dei figli presso la madre, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti prevalentemente dalla madre, il sig. corrisponderà, a far data dal mese di gennaio 2025, alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, entro il giorno 05 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la
[...] somma mensile di euro 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00), € 275,00 (euro duecentosettantacinque/00) per ciascun figlio, e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei predetti. L'importo predetto sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti;
7) i coniugi contribuiranno nella misura del 50% alle spese che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli che sono, in ogni caso, da a) documentare;
b) corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario, secondo il seguente schema, come da Protocollo del 14.07.2016 attualmente vigente presso il Tribunale di Brescia:
Spese per la salute
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
Spese per la custodia di prole minorenne o con grave handicap: spese per la custodia di prole minorenne che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
8) nel caso di spese eccedenti l'ordinario mantenimento che richiedono il preventivo accordo dei genitori, una volta manifestato il consenso da parte di entrambi, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del
50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento;
9) l'assegno unico, come previsto dal regime legale operante in presenza di affidamento condiviso che contempla la suddivisione della provvidenza fra i due genitori, così come previsto dall'art. 6, comma 4, D.lgs. 230/2021, verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%;
10) i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto dei figli, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
11) i coniugi dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra e viceversa, ad esclusione di quanto convenuto nei punti precedenti;
12) i coniugi concordano nel valutare l'ascolto dei figli nella presente sede manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 337-octies c.c.;
13) spese legali compensate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 28.1.2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
TE (BS) il 9.9.2000, da cui erano nati i figli il 27.12.2007 e Persona_3 [...] il 1.12.2011, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 22.11.2016 dinanzi Per_4 al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 1.12.2016 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2016), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze dei figli minori. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a TE (BS) il 9.9.2000, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2000, parte II^, serie A, n. 19;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 3.9.2025
Il giudice relatore
Costanza Teti
Il Presidente
Michele Posio