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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 221/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORRADO MARGHERITA P.IVA_1
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELTRAMO CP_1 C.F._1
MONICA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- la ricorrente, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2025, del
[...]
3.1.2025, con cui le era stato ingiunto di pagare a la somma lorda CP_1 corrispondente a quella netta di € 8.890,74 a titolo di retribuzioni arretrate, oltre alla somma lorda di € 664,53 a titolo di banca ore e la somma lorda di € 40.344,59 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza e fino alla data del saldo effettivo, oltre spese di lite;
pagina 1 di 3 - con tale opposizione la ricorrente ha dedotto di aver già corrisposto al lavoratore taluni acconti e precisamente € 3.650 complessivi a titolo di retribuzioni arretrate, versati con due bonifici in data 25.10.2024 e 14.1.2025, e un acconto sul tfr per € 4800 lordi versati nel 2006; ha concluso l'opponente chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
- regolarmente costituito in giudizio il lavoratore ha ammesso di aver ricevuto gli acconti sopra indicati e ha insistito per la condanna al pagamento della somma residua, con condanna alle spese;
- all'udienza odierna, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concordemente indicato gli importi residui nella somma lorda corrispondente al netto di €
5.240,74 a titolo di retribuzioni arretrate, oltre € 664,53 lordi a titolo di banca ore ed € 35.544,59 lordi a titolo di t.f.r. e hanno insistito nel resto nelle rispettive difese;
* * * * * considerato che:
- è pacifico tra le parti che residui tuttora un credito a favore dell'opposto pari somma lorda corrispondente al netto di € 5.240,74 a titolo di retribuzioni arretrate, oltre € 664,53 lordi a titolo di banca ore ed € 35.544,59 lordi a titolo di t.f.r.;
- alla luce degli acconti versati il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto della somme testè indicate;
- dal giorno di maturazione del T.F.R. spettano altresì all'opposto gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
- quanto alle spese di lite, il principio di causalità della lite e la prevalente soccombenza inducono a porre a carico dell'opponente il pagamento delle stesse;
la liquidazione delle stese, nella misura di cui al dispositivo è effettuata sulla scorta dei parametri del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della natura documentale dell'istruttoria e della concentrazione del giudizio in una sola udienza, tenuto conto del valore della causa come riconosciuto in sentenza;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2025, emesso dal Tribunale di Asti in data 3.1.2025;
- condanna Parte_1
a pagare a la somma lorda corrispondente al netto di € 5.240,74 a titolo di CP_1
retribuzioni arretrate, oltre € 664,53 lordi a titolo di banca ore ed € 35.544,59 lordi a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza e fino alla data del saldo effettivo;
- condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di lite liquidate in € 3.689,00, per compenso, CP_1
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 221/2025 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CORRADO MARGHERITA P.IVA_1
ricorrente contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BELTRAMO CP_1 C.F._1
MONICA resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del Lavoro del Tribunale di Asti premesso che:
- la ricorrente, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2/2025, del
[...]
3.1.2025, con cui le era stato ingiunto di pagare a la somma lorda CP_1 corrispondente a quella netta di € 8.890,74 a titolo di retribuzioni arretrate, oltre alla somma lorda di € 664,53 a titolo di banca ore e la somma lorda di € 40.344,59 a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza e fino alla data del saldo effettivo, oltre spese di lite;
pagina 1 di 3 - con tale opposizione la ricorrente ha dedotto di aver già corrisposto al lavoratore taluni acconti e precisamente € 3.650 complessivi a titolo di retribuzioni arretrate, versati con due bonifici in data 25.10.2024 e 14.1.2025, e un acconto sul tfr per € 4800 lordi versati nel 2006; ha concluso l'opponente chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo;
- regolarmente costituito in giudizio il lavoratore ha ammesso di aver ricevuto gli acconti sopra indicati e ha insistito per la condanna al pagamento della somma residua, con condanna alle spese;
- all'udienza odierna, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concordemente indicato gli importi residui nella somma lorda corrispondente al netto di €
5.240,74 a titolo di retribuzioni arretrate, oltre € 664,53 lordi a titolo di banca ore ed € 35.544,59 lordi a titolo di t.f.r. e hanno insistito nel resto nelle rispettive difese;
* * * * * considerato che:
- è pacifico tra le parti che residui tuttora un credito a favore dell'opposto pari somma lorda corrispondente al netto di € 5.240,74 a titolo di retribuzioni arretrate, oltre € 664,53 lordi a titolo di banca ore ed € 35.544,59 lordi a titolo di t.f.r.;
- alla luce degli acconti versati il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposto della somme testè indicate;
- dal giorno di maturazione del T.F.R. spettano altresì all'opposto gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato;
- quanto alle spese di lite, il principio di causalità della lite e la prevalente soccombenza inducono a porre a carico dell'opponente il pagamento delle stesse;
la liquidazione delle stese, nella misura di cui al dispositivo è effettuata sulla scorta dei parametri del D.M. 55/14, in considerazione della semplicità delle questioni trattate, della natura documentale dell'istruttoria e della concentrazione del giudizio in una sola udienza, tenuto conto del valore della causa come riconosciuto in sentenza;
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2/2025, emesso dal Tribunale di Asti in data 3.1.2025;
- condanna Parte_1
a pagare a la somma lorda corrispondente al netto di € 5.240,74 a titolo di CP_1
retribuzioni arretrate, oltre € 664,53 lordi a titolo di banca ore ed € 35.544,59 lordi a titolo di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla scadenza e fino alla data del saldo effettivo;
- condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di lite liquidate in € 3.689,00, per compenso, CP_1
rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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