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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT EN Presidente
Dr. IL NO Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7915/2025, vertente
TRA
ROMA (RM), 14/03/1974), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_1
LUCIANO;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 24/06/1976), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
DIVIZIA FLORA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/09/2004 in Roma (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma dell'anno 2004 atto N.00987, parte 2, serie A4), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP_1
- ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni di separazione: Per_ 1) I figli minori delle parti, ND e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e le decisioni di maggior interesse concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
2) La casa già residenza coniugale sita in Roma, alla Via Teresa Boetti Valvassura n. 80, di proprietà del Sig. dalla quale quest'ultimo si è già allontanato, sarà Parte_1 assegnata alla madre quale casa familiare;
3) I figli vivranno presso la madre nella casa familiare, in Roma alla Via Teresa Boetti
Valvassura n. 80, di proprietà del Sig. ed al padre è data facoltà di avere Parte_1 con sé i figli tutte le volte che lo desideri, compatibilmente con le esigenze degli stessi, previo preavviso di un giorno, e, comunque, secondo quanto stabilito nel piano genitoriale allegato e di seguito riportato: a) a fine settimana alternati dal pranzo di venerdì fino alle ore 20 della domenica;
si specifica che nel fine settimana di competenza la cena del venerdì sarà effettuata presso il padre o la madre a seconda di dove pernotteranno e che il genitore a cui spetta il fine settimana si occuperà anche di accompagnare il /i figli nelle gare di nuoto anche laddove si dovessero svolgere fuori sede;
b) durante la settimana, il padre li avrà con sé dal mercoledì dalle ore 20 al venerdì alle ore 20 con pernotto nei giorni di mercoledì e giovedì;
c) per almeno 2 settimane, anche non consecutive, tra il 1° luglio ed il 31 agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per 6 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
eventuali variazioni alla regola dovranno essere concordate entro il 25 novembre;
e) per le vacanze pasquali ad anni alterni;
eventuali variazioni alla regola dovranno essere concordate entro un mese prima del giorno di Pasqua fissato nel calendario;
f) di seguito si rimette anche lo schema settimanale tipo contenuto nel piano genitoriale condiviso dai genitori (che già è stato applicato di fatto nella gestione dei ragazzi anche nel periodo antecedente il deposito del presente atto) e che risulterà valido, salvo eventuali future occorrende modifiche, sia nel periodo separatizio che successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
(*) La competenza del fine settimana tra Madre e Padre è da intendersi a settimane alterne.
- In caso di assenza o impedimento a mantenere fede al proprio impegno verso gli appuntamenti scolastici o sportivi dei figli durante la settimana lavorativa tipo, il genitore interessato avviserà l'altro e farà intervenire in sua vece l'altro genitore, i nonni, gli zii o altre persone di fiducia. - In caso di assenza o impedimento a mantenere fede al proprio impegno verso gli appuntamenti sportivi dei figli durante il fine-settimana tipo, il genitore interessato avviserà l'altro e farà intervenire in sua vece l'altro genitore, i nonni, gli zii o altre persone di fiducia. L'accordo da trovarsi di volta in volta, senza indicazione di è Controparte_2 congiuntamente e volutamente così indicato da Madre e Padre per permettere quella flessibilità che appare opportuna per una gestione serena della questione, in ragione delle possibilità effettive di Madre, Padre, Figli, dei desideri dei Figli stessi e della loro età.
4) Il Sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento dei due figli minorenni, Parte_1 la somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00) (Euro 500,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese sul conto corrente, nr. 1629027 presso MPS, della madre Sig.ra
[...]
IBAN [...]; CP_1
5) Il Sig. inoltre, si farà carico direttamente del 100% delle spese Parte_1 straordinarie relative ai figli, così come riportate nel “Protocollo d'Intesa” in vigore presso il Tribunale di Roma;
in particolare, si accollerà tutte le spese relative al corso di nuoto agonistico dei due figli, comprese le spese per abbigliamento tecnico (divisa, zaino, costumi da allenamento, costumi da gara, accessori e dispositivi tecnici per il nuoto, etc.), le spese di partecipazione a trofei, di qualificazioni e di finali, quelle di trasferta connesse alle suddetta attività agonistica, le spese relative ad eventuale preparatore atletico, quelle mediche, fisioterapiche ed affini e quanto altro si rendesse necessario al fine di poter svolgere lo sport agonistico prescelto;
6) Il Sig. corrisponderà direttamente le somme suddette alla società Parte_1 sportiva ovvero ai soggetti terzi creditori, solo se ciò non fosse possibile ovvero nel caso in cui risultasse maggiormente funzionale o conveniente, il Sig. in Parte_1 accordo con la Sig.ra corrisponderà le somme dovute a titolo di spese Controparte_1 straordinarie anticipatamente e a richiesta della Sig.ra con Controparte_1 versamento da effettuarsi sempre sul conto corrente della Sig.ra Il Controparte_1 versamento verrà effettuato previa documentazione da parte della Sig.ra
[...] delle necessità delle spese relative richieste e previo accordo delle parti sulle CP_1 stesse;
7) Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie la somma Parte_1 di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della stessa indicato al precedente punto 4).
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 8) Il Sig. si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra Parte_1
sino alla scadenza del relativo leasing, l'autoveicolo YARIS targato Controparte_1
GR118RL (già in uso alla Sig.ra , in leasing al Sig. dal 26 CP_1 Parte_1 settembre 2023 al 25 settembre 2027 con rate dallo stesso corrisposte per Euro 262,07
(duecentosessantadue/07) mensili, oltre ad un premio assicurativo di importo medio di circa Euro 55,00 (cinquantacinque/00) mensili. Il Sig. si impegna a comunicare alla Pt_1
Sig.ra a mezzo email, le quietanze dei suddetti pagamenti, non transitando CP_1 più gli stessi sul conto cointestato che verrà chiuso con l'omologa della separazione. 9) i ricorrenti acconsentono alla sottoscrizione delle autorizzazioni necessarie per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio e per i passaporti degli stessi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
14/03/1974) e (ROMA (RM), 24/06/1976), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 11/09/2004 in Roma (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2004 atto N.00987, parte 2, serie A4), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL NO RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. RT EN Presidente
Dr. IL NO Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7915/2025, vertente
TRA
ROMA (RM), 14/03/1974), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA Parte_1
LUCIANO;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 24/06/1976), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
DIVIZIA FLORA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/09/2004 in Roma (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma dell'anno 2004 atto N.00987, parte 2, serie A4), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi Sig. e Sig.ra Parte_1 [...] ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.; CP_1
- ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- omologare le seguenti condizioni di separazione: Per_ 1) I figli minori delle parti, ND e saranno affidati ad entrambi i genitori in modo condiviso e le decisioni di maggior interesse concernenti l'educazione, l'istruzione e la salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
2) La casa già residenza coniugale sita in Roma, alla Via Teresa Boetti Valvassura n. 80, di proprietà del Sig. dalla quale quest'ultimo si è già allontanato, sarà Parte_1 assegnata alla madre quale casa familiare;
3) I figli vivranno presso la madre nella casa familiare, in Roma alla Via Teresa Boetti
Valvassura n. 80, di proprietà del Sig. ed al padre è data facoltà di avere Parte_1 con sé i figli tutte le volte che lo desideri, compatibilmente con le esigenze degli stessi, previo preavviso di un giorno, e, comunque, secondo quanto stabilito nel piano genitoriale allegato e di seguito riportato: a) a fine settimana alternati dal pranzo di venerdì fino alle ore 20 della domenica;
si specifica che nel fine settimana di competenza la cena del venerdì sarà effettuata presso il padre o la madre a seconda di dove pernotteranno e che il genitore a cui spetta il fine settimana si occuperà anche di accompagnare il /i figli nelle gare di nuoto anche laddove si dovessero svolgere fuori sede;
b) durante la settimana, il padre li avrà con sé dal mercoledì dalle ore 20 al venerdì alle ore 20 con pernotto nei giorni di mercoledì e giovedì;
c) per almeno 2 settimane, anche non consecutive, tra il 1° luglio ed il 31 agosto, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) per 6 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
eventuali variazioni alla regola dovranno essere concordate entro il 25 novembre;
e) per le vacanze pasquali ad anni alterni;
eventuali variazioni alla regola dovranno essere concordate entro un mese prima del giorno di Pasqua fissato nel calendario;
f) di seguito si rimette anche lo schema settimanale tipo contenuto nel piano genitoriale condiviso dai genitori (che già è stato applicato di fatto nella gestione dei ragazzi anche nel periodo antecedente il deposito del presente atto) e che risulterà valido, salvo eventuali future occorrende modifiche, sia nel periodo separatizio che successivamente alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
(*) La competenza del fine settimana tra Madre e Padre è da intendersi a settimane alterne.
- In caso di assenza o impedimento a mantenere fede al proprio impegno verso gli appuntamenti scolastici o sportivi dei figli durante la settimana lavorativa tipo, il genitore interessato avviserà l'altro e farà intervenire in sua vece l'altro genitore, i nonni, gli zii o altre persone di fiducia. - In caso di assenza o impedimento a mantenere fede al proprio impegno verso gli appuntamenti sportivi dei figli durante il fine-settimana tipo, il genitore interessato avviserà l'altro e farà intervenire in sua vece l'altro genitore, i nonni, gli zii o altre persone di fiducia. L'accordo da trovarsi di volta in volta, senza indicazione di è Controparte_2 congiuntamente e volutamente così indicato da Madre e Padre per permettere quella flessibilità che appare opportuna per una gestione serena della questione, in ragione delle possibilità effettive di Madre, Padre, Figli, dei desideri dei Figli stessi e della loro età.
4) Il Sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento dei due figli minorenni, Parte_1 la somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille/00) (Euro 500,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese sul conto corrente, nr. 1629027 presso MPS, della madre Sig.ra
[...]
IBAN [...]; CP_1
5) Il Sig. inoltre, si farà carico direttamente del 100% delle spese Parte_1 straordinarie relative ai figli, così come riportate nel “Protocollo d'Intesa” in vigore presso il Tribunale di Roma;
in particolare, si accollerà tutte le spese relative al corso di nuoto agonistico dei due figli, comprese le spese per abbigliamento tecnico (divisa, zaino, costumi da allenamento, costumi da gara, accessori e dispositivi tecnici per il nuoto, etc.), le spese di partecipazione a trofei, di qualificazioni e di finali, quelle di trasferta connesse alle suddetta attività agonistica, le spese relative ad eventuale preparatore atletico, quelle mediche, fisioterapiche ed affini e quanto altro si rendesse necessario al fine di poter svolgere lo sport agonistico prescelto;
6) Il Sig. corrisponderà direttamente le somme suddette alla società Parte_1 sportiva ovvero ai soggetti terzi creditori, solo se ciò non fosse possibile ovvero nel caso in cui risultasse maggiormente funzionale o conveniente, il Sig. in Parte_1 accordo con la Sig.ra corrisponderà le somme dovute a titolo di spese Controparte_1 straordinarie anticipatamente e a richiesta della Sig.ra con Controparte_1 versamento da effettuarsi sempre sul conto corrente della Sig.ra Il Controparte_1 versamento verrà effettuato previa documentazione da parte della Sig.ra
[...] delle necessità delle spese relative richieste e previo accordo delle parti sulle CP_1 stesse;
7) Il Sig. corrisponderà a titolo di mantenimento della moglie la somma Parte_1 di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese sul conto corrente della stessa indicato al precedente punto 4).
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI: 8) Il Sig. si impegna a concedere in comodato d'uso gratuito alla Sig.ra Parte_1
sino alla scadenza del relativo leasing, l'autoveicolo YARIS targato Controparte_1
GR118RL (già in uso alla Sig.ra , in leasing al Sig. dal 26 CP_1 Parte_1 settembre 2023 al 25 settembre 2027 con rate dallo stesso corrisposte per Euro 262,07
(duecentosessantadue/07) mensili, oltre ad un premio assicurativo di importo medio di circa Euro 55,00 (cinquantacinque/00) mensili. Il Sig. si impegna a comunicare alla Pt_1
Sig.ra a mezzo email, le quietanze dei suddetti pagamenti, non transitando CP_1 più gli stessi sul conto cointestato che verrà chiuso con l'omologa della separazione. 9) i ricorrenti acconsentono alla sottoscrizione delle autorizzazioni necessarie per il rilascio della carta di identità dei figli minori valida anche per l'espatrio e per i passaporti degli stessi”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
14/03/1974) e (ROMA (RM), 24/06/1976), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 11/09/2004 in Roma (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2004 atto N.00987, parte 2, serie A4), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IL NO RT EN